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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/12/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] ed in CP_1 C.F._3 data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 09/12/2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 27/05/2015, in Costa Valle Imagna (BG), contraevano matrimonio, con rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del relativo comune, al n. 1, anno
2015; che, dal matrimonio non nascevano figli;
che, l'affectio coniugalis veniva meno, dunque, i coniugi decidevano di vivere separatamente;
che, i coniugi sono economicamente autonomi, non esiste casa coniugale, né alcun bene da dividere (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto cumulativo;
in atti). 2
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 20/05/2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 20/05/2025, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
04/08/1983, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO –
CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 CP_1
- CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura alle liti in atti (vedi pronuncia in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 9 dicembre 2025, ore 9,00; CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 4 dicembre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) COMUNICARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente ed in data 27 maggio e 21 novembre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 27 maggio 2015 presso il Comune di Costa Valle Imagna, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n.1, parte I, anno 2015 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20 maggio 2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 maggio 2025; data di definizione della presente controversia: 9 dicembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi. 4
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 2 maggio 2025 e nella precedente procedura di separazione consensuale – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio civile), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a CP_1 C.F._3
GA (BG) ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI
GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, e Parte_1 C.F._1 sig.ra - CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973; CP_1 C.F._3
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 20 maggio 2025. 5
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto nr. 1, parte 1, anno 2015, comune di Costa Valle Imagna - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI DIVORZIO CONGIUNTO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO A SEGUITO DI DOMANDA CUMULATIVA
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a [...] ed in CP_1 C.F._3 data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF
– che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 09/12/2025.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 28/04/2025, che, i ricorrenti, in data 27/05/2015, in Costa Valle Imagna (BG), contraevano matrimonio, con rito civile, regolarmente trascritto nei registri di Stato civile del relativo comune, al n. 1, anno
2015; che, dal matrimonio non nascevano figli;
che, l'affectio coniugalis veniva meno, dunque, i coniugi decidevano di vivere separatamente;
che, i coniugi sono economicamente autonomi, non esiste casa coniugale, né alcun bene da dividere (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso congiunto cumulativo;
in atti). 2
Tutto ciò premesso, il Presidente del Tribunale, nella persona del dott. Giovanni GAROFALO, Giudice
Delegato alla trattazione della controversia in esame, alla luce del disposto di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c., e in esito all'udienza cartolare del 20/05/2025, TRATTENEVA la causa per la decisione, RISERVANDOSI DI
RIFERIRE AL COLLEGIO per la decisione stessa.
Il Tribunale in composizione collegiale, con parere favorevole del P.M., ed in esito alla relativa procedura, con sentenza emessa il 20/05/2025, così statuiva: OMOLOGA La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig. - CF - nato in [...] ed in data Parte_1 C.F._1
04/08/1983, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO –
CF – che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra C.F._2 CP_1
- CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso C.F._3 lo studio dell'avv. ARCAINI GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta C.F._4 procura alle liti in atti (vedi pronuncia in atti).
Con ordinanza emessa in pari data e nello stesso contesto decisionale – inoltre – così statuiva: ORDINA rimettersi la causa sul ruolo del voglio Giudice Relatore, da identificarsi nella persona del dott. Giovanni
GAROFALO per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio congiunto;
FISSANDO, quale data di udienza figurata di prosecuzione, quella del 9 dicembre 2025, ore 9,00; CONCEDE alle parti i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fino alla data del 4 dicembre 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza in oggetto, con le quali le parti dovranno altresì con le quali le parti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni: a) CONFERMARE di avere letto e di condividere le condizioni già formulate all'atto della separazione consensuale, anche relativamente al divorzio;
b) CONFERMARE di non volersi riconciliare
e se intendano o meno rinunciare al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.; c) RINUNCIARE alla comparizione personale, e di essere per tale verso rappresentati e difesi dai rispettivi procuratori costituiti dal comune procuratore costituito;
d) COMUNICARE di non essere intenzionati a conciliarsi;
e)
RINUNCIARE alla formulazione dell'appello avverso la sentenza di divorzio.
Ne deriva che, in previsione della detta udienza cartolare del 9 dicembre 2025 ed in ottemperanza alla citata ordinanza interlocutoria (udienza, come premesso, deputata alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
n.d.r.), le parti depositavano – separatamente ed in data 27 maggio e 21 novembre 2025 – sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, che le relative dichiarazioni a sostegno per come espressamente richieste e sollecitate, ribadendo di volersi divorziare alle medesime condizioni di cui alla pregressa sentenza di separazione consensuale, di rinunciare (anche stavolta) alla comparizione personale in udienza;
ribadivano – altresì - di non volersi riconciliare e rinunciavano sia al deposito di documentazione a sostegno, che al gravame avverso la sentenza di divorzio.
Ciò posto, il Giudice, all'udienza del 9 dicembre 2025, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire all'uopo al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la domanda di divorzio è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione. 3
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 27 maggio 2015 presso il Comune di Costa Valle Imagna, trascritto nei registri dello stato civile del relativo Comune, atto n.1, parte I, anno 2015 (vedi allegato in atti).
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione documentano - altresì - che i coniugi si erano presentati, in maniera figurata, dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 20 maggio 2025 nella medesima procedura, pendente per entrambe le domande in oggetto e che, in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza (da reputarsi parziale e non definitiva) di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 20 maggio 2025; data di definizione della presente controversia: 9 dicembre 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta anche in questa sede ed in tale fase processuale, per l'accertamento delle domande in rito cumulativamente avanzate.
A parte ciò, deve inoltre prendersi atto del fatto che, con lo stesso ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto - unitamente alla separazione consensuale, sempre congiuntamente e cumulativamente – anche lo scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, identiche rispetto a quelle della separazione stessa;
la domanda – all'epoca non ancora procedibile, non essendo decorso il termine indicato dall'articolo 3, n. 2, lett. B, della legge n. 898/70 e succ. mod. – lo è nelle more divenuta ai sensi di legge.
Ed invero, lo scrivente Giudice Delegato, una volta trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, avvenuta in forma figurata ex art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza (dunque, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte), ha infatti provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 898/1970.
Con le medesime note scritte le parti hanno anche espressamente confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e reso le medesime dichiarazioni a sostegno già previste per la fase della separazione consensuale (vedi allegati in atti).
Infatti, come in precedenza precisato, la modifica unilaterale di dette condizioni sarebbe stata ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'articolo 473-bis. 29, secondo comma,
c.p.c. in tale ipotesi, ove le parti non avessero raggiunto un nuovo accordo che consentisse loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale avrebbe infatti rigettato la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito dell'indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici di cui all'articolo 473-bis.51, comma secondo, c.p.c.; circostanza negativa nella specie non verificatasi. 4
Ed allora, in definitiva, ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti formalizzati nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro obbligatoriamente identici – stante la natura cumulativa della domanda - a quelli di cui alla sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrari a norme imperative ed alle esigenze della famiglia complessivamente considerate.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine – comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – già in data 2 maggio 2025 e nella precedente procedura di separazione consensuale – aveva espresso – infatti –parere favorevole al divorzio;
detto parere può senza dubbio essere esteso anche alla fase in oggetto, in costanza delle condizioni concordate, del tutto identiche – come già più volte premesso – a quelle conseguenti la pronuncia di separazione consensuale.
A siffatto accertamento consegue, pertanto, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario stipulato dalle parti, da accertarsi con sentenza definitiva.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, relativamente alle distinte domande avanzate, atteso che le spese della prima procedura erano state espressamente rimesse al definitivo per la liquidazione complessiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. iscritta al n. 355/2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio civile), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. Parte_1
- CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, elettivamente
[...] C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. FUSTO RENATO – CF – che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura alle liti in atti, e sig.ra - CF - nata a CP_1 C.F._3
GA (BG) ed in data 12/09/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ARCAINI
GLAUCO – CF – che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._4
-parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede–
-interventore ex lege-
Così provvede:
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi come sopra già meglio generalizzati, rappresentati e difesi, sig. - CF - nato in [...] ed in data 04/08/1983, e Parte_1 C.F._1 sig.ra - CF - nata a [...] ed in data 12/09/1973; CP_1 C.F._3
CONFERMA
Le condizioni di cui alla sentenza di separazione consensuale, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione collegiale, in data 20 maggio 2025. 5
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente – atto nr. 1, parte 1, anno 2015, comune di Costa Valle Imagna - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
DICHIARA integralmente compensate tra le pari le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
dott. Giovanni GAROFALO