Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 831 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, , con l'avv.ta CARDAMONE VANESSA Parte_1 Parte_2
appellante
E
, , Controparte_1 CP_2
appellati non costituiti oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n.
420/2022 , pubblicata in data 28/02/2023.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 25.8.2023, e , lavoratori socialmente Parte_1 Parte_2 utili presso il Comune di fin dall'anno 1997, hanno chiesto la riforma della sentenza con CP_1
cui il Giudice del Lavoro di Lametia Terme ha rigettato la loro domanda volta ad ottenere la condanna del predetto Ente al risarcimento del danno subito ex art. 2043 c.c. per la perdita del sussidio pagato dalla Regione Calabria per i mesi da gennaio a luglio 2018, quantificabile in €
1
2.Le parti appellate non si sono costituite.
3. La Corte ha trattato la causa nelle forme previste dall'art. 127ter cpc e all'esito della camera di consiglio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
4. La disamina dei motivi di impugnazione è preclusa dalla preliminare constatazione che gli appellanti, oltre a non produrre note di discussione (benché siano stati avvisati ritualmente dalla cancelleria che la causa avrebbe avuto trattazione cartolare), non hanno documentato, né ha dedotto, di aver notificato a controparte l'atto di appello con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza.
5. La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta e acquisita al fascicolo telematico.
6. Sicché deve riconoscersi, in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, che l'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'appello (cfr. ex multis Cass. SU
20604/2008 e, tra le più recenti, Cass. 6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”)
7. La relativa declaratoria va resa con sentenza ( v. Cass. 848/1996: “Il provvedimento con cui il tribunale, in applicazione del rito del lavoro, dichiari l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c. ove non sia stato notificato, è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di un anno dalla sua pubblicazione, atteso che detto provvedimento, ancorché emanato in forma di ordinanza, ha natura di sentenza ai sensi dell'art. 279, comma 2, c.p.c. e, pertanto, non è soggetto alla regola della conoscenza legale dell'ordinanza, stabilita dall'art. 176, comma 2, c.p.c.”. )
8. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
9. L'esito dell'impugnazione impone di dare atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli 'appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (Cass. SU n. 4315/2020).
p.q.m.
2 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato il 25/08/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di Lametia
[...]
Terme, giudice del lavoro, n. 420/2022 , pubblicata in data 28/02/2023 , così provvede:
- dichiara improcedibile l'appello;
-nulla sulle spese del grado;
-si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di Consiglio del 23/4/2025
La Presidente est.
Gabriella Portale
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