Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1820/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, rapp.ta e difesa dall'avv. Laura Acanfora Parte_1 C.F._1
) e dall'avv. Domenico Esposito ( , come da C.F._2 C.F._3 procura in calce all'atto di citazione in primo grado, con i quali elett.te domicilia in
Pompei, Traversa Pironti, 9.
APPELLANTE
Contro
), rapp.to e difeso dall'avv. Carmela Russo Controparte_1 P.IVA_1
), come da procura in calce all'atto di citazione in primo grado C.F._4 notificato, con il quale elett.te domicilia in Vico Equense, alla via Alberi, 3/B.
APPELLATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. ha proposto appello avverso la sentenza nr. 538/2022 del Parte_1
14/03/2022 del Tribunale di Torre Annunziata.
Dopo l'udienza di trattazione la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.03.2025, sostituita dallo scambio di memorie ex art. 127 ter c.p.c.
A tale udienza nessuno è comparso e la Corte ha rinviato all'udienza in presenza del
13.03.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
Va tuttavia rilevato che si tratta di giudizio cui si applica il nuovo testo dell'art. 181
c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c., per cui, introdotto dal d.l. 112/2008 conv. dalla legge 133/2008, per cui la mancata comparizione non comporta esclusivamente la cancellazione della causa dal ruolo, ma dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che, avendo portata decisoria, e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., va adottata con sentenza.
Nulla va disposto per le spese che. Ai sensi dell'art. 310 ult. co. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti del avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1 di Torre Annunziata nr. 538/2022 del 14.03.2022, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. dichiara estinto il giudizio;
3. nulla per le spese.
Napoli lì, 18/03/2025
Il Cons. Est. Il Presidente
Dott.ssa Regina Marina Elefante Dott.ssa Assunta d'Amore