Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4328/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16.10.2024 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. FLORE LUISA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia, Viale della Libertà n. 24;
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. D'ANGELO GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, via Firenze n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Sartirana Lomellina, in data 29/09/2012, (atto n. 2, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La casa coniugale, sita in Pavia, viale della Libertà n.49, con tutti i mobili, gli arredi, i corredi e le suppellettili ivi presenti, resta assegnata al signor che ne è proprietario esclusivo, fatta eccezione per Parte_2
i seguenti beni, che verranno prelevati dalla moglie in vista del suo trasferimento: n. 1 armadio
mobile etnico di colore nero posto nella sala;
quadri di proprieta' della ricorrente;
equa suddivisione dei doni di nozze;
n. 1 quadro di Lodola;
n. 2 quadri indiani;
addobbi natalizi Inoltre, il quadro di rimarra' di proprieta' CP_1 Per_1 comune e verra' custodito dal dott. mentre la scultura di rimarra' di proprieta' Pt_2 Pt_3 comune e verra' custodita dalla dott.ssa Parte_1
2. Le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, i Per_2 Per_3 quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie ed in particolare quelle relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
in caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa, in prima battuta, ad un coordinatore genitoriale, scelto di comune accordo fra le parti, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore verranno prese da ognuno di essi separatamente;
le minori saranno collocate in via prevalente presso la madre nella di lei abitazione sita in Pavia, via Carpanelli n.20, ove la stessa trasferirà, salvo imprevisti, la residenza unitamente alle figlie entro il 28 febbraio 2025, liberando entro tale data la casa coniugale dai propri effetti personali;
3. A decorrere dal suddetto trasferimento, i tempi di permanenza delle minori con la madre convivente e con il padre non convivente saranno in generale concordati congiuntamente da entrambi i genitori, in base ai loro impegni lavorativi ed in base alle esigenze di vita delle figlie;
quale cornice minima di frequentanzione padre-figlie viene previsto che il padre terrà con sè
e quantomeno a week-end alternati dal venerdì dopo scuola sino alla domenica Per_2 Per_3 sera con rientro presso l'abitazione materna alle ore 21.30 ovvero sino alla mattina di lunedì nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica, nonchè ogni martedì pomeriggo dall'uscita da scuola sino al rientro a scuola il mercoledì mattina e, nelle settimane in cui non le avrà per il weekend, dal giovedì dopo scuola con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21.30, salvo diverso accordo;
4. Nei mesi di luglio ed agosto il regime ordinario delle visite potrà essere sospeso e le figlie trascorreranno uno o due periodi di 15 giorni consecutivi con ciascun genitore: l'indicazione del periodo prescelto, possibilmente in modo condiviso e in base ai rispettivi impegni lavorativi, dovrà avvenire entro il 15 maggio di ciascun anno. Tutte le festività, diverse dalla domenica ordinaria, saranno alternate per anno, come pure i compleanni delle minori, salvo accordi diversi fra le parti;
ad ogni buon conto, il genitore coaffidatario non convivente potrà esercitare il diritto di frequentazione delle figlie ogni qualvolta ne farà richiesta, con un preavviso di almeno 24 ore e compatibilmente con gli impegni dei minori e della madre;
pag. 2 di 5 5. Quanto agli aspetti economici, il signor si impegna a versare in favore della moglie la Pt_2 somma omnicomprensiva di € 50.000,00 (eurocinquantamila/00) a saldo e stralcio e a definizione e tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa economica e patrimoniale derivante dal matrimonio e/o riconducibile al rapporto matrimoniale e anche quale parziale anticipazione del contributo al mantenimento ordinario per le figlie in modo tale da contenere l'importo mensile a suo carico nella misura prevista al successivo punto 6); il suddetto importo sarà corrisposto come segue: -
€ 40.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso congiunto a mezzo bonifico bancario;
- €
10.000,00 entro il 30 giugno 2025 a mezzo bonifico bancario;
a fronte di ciò, la signora non avrà più nulla a pretendere verso il marito in ordine a questioni Parte_4 economiche e patrimoniali riconducibili al rapporto matrimoniale e si impegna, altresì, a garantire e a manlevare il signor rispetto ad eventuali pretese restitutorie e/o risarcitorie Pt_2 che i di lei genitori, e dovessero in futuro far valere nei Controparte_2 CP_3 confronti del signor e consegna relativa liberatoria contestualmente Parte_2 alla sottoscrizione del presente ricorso.
6. Tenuto conto di quanto sopra, il signor verserà mensilmente alla signora Pt_2 Parte_1
a titolo di contributo mensile per il mantenimento delle figlie minori e ,
[...] Per_2 Per_3
l'assegno complessivo di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna figlia) rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese a decorrere dall'effettivo trasferimento della madre e delle figlie presso la nuova abitazione in via Carpanelli
n.20; il padre rimborserà il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludicoricreative come da Protocollo del Tribunale di Pavia e rimborserà altresì il 50% delle spese per la mensa scolastica che, dunque, non si intenderanno incluse nell'assegno ordinario.
L'assegno unico famigliare relativo alle minori verra' percepito in via esclusiva dalla madre.
7. Il conto comune coitestato e n.148- Parte_2 Parte_1
0021171 acceso presso la verrà estinto entro l'01/03/2026 con equa Controparte_4 divisione degli importi ivi presenti a tale data.
8. L'autovettura Volvo XC60 targata EM819CF resterà in uso al marito che ne è eslcusivo proprietario, così come l'autovettura resterà in uso alla moglie che ne è Parte_5 esclusiva proprietaria;
la moto VESPA targata DN60799 resterà in uso al marito che ne è eslcusivo proprietario.
9. I gioielli della famiglia resteranno di proprietà esclusiva del marito che provvederà a Pt_2 custodirli per donarli in futuro alle figlie e;
il dott. a sua volta, Per_2 Per_3 Pt_2 provvedera' a restituire alla moglie i gemelli della famiglia Parte_1
pag. 3 di 5 10. Il fondo AZIMUT intestato a di € 10.000 vincolato a 6 anni sarà Parte_2 equamente diviso tra i coniugi alla naturale scadenza.
11. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per sé e per le figlie e . Persona_4 Persona_5
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II
pag. 4 di 5 comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Sartirana Lomellina il
[...] Parte_2 giorno 29/09/2012, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n.2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
• omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
• Spese di lite al definitivo;
• provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Cosi deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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