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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2482 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
in persona rappresentante legale pro tempore con sede in Ploaghe Controparte_1
(p.i. ) elettivamente domiciliato in Sassari presso e nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Antonello Fiore, in Via Savoia 54/e, che lo rappresenta e difende giusta delega;
appellante contro
- società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2
ENEL S.p.A. – con Sede Legale in Roma, Via Ombrone n. 2 (p. i., c.f. e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma n. ), in persona dell'avv. Carla Funes, nella sua qualità di P.IVA_2
procuratore della Società, elettivamente domiciliata in Lanusei, Viale Europa n. 37, presso lo studio dell'Avv. Marco Contini, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata nel primo grado del giudizio;
appellata e con corr. in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, Dott. (p.i. , elettivamente Controparte_4 P.IVA_3
pagina 1 di 6 domiciliata in Sassari, via Alghero 33, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Salaris, che la rappresenta in forza di procura generale alle liti chiamata
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante: come da atto di citazione in appello;
nell'interesse della appellata: come da comparsa di risposta in appello, nell'interesse dell'assicurazione: come da costituzione del 05.03.2025; tutte richiamate nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. CP_1
386/2023, resa il 20.07.2023 nella causa iscritta al R.G. 1268/2021, con la quale è stata condannata a pagare €. 1185,25 oltre le spese legali, in favore di a titolo di risarcimento dei danni Controparte_2
causati da un proprio escavatore meccanico che, in data 24 agosto 2016, danneggiava – tranciando un cavo - la linea elettrica sotterranea BT identificata con il codice D in uscita in Sassari nella via Sulcis,
collocato nel sottoterra a circa 70 cm.
Ha dedotto, quali motivi di appello: 1) genericità della motivazione sulla raggiunta prova dell'an
debeatur, poiché non vi sarebbe stata alcuna ammissione di responsabilità da parte di la quale CP_1
contestava di aver tenuto una condotta imprudente nella realizzazione dello scavo, utilizzando mezzi pesanti e non informandosi previamente sulla presenza di cavi interrati e così lavorando “al buio”; 2)
omessa valutazione sulla natura accidentale del danno (caso fortuito); 3) omessa prova del quantum del danno, che il Giudice di pace avrebbe fondato su costi non documentati, non basati su documenti fiscali che tengano conto del valore del mercato, ma sulla valutazione degli stessi dipendenti
[...]
, non considerando la vetustà dell'impianto. CP_5
Ha concluso come da atto di appello.
pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del gravame in quanto l'atto di Controparte_2
appello non indicherebbe i capi della sentenza impugnati e non conterrebbe l'enunciazione dei fatti di causa, nel merito ha contestato quanto dedotto dall'appellante. Ha dedotto che l'attività di scavo eseguita dall'appellante utilizzando mezzi meccanici costituirebbe attività pericolosa, ai sensi del combinato di cui all'art. 2043 e 2050 c.c. e, pertanto, i danni cagionati dalla avrebbero CP_1
determinato l'obbligazione di risarcimento;
inoltre ha richiamato il modulo Enel “Segnalazione danni
ad impianti della Società” ed il documento “Allegato alla segnalazione del danno”, sottoscritti nell'immediatezza del fatto dal lavoratore, documenti che non essendo stati disconosciuti dall'appellante, varrebbero come confessione di responsabilità. avrebbe operato “alla cieca” non CP_1
avendo nemmeno dimostrato i titoli che la legittimavano e consentivano le opere di taglio e scavo del manto stradale;
peraltro, il cavo era posato correttamente nella via Sulcis a Sassari, con tensione massima di 1000 V, secondo le modalità di posa “M”, con protezioni di copponi, come previsto dalla norma CEI 11.17 ad una profondità di 0,7 metri, come emerso dalle dichiarazioni dei testimoni escussi.
Sul quantum del risarcimento ha dedotto che esso sarebbe stato determinato applicando il tariffario
(prezziario) regionale della Sardegna per le opere edili ed elettriche e che tale quantificazione non sarebbe stata contestata in primo grado.
Ha concluso come da comparsa, insistendo anche per la condanna di per lite temeraria. CP_1
Si è costituita in giudizio nei cui confronti né appellante né appellata hanno Controparte_6
spiegato alcuna domanda, chiedendo di essere assolta da ogni pretesa.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali.
* * *
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Orbene, premesso che non è in contestazione l'esecuzione, da parte della dei lavori CP_1
di scavo nel cantiere sito in Sassari nella via Sulcis, il danneggiamento del cavo elettrico è
pagina 3 di 6 emerso in modo chiaro dall'istruttoria di primo grado, in particolare i testi escussi hanno tutti confermato che il danneggiamento del cavo si era verificato nel corso di quei lavori e così è
emerso dalla sottoscrizione del modulo Enel “Segnalazione danni ad impianti della Società”
e dell'“Allegato alla segnalazione del danno”, con cui gli operai avevano denunciato il danneggiamento del cavo. Il danno alla rete elettrica che ne era derivato non è stato contestato ed è consistito nell'interruzione dell'erogazione di energia elettrica agli utenti -
protrattasi dalle ore 11:15 circa sino alle 13:30 circa del 24.08.2016 - sino all'intervento di riparazione.
Provato, dunque, l'evento di danno e la contestuale esecuzione di lavori di scavo, deve ritenersi che - costituendo l'attività di manovra di macchine escavatrici un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. - del danneggiamento del cavo occorso durante l'esecuzione dei lavori di scavo, eseguiti con macchinari meccanici, debba rispondere colui che esercita l'attività pericolosa medesima. Ed invero, l'attività di scavo costituisce attività pericolosa, in quanto potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura e della tipologia dei mezzi adoperati. Da ciò consegue che l'utilizzo di una macchina escavatrice sia da ricondurre nell'alveo dell'art. 2050 c.c. Pertanto, essendo il danneggiamento del cavo evenienza che può verificarsi nel corso dell'attività di scavo con mezzi meccanici, è alla stessa che deve essere ricondotto il fatto, mancando nel caso in esame la prospettabilità di differenti fattori causali.
Quanto al contenuto della prova liberatoria che deve offrire il danneggiante, esercente l'attività pericolosa, per andare esente da responsabilità, deve rilevarsi che l'allegazione della non prevedibilità della presenza del cavo è rimasta, per un verso, non adeguatamente dimostrata, tenuto conto che l'interramento del cavo non poteva comunque costituire,
neppure in astratto, allegazione di una ipotesi di caso fortuito. Ed infatti, il caso fortuito, che può anche realizzarsi nel fatto del terzo, deve consistere in un'alterazione imprevista ed pagina 4 di 6 imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. Pertanto, l'esercente l'attività pericolosa - tenuto a svolgere anche un'attività preventiva per predisporre, sulla base di un giudizio di prevedibilità ex ante, quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti all'attività svolta - può andare esente da responsabilità ove abbia svolto una preventiva ricognizione del proprio intervento. Tale
incombente, nel caso di lavori di scavo che interessano un'area stradale, dove è verosimile l'esistenza di infrastrutture interrate, postula la preventiva verifica dello stato dei luoghi
(Tribunale Milano sez. X, 18/11/2020, n. 7377; Tribunale Milano sez. X, 11/03/2009, n.
3288). Nel caso in esame, invece, non solo non è stato allegato lo svolgimento di tale attività
ma anzi, tale adempimento risulta del tutto carente (non vi è, ad es. verifica dell'acquisizione di indicazioni circa la mappatura della rete presso gli Uffici competenti). Il cavo, inoltre, era coperto da copponi e si trovava a 70 cm di profondità, circostanza che conferma la riferibilità
dell'evento di danno al fatto di senza che la stessa possa esimersi da responsabilità. CP_1
Quanto alla liquidazione del danno conseguente, lo stesso può essere commisurato al costo dell'intervento di ripristino che risulta dalle fatture prodotte sulla base del prezziario regionale (contestato in primo grado con l'indicazione di importo alternativo solo dall'assicurazione), non essendovi elementi per ritenere abnorme la quantificazione ivi indicata.
In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune da censure e, pertanto, deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 nello scaglione di valore fino a euro 5.200, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e nulla per quella istruttoria che non ha avuto luogo, e deve essere disposta la condanna al versamento del C.U. previsto dall'art. 13 D.P.R.
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P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Sassari n. 386/2023, resa il 20.07.2023, lo rigetta e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese del doppio grado di CP_1 Controparte_2
giudizio che si liquidano per il primo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali,
iva e cpa e per il secondo grado in €. 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa,
come per legge;
- spese compensate per il primo e il secondo grado tra e la chiamata CP_1 [...]
CP_6
- condanna al versamento del C.U. come previsto dall'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, CP_1
n. 115.
Così deciso in Sassari, in data 11.06.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
30 maggio 2002, n. 115. Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c.