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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 901/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. SALVATORE Parte_1
SANTONOCETO;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE MAZZOTTA;
Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 03.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima a decorrere dall'01.02.2011, con la qualifica di Operaio di Officina – livello 5 (oggi denominato C3), svolgendo la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì per complessive 40 ore settimanali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 sino alle ore 18,00.
Ha evidenziato che in data 23.06.2021 la società resistente veniva sottoposta a controllo giudiziale per la durata di anni 1 dal Tribunale
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di Reggio Calabria – Sezione misure di prevenzione, misura poi prorogata con provvedimenti nn. 632/2022 e 462/2023.
Ha dedotto che con raccomandata con avviso di ricevimento del
13.10.2023 l'amministratore unico della società intimava licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ragione della necessità per l'ente di riorganizzare l'assetto lavorativo con soppressione dell'unica postazione da operaio occupata da esso ricorrente.
Ha, inoltre, rappresentato che, alla data del 09.01.2024 gli addetti presso la erano 16, di cui 1 indipendente, 14 Controparte_1 dipendenti ed 1 collaboratore.
Il ricorrente ha evidenziato che alcuna prova era stata offerta dal datore di lavoro per dimostrare la sussistenza delle ragioni oggettive che avevano determinato il licenziamento.
Ha, altresì, contestato la legittimità del licenziamento, rappresentando che il datore di lavoro non aveva ottemperato, prima di procedere allo stesso, all'obbligo di repechage, tenuto conto della circostanza che esso ricorrente era idoneo allo svolgimento di mansioni equivalenti o, comunque, di livello inferiore.
Ha, altresì, evidenziato l'illegittimità del licenziamento per non aver il datore di lavoro, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, preso in considerazione, nella scelta del lavoratore da licenziare, i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità, seppur il licenziamento fosse stato giustificato con l'esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, ciò che rendeva equivalenti le posizioni lavorative di tutti i lavoratori, e nonostante all'interno dell'azienda vi fossero altri operai con la medesima qualifica e svolgenti mansioni identiche a quelle svolte da esso ricorrente. A tale proposito, ha allegato di essere padre di un bambino affetto da patologia accertata dalla Commissione medica INPS, che aveva accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'invalidità civile e dei benefici di cui alla legge 104/1992, oltre ad essere l'unico percettore di reddito in famiglia.
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Ha, infine, rappresentato che la risulta debitrice nei Controparte_1 suoi confronti dell'importo di euro 1.900,00 per retribuzioni maturate e non percepite, nonché a titolo di differenze retributive.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall'01.02.2011, nonché l'illegittimità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e contribuzioni dalla data del recesso fino alla reintegra od, in via subordinata, al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Ha chiesto, altresì, la condanna della società convenuta al pagamento dell'importo di euro 1.900,00, a titolo di arretrati, differenze retributive, retribuzioni arretrate, maturate e non percepite per il periodo intercorrente tra l'01.01.2020 ed il 13.10.2023. Ha domandato la condanna della società convenuta al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto Controparte_1 del ricorso, deducendo che all'epoca del licenziamento erano presenti
11 dipendenti (di cui 6 meccanici, 2 impiegati commerciali e 3 impiegati amministrativi) e di aver proceduto, al fine di conseguire una migliore efficienza gestionale e produttiva, nonché per migliorare la redditività, al licenziamento di due lavoratori e, più precisamente, di , impiegato amministrativo, e del ricorrente, unico Parte_2 dipendente a rivestire la qualifica di operaio all'interno dell'impresa, in ragione della quale svolgeva attività elementari di supporto ai meccanici – quali smontaggio delle ruote, lavaggio dei mezzi riparati, pulizia, organizzazione e sistemazione degli utensili, sostituzione dell'olio e delle lampadine dei fari, controllo filtro, olio sostituzione tergicristalli verifica della pressione delle gomme
– sempre affiancato da un meccanico che si occupava dell'intervento vero e proprio.
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Ha rappresentato che, a seguito del licenziamento, le mansioni svolte dal venivano redistribuite fra i meccanici (richiama, in Pt_1 proposito, C. 3819/2020).
Date tali premesse, ha sostenuto la legittimità del licenziamento, stante, da un lato, l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in diverse mansioni, ancorché inferiori, e, dall'altro,
l'impossibilità di utilizzare quali parametri, nella selezione dei lavoratori da licenziare, il criterio del carico di famiglia e dell'anzianità, da prendere in considerazione unicamente nell'ipotesi di licenziamento collettivo.
Ha, inoltre, chiesto il rigetto della domanda tesa ad ottenere il pagamento delle differenze retributive, attesa la genericità della stessa, non avendo il ricorrente specificato a che titolo venga preteso l'importo.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- Si premette che il licenziamento può derivare dalla necessità di sopprimere un posto di lavoro, quale conseguenza di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, potendo, però, ritenersi giustificato solo qualora tale riassetto sia finalizzato ad una più economica gestione per far fronte a sfavorevoli e durevoli situazioni, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, e non semplicemente al fine di un mero incremento di profitto.
In particolare, “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, incombe sul datore di lavoro l'onere di provare l'effettiva sussistenza del motivo di licenziamento. Quest'ultimo deve consistere in effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo che determinino la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore: il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ex art. 3 l. 15 luglio
1966 n. 604, è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla
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soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti;
il lavoratore ha quindi il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo- organizzativo, e non ad un mero incremento di profitti, e che dimostri, inoltre, l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale” (da ultimo, si veda T. Foggia, 5022/2019; nello stesso senso, si vedano C. 2874/2012 e C. 19616/2011)
Si aggiunge che “Ai fini del controllo del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, in cui la ragione organizzativa e/o produttiva collegata ad una politica di riduzione dei costi deve essere valutata nella sua concreta esistenza ed entità, onde accertare
l'effettività della scelta effettuata a valle con la soppressione di un unico posto di lavoro, diventa necessario approfondire (ed è onere del datore di lavoro indicare) le ragioni per le quali la scelta cade su quel determinato lavoratore, dovendosi prendere in considerazione altre posizioni di lavoro, tanto più se vi sono ruoli comparabili” (C.
31660/2023).
4.- In relazione alla sussistenza del motivo oggettivo, che avrebbe giustificato il licenziamento, parte resistente ha addotto che tale conseguenza era necessitata dall'esigenza di sopprimere il posto di lavoro occupato dal ricorrente, riorganizzando l'assetto lavorativo e redistribuendo fra gli altri dipendenti le mansioni da quest'ultimo svolte, al fine di una migliore efficienza gestionale e produttiva, nonché per migliorare la reddititività dell'impresa, senza, però, offrire alcuna prova in ordine alla circostanza che tale riassetto fosse finalizzato ad una più economica gestione per far fronte a sfavorevoli e durevoli situazioni, influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di pagina5 di 10
carattere straordinario, e non semplicemente al fine di un mero incremento di profitto.
5.- La società resistente ha, altresì, allegato che il fosse Pt_1
l'unico a svolgere le mansioni di “operaio”, occupandosi in autonomia soltanto di lavori di minor importanza rispetto a quelli compiuti dai
“meccanici”, quali smontaggio delle ruote, lavaggio dei mezzi riparati, pulizia, organizzazione e sistemazione degli utensili, sostituzione dell'olio e delle lampadine dei fari, controllo filtro, olio sostituzione tergicristalli verifica della pressione delle gomme – sempre affiancato da un meccanico che si occupava dell'intervento vero e proprio.
5.1.- La circostanza che il ricorrente non svolgesse in autonomia compiti riservati ai meccanici non è provata, dovendosi evidenziare sul punto un contrasto fra la deposizione resa dal teste NE
, il quale, escusso all'udienza del 25.02.2025, ha ricordato
[...] che il ricorrente “Non faceva attività che facevamo noi meccanici, ma poteva dare una mano”, e la testimonianza di il quale, Testimone_2 ascoltato all'udienza del 12.12.2024, ha riferito che “Il signor
si occupava dello smontaggio delle ruote;
del lavaggio dei Pt_1 mezzi riparati;
della pulizia, sistemazione e organizzazione degli utensili e degli attrezzi;
della sostituzione dell'olio e delle lampadine dei fari;
del controllo filtro, olio, sostituzione tergicristalli. Io ed il signor facevamo più o meno le stesse Pt_1 cose. Seppur non fosse qualificato come meccanico, si occupava anche dei lavori svolti da noi meccanici di maggior importanza rispetto a quelli in precedenza indicati. Posso dire che per tali tipologie di interventi procedeva da solo, seppur anche con un aiuto da parte di noi meccanici. Posso dire che, comunque, il svolgeva anche in Pt_1 autonomia tali interventi, chiedendoci indicazioni, qualora avesse bisogno di aiuto”.
5.2.1.- Nel caso di contrasto fra deposizioni sui fatti costitutivi della domanda, il giudice deve vagliare necessariamente l'attendibilità dei testimoni alla luce delle eventuali ed ulteriori pagina6 di 10
risultanze istruttorie, non potendo semplicemente arrestarsi al calcolo numerico dei testimoni, valutando: la qualità dei testi;
la loro vicinanza alle parti;
l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni;
la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti.
Soltanto, qualora il giudice ritenga di non poter superare il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava il relativo onere.
5.2.2.- Nell'ipotesi di specie, il contrasto fra le dichiarazioni rese da e da non sono superabili Testimone_2 NE mediante il ricorso ad altri elementi di prova, essendo, peraltro, le testimonianze rese da soggetti in egual misura collegati alle parti e intrinsecamente congruenti.
6.- Pertanto, in conclusione, oltre a non aver dato prova dell'esistenza di un giustificato motivo posto alla base della scelta di licenziare un dipendente, deve ritenersi che la resistente CP_2 non abbia neppure dato prova della circostanza che le mansioni affidate al non fossero, altresì, assegnate ad altri dipendenti, non Pt_1 avendo, quindi, dimostrato le ragioni per le quali la scelta del licenziamento sia caduta sul primo, piuttosto che su altri lavoratori.
6.1.- Conseguentemente il licenziamento deve ritenersi privo di giustificazione e, pertanto, illegittimo.
7.- In ordine alla tutela da riconoscere al lavoratore, si ritiene che la resistente abbia dato prova dell'insussistenza del requisito CP_2 dimensionale al momento del licenziamento.
7.1.- Si premette che il legislatore ha fissato la soglia di più di 15 lavoratori occupati nella stessa unità produttiva o nello stesso comune, al di sotto della quale al licenziamento ingiustificato si applica il regime sanzionatorio sostanzialmente indennitario delineato dall'art. 8 L. 604/1966 (art. 18, comma 8, L. 300/1970).
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Ai sensi del successivo comma 9, “ai fini del computo del numero di dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore”.
7.2.- Date tali premesse, si reputa che nell'ipotesi di specie la predetta soglia dimensionale non sia stata raggiunta, così come desumibile dal libro unico del lavoro depositato da parte resistente.
In particolare, detto documento comprova la presenza, al momento del licenziamento del , di 16 lavoratori alle dipendenze di Pt_1
così come allegato dal ricorrente, seppur taluni di Controparte_1 essi ( e Parte_2 Persona_1 Parte_3 Per_2
) svolgessero lavoro a tempo parziale.
[...]
Parte resistente ha, altresì, depositato i contratti di lavoro stipulati con i predetti dipendenti, risultando che la era Pt_2 stata assunta per lo svolgimento di attività lavorativa per 20 ore settimanali, la per 24 ore settimanali, mentre la Per_1 Pt_3 per 15 ore settimanali, per un totale di 59 ore.
Per quanto attiene al , dal contratto di lavoro, depositato da Per_2 parte resistente unitamente alla memoria difensiva, non è possibile ricavare l'orario di lavoro settimanale osservato dal dipendente al momento del licenziamento del , trattandosi di contratto Pt_1 stipulato il 06.05.2024, cioè successivamente a detto recesso, ed ove
è indicata, peraltro, l'osservanza di un orario a tempo pieno.
Pertanto, con riferimento alla posizione del non avendosi Per_2 prova del numero di ore pattuito precedentemente al 06.05.2024, deve ritenersi, che lo stesso osservasse un orario di lavoro a tempo pieno, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova in ordine all'insussistenza del requisito dimensionale, ai fini dell'operatività della tutela di cui all'art 8 L. 604/1966.
7.2.- Pertanto, tenuto conto di 13 lavoratori a tempo pieno e di 3 dipendenti a tempo parziale (59 ore settimanali) e considerato un pagina8 di 10
orario normale di lavoro di 40 ore settimanali (ai sensi dell'art. 3
D.Lgs. 66/2003, non avendo le parti depositato il CCNL di riferimento), si ritiene che, in applicazione dell'art. 18, commi 8 e 9, L. 300/1970, la società resistente non occupasse, al momento del licenziamento, più di 15 lavoratori, con conseguente applicazione dell'art. 8 L. 604/1966.
8.- Quindi, ai sensi della predetta disposizione, deve dichiararsi estinto il rapporto di lavoro e la società deve essere Controparte_1 condannata a riassumere entro tre giorni dalla Parte_1 pubblicazione della presente sentenza ovvero, in mancanza, a risarcire il danno.
8.1.- In ordine alla misura del risarcimento, deve considerarsi che il
è stato dipendente per più di dieci anni della Pt_1 CP_1
e che, indipendentemente dall'orario di lavoro osservato dai
[...] lavoratori, risultavano occupati da quest'ultima più di 15 dipendenti.
Inoltre, deve tenersi conto delle condizioni familiari del lavoratore, padre di un minore, , portatore di handicap in situazione Persona_3 di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992. Alcun elemento, al contrario, è stato offerto dalla al fine di Controparte_1 verificare la reale capacità economica del datore di lavoro.
8.2.- Pertanto, in alternativa alla riassunzione, parte resistente deve essere condannata al risarcimento del danno, pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del licenziamento fino all'effettiva soddisfazione.
9.- La domanda volta ad ottenere la condanna di al Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 1.900,00 che, come desumibile dalla perizia allegata all'atto introduttivo, sarebbero dovuti a titolo di permessi retribuiti non goduti, ferie non godute, importo forfettario/una tantum e lavoro straordinario, deve essere rigettata, non avendo parte ricorrente offerto alcuna prova in ordine alla sussistenza del credito vantato.
10.- Atteso il parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio devono essere compensate in misura pari ad un terzo. Le
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restanti spese di lite sono poste in capo all' e sono Controparte_1 liquidate come in dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori medi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
DICHIARA l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1
a in data 13.10.2023 e, per l'effetto, Parte_1
- DICHIARA risolto il contratto di lavoro stipulato in data
13.10.2023;
- CONDANNA la a riassumere entro Controparte_1 Parte_1
3 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza od, in mancanza, a risarcire il danno nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi.
PONE in capo ad le spese del presente giudizio, che, Controparte_1 previa compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in complessivi euro 3.592,00 a titolo di compensi professionali, oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 21/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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