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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. AR Teresa Spanu Presidente
dott. AR Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero
Massacci che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._2
e , residente a [...]ed Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Salvatore
Secci, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato-appellante incidentale
contro pagina 1 di 19 (c.f. ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._3
e , residente a [...], già Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonello Renato Obinu,
che lo rappresentava e difendeva per procura speciale in atti,
appellato-appellante incidentale
e contro
(c.f. ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._4
e , residente a [...], Persona_1 Persona_2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Part Nell'interesse della voglia la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza appellata:
1. in relazione alle spese di ripristino della proprietà degli appellati dichiarare l'appellante tenuta unicamente a partecipare per la quota di
1/3, ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
2. in relazione alle spese delle opere di manutenzione della terrazza a livello di proprietà dell'appellante dichiarare gli appellati tenuti a partecipare alle spese per la quota di 2/3, e l'appellante per la quota di
1/3 ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
3. in relazione alle spese delle opere di manutenzione delle altre parti comuni dello stabile per cui è causa dichiarare che ciascuna delle parti è
tenuta a parteciparvi in virtù delle quote condominiali individuate in
PE millesimi 504,030 la proprietà , ed in millesimi 495,970 la proprietà
Part
pagina 2 di 19 4. condannare, per l'effetto, gli appellati, in solido, al pagamento delle somme che risulteranno da essi dovute per gli interventi di manutenzione del lastrico solare e delle altre parti comuni dell'edificio per cui è causa, nella misura che risulterà determinata;
5. condannare gli appellati, in solido, alla restituzione delle somme che risulteranno essere state pagate in eccesso in virtù della sentenza di primo grado;
6. respingere l'appello incidentale
7. condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e delle fasi cautelari (ATP e art. 700 c.p.c.), oltre spese generali, CPA e IVA.
Nell'interesse degli appellati/appellanti incidentali: voglia la Corte
d'appello adita, in riforma integrale della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, contrariis rejectis:
in via pregiudiziale nel rito
- accertato che la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ordinare ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio;
in via principale
- rigettare nel merito il gravame proposto da perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto;
in via incidentale
- accogliere l'appello incidentale proposto, in riforma integrale della sentenza di primo grado n. 3719/21 del Tribunale di Cagliari per i motivi pagina 3 di 19 Part sopra esposti e accertata la responsabilità esclusiva della condannarla ex art. 2051 e 2043 c.c. al pagamento della somma di €.
20.900,00 per le spese di ripristino della terrazza a livello, oltre €.
5.649,25 per il ripristino dei danni cagionati all'immobile degli attori,
oltre le spese e delle competenze professionali relative al doppio grado di giudizio;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
in via subordinata
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza appellata e Parte_1
condannare l'appellante al pagamento del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Forti delle risultanze di un ATP che aveva accertato diversi danni al loro immobile, e , ed convennero Persona_1 PE2 CP_1 CP_2
in giudizio la condomina al fine di ottenere la sua condanna ex Parte_1
art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal loro immobile ubicato a
Quartu Sant'LE, via Trento n. 1, piano terra, a causa delle infiltrazioni
Part d'acqua provenienti dalla terrazza sovrastante a uso esclusivo della
A sostegno della domanda, gli attori allegarono:
• che dal dicembre 2006 nell'immobile si erano manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello sovrastante;
pagina 4 di 19 • di aver inutilmente sollecitato la convenuta a intervenire per eliminare le infiltrazioni;
• che la convenuta si era limitata a porre in essere alcuni modesti interventi, risultati non risolutivi, e negava di essere responsabile delle infiltrazioni e anzi ne ascriveva loro la responsabilità;
• che la convenuta era esclusiva responsabile dei danni, per avere violato il dovere di custodia in forza del quale avrebbe dovuto far eseguire lavori di manutenzione e provvedere alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
*
resistette, obiettando: Parte_1
- che gli attori si erano rifiutati di rimborsarle le somme anticipate per le opere di manutenzione dello stabile e di partecipare alle CP_4
spese di rifacimento del manto di impermeabilizzazione, del pavimento e dei parapetti della terrazza;
- di aver inutilmente proposto agli attori di accordarsi al fine di conferire ad un tecnico l'incarico di predisporre un capitolato per un preventivo di spesa;
- che i danni lamentati dagli attori erano ascrivibili a tutti i condomini e,
dunque, anche a loro stessi;
- che il consulente nominato in sede di ATP aveva individuato quale causa delle infiltrazioni la scarsa manutenzione delle parti comuni dell'edificio;
pagina 5 di 19 - di aver eseguito dei lavori atti a eliminare la maggior parte delle cause delle infiltrazioni.
In via riconvenzionale, la convenuta concluse per la condanna degli attori a partecipare alle spese necessarie per le opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio e della terrazza in misura proporzionale alle quote condominiali e per la somma da determinarsi in corso di causa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori contestarono, da una parte, di essersi resi indisponibili a partecipare alle spese necessarie per la
Part manutenzione delle parti comuni dell'edificio e, dall'altra, che la avesse eseguito interventi risolutivi della maggior parte delle cause delle infiltrazioni e
Part lamentarono essere stato impedito loro dalla di accedere alla terrazza al fine di verificare lo stato dei luoghi.
*
Istruita la causa mediante prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio,
il Tribunale definì il giudizio con la sentenza n. 3719 del 22-23 dicembre 2021,
con la quale decise nei seguenti testuali termini:
1) accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., le spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare al servizio dell'immobile
sito nella via Trento nn 1-3 in Quartu S. LE (distinta al Catasto dei
Fabbricati al Foglio n°30 - Particella n° 446) sono a carico per 1/3 di
e per 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in Parte_1
proporzione del valore delle rispettive quote condominiali;
pagina 6 di 19 2) e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a contribuire Parte_1
alle spese di ripristino del lastrico solare nella misura di 13.933,33 €
oltre Iva e oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo;
3) e per l'effetto dichiara tenuti e condanna , Persona_1 PE2
, ed , in solido, a contribuire alle spese di
[...] CP_1 CP_2
ripristino del lastrico solare nella misura di 7.022,82 € oltre Iva e oltre
interessi dalla presente decisione e fino al saldo;
4) dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno (per i danni patiti dall'immobile di loro
proprietà), in favore degli attori , , Persona_1 Persona_2 CP_1
e della somma di 3.750,98 € oltre Iva e interessi dalla
[...] CP_2
presente decisione e fino al saldo;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Escluso che gli attori avessero dimostrato che fosse stato impedito loro di porre in essere interventi di manutenzione o ripristino della terrazza, ai fini della definizione del giudizio, il primo giudice fece adesione all'insegnamento di legittimità per cui, con riguardo ai danni subiti dall'immobile sottostante un lastrico o un terrazza a livello, si configura una responsabilità concorrente tra l'usuario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello e il . CP_5
Mentre il primo è tenuto all'obbligo di custodire la res ai sensi dell'art. 2051
c.c., il secondo invece è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1130, primo comma n.4 e art. 1135, primo comma 1, n.4 c.c.
pagina 7 di 19 Trovando applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. -
argomentò il primo giudice- il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
invece i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di questo a cui il lastrico solare serve) in proporzione del valore delle rispettive quote condominiali.
Fatte determinare (incidenter tantum) le quote millesimali dal c.t.u. (in assenza di una tabella regolarmente approvata), ancora tramite il proprio ausiliario il Tribunale individuò le cause delle infiltrazioni nell'immobile degli attori principalmente in una non più efficace tenuta della vetusta impermeabilizzazione della soletta portante e dell'aggetto sulla via Trento e in generale in un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari interventi di sua manutenzione e suddivise le spese di ripristino del lastrico solare e quelle di ripristino dell'immobile degli attori secondo il criterio sopra enunciato,
declinato nella fattispecie nei seguenti termini:
Part
- un terzo a carico della in qualità di utilizzatrice esclusiva e come tale custode della terrazza a livello;
- i due restanti terzi tra i due condomini in ragione delle quote millesimali.
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione la quale, Parte_1
rilevato il decesso dei convenuti in primo grado e Persona_1 PE2
, ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte ed e AR
[...] CP_1 CP_2
pagina 8 di 19 PE
, tutti nella qualità di eredi dei citati e e i primi due CP_3 PE1
anche in proprio.
Con un unico motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 113
c.p.c. e 1126 e 2051 c.c., atteso che, pur avendo correttamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. (per cui il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico mentre i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio cui il lastrico solare serve), il Tribunale aveva errato, facendola partecipare pro quota anche per la parte di competenza del condominio, in contrasto con il principio per cui l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di condomino, bensì dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza oggetto della riparazione.
Atteso che gli attori in primo grado sono gli unici condòmini proprietari
Part della totalità della superficie coperta dal lastrico solare, la ha chiesto che,
in riforma della sentenza impugnata, gli stessi siano condannati a farsi carico
delle spese di ripristino del lastrico solare in misura di 2/3.
Part Sotto altro profilo, la ha censurato la condanna delle parti a contribuire alle spese di ripristino del lastrico solare in una misura certa indicata in sentenza, sul rilievo che la determinazione della spesa alla data della c.t.u.
dovrebbe essere meramente indicativa dei costi da sostenere al momento dell'effettiva esecuzione delle opere.
*.* *
pagina 9 di 19 3. Nella Contumacia di , hanno resistito all'impugnazione Controparte_3
ed , i quali, preliminarmente, hanno eccepito la carenza del CP_1 CP_2
contraddittorio per mancata evocazione in giudizio di e Persona_1
, della cui morte non era stata data comunicazione nel giudizio di Persona_2
primo grado, e nel merito hanno proposto appello incidentale.
PE Pur senza articolare l'impugnazione incidentale in separati motivi, gli hanno lamentato:
a) che erroneamente il Tribunale non avesse riconosciuto provato (o che loro avessero chiesto di provare) che la convenuta non aveva mai
Part consentito loro di accedere alla terrazza, sebbene la in ogni modo si fosse opposta alla verifica delle condizioni della terrazza e non avesse consentito loro alcun intervento per porre in essere interventi di manutenzione e ripristino;
b) come sia pacifico in causa che la porzione per cui è causa è una terrazza a livello (e non un lastrico solare) e che per giurisprudenza consolidata a rispondere dei danni da infiltrazioni bene può essere l'utilizzatore esclusivo che abbia dato causa ai danni, anche nell'ambito di un
Part condominio composto da due soli proprietari, sicché la avrebbe dovuto rispondere integralmente dei danni, in quanto riconducibili alla sua condotta colpevole di custode, in deroga ai principi enucleabili dall'art. 1126 c.c.
* * *
4. L'eccezione di difetto di contradditorio è infondata.
pagina 10 di 19 La Cassazione -anche a Sezioni Unite- ha affermato che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere instaurato, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., da e contro i soggetti effettivamente legittimati (così Cass., Sez. Un., 28 luglio
2005, n. 15783), da tale norma desumendosi la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (Cass., 11 dicembre
2013, n. 27749 e 21 maggio 2014, n. 11250).
Nella fattispecie, rilevato il decesso dei convenuti in primo grado
[...]
Part
e , la ha convenuto in giudizio davanti a questa PE1 Persona_2
Corte ed e , tutti nella qualità di eredi dei citati CP_1 CP_2 Controparte_3
PE
e e i primi due anche in proprio. PE1
*
5. L'esame del motivo d'appello principale, siccome vertente sulle modalità
di applicazione nella fattispecie del criterio ricavabile dalla disposizione dell'art. 1126 c.c., deve essere preceduto, per ragioni di priorità logica, dall'esame dei diversi profili in cui si articola l'appello incidentale.
5.1 A tale fine occorre muovere dal dato (assolutamente pacifico) per cui
PE
da una parte, e i (oggi gli eredi ), dall'altra Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 19 parte, sono i (soli) proprietari degli immobili della palazzina per cui è causa
(rispettivamente del piano primo, diviso in due unità immobiliari, e del piano terra).
Nel regolare il concorso delle parti al risarcimento del danno derivato agli attori e alle spese di rifacimento della terrazza, il Tribunale pose a base della propria decisione il fatto che le unità immobiliari delle parti in lite facciano parte di un edificio condominiale: una tale ricostruzione in fatto non è oggetto di censura e, pertanto, la natura condominiale del fabbricato non è più in discussione.
In particolare, nella fattispecie viene in rilievo un condominio minimo che ricorre, appunto, quando i partecipanti siano l'uno il proprietario esclusivo di una o più unità immobiliari e altri i comproprietari pro indiviso della restante
(o delle restanti) unità immobiliari dell'edificio.
In una situazione siffatta, trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129-1133 e 1135-
1138 c.c.) e specialmente le norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale;
non opera, invece, il principio di maggioranza,
atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all'elemento personale supposto dall'art. 1136 c.c., esprimono comunque un solo voto con la conseguenza che, ove non si raggiunga l'unanimità, è necessario adire l'autorità
giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c. (per tutte, Cass., ord. 23 luglio
2020, n. 15705).
Tanto considerato, deve ritenersi infondato il profilo dell'appello incidentale volto a contestare la conclusione del primo giudice in ordine alla pagina 12 di 19 Part mancata prova del fatto che la vesse impedito agli attori in primo grado di accedere alla terrazza.
Per quanto sopra indicato, la circostanza che la proprietaria/utilizzatrice esclusiva della terrazza possa aver o meno impedito l'accesso alla propria abitazione si rivela del tutto inconferente ai fini che ci occupano, giacché:
- il presupposto delle doglianze degli attori in prima grado era proprio il fatto che la terrazza necessitasse di interventi al fine di evitare le infiltrazioni;
- operando nella fattispecie le regole sul condominio, gli interessati si sarebbero dovuti rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia sostitutiva della delibera dell'assemblea del condominio minimo in ordine all'amministrazione della cosa comune.
In questo senso, eventuali richieste dei di accesso Parte_2
Part all'immobile della non sarebbero sufficienti a fondare una sua responsabilità esclusiva in ordine ai danni derivati dalle infiltrazioni.
5.2 A questo proposito -introducendo così anche l'esame del secondo profilo di impugnazione- deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente inquadrato la vicenda sottoposta al suo esame.
Il primo giudice ha dichiaratamente aderito all'insegnamento di legittimità
in materia di ripartizione delle spese di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello che provocano danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti,
richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i pagina 13 di 19 condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_5
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, primo comma, n. 4, c.c., nonché
sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, primo comma, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass., n. 9449/2016 cit. e,
più recentemente, ord. 11 gennaio 2022, n. 516).
Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (sul punto, oggetto CP_5
dell'appello principale, cfr. paragrafo che segue).
Il principio è stato declinato dal primo giudice previa verifica, sulla scorta degli accertamenti peritali e delle altre risultanze processuali, dell'imputabilità
soggettiva del danno, al fine di stabile se le cause delle infiltrazioni fossero ascrivibili a un concorso di responsabilità dei due proprietari (nel senso indicato al par. 5.1) oppure al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo della terrazza stessa che è anche il custode, con tutti i doveri di cui all'art. 2051 c.c.
Con motivazione assolutamente convincente basata sulle risultanze della c.t.u. (pagg., 9-12), il Tribunale ha ritenuto che la causa delle lamentate infiltrazioni fosse riconducibile principalmente “ad una non più efficace tenuta
pagina 14 di 19 della vetusta impermeabilizzazione della soletta portante e dell'aggetto sulla
via Trento, ed in generale ad un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari
interventi di sua manutenzione (c.t.u. pagg. 14 s.) e ha, conseguentemente,
individuato –ancora tramite il tecnico nominato- gli interventi necessari per il rifacimento della terrazza e per le opere di consolidamento strutturale della soletta del locale cucina degli attori.
Part Non è d'ostacolo a tale condivisibile conclusione la circostanza che la abbia l'uso esclusivo della terrazza e non abbia mai eseguito alcun lavoro di manutenzione né eliminato le cause delle infiltrazioni né, ancora, che l'umidità
possa essere stata favorita dall'accatastamento di legna da ardere a ridosso del muro e da un rubinetto in prossimità di un servizio igienico dal quale derivavano frequenti perdite d'acqua.
Per quanto sopra osservato, il concorso di responsabilità del custode della terrazza e del trova impedimento nella rigorosa prova contraria CP_5
della specifica imputabilità soggettiva del danno, prova che nella fattispecie non sussiste, atteso che il c.t.u. ha spiegato come la causa principale delle infiltrazioni sia costituita dalla vetustà dell'impermeabilizzazione e, in generale, da un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari interventi di sua manutenzione, ossia da cause indiscutibilmente oggetto dell'onere di intervento e manutenzione anche del . CP_5
* * *
6. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
pagina 15 di 19 Nel ripartire la responsabilità tra il custode della terrazza a livello e il
, il primo giudice ha correttamente individuato il principio CP_5
regolatore: trovando applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c.,
il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella
spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
invece i restanti due terzi
sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve) in proporzione del valore delle rispettive quote
condominiali (pag. 9).
Nel declinarlo nella vicenda concreta, però, ha fatto concorrere nei due terzi
Part a carico del condominio anche la in ragione della sua quota millesimale.
Tale procedimento è errato.
L'art. 1126, primo comma, c.c. prevede che quando –come nel caso di specie- l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione per cui l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come implicitamente ritenuto dal Tribunale), ma dall'essere proprietario di un'unità
immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione ( , ord. 28 agosto 2020, n. 18045). Pt_3
pagina 16 di 19 Conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto ripartire la spesa necessaria per il rifacimento della terrazza e il risarcimento del danno arrecato
Part all'immobile sottostante nella misura di un terzo a carico della utilizzatrice esclusiva della terrazza, e di due terzi a carico delle proprietà rispetto alle quali la terrazza serve e, dunque, solo a carico degli attori.
Il che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno CP_5
derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , CP_5
senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo -che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile- di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni nonché alla rifusione dei danni cagionati (Cass., ord. 24 giugno 2021 n. 18187).
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
PE deve essere condannata a corrispondere agli eredi (solo) euro
[...]
1.883,08, oltre i.v.a., pari a un terzo del costo complessivo stimato dal c.t.u.
(euro 5.649,25 oltre i.v.a.) per il ripristino del loro immobile.
Trattandosi di debito di valore, rispetto alla data della determinazione da parte del c.t.u. (deposito relazione 1° dicembre 2019) tale importo deve essere rivalutato in euro 2.223,92 (Indice Istat utilizzato: FOI generale), oltre interessi dalla presente decisione.
Deve essere, poi, dichiarato che le spese per il rifacimento della terrazza e delle altre parti indicate dal c.t.u. dovranno essere divise per un terzo a carico pagina 17 di 19 Part della e per due terzi a carico dei proprietari della unità immobiliare sottostante.
* * *
7. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, le spese dei due grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale riforma della sentenza n. 3719 del 22-23 dicembre
2021 –che per il resto conferma- accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 1126 c.c.., le spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare al servizio dell'immobile sito nella via Trento nn 1-
3 in Quartu S. LE (distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio
n°30 - Particella n° 446) e le spese di rispristino dell'immobile
PE degli sono, per un terzo, a carico di e per due Parte_1
PE terzi a carico degli;
2. e, per l'effetto, dichiara tenuta a contribuire alle Parte_1
spese di ripristino del lastrico solare nella misura di un terzo e dichiara gli Orrù tenuti a contribuire nella misura di due terzi;
PE 3. condanna a corrispondere agli euro 2.223,92, Parte_1
oltre i.v.a. e interessi dalla decisione fino al saldo a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni;
4. rigetta l'appello incidentale;
pagina 18 di 19 5. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Cagliari, 31 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. AR Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. AR Teresa Spanu Presidente
dott. AR Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 32 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
(c.f. ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'avv. Giampiero
Massacci che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._2
e , residente a [...]ed Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Salvatore
Secci, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
appellato-appellante incidentale
contro pagina 1 di 19 (c.f. ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._3
e , residente a [...], già Persona_1 Persona_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonello Renato Obinu,
che lo rappresentava e difendeva per procura speciale in atti,
appellato-appellante incidentale
e contro
(c.f. ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._4
e , residente a [...], Persona_1 Persona_2
appellata-contumace
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Part Nell'interesse della voglia la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza appellata:
1. in relazione alle spese di ripristino della proprietà degli appellati dichiarare l'appellante tenuta unicamente a partecipare per la quota di
1/3, ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
2. in relazione alle spese delle opere di manutenzione della terrazza a livello di proprietà dell'appellante dichiarare gli appellati tenuti a partecipare alle spese per la quota di 2/3, e l'appellante per la quota di
1/3 ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
3. in relazione alle spese delle opere di manutenzione delle altre parti comuni dello stabile per cui è causa dichiarare che ciascuna delle parti è
tenuta a parteciparvi in virtù delle quote condominiali individuate in
PE millesimi 504,030 la proprietà , ed in millesimi 495,970 la proprietà
Part
pagina 2 di 19 4. condannare, per l'effetto, gli appellati, in solido, al pagamento delle somme che risulteranno da essi dovute per gli interventi di manutenzione del lastrico solare e delle altre parti comuni dell'edificio per cui è causa, nella misura che risulterà determinata;
5. condannare gli appellati, in solido, alla restituzione delle somme che risulteranno essere state pagate in eccesso in virtù della sentenza di primo grado;
6. respingere l'appello incidentale
7. condannare gli appellati, in solido, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio e delle fasi cautelari (ATP e art. 700 c.p.c.), oltre spese generali, CPA e IVA.
Nell'interesse degli appellati/appellanti incidentali: voglia la Corte
d'appello adita, in riforma integrale della sentenza di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, contrariis rejectis:
in via pregiudiziale nel rito
- accertato che la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ordinare ex art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio;
in via principale
- rigettare nel merito il gravame proposto da perché Parte_1
infondato in fatto ed in diritto;
in via incidentale
- accogliere l'appello incidentale proposto, in riforma integrale della sentenza di primo grado n. 3719/21 del Tribunale di Cagliari per i motivi pagina 3 di 19 Part sopra esposti e accertata la responsabilità esclusiva della condannarla ex art. 2051 e 2043 c.c. al pagamento della somma di €.
20.900,00 per le spese di ripristino della terrazza a livello, oltre €.
5.649,25 per il ripristino dei danni cagionati all'immobile degli attori,
oltre le spese e delle competenze professionali relative al doppio grado di giudizio;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
in via subordinata
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello proposto da e per l'effetto confermare la sentenza appellata e Parte_1
condannare l'appellante al pagamento del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Forti delle risultanze di un ATP che aveva accertato diversi danni al loro immobile, e , ed convennero Persona_1 PE2 CP_1 CP_2
in giudizio la condomina al fine di ottenere la sua condanna ex Parte_1
art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni patiti dal loro immobile ubicato a
Quartu Sant'LE, via Trento n. 1, piano terra, a causa delle infiltrazioni
Part d'acqua provenienti dalla terrazza sovrastante a uso esclusivo della
A sostegno della domanda, gli attori allegarono:
• che dal dicembre 2006 nell'immobile si erano manifestate infiltrazioni d'acqua provenienti dalla terrazza a livello sovrastante;
pagina 4 di 19 • di aver inutilmente sollecitato la convenuta a intervenire per eliminare le infiltrazioni;
• che la convenuta si era limitata a porre in essere alcuni modesti interventi, risultati non risolutivi, e negava di essere responsabile delle infiltrazioni e anzi ne ascriveva loro la responsabilità;
• che la convenuta era esclusiva responsabile dei danni, per avere violato il dovere di custodia in forza del quale avrebbe dovuto far eseguire lavori di manutenzione e provvedere alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
*
resistette, obiettando: Parte_1
- che gli attori si erano rifiutati di rimborsarle le somme anticipate per le opere di manutenzione dello stabile e di partecipare alle CP_4
spese di rifacimento del manto di impermeabilizzazione, del pavimento e dei parapetti della terrazza;
- di aver inutilmente proposto agli attori di accordarsi al fine di conferire ad un tecnico l'incarico di predisporre un capitolato per un preventivo di spesa;
- che i danni lamentati dagli attori erano ascrivibili a tutti i condomini e,
dunque, anche a loro stessi;
- che il consulente nominato in sede di ATP aveva individuato quale causa delle infiltrazioni la scarsa manutenzione delle parti comuni dell'edificio;
pagina 5 di 19 - di aver eseguito dei lavori atti a eliminare la maggior parte delle cause delle infiltrazioni.
In via riconvenzionale, la convenuta concluse per la condanna degli attori a partecipare alle spese necessarie per le opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio e della terrazza in misura proporzionale alle quote condominiali e per la somma da determinarsi in corso di causa.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., gli attori contestarono, da una parte, di essersi resi indisponibili a partecipare alle spese necessarie per la
Part manutenzione delle parti comuni dell'edificio e, dall'altra, che la avesse eseguito interventi risolutivi della maggior parte delle cause delle infiltrazioni e
Part lamentarono essere stato impedito loro dalla di accedere alla terrazza al fine di verificare lo stato dei luoghi.
*
Istruita la causa mediante prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio,
il Tribunale definì il giudizio con la sentenza n. 3719 del 22-23 dicembre 2021,
con la quale decise nei seguenti testuali termini:
1) accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 1126 cod. civ., le spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare al servizio dell'immobile
sito nella via Trento nn 1-3 in Quartu S. LE (distinta al Catasto dei
Fabbricati al Foglio n°30 - Particella n° 446) sono a carico per 1/3 di
e per 2/3 a carico di tutti i condomini dell'edificio in Parte_1
proporzione del valore delle rispettive quote condominiali;
pagina 6 di 19 2) e per l'effetto dichiara tenuta e condanna a contribuire Parte_1
alle spese di ripristino del lastrico solare nella misura di 13.933,33 €
oltre Iva e oltre interessi dalla presente decisione e fino al saldo;
3) e per l'effetto dichiara tenuti e condanna , Persona_1 PE2
, ed , in solido, a contribuire alle spese di
[...] CP_1 CP_2
ripristino del lastrico solare nella misura di 7.022,82 € oltre Iva e oltre
interessi dalla presente decisione e fino al saldo;
4) dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, a Parte_1
titolo di risarcimento del danno (per i danni patiti dall'immobile di loro
proprietà), in favore degli attori , , Persona_1 Persona_2 CP_1
e della somma di 3.750,98 € oltre Iva e interessi dalla
[...] CP_2
presente decisione e fino al saldo;
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Escluso che gli attori avessero dimostrato che fosse stato impedito loro di porre in essere interventi di manutenzione o ripristino della terrazza, ai fini della definizione del giudizio, il primo giudice fece adesione all'insegnamento di legittimità per cui, con riguardo ai danni subiti dall'immobile sottostante un lastrico o un terrazza a livello, si configura una responsabilità concorrente tra l'usuario esclusivo del lastrico solare o della terrazza a livello e il . CP_5
Mentre il primo è tenuto all'obbligo di custodire la res ai sensi dell'art. 2051
c.c., il secondo invece è tenuto a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione delle parti comuni dell'edificio ai sensi degli artt. 1130, primo comma n.4 e art. 1135, primo comma 1, n.4 c.c.
pagina 7 di 19 Trovando applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. -
argomentò il primo giudice- il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
invece i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di questo a cui il lastrico solare serve) in proporzione del valore delle rispettive quote condominiali.
Fatte determinare (incidenter tantum) le quote millesimali dal c.t.u. (in assenza di una tabella regolarmente approvata), ancora tramite il proprio ausiliario il Tribunale individuò le cause delle infiltrazioni nell'immobile degli attori principalmente in una non più efficace tenuta della vetusta impermeabilizzazione della soletta portante e dell'aggetto sulla via Trento e in generale in un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari interventi di sua manutenzione e suddivise le spese di ripristino del lastrico solare e quelle di ripristino dell'immobile degli attori secondo il criterio sopra enunciato,
declinato nella fattispecie nei seguenti termini:
Part
- un terzo a carico della in qualità di utilizzatrice esclusiva e come tale custode della terrazza a livello;
- i due restanti terzi tra i due condomini in ragione delle quote millesimali.
* * *
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione la quale, Parte_1
rilevato il decesso dei convenuti in primo grado e Persona_1 PE2
, ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte ed e AR
[...] CP_1 CP_2
pagina 8 di 19 PE
, tutti nella qualità di eredi dei citati e e i primi due CP_3 PE1
anche in proprio.
Con un unico motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 113
c.p.c. e 1126 e 2051 c.c., atteso che, pur avendo correttamente affermato che nella fattispecie dovesse trovare applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c. (per cui il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico mentre i restanti due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio cui il lastrico solare serve), il Tribunale aveva errato, facendola partecipare pro quota anche per la parte di competenza del condominio, in contrasto con il principio per cui l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di condomino, bensì dall'essere proprietario di un'unità immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza oggetto della riparazione.
Atteso che gli attori in primo grado sono gli unici condòmini proprietari
Part della totalità della superficie coperta dal lastrico solare, la ha chiesto che,
in riforma della sentenza impugnata, gli stessi siano condannati a farsi carico
delle spese di ripristino del lastrico solare in misura di 2/3.
Part Sotto altro profilo, la ha censurato la condanna delle parti a contribuire alle spese di ripristino del lastrico solare in una misura certa indicata in sentenza, sul rilievo che la determinazione della spesa alla data della c.t.u.
dovrebbe essere meramente indicativa dei costi da sostenere al momento dell'effettiva esecuzione delle opere.
*.* *
pagina 9 di 19 3. Nella Contumacia di , hanno resistito all'impugnazione Controparte_3
ed , i quali, preliminarmente, hanno eccepito la carenza del CP_1 CP_2
contraddittorio per mancata evocazione in giudizio di e Persona_1
, della cui morte non era stata data comunicazione nel giudizio di Persona_2
primo grado, e nel merito hanno proposto appello incidentale.
PE Pur senza articolare l'impugnazione incidentale in separati motivi, gli hanno lamentato:
a) che erroneamente il Tribunale non avesse riconosciuto provato (o che loro avessero chiesto di provare) che la convenuta non aveva mai
Part consentito loro di accedere alla terrazza, sebbene la in ogni modo si fosse opposta alla verifica delle condizioni della terrazza e non avesse consentito loro alcun intervento per porre in essere interventi di manutenzione e ripristino;
b) come sia pacifico in causa che la porzione per cui è causa è una terrazza a livello (e non un lastrico solare) e che per giurisprudenza consolidata a rispondere dei danni da infiltrazioni bene può essere l'utilizzatore esclusivo che abbia dato causa ai danni, anche nell'ambito di un
Part condominio composto da due soli proprietari, sicché la avrebbe dovuto rispondere integralmente dei danni, in quanto riconducibili alla sua condotta colpevole di custode, in deroga ai principi enucleabili dall'art. 1126 c.c.
* * *
4. L'eccezione di difetto di contradditorio è infondata.
pagina 10 di 19 La Cassazione -anche a Sezioni Unite- ha affermato che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere instaurato, ai sensi dell'art. 328 c.p.c., da e contro i soggetti effettivamente legittimati (così Cass., Sez. Un., 28 luglio
2005, n. 15783), da tale norma desumendosi la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la pubblicazione della sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato (Cass., 11 dicembre
2013, n. 27749 e 21 maggio 2014, n. 11250).
Nella fattispecie, rilevato il decesso dei convenuti in primo grado
[...]
Part
e , la ha convenuto in giudizio davanti a questa PE1 Persona_2
Corte ed e , tutti nella qualità di eredi dei citati CP_1 CP_2 Controparte_3
PE
e e i primi due anche in proprio. PE1
*
5. L'esame del motivo d'appello principale, siccome vertente sulle modalità
di applicazione nella fattispecie del criterio ricavabile dalla disposizione dell'art. 1126 c.c., deve essere preceduto, per ragioni di priorità logica, dall'esame dei diversi profili in cui si articola l'appello incidentale.
5.1 A tale fine occorre muovere dal dato (assolutamente pacifico) per cui
PE
da una parte, e i (oggi gli eredi ), dall'altra Parte_1 Parte_2
pagina 11 di 19 parte, sono i (soli) proprietari degli immobili della palazzina per cui è causa
(rispettivamente del piano primo, diviso in due unità immobiliari, e del piano terra).
Nel regolare il concorso delle parti al risarcimento del danno derivato agli attori e alle spese di rifacimento della terrazza, il Tribunale pose a base della propria decisione il fatto che le unità immobiliari delle parti in lite facciano parte di un edificio condominiale: una tale ricostruzione in fatto non è oggetto di censura e, pertanto, la natura condominiale del fabbricato non è più in discussione.
In particolare, nella fattispecie viene in rilievo un condominio minimo che ricorre, appunto, quando i partecipanti siano l'uno il proprietario esclusivo di una o più unità immobiliari e altri i comproprietari pro indiviso della restante
(o delle restanti) unità immobiliari dell'edificio.
In una situazione siffatta, trova applicazione la disciplina dettata dal codice civile in tema di organizzazione (ad es., artt. 1120, 1121, 1129-1133 e 1135-
1138 c.c.) e specialmente le norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea condominiale;
non opera, invece, il principio di maggioranza,
atteso che i medesimi comproprietari, con riguardo all'elemento personale supposto dall'art. 1136 c.c., esprimono comunque un solo voto con la conseguenza che, ove non si raggiunga l'unanimità, è necessario adire l'autorità
giudiziaria, ai sensi degli artt. 1105 e 1139 c.c. (per tutte, Cass., ord. 23 luglio
2020, n. 15705).
Tanto considerato, deve ritenersi infondato il profilo dell'appello incidentale volto a contestare la conclusione del primo giudice in ordine alla pagina 12 di 19 Part mancata prova del fatto che la vesse impedito agli attori in primo grado di accedere alla terrazza.
Per quanto sopra indicato, la circostanza che la proprietaria/utilizzatrice esclusiva della terrazza possa aver o meno impedito l'accesso alla propria abitazione si rivela del tutto inconferente ai fini che ci occupano, giacché:
- il presupposto delle doglianze degli attori in prima grado era proprio il fatto che la terrazza necessitasse di interventi al fine di evitare le infiltrazioni;
- operando nella fattispecie le regole sul condominio, gli interessati si sarebbero dovuti rivolgere all'autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia sostitutiva della delibera dell'assemblea del condominio minimo in ordine all'amministrazione della cosa comune.
In questo senso, eventuali richieste dei di accesso Parte_2
Part all'immobile della non sarebbero sufficienti a fondare una sua responsabilità esclusiva in ordine ai danni derivati dalle infiltrazioni.
5.2 A questo proposito -introducendo così anche l'esame del secondo profilo di impugnazione- deve ritenersi che il Tribunale abbia correttamente inquadrato la vicenda sottoposta al suo esame.
Il primo giudice ha dichiaratamente aderito all'insegnamento di legittimità
in materia di ripartizione delle spese di manutenzione di lastrici solari e terrazze a livello che provocano danni da infiltrazioni agli immobili sottostanti,
richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i pagina 13 di 19 condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei CP_5
controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, primo comma, n. 4, c.c., nonché
sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, primo comma, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (Cass., n. 9449/2016 cit. e,
più recentemente, ord. 11 gennaio 2022, n. 516).
Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (sul punto, oggetto CP_5
dell'appello principale, cfr. paragrafo che segue).
Il principio è stato declinato dal primo giudice previa verifica, sulla scorta degli accertamenti peritali e delle altre risultanze processuali, dell'imputabilità
soggettiva del danno, al fine di stabile se le cause delle infiltrazioni fossero ascrivibili a un concorso di responsabilità dei due proprietari (nel senso indicato al par. 5.1) oppure al fatto esclusivo del titolare del diritto di uso esclusivo della terrazza stessa che è anche il custode, con tutti i doveri di cui all'art. 2051 c.c.
Con motivazione assolutamente convincente basata sulle risultanze della c.t.u. (pagg., 9-12), il Tribunale ha ritenuto che la causa delle lamentate infiltrazioni fosse riconducibile principalmente “ad una non più efficace tenuta
pagina 14 di 19 della vetusta impermeabilizzazione della soletta portante e dell'aggetto sulla
via Trento, ed in generale ad un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari
interventi di sua manutenzione (c.t.u. pagg. 14 s.) e ha, conseguentemente,
individuato –ancora tramite il tecnico nominato- gli interventi necessari per il rifacimento della terrazza e per le opere di consolidamento strutturale della soletta del locale cucina degli attori.
Part Non è d'ostacolo a tale condivisibile conclusione la circostanza che la abbia l'uso esclusivo della terrazza e non abbia mai eseguito alcun lavoro di manutenzione né eliminato le cause delle infiltrazioni né, ancora, che l'umidità
possa essere stata favorita dall'accatastamento di legna da ardere a ridosso del muro e da un rubinetto in prossimità di un servizio igienico dal quale derivavano frequenti perdite d'acqua.
Per quanto sopra osservato, il concorso di responsabilità del custode della terrazza e del trova impedimento nella rigorosa prova contraria CP_5
della specifica imputabilità soggettiva del danno, prova che nella fattispecie non sussiste, atteso che il c.t.u. ha spiegato come la causa principale delle infiltrazioni sia costituita dalla vetustà dell'impermeabilizzazione e, in generale, da un inadeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'intero stabile con mancati regolari interventi di sua manutenzione, ossia da cause indiscutibilmente oggetto dell'onere di intervento e manutenzione anche del . CP_5
* * *
6. L'appello principale è fondato e deve essere accolto.
pagina 15 di 19 Nel ripartire la responsabilità tra il custode della terrazza a livello e il
, il primo giudice ha correttamente individuato il principio CP_5
regolatore: trovando applicazione il criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c.,
il condomino utilizzatore esclusivo è tenuto a contribuire per un terzo nella
spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
invece i restanti due terzi
sono a carico di tutti i condomini dell'edificio (o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve) in proporzione del valore delle rispettive quote
condominiali (pag. 9).
Nel declinarlo nella vicenda concreta, però, ha fatto concorrere nei due terzi
Part a carico del condominio anche la in ragione della sua quota millesimale.
Tale procedimento è errato.
L'art. 1126, primo comma, c.c. prevede che quando –come nel caso di specie- l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non sia comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico;
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Nella giurisprudenza di legittimità è costante l'affermazione per cui l'obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualità di partecipante del condominio (come implicitamente ritenuto dal Tribunale), ma dall'essere proprietario di un'unità
immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione ( , ord. 28 agosto 2020, n. 18045). Pt_3
pagina 16 di 19 Conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto ripartire la spesa necessaria per il rifacimento della terrazza e il risarcimento del danno arrecato
Part all'immobile sottostante nella misura di un terzo a carico della utilizzatrice esclusiva della terrazza, e di due terzi a carico delle proprietà rispetto alle quali la terrazza serve e, dunque, solo a carico degli attori.
Il che subisca, nella propria unità immobiliare, un danno CP_5
derivante dall'omessa manutenzione delle parti comuni di un edificio, ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del , CP_5
senza tuttavia essere esonerato dall'obbligo -che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile- di contribuire, a propria volta e pro quota, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni nonché alla rifusione dei danni cagionati (Cass., ord. 24 giugno 2021 n. 18187).
Conseguentemente, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1
PE deve essere condannata a corrispondere agli eredi (solo) euro
[...]
1.883,08, oltre i.v.a., pari a un terzo del costo complessivo stimato dal c.t.u.
(euro 5.649,25 oltre i.v.a.) per il ripristino del loro immobile.
Trattandosi di debito di valore, rispetto alla data della determinazione da parte del c.t.u. (deposito relazione 1° dicembre 2019) tale importo deve essere rivalutato in euro 2.223,92 (Indice Istat utilizzato: FOI generale), oltre interessi dalla presente decisione.
Deve essere, poi, dichiarato che le spese per il rifacimento della terrazza e delle altre parti indicate dal c.t.u. dovranno essere divise per un terzo a carico pagina 17 di 19 Part della e per due terzi a carico dei proprietari della unità immobiliare sottostante.
* * *
7. In considerazione della reciproca soccombenza delle parti, le spese dei due grado di giudizio devono essere interamente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. in parziale riforma della sentenza n. 3719 del 22-23 dicembre
2021 –che per il resto conferma- accerta e dichiara che, ai sensi dell'art. 1126 c.c.., le spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare al servizio dell'immobile sito nella via Trento nn 1-
3 in Quartu S. LE (distinta al Catasto dei Fabbricati al Foglio
n°30 - Particella n° 446) e le spese di rispristino dell'immobile
PE degli sono, per un terzo, a carico di e per due Parte_1
PE terzi a carico degli;
2. e, per l'effetto, dichiara tenuta a contribuire alle Parte_1
spese di ripristino del lastrico solare nella misura di un terzo e dichiara gli Orrù tenuti a contribuire nella misura di due terzi;
PE 3. condanna a corrispondere agli euro 2.223,92, Parte_1
oltre i.v.a. e interessi dalla decisione fino al saldo a titolo di risarcimento danni da infiltrazioni;
4. rigetta l'appello incidentale;
pagina 18 di 19 5. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.
Cagliari, 31 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. AR Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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