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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 24974/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Iwona Wanda Ciardullo Parte_1
Kos per procura in margine al ricorso,
- ricorrente -
E
e, per esso, gli eredi Controparte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Picchi per mandato
[...] allegato alla memoria di costituzione e , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Giorgi e dall'avv. Francesca Castellani per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistenti -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi. CONCLUSIONI: per le parti, come negli atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle dipendenze del convenuto, quale badante, con contratto di lavoro a tempo pieno e in regime di convivenza, con diritto al vitto e alloggio, presso la residenza di quest'ultimo, ubicata in Roma, via Cardinale Caprara n. 36;
- di essere stata inquadrata nel livello BS del CCNL personale domestico;
- di avere formalmente stipulato due successivi contratti di lavoro, il primo dal 15 gennaio 2008 fino al 5 dicembre 2018 e il secondo dall'1 febbraio 2019 al 10 febbraio 2024, data del licenziamento;
- di avere, in realtà, lavorato in maniera continuativa, giacché a fronte di un breve periodo di ferie/congedo per recarsi nel suo Paese d'origine il datore di lavoro ha imposto un'interruzione apparente e meramente formale del rapporto;
- di avere ricevuto un trattamento economico complessivo inferiore a quello dovuto per il proprio livello di inquadramento, per i titoli meglio indicati nei conteggi analitici prodotti in allegato al ricorso come parte integrante dello stesso. Alla stregua di queste premesse, pertanto, la ricorrente ha chiesto di
“accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato indeterminato livello BS dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2022, senza soluzione di continuità, e dal 2° gennaio 2022 al 10 febbraio 2024, senza soluzione di continuità, un rapporto assimilabile al livello CS” e, per l'effetto, di condannare il resistente al pagamento delle differenze retribuzione maturate nel corso del rapporto, oltre accessori di legge. All'udienza di comparizione del 16 ottobre 2024 parte ricorrente ha preso atto del sopravvenuto decesso del convenuto, regolarmente evocato in giudizio, e ha chiesto l'interruzione del processo. Con atto di riassunzione del 22 ottobre 2024 la ricorrente ha tempestivamente riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, collettivamente e impersonalmente, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., chiedendo l'accoglimento nei loro confronti delle domande proposte nei confronti del dante causa. All'esito della notifica del ricorso in riassunzione si sono costituite in giudizio e , eccependo il proprio difetto di Parte_3 Parte_2 legittimazione passiva, la prima per essere una mera chiamata all'eredità e la seconda per avere espressamente rinunciato all'eredità di . Controparte_1
La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti difensivi e nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, il ricorso non è fondato e va rigettato. Occorre premettere che l'odierna parte ricorrente ha agito in giudizio per il pagamento delle spettanze retributive residue in relazione al rapporto di lavoro che ha dedotto essersi svolto alle dipendenze di Controparte_1 nel periodo complessivo dal 15 gennaio 2008 al 10 febbraio 2024.
2 Deceduto il datore di lavoro il 30 luglio 2024, come da certificato di morte prodotto in giudizio, la ricorrente ha riassunto il processo nella speciale modalità delineata dall'art. 303, comma 2, c.p.c., ossia entro l'anno dalla morte collettivamente e impersonalmente nei confronti degli eredi, sicché non rileva, né per l'integrità del contraddittorio, né per la legittimazione passiva, se e chi abbia assunto la qualità di erede. In fattispecie simile a quella controversa, la Suprema Corte ha affermato che “La notificazione dell'atto di riassunzione ha, infatti, avuto luogo, entro l'anno dalla morte della parte originaria verificatasi il 19.6.00 Pt_4
(notificazione da effettuarsi quindi entro il 19.6.01), collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto (prima il 24.1.01 e poi il 25.5.01, quindi in termini in entrambe le occasioni), ciò cui espressamente l'art. 303 c.p.c., comma 2 facultizza la parte che provvede alla riassunzione, in alternativa alla notificazione ai singoli eredi, e che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza, quindi, che possa sostenersi il difetto d'integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente (Cass. 17.5.05 n. 10336, 12.11.97 n. 11155, 11.4.84 n. 2331). Nè, ai fini dell'applicazione della richiamata norma, ha rilievo la distinzione tra il caso in cui gli eredi della parte deceduta siano tutti noti ed identificati e quello in cui essi siano in tutto od in parte sconosciuti, poichè la norma stessa, alla stregua del tenore e della ratio, assume la sua più ampia funzione proprio quando alcuni degli eredi, o tutti, non siano noti alla controparte, non tenuta ad una ricerca e ad una indagine specifica ed individuale (Cass. 18.4.98 n. 3 979, 14.1.82 n. 238); tanto che l'atto riassuntivo del processo deve essere notificato agli eredi della parte defunta, ove effettuato impersonalmente e collettivamente ai sensi dell'art. 303 c.p.c., mediante consegna di unica copia, stante l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatario di esso ed anche se taluni degli eredi siano conosciuti dal promotore della riassunzione ovvero il loro nominativo sia indicato nell'atto stesso (Cass. 12.11.97 n. 11155, 24.11.86 n. 6905). Ciò non senza considerare che il "certificato storico della composizione della famiglia" non costituisce affatto un documento idoneo all'identificazione degli eredi e, comunque, di "tutti" gli eredi (basti pensare ad una successione testamentaria difforme dalla legittima), validamente raggiunti, per contro, dalla notificazione impersonale e collettiva. Mediante la notificazione effettuata ritualmente ex art. 303 c.p.c., comma 2 il contraddittorio si è, dunque, regolarmente costituito nei confronti di tutti gli eredi della parte defunta, siansi questi costituiti o siano rimasti contumaci” (cfr. Cass., sez. 2, 16 novembre 2007, n. 23783).
3 3. Nel caso di specie e si sono Parte_3 Parte_2 costituite in giudizio, contestando la propria qualità di erede e, la prima, anche la fondatezza, nel merito, della domanda. L'atto di riassunzione è stato notificato sia presso l'indirizzo di residenza del de cuius in Roma, via Cardinal Caprara n. 36, che presso la residenza della figlia, sita in Fara Sabina, via Dante Parte_3
Alighieri n.
5. La notifica nel primo caso non ha avuto esito positivo, avendo l'ufficiale giudiziario attestato che il risultava “trasferito”. CP_1
Per contro, quella presso la residenza della si è perfezionata e CP_1 la ricevente si è qualificata come “familiare convivente” del genitore deceduto, sicché confermando che l'indirizzo in questione corrispondesse all'ultimo domicilio del genitore defunto, per quanto non coincidente con la residenza. In ogni caso, poi, la costituzione in giudizio, con la quale sono spiegate anche le difese di merito, nonché eccepito il difetto di legittimazione passiva, vale a sanare l'eventuale nullità della notifica del ricorso in riassunzione.
4. Tuttavia, pur dovendosi reputare il contraddittorio ritualmente instaurato in riassunzione, ciò non toglie che parte ricorrente avrebbe dovuto indicare i soggetti che hanno effettivamente assunto la qualità di erede, potendosi l'accertamento giurisdizionale svolgersi soltanto nei confronti di convenuti pienamente individuati, nei cui soli confronti va pronunciata sentenza di condanna. Infatti, nel caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, a norma dell'art. 303, comma 2, c.p.c., non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che perciò la condanna non può essere vaga o indeterminata, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti. In questi termini, superando un precedente – e, peraltro, non argomentato – precedente giurisprudenziale, la Corte regolatrice, nel rigettare il motivo di impugnazione secondo cui la Corte territoriale avrebbe sbagliato nel non pronunciare una sentenza di condanna impersonalmente e collettivamente nei confronti degli eredi, ha così stabilito: “Essa è infondata, sebbene sussista un precedente (Sez. 3, Sentenza n. 10336 del 17/05/2005) specifico che allude alla possibilità di pronunciare, in ipotesi di riassunzione
4 con atto notificato agli eredi impersonalmente ex art. 303 secondo comma cod. proc. Civ, nei confronti degli eredi stessi, senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari. Occorre distinguere però la idoneità dell'atto di riassunzione a riattivare il processo nei confronti degli eredi citati impersonalmente - e dal suo proseguire quindi ritualmente ancorchè uno o più eredi restino contumaci
- dalla possibilità di pronunciare sentenza di condanna nei confronti di persone non individuate, di cui sia incerta l'esistenza, cioè di eredi ipotetici, la cui individuazione dovrebbe essere lasciata a un incerto futuro. Paradossalmente la parte che pretende ciò e che abbia acquisito un siffatto titolo verso innominati eredi di dubbia esistenza potrebbe agire esecutivamente contro chiunque, imponendo all'intimato di opporsi esecutivamente. Per contro va chiarito che è il giudizio di cognizione in cui si stanno definendo i debiti del de cuius la sede in cui l'attore deve, anche dopo la riassunzione favorita dalla notifica. Né potrebbe essere diversamente, se si pon mente alla normativa successoria. Gli art. 752 e 754 c.c. , a tacer d'altro, precisano che i debiti ereditari non sono solidali, ma che i coeredi vi contribuiscono pro quota e sono tenuti verso i creditori in proporzione alla loro quota ereditaria, cosicchè la condanna nel giudizio di riassunzione non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa. Giova richiamare, in proposito, il caso regolato dalle Sezioni Unite (SU 19280/2018) in ordine alla giurisdizione in controversia instaurata da eredi di un pubblico dipendente per opporsi alla pretesa esecutiva relativa a una condanna per danno erariale, non emessa nei loro confronti” (cfr. Cass., sez. 2, n. 15995 del 18 maggio 2022). Di conseguenza, nel caso di riassunzione del processo per morte di una parte mediante notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c., non potendosi nemmeno desumere dalla mera costituzione in giudizio l'accettazione tacita dell'eredità, con la conseguenza che grava sulla parte che alleghi la qualità di erede fornirne la prova, spettando poi al giudice verificare l'assolvimento dell'onere, anche valutando il comportamento, processuale ed extraprocessuale, tenuto dal chiamato (cfr. Cass., sez. 2, n. 1330 del 12 gennaio 2024).
5. Nel caso di specie parte ricorrente non ha espressamente individuato gli eredi del proprio datore di lavoro, ma soltanto implicitamente, mediante la notifica del verbale ammissivo dell'interrogatorio formale, notificato per
5 l'appunto nei confronti di e di , le due Parte_3 Parte_2 figlie di , senza nessuna altra ulteriore specificazione. Controparte_1
Posto che, come sopra osservato, sarebbe gravato su parte ricorrente dimostrare la qualità di erede delle figlie del proprio datore di lavoro – o di qualcun altro dei chiamati, appositamente individuato –, dagli atti di causa emerge che , peraltro congiuntamente alle figlie Parte_2 [...]
e – nipoti del de cuius – abbia rinunciato all'eredità Parte_5 Parte_6 con atto notarile del 6 marzo 2025 (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione). Quanto a , non risulta in alcun modo che la stessa Parte_3 abbia accettato l'eredità, ovvero abbia compiuto atti idonei a costituirne accettazione tacita. La delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è infatti di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestio, o, ancora, per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c. Di conseguenza, è pacifico in giurisprudenza che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass., sez. 2, n. 6479 del 6 maggio 2002 e Cass., sez. lav., n. 10525 del 30 aprile 2010). Più di recente, il Supremo Collegio ha pertanto condivisibilmente ribadito che “In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21436 del 30 agosto 2018 e, nello stesso senso, Cass., sez. 6 - 2, n. 5247 del 6 marzo 2018).
6 Peraltro, la sola circostanza che i chiamati si siano costituiti in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione, non può configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l'eredità (cfr., dando atto che si tratta di indirizzo consolidato, di recente, in motivazione, Cass., sez. 3, n. 20503 del 17 luglio 2023). Tanto più quando, come nel caso di specie, , nel Parte_3 costituirsi in giudizio, ha prodotto attestazione dell'ufficio successioni presso il Tribunale di Roma del 10 marzo 2025 dalla quale non risulta accettazione di eredità da parte di alcuno dei chiamati. Di conseguenza, non emergendo la qualità di eredi degli unici soggetti individuati, sia pur implicitamente, dalla ricorrente, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
6. L'assoluta peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto che il rigetto del ricorso dipende esclusivamente da questioni preliminari e da una situazione di fatto che potrebbe modificarsi, per effetto di successiva accettazione dell'eredità o anche di revoca della rinuncia all'accettazione.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta le domande proposte in ricorso, per le ragioni di cui in parte motiva, e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 5 giugno 2025 Il giudice Cesare Russo
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