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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/05/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, all'esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5589/2016 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Giovanni Gulino che la rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
, già CP_1 Controparte_2
con sede in Roma (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata a Pace del Mela presso l'avv. Maria Chiara Isgrò che la rappresenta e difende con l'avv. Alessandro Nicolodi per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 6 settembre 2016 (proc. n. 5312/2016 r.g.) l chiedeva CP_1
ingiungersi all'ing. il pagamento della complessiva somma di 117.020,65 euro a titolo Parte_1
di contributi previdenziali e assistenziali insoluti anni 1998 e 2000 - 2015, interessi e sanzioni, oltre spese del procedimento.
La domanda veniva accolta con decreto n. 1004/2016 del 7 ottobre 2016, avverso il quale l'intimata proponeva opposizione con ricorso del 18 novembre 2016, cui resisteva l'opposta.
Quindi, espletata ctu contabile e sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 633 c.p.c. e per mancanza di prova scritta del credito ex artt. 634 e 635 c.p.c.
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 635 c.p.c. per i crediti dello Stato o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee all'emissione dell'ingiunzione “anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati”.
La Suprema Corte, seppur con specifico riferimento alle attestazioni di credito eseguite dai funzionari della , ma i cui principi possono essere utilizzati, in generale, per tutti gli enti Parte_2
previdenziali privatizzati, quali (cfr. in senso conforme già Trib. Foggia n. 4057/2021 CP_1
e Trib. Mantova n. 86/2018), ha chiarito che tale disposizione trova legittima applicazione anche in relazione agli accertamenti eseguiti da tali enti, stante l'attività di preminente carattere pubblicistico svolta dagli stessi, i quali “non si limitano ad effettuare, a favore degli aventi diritto, il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia), ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali
(provvedendo alla riscossione dei relativi contributi), quale la corresponsione dell'integrazione aggiuntiva di malattia” (v. Cass. n. 25888/2008).
E nella specie, l'esistenza e la natura del credito richiesto, nonché il suo concreto ammontare, risultano dalla dichiarazione del 5 luglio 2016 effettuata dalla Direzione attività istituzionali di
, qui allegata, dalla quale emerge il complessivo importo di 117.023,65 euro dovuto da CP_1
a titolo di contributo soggettivo, integrativo, maternità e interessi e sanzioni, in Parte_1
relazione agli anni 1998, 2000-2015.
Si rileva, in ogni caso, che come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla. 3.- Nel merito, l'opponente ha lamentato l'intervenuta prescrizione quinquennale, quantomeno fino al 2011, delle pretese creditorie e comunque la loro infondatezza, avendo ella sempre provveduto al regolare pagamento di tutti i contributi previdenziali soggettivi, integrativi e di maternità e alla tempestiva presentazione delle relative dichiarazioni IRPEF e IVA. Da ultimo, ha lamentato comunque l'erronea quantificazione delle somme ingiunte, in ragione della disposta applicazione di percentuali, maggiorazioni e penali in misura superiore a quella prevista dalla normativa di riferimento.
Occorre, dunque, premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n.
335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità, i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Tali disposizioni regolano l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti anche diversi dall' , in riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle CP_3
per i liberi professionisti, cosicché il termine di prescrizione risulta fissato per tutti in cinque anni (cfr.
Cass. n. 26621/2006).
Nella specie trova applicazione il nuovo regime, trattandosi di contributi anni 1998-2015.
Dalla documentazione in atti risulta, poi, che , prima della notifica del decreto CP_1
ingiuntivo opposto (avvenuta in data 14 ottobre 2016) aveva inviato alla ZI diversi atti interruttivi
– la cui ricezione non è stata contestata dalla ricorrente – relativi, però, solo ad alcune delle annualità oggetto di ingiunzione. In particolare:
- due note del 10 agosto 2004, notificate entrambe il successivo 23 agosto, con le quali le veniva richiesto il pagamento, entro il 31 marzo 2005, di sanzioni ex artt. 16 e 17 l. n. 6/1981 (relative rispettivamente a omissioni, ritardi o infedeltà delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF e iva oggetto di comunicazione obbligatoria alla e al ritardo nei pagamenti dei contributi) per CP_2
irregolarità registrate negli anni 1998 e 2000, per complessivi 2.586,49 euro, nonché la corresponsione dei contributi aggiuntivi per il solo anno 2002, pari a 2.274,92 euro;
- note prot. n. 0773549 del 16 dicembre 2008 (spedita il 23 dicembre 2008, ma la cui data di notifica è illeggibile per la scansione solo parziale del relativo avviso di ricevimento) e n. 0818458 del 19 dicembre 2008 (notificata il 14 gennaio 2009) relative rispettivamente a contributi e sanzioni per l'anno 2006, per complessivi 2.797,38 euro.
L' ha, prodotto, inoltre copia della nota prot. 0521111.17 del 17 ottobre 2011 (spedita il CP_4
20 e notificata il successivo 27 ottobre 2011 a mani di persona diversa dalla contribuente), di accertamento dell'intera posizione previdenziale per gli anni 1998 e 2000-2009, compreso il conguaglio in scadenza al 31 dicembre 2010 (vale a dire i cd. contributi aggiuntivi dovuti sugli effettivi redditi prodotti dal contribuente) ai fini dell'accesso da parte della all'accertamento con Pt_1
adesione di cui all'art. 37 ter del nuovo Statuto e dalla quale risulta un debito scaduto e CP_1
aggiornato al 30 settembre 2011 pari a 50.467,12 euro per contributi e sanzioni.
Trattasi di notifica pienamente valida, essendosi la ricorrente limitata a contestare genericamente la non riferibilità a sé della relativa sottoscrizione, omettendo tuttavia di allegare e provare l'eventuale inesistenza con il consegnatario di un rapporto comportante la qualifica di delegato alla ricezione ovvero dell'occasionalità della sua presenza.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo
Cass. n. 1686/2023) la notificazione a mezzo posta eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale).
E', poi, ius receptum che l'atto di costituzione in mora, quale atto giuridico unilaterale recettizio, sia idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che giunga nella sfera di conoscenza del debitore. La dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
Ne consegue che ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto (cfr. Cass. n. 27412/2021, n. 24149/2018,
n. 10630/2015). Ciò posto, va però precisato che affinché possa prodursi l'effetto interruttivo l'atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, la quale, sebbene non richieda l'uso di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, sia comunque idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (v. Cass. n. 7918/2020); non assume, invece, rilievo ostativo al prodursi di tale effetto la prospettata alternativa di una soluzione conciliativa della vertenza (cfr. n. 16465/2017).
E nella specie, contrariamente a quanto eccepito in memoria dalla resistente, le anzidette note del 2004 e del 2008 non possono considerarsi atti interruttivi della prescrizione di crediti diversi rispetto a quelli esplicitamente indicati e richiesti.
Ciò posto, il nominato CTU, dr. ha poi accertato le date di scadenza dei versamenti Per_1
per i contributi e le sanzioni oggetto di ingiunzione, da identificarsi quale termine iniziale di decorrenza della relativa prescrizione: 30 giugno per la prima rata (50%) dei contributi minimi dell'anno in corso (soggettivo + integrativo + maternità); 30 settembre per la seconda rata (saldo) dei contributi minimi dell'anno in corso;
31 ottobre per la prima rata 50% dei contributi eccedenti il minimo e relativi all'anno precedente (sulla base delle dichiarazioni dei redditi e IVA e della comunicazione alla;
31 dicembre per la seconda rata (saldo) dei contributi eccedenti e relativi CP_2 all'anno precedente. Tali ultime date sono state contestate dalla la quale ha indicato il 31 ottobre CP_2
quale termine per la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie e 31 dicembre quale data prevista per il versamento, in soluzione unica, dei contributi aggiuntivi.
In ogni caso, quanto a questi ultimi, la S.C. ha chiarito che la l. n. 335/1995 ha unificato solo ed esclusivamente la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi (cfr. Cass. civ. n. 4981/2014; Cass. civ. n. 18698/2007), con la conseguenza che, per gli architetti e gli ingegneri, stante il disposto dell'art. 18, comma 2, della legge n. 6/1981, la prescrizione dei contributi cd. eccedenti inizia a decorrere dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione relativa all'ammontare del reddito CP_2
professionale dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente e del volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno (cfr. Cass. civ. n. 22437/2015; Cass. civ. n.
24910/2007); comunicazione, come noto, regolata dall'art. 16 della l. n. 6/1981 e dall'art. 36 dello
Statuto di cui al D.M. 28.11.1995. CP_1
Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto del contenuto delle richiamate note dell'agosto 2004
(relative esclusivamente a contributi 2002 e sanzioni 1998, 2000 e 2002) e del dicembre 2008 (per soli contributi e sanzioni 2006), alla data di notifica della successiva nota del 27 ottobre 2011 (pur relativa a contributi e sanzioni 1998-2009), i contributi e le sanzioni relative agli anni 1998-2004, nonché i soli contributi minimi per l'anno 2005 (il cui versamento era previsto entro il 31 dicembre dello stesso anno) erano già prescritti;
essa ha, invece, validamente interrotto la prescrizione in relazione ai contributi eccedenti e le sanzioni per l'anno 2005 (tenuto conto dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi solo in data 6 dicembre 2006), nonché ai contributi e alle sanzioni per gli anni successivi, fino al 2009.
Nulla è stato, poi, allegato e provato dall' in relazione alla notifica di ulteriori atti CP_4
interruttivi per il periodo successivo, diversi dal decreto ingiuntivo qui opposto, sicché alla data di notifica di quest'ultimo (14 ottobre 2016) erano già prescritti anche i contributi minimi dovuti per l'anno 2010 (la cui scadenza per il versamento era fissata al 30 giugno e al 31 ottobre dello stesso anno) e la prima rata dei minimi 2011 (scadenza versamento il 30 giugno dello stesso anno), con le relative sanzioni. Per le medesime annualità sono, invece, ancora dovuti gli eccedenti 2010 (avendo l' acquisito dall'Anagrafica tributaria la relativa dichiarazione dei redditi solo in data 10 CP_1
ottobre 2012), la seconda rata dei minimi 2011 (con scadenza versamento al 31 ottobre 2011), gli eccedenti per lo stesso anno (dichiarazione acquisita in data 25 ottobre 2013) e le relative sanzioni.
Le superiori considerazioni impongono, dunque, il parziale accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del d.i. opposto.
Per il resto, è pacifico che dal 2006 – ad eccezione del 2008 – la non ha adempiuto Pt_1
l'obbligo di comunicare alla resistente i propri redditi professionali. Dal riepilogo della situazione contributiva aggiornata al 5 luglio 2016 (e allegato al ricorso monitorio) risulta, inoltre, che alla data di deposito del ricorso monitorio (6 settembre 2016) e di sua emissione e notifica (7 e 14 ottobre 2016)
l' non aveva ancora acquisito la dichiarazione dei redditi per gli anni 2013, 2014 e 2015, con CP_4
la conseguenza che, in relazione ad essi, non sono stati opportunamente richiesti i contributi eccedenti.
Quanto all'anno 2015, poi, non era all'epoca ancora esigibile il pagamento della seconda rata dei minimi, soggettivi e integrativi, in scadenza il successivo 31 ottobre (pari al 50% del totale), sicché il relativo importo va scomputato dalla complessiva somma richiesta dall'ente.
La ricorrente non ha, inoltre, fornito alcuna prova dell'esatto adempimento, quanto alle annualità non prescritte, dell'obbligo contributivo dallo stesso risultante.
Ella va, dunque, condannata a corrispondere all' i contributi eccedenti per gli anni CP_1
2005, 2010 e 2011, contributi minimi 2011 (seconda rata), 2013, 2014 e 2015 (prima rata), nonché contributi (minimi ed eccedenti) per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2012, con relative sanzioni per omessa dichiarazione reddituale e omesso pagamento della contribuzione.
Per la determinazione del quantum, è possibile utilizzare gli analitici conteggi elaborati dal secondo ctu, dott. , le cui conclusioni, anche in punto di percentuali Persona_2
applicate per sanzioni per mancato/ritardato pagamento e per omesso invio della dichiarazione obbligatoria, risultano conformi alla normativa di settore ratione temporis applicabile. In definitiva, va condannata a corrispondere all' per i titoli di cui Parte_1 CP_1
sopra la somma di 81.274,02 euro (82.751,52 euro calcolati dal ctu - 1.477,5 euro pari al 50% dei contributi minimi 2015), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4.- Le ragioni della decisione e il complessivo esito della lite giustificano la compensazione per metà delle spese di questa fase e di quelle della fase monitoria, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 7.806,75 euro (6.697,5 + 1.109,25, di cui 10,75 per esborsi), oltre spese generali, iva e cpa;
vanno, invece, poste a integrale carico dell'opponente le spese di ctu, già liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna a pagare in favore di la somma di 81.274,02 euro, Parte_1 CP_1
oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) condanna, altresì, l'opponente a pagare quelle di ctu e a rimborsare all'opposto metà delle spese della fase monitoria e di quelle dell'opposizione, liquidata in complessivi 7.806,75 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 23.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro