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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Giudice del Lavoro Dott. Marco Bottino a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 18.9.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro iscritta al n. 917/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, vertente
T R A
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Iavazzo Iolanda e Cimmino Teodora che la Parte_1 rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: lavoro subordinato - pagamento somme
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.1.24, e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della convenuta previo contratto di lavoro part-time stipulato in data 23.11.22 con la qualifica di segretaria, inquadramento al V livello del CCNL
Alimentari Piccola e Media industria, fino al 18.2.23 data di dimissioni stante il mancato pagamento delle retribuzioni di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023, nonché dei ratei di tredicesima.
Ha dedotto di aver svolto mansioni riconducibili al V livello del CCNL di settore, osservando il seguente orario di lavoro: 6 ore giornaliere ( senza specificare il modo in cui il lavoro era dicviso in giorni e/o articolato nel concreto)
Ha precisato di non aver ricevuto la retribuzione mensile nei mesi di dicembre 2022, ratei di tredicesima, gennaio e febbraio 2023, nonché lo straordinario, il TFR e di non aver goduto di ferie.
Pertanto chiedeva, previo riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato inquadrabile al V livello del CCNL Alimentari piccola e media industria, la condanna della resistente al pagamento delle relative differenze economiche per la complessiva somma di €
6680,19 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per i titoli sopra indicati, come risultante dai conteggi allegati al ricorso;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi.
Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta società è rimasta contumace.
La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale, è stata decisa nelle forme della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei sensi di cui segue.
Incombeva, infatti, al ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie.
Ad avviso del Giudicante, sulla base delle risultanze della prova per testi espletata, deve concludersi che la prova, in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo dedotto è stata raggiunta.
La intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo oggetto di domanda è provata alla luce della documentazione in atti e testimonianze acquisite.
Non costituendosi in giudizio, parte convenuta non ha contestato tali risultanze istruttorie e non ha fornito la prova di aver già corrisposto al ricorrente le somme da lei rivendicate, compreso il
TFR.
Complessivamente riguardata, anche considerato l'argomento di prova desumibile dalla contumacia del convenuto, la prova raccolta ha per certo confermato l'obbligo di presenza, l'eterodirezione, la corresponsione di una retribuzione fissa e lo stabile inserimento del ricorrente nella organizzazione datoriale. Per quanto richiamato, deve ritenersi provata la natura subordinata del rapporto in questione.
Il livello di inquadramento, V del ccnl invocato deve ritenersi congruo rispetto alle mansioni dimostrate in giudizio come svolte.
Non appare revocabile in dubbio che il ricorrente abbia diritto alla corresponsione del t.f.r. dei ratei di
13^, retribuzione di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023.
Non è stata raggiunta la prova dello straordinario, ne della debenza dell'indennità sostituitiva del preavviso non essendovi traccia scritta né precisa allegazione circa le avvenute dimissioni.
Per la quantificazione del dovuto, ritenendo corretti i conteggi formulati da parte ricorrente, questo giudice quantifica il credito in complessivi euro 3.163,13 di cui euro 2.882,00 per differenze retributive ed euro 281,13 a titolo di tfr.
La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione dei singoli crediti – coincidente con la scadenza del periodo di paga cui le differenze retributive si riferiscono – e fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di euro 3.163,13 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1980,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge in favore dei procuratori antistatari.
Aversa, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Marco Bottino)