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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE RS NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Rita Raia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 7445/2021 resa nel procedimento 30038/2016 – violazione della concorrenza -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 30038/2017 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in relazione a Controparte_1 tre contratti di mutuo fondiario, il primo stipulato il venti dicembre 2001 per l'importo di
€111.038,24, il secondo stipulato il ventuno luglio 2005 per l'importo di € 260.000,00 e il terzo stipulato il quattro ottobre 2007 per l'importo di € 66.210,00.
Affermava in particolare per i primi due la nullità della clausola che stabiliva il tasso di interesse in misura variabile e basata sull'indice Euribor, sia per indeterminatezza e indeterminabilità sia per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Per tutti e tre i contratti sosteneva l'illegittimità dei piani di ammortamento alla francese in quanto ad essi sarebbe stato sotteso un occulto anatocismo e perché il calcolo corretto avrebbe portato, per gli interessi moratori, per il primo contratto a usura oggettiva e per il terzo a usura soggettiva.
si costituiva e affermava l'infondatezza delle tesi di controparte. Controparte_1
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti con sentenza 7445 del 2021 così statuiva :
“respinge tutte le domande proposte dall'attrice; - condanna a rifondere Parte_1 ad le spese di lite liquidate in complessivi euro 10.343,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre agli accessori nella misura di legge”. proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Appello:
a) Accertare e dichiarare, relativamente al mutuo fondiario n. 850001965367 del 20/12/2001 e al contratto di mutuo fondiario n. 55671 del 21/07/2005, la nullità delle clausole di cui ai sopra indicati contratti, stante la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse, con condanna della parte convenuta, in ipotesi di ritenuta nullità delle clausole, alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti e conseguentemente rideterminare le rate del mutuo.
b) Accertare e dichiarare, in relazione al mutuo fondiario del 20/12/2001, la violazione della legge 108/96, e per effetto la violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente accertamento degli interessi illegittimamente corrisposti e/o alla differenza tra quanto corrisposto in eccedenza tra il tasso cd. soglia ed il tasso effettivamente applicato dalla banca in violazione della legge 108/96.
2 c) Rideterminare le rate dei mutui nella minore misura che risulterà mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi, con attribuzione a favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
- in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra con ogni conseguente Parte_1 statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 7445/2021 resa dal Tribunale di Roma anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 2 della comparsa;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 7445/2020 resa dal Tribunale di Roma per le ragioni esposte nel § 3 della comparsa;
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 7445/2021 resa dal Tribunale di Roma, anche in punto di spese e compensi di lite.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA”
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
L'appellante sostiene l'Erroneità ed illogicità della impugnata sentenza - Omessa motivazione della sentenza.
L'appellante censura la sentenza laddove, per il primo e terzo contratto, è stata respinta la tesi dell'usura riguardo agli interessi moratori.
Il Tribunale ha affermato in particolare per il contratto del ventuno luglio 2005 ( riguardo a cui era stata affermata l'esistenza di usura oggettiva ) :
3 “Viene,…, in rilievo la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori….o. Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c. Ciò chiarito, il tasso di mora previsto per il contratto del 21/7/2005 non può essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi. Bisogna, infatti, considerare che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del
“tasso soglia”), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora…..Pertanto, sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora). “
Il Tribunale ha poi affermato che comunque il criterio sussidiario utilizzato dalla Banca
d'Italia, che prevede che il tasso soglia per gli interessi moratori sia quello stabilito per i corrispettivi con l'aggiunta di 2,1 punto percentuali non sarebbe stato superato, che non potrebbero essere sommati interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso soglia e che comunque vi era una clausola di salvaguardia.
Per il contratto del 2007 infine ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti di allegazione e prova riguardo alla dedotta usura soggettiva.
Ha affermato infine l'irrilevanza dell'espletamento di ctu.
L'appellante invero, a fronte di detta argomentazione, ha citato Cass. 12964 del 2021 che ha affermato che anche per gli interessi moratori valgono le regole in materia di usura.
Ebbene, osserva il Collegio, a prescindere dalla soluzione giuridica data alla questione ( cfr ad esempio Cass. 8103 del 2023 secondo cui “ La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” ) comunque il Tribunale ha accertato in concreto che per il mutuo del ventuno luglio 2005 non vi era alcuna usura oggettiva perché il tasso di mora ( 5,933% ) era di gran lunga al di sotto del tasso soglia determinato utilizzando il TEG medio ( 3,86 come da dm di riferimento + 2,1 + aumento della metà ).
4 Per quanto riguarda invece l'usura soggettiva dedotta in primo grado con riferimento al contratto del 2007 non vi è impugnazione riguardo all'assenza di allegazione affermata dal
Tribunale.
In tale contesto del tutto correttamente infine il Giudice di prime cure non ha ammesso la ctu risultando ultronea rispetto a quanto emergente dagli atti.
********
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
5 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS NG de Courtelary
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
NE RS NG de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5702 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Rita Raia che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Stefano D'Ercole che la rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 7445/2021 resa nel procedimento 30038/2016 – violazione della concorrenza -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( rg 30038/2017 ) conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, in relazione a Controparte_1 tre contratti di mutuo fondiario, il primo stipulato il venti dicembre 2001 per l'importo di
€111.038,24, il secondo stipulato il ventuno luglio 2005 per l'importo di € 260.000,00 e il terzo stipulato il quattro ottobre 2007 per l'importo di € 66.210,00.
Affermava in particolare per i primi due la nullità della clausola che stabiliva il tasso di interesse in misura variabile e basata sull'indice Euribor, sia per indeterminatezza e indeterminabilità sia per violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990.
Per tutti e tre i contratti sosteneva l'illegittimità dei piani di ammortamento alla francese in quanto ad essi sarebbe stato sotteso un occulto anatocismo e perché il calcolo corretto avrebbe portato, per gli interessi moratori, per il primo contratto a usura oggettiva e per il terzo a usura soggettiva.
si costituiva e affermava l'infondatezza delle tesi di controparte. Controparte_1
Il Tribunale, sulla base dei documenti prodotti con sentenza 7445 del 2021 così statuiva :
“respinge tutte le domande proposte dall'attrice; - condanna a rifondere Parte_1 ad le spese di lite liquidate in complessivi euro 10.343,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre agli accessori nella misura di legge”. proponeva appello e concludeva chiedendo: Parte_1
“Voglia Codesta Onorevole Corte di Appello:
a) Accertare e dichiarare, relativamente al mutuo fondiario n. 850001965367 del 20/12/2001 e al contratto di mutuo fondiario n. 55671 del 21/07/2005, la nullità delle clausole di cui ai sopra indicati contratti, stante la indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse, con condanna della parte convenuta, in ipotesi di ritenuta nullità delle clausole, alla restituzione di tutti gli interessi illegittimamente corrisposti e conseguentemente rideterminare le rate del mutuo.
b) Accertare e dichiarare, in relazione al mutuo fondiario del 20/12/2001, la violazione della legge 108/96, e per effetto la violazione dell'art. 1815 c.c., con conseguente accertamento degli interessi illegittimamente corrisposti e/o alla differenza tra quanto corrisposto in eccedenza tra il tasso cd. soglia ed il tasso effettivamente applicato dalla banca in violazione della legge 108/96.
2 c) Rideterminare le rate dei mutui nella minore misura che risulterà mediante l'espletamento di una consulenza tecnica.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi, con attribuzione a favore dell'avvocato antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo :
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:
- in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra con ogni conseguente Parte_1 statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 7445/2021 resa dal Tribunale di Roma anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 2 della comparsa;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342, co. 1 c.p.c., con ogni conseguente statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 7445/2020 resa dal Tribunale di Roma per le ragioni esposte nel § 3 della comparsa;
- nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 7445/2021 resa dal Tribunale di Roma, anche in punto di spese e compensi di lite.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA”
La Corte all'esito dell'udienza del sedici giugno 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventidue aprile 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile ma infondato.
L'appellante sostiene l'Erroneità ed illogicità della impugnata sentenza - Omessa motivazione della sentenza.
L'appellante censura la sentenza laddove, per il primo e terzo contratto, è stata respinta la tesi dell'usura riguardo agli interessi moratori.
Il Tribunale ha affermato in particolare per il contratto del ventuno luglio 2005 ( riguardo a cui era stata affermata l'esistenza di usura oggettiva ) :
3 “Viene,…, in rilievo la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori….o. Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c. Ciò chiarito, il tasso di mora previsto per il contratto del 21/7/2005 non può essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi. Bisogna, infatti, considerare che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del
“tasso soglia”), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora…..Pertanto, sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora). “
Il Tribunale ha poi affermato che comunque il criterio sussidiario utilizzato dalla Banca
d'Italia, che prevede che il tasso soglia per gli interessi moratori sia quello stabilito per i corrispettivi con l'aggiunta di 2,1 punto percentuali non sarebbe stato superato, che non potrebbero essere sommati interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento del tasso soglia e che comunque vi era una clausola di salvaguardia.
Per il contratto del 2007 infine ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti di allegazione e prova riguardo alla dedotta usura soggettiva.
Ha affermato infine l'irrilevanza dell'espletamento di ctu.
L'appellante invero, a fronte di detta argomentazione, ha citato Cass. 12964 del 2021 che ha affermato che anche per gli interessi moratori valgono le regole in materia di usura.
Ebbene, osserva il Collegio, a prescindere dalla soluzione giuridica data alla questione ( cfr ad esempio Cass. 8103 del 2023 secondo cui “ La pattuizione di un tasso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.” ) comunque il Tribunale ha accertato in concreto che per il mutuo del ventuno luglio 2005 non vi era alcuna usura oggettiva perché il tasso di mora ( 5,933% ) era di gran lunga al di sotto del tasso soglia determinato utilizzando il TEG medio ( 3,86 come da dm di riferimento + 2,1 + aumento della metà ).
4 Per quanto riguarda invece l'usura soggettiva dedotta in primo grado con riferimento al contratto del 2007 non vi è impugnazione riguardo all'assenza di allegazione affermata dal
Tribunale.
In tale contesto del tutto correttamente infine il Giudice di prime cure non ha ammesso la ctu risultando ultronea rispetto a quanto emergente dagli atti.
********
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
5 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del ventiquattro luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci NE RS NG de Courtelary
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