Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 873 r.g.V.G. dell'anno 2025;
TRA
(avv. Stefanelli Rosa), Parte_1
E
(avv. Stefanelli Rosa), Controparte_1 con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12.03.2025, e , Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto il 12/08/2006 , che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente l'01.02.2005 ed il Per_1 Persona_2
21.08.2008, e che il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione con sentenza n.
759/2024 pubblicata il 12.03.2024, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Va rilevato che all'udienza camerale del 16.04.2025, le parti, aderendo alle modalità di trattazione scritta previste, hanno confermato il contenuto del ricorso ed insistito per la pronuncia di divorzio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di omologazione della separazione n. 759/2024 pubblicata il 12.03.2024 emessa dal Tribunale di Taranto in data 06.03.2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/'70, così come
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il
12/08/2006 in Taranto da , nata a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2006 ; n.79; p. II;
s. A, u.6;
2. DISPONE che i rapporti patrimoniali tra le parti e quelli relativi alla prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso ed alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 16.04.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 28.04.2025
Il Presidente est. Martino Casavola
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