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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/11/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. 9055/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9055/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 24.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9055/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Principe Nicola n. 59, Catania, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Rita Cinzia Catalano dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere da tempo affetto da un complesso patologico caratterizzato da: “ e deficit psico-fisici: a)
Diabete mellito in terapia mista, b) cardiopatia ipertensiva, c) laparocele pararettale destro e mediano ed in fossa iliaca destra, d) disturbo d'ansia reattivo con insonnia e depressione del tono dell'umore, e) esiti di intervento chirurgico addominale con disfagia, dispepsia, alterazione del transito intestinale, algie addominali persistenti, f) ipercolesterolemia, g)
Vitiligine e dermatite seborroica, h) poliartropatia cronica degenerativa, i) tendinopatia spalle dx e sn, l) neuropatia sensitivo motoria arti superiori con sofferenza neurogena arti inferiori e tendinopatia multipla, m) Verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale con riduzione degli spazi intersomatici” come comprovato dalla documentazione medica versata in atti.
Precisava, quindi, che sulla base di tali affezioni, in data 06.10.2023 presentava domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento sanitario del proprio stato di invalido civile e di portatore di handicap, stante che le suddette patologie determino una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e che, sottoposto a visita il 24.11.2023 il ricorrente si sottoponeva a visita innanzi alla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, veniva giudicato invalido nella misura del 60% e portatore di handicap non grave ex art. 1, comma 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Precisava, quindi, che a fronte dell'esito negativo della fase amministrativa, presentava ricorso depositato il 07.03.2024, iscritto al
NRG: 2460/2024 dell'intestato tribunale e ritualmente notificato, il sig. , Parte_1 oggi opponente, introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 445 bis c.p.c al fine di sentire accertare, in capo alla sua persona uno stato d'invalidità in misura non inferiore al 74%. Precisava, pertanto, che, sottoposto alle operazioni peritali in data
2 21.05.2024, il perito d'ufficio nella propria relazione tecnica, depositata il 27.07.2024 lo riconosceva invalido nella misura del 60% e che, ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione, da parte della cancelleria, in data 29.07.2024, nel rispetto del termine di giorni 30, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, il 28.08.2024 depositava rituale atto di dissenso avverso le risultanze della richiamata CTU.
Eccepiva quindi che LE PATOLOGIE RICONOSCIUTE DALLA STESSA COMMISSIONE
MEDICA PORTANO AD UNA PERCENTUALE DI INVALIDITA' PARI AL 77% CON IL
CALCOLO RIDUZIONISTICO;
che IL CTU HA DECLASSIFICATO LE PATOLOGIE DI
CUI E' AFFETTO IL RICORRENTE E NON NE HA RICONOSCIUTO LA SUSSISTENZA
DI ALTRE;
MANCATO RICONOSCIMENTO DI PATOLOGIE;
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, uno stato di invalidità non inferiore al 74%, e ciò sin dalla data della domanda amministrativa;
In Via istruttoria, quale mezzo al fine, oltrechè la documentazione sanitaria già in atti, si chiede la nomina di diverso C.T.U. Con vittoria di spese e compensi
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: -rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza del 10.2.2025, con ordinanza resa in pari data, il Giudice disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa, per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione all'udienza del 2010.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 24.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.2.2025;
3 All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder riconoscere al ricorrente lo stato di invalido civile in misura non inferiore al 74% in conformità alle vigenti tabelle di riferimento.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che , nato a [...] il Parte_1
12/06/1969 ed affetto da cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA (FE: 60%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, da depressione endoreattiva di grado medio e da tendinosi
4 alla spalla destra, sia da considerare invalido civile in misura del 67% (sessantasette per cento) a decorrere dall'ottobre 2023”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, atteso che il ricorrente è ammesso al CP_ Patrocinio a spese dello stato, vanno poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara che , nato a [...] il [...] ed affetto da cardiopatia Parte_1 ipertensiva in I classe NYHA (FE: 60%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, da depressione endoreattiva di grado medio e da tendinosi alla spalla destra, sia da considerare invalido civile in misura del 67% (sessantasette per cento) a decorrere dall'ottobre 2023 e rigetta il ricorso spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 4 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
5 EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9055/2024 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 24.10.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24 OTTOBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 9055/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Principe Nicola n. 59, Catania, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rosa Rita Cinzia Catalano dalla quale è rappresentata e difesa per procura in atti
-Ricorrente- 1 CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
- resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.09.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere da tempo affetto da un complesso patologico caratterizzato da: “ e deficit psico-fisici: a)
Diabete mellito in terapia mista, b) cardiopatia ipertensiva, c) laparocele pararettale destro e mediano ed in fossa iliaca destra, d) disturbo d'ansia reattivo con insonnia e depressione del tono dell'umore, e) esiti di intervento chirurgico addominale con disfagia, dispepsia, alterazione del transito intestinale, algie addominali persistenti, f) ipercolesterolemia, g)
Vitiligine e dermatite seborroica, h) poliartropatia cronica degenerativa, i) tendinopatia spalle dx e sn, l) neuropatia sensitivo motoria arti superiori con sofferenza neurogena arti inferiori e tendinopatia multipla, m) Verticalizzazione della fisiologica lordosi cervicale con riduzione degli spazi intersomatici” come comprovato dalla documentazione medica versata in atti.
Precisava, quindi, che sulla base di tali affezioni, in data 06.10.2023 presentava domanda amministrativa al fine di ottenere l'accertamento sanitario del proprio stato di invalido civile e di portatore di handicap, stante che le suddette patologie determino una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% e che, sottoposto a visita il 24.11.2023 il ricorrente si sottoponeva a visita innanzi alla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile, delle Condizioni Visive e della Sordità, veniva giudicato invalido nella misura del 60% e portatore di handicap non grave ex art. 1, comma 3, della L. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Precisava, quindi, che a fronte dell'esito negativo della fase amministrativa, presentava ricorso depositato il 07.03.2024, iscritto al
NRG: 2460/2024 dell'intestato tribunale e ritualmente notificato, il sig. , Parte_1 oggi opponente, introduceva giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art 445 bis c.p.c al fine di sentire accertare, in capo alla sua persona uno stato d'invalidità in misura non inferiore al 74%. Precisava, pertanto, che, sottoposto alle operazioni peritali in data
2 21.05.2024, il perito d'ufficio nella propria relazione tecnica, depositata il 27.07.2024 lo riconosceva invalido nella misura del 60% e che, ricevuta comunicazione dell'avvenuto deposito della relazione, da parte della cancelleria, in data 29.07.2024, nel rispetto del termine di giorni 30, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c, il 28.08.2024 depositava rituale atto di dissenso avverso le risultanze della richiamata CTU.
Eccepiva quindi che LE PATOLOGIE RICONOSCIUTE DALLA STESSA COMMISSIONE
MEDICA PORTANO AD UNA PERCENTUALE DI INVALIDITA' PARI AL 77% CON IL
CALCOLO RIDUZIONISTICO;
che IL CTU HA DECLASSIFICATO LE PATOLOGIE DI
CUI E' AFFETTO IL RICORRENTE E NON NE HA RICONOSCIUTO LA SUSSISTENZA
DI ALTRE;
MANCATO RICONOSCIMENTO DI PATOLOGIE;
Concludeva chiedendo: ritenere e dichiarare la sussistenza, in capo al ricorrente, uno stato di invalidità non inferiore al 74%, e ciò sin dalla data della domanda amministrativa;
In Via istruttoria, quale mezzo al fine, oltrechè la documentazione sanitaria già in atti, si chiede la nomina di diverso C.T.U. Con vittoria di spese e compensi
CP_ Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: -rigettare il ricorso, in quanto infondato e non provato. Con condanna di controparte alle spese di lite. In via subordinata, compensare le spese di lite, nella ipotesi di riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva a quella richiesta, trattandosi di una ipotesi di soccombenza reciproca.
Fissata la prima udienza del 10.2.2025, con ordinanza resa in pari data, il Giudice disponeva la rinnovazione della CTU e rinviava la causa, per l'esame della relazione e l'eventuale discussione e decisione all'udienza del 2010.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica
Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria. Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice
Onorario, l'udienza, poi differita al 24.10.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 10.2.2025;
3 All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
La causa è stata istruita mediante produzione documentale
Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder riconoscere al ricorrente lo stato di invalido civile in misura non inferiore al 74% in conformità alle vigenti tabelle di riferimento.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che , nato a [...] il Parte_1
12/06/1969 ed affetto da cardiopatia ipertensiva in I classe NYHA (FE: 60%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, da depressione endoreattiva di grado medio e da tendinosi
4 alla spalla destra, sia da considerare invalido civile in misura del 67% (sessantasette per cento) a decorrere dall'ottobre 2023”
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, atteso che il ricorrente è ammesso al CP_ Patrocinio a spese dello stato, vanno poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Dichiara che , nato a [...] il [...] ed affetto da cardiopatia Parte_1 ipertensiva in I classe NYHA (FE: 60%), da diabete mellito tipo 2 in trattamento misto, da depressione endoreattiva di grado medio e da tendinosi alla spalla destra, sia da considerare invalido civile in misura del 67% (sessantasette per cento) a decorrere dall'ottobre 2023 e rigetta il ricorso spese compensate.
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza CP_ tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 4 NOVEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
5 EX ART. 15 D.M. 44/2011
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