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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1045/2025 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025, da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. COMMISSATI FRANCESCA
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. COMMISSATI FRANCESCA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina dell'affidamento della figlia minore nata dalla loro relazione more uxorio, delle modalità dei rapporti con ciascun genitore e del diritto di mantenimento, sulla base delle condizioni concordemente indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 25/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 20/05/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse della minore e non presentano profili di illegittimità;
1 visto il parere del Pubblico Ministero che ha rinunciato all'impugnazione;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 1045/2025 V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. Affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente Per_1 presso la madre a cui dunque resterà assegnata la casa familiare sita a Treviso in Via Mantovani Orsetti n. 22/A/3, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti.
2. Il sig. entro due mesi dal deposito del presente ricorso, si trasferirà altrove prelevando da casa solo i propri effetti CP_1 personali dando atto che gli arredi e corredi ivi presenti resteranno in proprietà esclusiva alla signora Parte_1
3. trascorrerà con il padre un fine settimana ogni due dal venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì in cui la Per_1 riaccompagnerà a scuola. Nelle settimane in cui il weekend starà con la mamma, il padre andrà a prelevarla a scuola il mercoledì per poi tenerla con sé sino al venerdì mattina in cui la riporterà a scuola.
Nelle settimane invece in cui rimarrà il week-end con il papà, egli la preleverà da scuola il lunedì e la terrà con sé sino al mattino seguente in cui la riporterà a scuola. Ponti e festività nazionali seguiranno il calendario ordinario, salvo accordi diversi che i genitori prenderanno di volta in volta.
Durante le vacanze natalizie, rimarrà con un genitore la sera il 24.12 e con l'altro dal 25 al 31 ad ore 16.00 e Per_1 poi di nuovo con il primo dal 31.12 al 6.01, alternando di anno in anno un genitore e l'altro. Durante le festività pasquali trascorrerà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ferma restando l'alternanza di anno in anno tra i Per_1 genitori per i giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con l'intesa che trascorrerà la Pasqua con uno dei due Per_1 genitori ed il Natale con l'altro, alternandoli poi l'anno successivo.
Durante le ferie estive, ove possibile, rimarrà con ciascun genitore per quindici giorni anche non consecutivi, in Per_1 periodi da concordare tra i genitori entro il 30.03. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti precisi e gli indirizzi delle strutture ricettive dove soggiorneranno con la bambina. Tutto ciò, però, fatta sempre salva la facoltà dei genitori di accordarsi diversamente qualora lo ritenessero opportuno e con la precisazione che ciascun genitore nei propri turni di responsabilità potrà avvalersi dell'ausilio di nonni o di altre persone (baby sitter ecc) di propria fiducia ed i relativi eventuali costi saranno a carico esclusivo del genitore di turno. Sin d'ora però si precisa che i ricorrenti preferibilmente chiederanno prima all'altro genitore una collaborazione qualora avessero difficoltà a rispettare il proprio turno di responsabilità.
4. Nei propri turni, i genitori si impegnano a rispettare tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici di , avendo Per_1 cura di darle la possibilità di eseguire correttamente tutti i compiti assegnati dalla scuola per casa. Gli stessi dovranno altresì adoperarsi affinché attenda alle proprie occupazioni (scolastiche, parascolastiche ma anche sportive artistiche e Per_1 ricreative o ludiche) e coltivi i propri hobbies.
5. I ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio loro e della figlia minorenne.
2 6. I ricorrenti concordano in ordine alla spettanza in via esclusiva alla signora dell'Assegno Unico Universale, Parte_1 pertanto il sig. sin d'ora vi rinunzia in favore della stessa dichiarando che non accamperà mai pretesa alcuna in CP_1 proposito, nemmeno per le eventuali pregresse mensilità.
7. Attesa la differenza tra le rispettive retribuzioni, considerato già quanto indicato al punto precedente, il sig. avrà CP_1
l'obbligo di corrispondere alla signora con decorrenza dal suo effettivo trasferimento altrove (aldilà dunque delle Parte_1 risultanze anagrafiche), un assegno mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da versarsi entro il giorno 5 del mese e suscettibile di automatico aggiornamento ISTAT di anno in anno.
8. Il sig. dovrà poi farsi carico del 75% delle spese straordinarie per , per tali intendendosi quelle indicate CP_1 Per_1 nel Protocollo adottato dal Su Intestato Ufficio, mentre la madre si farà carico del restante 25%.
9. Il sig. si obbliga a cedere e la signora si obbliga ad acquistare la quota indivisa del Controparte_1 Parte_1
50% di proprietà del sig. dell'immobile avuto in assegnazione con atto del 20.12.2010 a firma del Notaio CP_1 Per_2 di Treviso (Repertorio n. 59051 Raccolta n. 23685, registrato a Treviso il 29.12.2010 al n. 13705 serie 1T), sito
[...] nel Comune di Treviso in Via Domenico Mantovani Orsetti n. 22 Scala A Piano 1 Interno 3 e relative pertinenze, adibito a casa familiare e così catastalmente censito:
Sez. Urb. D Foglio 1 Particella 1983 Subalterno 9
Categoria C/6c), Classe 7, Consistenza 16 m2
Categoria C/6c), Classe 1, Consistenza 12 m2
Il prezzo per la compravendita della quota indivisa del 50% della suddetta unità immobiliare è stato concordato tra i ricorrenti nella misura di euro 25.000,00= (venticinquemila euro), che la signora si obbliga a Parte_1 corrispondere al signor al momento della firma del rogito notarile. Controparte_1
10. Gli impegni di cui al punto precedente sono subordinati alla liberazione, all'atto del definitivo, del sig. Controparte_1 dal vincolo derivantegli dalla firma dell'atto di mutuo di cui al doc. 12. Tale liberazione potrà avvenire o mediante accollo liberatorio da parte della signora del citato mutuo ipotecario o mediante estinzione del predetto mutuo con Parte_1 accensione di altro mutuo, a nome solo della signora e surroga del nuovo Istituto di Credito mutuante nell'ipoteca Parte_1 già iscritta a garanzia del mutuo contratto nel 2010 dai ricorrenti.
11. L'atto di cessione della quota dell'immobile dovrà essere sottoscritto entro il 15.04.2025 e le relative spese, oltre ad ogni onere ad esso accessorio, verranno suddivise in parti uguali fra gli odierni ricorrenti. Le spese relative al mutuo invece resteranno a carico esclusivo della signora Parte_1
12. I ricorrenti si danno atto che le due operazioni di cui ai punto 9 e 10 sono intimamente connesse fra loro ed interdipendenti, pertanto qualora la Banca mutuataria non acconsentisse all'accollo del mutuo da parte della signora con liberazione totale del sig. o la signora non ottenesse l'erogazione, da parte di Parte_1 Controparte_1 Parte_1 altro Istituto di Credito, a suo esclusivo beneficio, di un mutuo per una somma pari all'importo attualmente necessario per estinguere l'obbligazione gravante sui ricorrenti in virtù del mutuo contratto con dovranno Parte_2 intendersi privi di effetto e caducati gli impegni reciproci di cui al punto 9.
3 13. In tale ultimo caso, i ricorrenti metteranno in vendita l'immobile onde poi estinguere il mutuo con il corrispettivo incamerato dalla vendita. Quanto residuerà verrà poi suddiviso in parti uguali fra loro.
14. I ricorrenti dichiarano che tutte le suindicate pattuizioni sono congrue e realizzano un equo bilanciamento tra le reciproche posizioni patrimoniali;
esse tengono conto dell'apporto che ciascuno dei ricorrenti ha dato al mantenimento della famiglia in ragione del proprio lavoro e delle proprie capacità contributive e del contributo che ciascuno di essi ha dato alla formazione del patrimonio familiare, nonché della corresponsione di somme da ciascuno fatta in favore dell'altro nel corso del rapporto affettivo.”
- Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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