Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 09/04/2025 N. 15181/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to SORGE GIULIA MARIA ed elett.te dom.to Parte_1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: pagamento somme
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 23.12.24 il ricorrente ha convenuto in Parte_1
giudizio la società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
“NEL MERITO:
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
B) per effetto di quanto sub A, CONDANNARE la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di
€ 34.375,27 (di cui € 1.815,95 per TFR) o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi o la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale dei cedolini dei mesi da febbraio a maggio 2024 e della lettera di dimissioni la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dall'8.2.24 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato ed inquadramento al I livello del CCNL di categoria con la qualifica di operatore di vendita sino a quando rassegnava le dimissioni per giusta causa con effetto immediato dal
26.10.24.
Lamenta che a far tempo dal marzo non gli sono state pagate le retribuzioni e che dal mese di giugno non gli sono state nemmeno consegnate le buste paga.
Rivendica pertanto il diritto al pagamento della somma lorda di € 34.375,27
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e Pt_1
rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la resistente va altresì CP_2 Controparte_1 condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite determinate in € 3.700,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Condanna la società resistente a pagare in favore del parte Controparte_1 ricorrente la somma lorda di € 34.375,27 oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria nonché a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.700,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
2/3 Dott. Riccardo Atanasio Sentenza esecutiva
Milano, 09/04/2025
il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio