TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5374 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02.07.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1534 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Nicola Cacciapuoti, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
; in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere docente di scuola primaria e di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso l'Istituto “Bracco” di Napoli, con contratto a tempo indeterminato;
di aver svolto, prima di tale incarico, in qualità di docente precaria, attività di supplenze brevi e saltuarie, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto indicato in ricorso e precisamente:
dal 28.10.2021 al 11.11.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal 12.11.2021 al 01.12.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal giorno 02.12.2021 al 22.12.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal 10.01.2022 al 29.01.2022,per n. 24 ore settimanali;
dal 30.01.2022 al 18.02.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 19.02.2022 al 10.03.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 11.03.2022 al 30.03.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 31.03.2022 al 13.04.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 20.04.2022 al 09.05.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 10.05.2022 al 29.05.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 30.05.2022 al 08.06.2022, per n. 24 ore settimanali
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito, nel corso dei descritti periodi di supplenza breve, la Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7- del
CCNL comparto scuola del 15.3.2001, ha concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2021-2022, della retribuzione professionale docenti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per il predetto anno scolastico e relativamente ai periodi oggetto del presente ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, il convenuto ne ha dedotto l'infondatezza sotto ogni CP_1 profilo in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni e nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma
9, della legge 449/97; ha poi evidenziato la compatibilità della disciplina vigente con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
******* Il ricorso è fondato a va accolto.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche in numerose sentenza di merito di questo
Tribunale del Lavoro (cfr. sentenza n. 2442/2022 pubblicata il 02/05/2022 ; n. 2313/2022 pubblicata il 26/04/2022, e la n. 3292/2022 pubblicata il 07/06/2022), le cui motivazioni si condividono, in assenza di elementi di giudizio confutativi, va rilevato come l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce.
Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre
2010 C-444/09 Ga. E C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla
Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , Per_1 pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
L'Amministrazione resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nella fattispecie in esame una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ne consegue che deve optarsi per un'interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto
"in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore della stessa dell'emolumento richiesto con il presente giudizio, vertendo le contestazioni del resistente unicamente sul principio di diritto CP_1 applicabile, non essendovi contestazione neppure sullo svolgimento dell'attività di docenza in virtù delle supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la domanda è di sola condanna generica.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi dedotti in ricorso e condanna la
Amministrazione scolastica convenuta al pagamento di quanto maturato a tale titolo;
c) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 02.07.2025 Il Giudice
(dr Ada Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 02.07.2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1534 ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Nicola Cacciapuoti, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
; in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l , sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, Controparte_1
n. 55, convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2025, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere docente di scuola primaria e di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso l'Istituto “Bracco” di Napoli, con contratto a tempo indeterminato;
di aver svolto, prima di tale incarico, in qualità di docente precaria, attività di supplenze brevi e saltuarie, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato come da prospetto indicato in ricorso e precisamente:
dal 28.10.2021 al 11.11.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal 12.11.2021 al 01.12.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal giorno 02.12.2021 al 22.12.2021, per n. 24 ore settimanali;
dal 10.01.2022 al 29.01.2022,per n. 24 ore settimanali;
dal 30.01.2022 al 18.02.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 19.02.2022 al 10.03.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 11.03.2022 al 30.03.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 31.03.2022 al 13.04.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 20.04.2022 al 09.05.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 10.05.2022 al 29.05.2022, per n. 24 ore settimanali;
dal 30.05.2022 al 08.06.2022, per n. 24 ore settimanali
Tanto premesso, lamentando di non aver percepito, nel corso dei descritti periodi di supplenza breve, la Retribuzione Professionale Docenti prevista e disciplinata dall'art 7- del
CCNL comparto scuola del 15.3.2001, ha concluso chiedendo di “1) Accertare e dichiarare la violazione in cui è incorsa l'Amministrazione resistente in ordine alla mancata corresponsione, in favore della ricorrente, per l'anno scolastico 2021-2022, della retribuzione professionale docenti;
2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, per il predetto anno scolastico e relativamente ai periodi oggetto del presente ricorso, così come disciplinata e calcolata sulla base dell'attuale CCNL 2016 2018, anche in virtù di quanto recentemente sancito dalla Corte di Cassazione con Ordinanza n. 20015/2018” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda, il convenuto ne ha dedotto l'infondatezza sotto ogni CP_1 profilo in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha evidenziato che l'emolumento richiesto non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni e nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art. 40, comma
9, della legge 449/97; ha poi evidenziato la compatibilità della disciplina vigente con la direttiva comunitaria 1999/70/CE.
******* Il ricorso è fondato a va accolto.
Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n 20015 del 2018, nonché a quanto statuito anche in numerose sentenza di merito di questo
Tribunale del Lavoro (cfr. sentenza n. 2442/2022 pubblicata il 02/05/2022 ; n. 2313/2022 pubblicata il 26/04/2022, e la n. 3292/2022 pubblicata il 07/06/2022), le cui motivazioni si condividono, in assenza di elementi di giudizio confutativi, va rilevato come l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplinando le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso.
L'emolumento in questione è considerato da giurisprudenza costante elemento fisso e continuativo della retribuzione ed in quanto tale rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
"non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive".
La clausola 4 dell'Accordo quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa "ha carattere incondizionato" e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, "che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione",
"disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno" (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, De. Ce.
Al.;8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.). In particolare, tali differenti condizioni possano essere giustificate da ragioni oggettive, da identificarsi in 'elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti' che consentano di verificare 'se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria' (Corte giust., 22 dicembre
2010 C-444/09 Ga. E C-456/09 To., punti 54 e 55).
La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla
Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso.
I suddetti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle mansioni stesse o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sent. 18/12/2012 in causa , Per_1 pt. 50-51 e precedenti in essa richiamati).
L'Amministrazione resistente ha invocato, a sostegno delle proprie ragioni, pronunce antecedenti al detto pronunciato della Suprema Corte e non ha allegato concrete ragioni che possano giustificare nella fattispecie in esame una significativa diversificazione del trattamento economico applicato.
Ne consegue che deve optarsi per un'interpretazione delle norme contrattuali che armonizzi la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto comunitario.
Pertanto si deve affermare, conformemente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte nelle citata sentenza, “che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale”.
In applicazione di tale ultima disposizione secondo cui il trattamento deve essere corrisposto
"in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", la ricorrente ha diritto a quanto richiesto in ricorso e l'amministrazione scolastica va condannata al pagamento in favore della stessa dell'emolumento richiesto con il presente giudizio, vertendo le contestazioni del resistente unicamente sul principio di diritto CP_1 applicabile, non essendovi contestazione neppure sullo svolgimento dell'attività di docenza in virtù delle supplenze temporanee per i periodi di cui in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che la domanda è di sola condanna generica.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di cui all'art 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi dedotti in ricorso e condanna la
Amministrazione scolastica convenuta al pagamento di quanto maturato a tale titolo;
c) condanna il al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in complessivi € 1.314,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 02.07.2025 Il Giudice
(dr Ada Bonfiglio)