Art. 2.
Alla riparazione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1918, n. 62 .
Ciascun ente iscrivera' l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione in apposito capitolo denominato "contributo dello Stato".
Alla riparazione del contributo fra gli enti indicati all'articolo 1 provvede il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione di cui all' articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1918, n. 62 .
Ciascun ente iscrivera' l'ammontare del contributo ottenuto nel proprio bilancio di previsione in apposito capitolo denominato "contributo dello Stato".