CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza - composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est.-
all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2872 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Massimo Mancusi, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, elettivamente domiciliato come CP_1
in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6346/2024 del Tribunale di Roma Sez. Lavoro pubblicata in data 30/5/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto il
CP_ ricorso presentato da con cui quest'ultima aveva convenuto in giudizio l' Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi da lei percepiti a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo 01/06/2021-31/3/2022, con annullamento del provvedimento
CP_ emesso dall' in data 24.2.2022.
CP_ La ricorrente in primo grado premetteva di aver ricevuto dall' con nota del 24.2.2022, richiesta di restituzione a titolo di indebito pensionistico della somma di € 5.230,54 percepite sulla pensione cat. Inv. civ. n.07541828 e che, avverso detto provvedimento aveva inoltrato ricorso amministrativo in data 29.3.2022; sosteneva che le somme erogate a titolo di indennità di accompagnamento relative al periodo in questione fossero da ritenersi irripetibili in base al principio della buona fede del percipiente ed in ragione della loro natura alimentare ed assistenziale.
CP_ Nella resistenza dell' il Tribunale ha rigettato il ricorso dichiarando l'irripetibilità delle spese di lite.
Il giudice di primo grado ha ritenuto il ricorso infondato argomentando che: i) la ricorrente, già riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua ex art. 1 Legge 18/1980, successivamente alla visita di revisione dell'11.5.2021 era stata riconosciuta non più bisognevole dell'accompagnatore, per cui era stato accertato il venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
ii) tale presupposto legittimava la ripetizione delle somme corrisposte in seguito alla visita di revisione, il cui esito era stato regolarmente notificato all'interessata che non poteva quindi invocare la propria buona fede;
iii) in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità e della natura di atto di mero accertamento, era irrilevante l'eventuale intempestività della nota di indebito, inoltrata comunque entro il termine di prescrizione del diritto di ripetizione, rispetto all'accertamento del venir meno del requisito sanitario.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello richiamando gli stessi motivi Parte_1 formulati nel ricorso introduttivo, in particolare la mancanza di dolo nella percezione delle somme erogatele dall' , con conseguente irripetibilità delle stesse, e l'omesso rispetto dei termini CP_2
CP_ previsti dalla normativa per l'emanazione del provvedimento di revoca, da parte dell'
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, delle domande formulate con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio. CP_ Si è costituito l' resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 347 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello non è fondato per le considerazioni di seguito esposte.
Risulta pacifico in causa, oltre che documentalmente dimostrato, che l'indebito oggetto di controversia si sia formato a seguito della visita di revisione a cui l'odierna appellante, all'epoca invalida totale con diritto alla indennità di accompagnamento, era stata sottoposta in data 11/5/2021 ed al cui esito era stato riconosciuto handicap grave e pensione ma non era stata confermata l'indennità di accompagnamento.
A seguito del diniego di rinnovo in sede di revisione circa l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, la aveva esperito la procedura ex art.445 bis e Parte_1 poi promosso ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP, definito con sentenza di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza del menzionato requisito.
Alla luce di tali evidenze, questo Collegio non può che ritenere infondate le contestazioni sollevate dall'appellante relativamente alla lamentata genericità del provvedimento di revoca che ne avrebbe leso il diritto di difesa.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede». In materia di indebito assistenziale, la S.C. ha in particolare individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli soci economici, cioè in collocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n.
31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Nel presente caso di specie l'art. 20, comma 2, dl 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, dispone che “L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”. Tale ultima norma dispone che “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti…”. Risultano a tale proposito applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n.
6610 del 29/03/2005. Sempre nel senso della irrilevanza ai fini della ripetibilità delle prestazioni, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, cfr., recentemente, Cass. n. 34013 del 19/12/2019).
Alla stregua di tale disposto normativo, e dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati,
l'appello non potrà quindi trovare accoglimento dovendo attribuirsi rilievo pienamente assorbente alla impossibilità di configurare, in epoca successiva alla visita di revisione (visita a cui è stata pacificamente sottoposta la odierna appellante in data 11/5/2021 e il cui esito negativo le era stato CP_ comunicato dall' , un legittimo affidamento dell'assistito in ordine al carattere dovuto delle CP_ prestazioni assistenziali che l' ha pacificamente continuato ad erogare in suo favore con conseguente ripetibilità di tali importi (ripetibilità che non viene meno a seguito della mancata adozione da parte del suddetto istituto previdenziale del provvedimento di sospensione ex art. 5, comma 5, dpr n. 698/1994.).
In base alle considerazioni espresse l'appello dovrà pertanto essere respinto con integrale conferma della sentenza gravata.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese irripetibili. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, così deciso il 9 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa