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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41740 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano FILOGRANA con domicilio telematico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERIO HENRY ALESSANDRO dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede CP_1
legale della società in Roma, Viale Europa 190, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Mandato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 14.9.2023, Parte_1
proponeva azione di rendiconto ex art. 1713 c.c. nei confronti di Controparte_1
in ordine al disservizio occorso per la raccomandata n. 15330662321-5 del
23.05.2022 indirizzata alla sig.ra ed erroneamente recapitata a diverso Persona_1
destinatario, deducendo che non aveva fornito i chiarimenti richiesti. CP_1
1 Chiedeva quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1. accertarsi e dichiararsi, che in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in 00144 Roma, Viale Europa n. 190, C.F. e registro imprese: , P.IVA_2
P.IVA: , P.IVA_3
è tenuta, ex art. 1713 c.c., in virtù del mandato ad essa conferito dalla ricorrente
sotteso e correlato alla raccomandata del 23.05.2022 n. 15330662321- Parte_1
5, a rendere il conto del proprio operato, fornendo e documentando tutti i dettagli della propria attività, che avrebbe, per quanto affermato dalla stessa resistente, portato alla consegna della raccomandata in esame a tale in Milano, Persona_2
senza transito da Luino;
2. condannarsi conseguentemente Controparte_1
a rendere il conto delle proprie prestazioni, e, in particolare
2.1: a rendere note le generalità del portalettere, che ha certificato di avere consegnato la raccomandata in esame al destinatario e nel luogo evocato nell'avviso di ricevimento;
2.2: a comunicare le complete generalità di chi avrebbe materialmente ricevuto la raccomandata in esame,
2.3: a documentare il titolo o delega in base al quale tale ricevente, o quello effettivo, ove diverso, avrebbe ricevuto la raccomandata;
2.4: a comunicare il luogo, in cui la raccomandata sarebbe stata consegnata;
2.5: a spiegare in ogni caso, ove non altrimenti emergenti in modo documentale, le ragioni per cui la consegna, per come certificata dall'avviso di ricevimento, sia avvenuta:
a) a favore di soggetto diverso dal destinatario , Persona_1
b) in luogo diverso da quello evocato in raccomandata e tagliando di spedizione ed avviso di ricevimento,
2 c) non sia mai pervenuta a Luino,
d) sia stata “intercettata” a Milano, spiegando analiticamente le circostanze di tale
“intercettazione”.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica alla controparte, si costituiva chiarendo quanto accaduto nell'iter di CP_1
consegna della raccomandata e deducendo l'infondatezza della domanda.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Roma adito:
Rigettare integralmente le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto.
Vittoria di spese e onorari di causa.”
Nel prosieguo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo Pt_1
ricevuto, con la comparsa di costituzione di risposta ai quesiti Controparte_1
elencati nel ricorso introduttivo;
insisteva tuttavia nella richiesta di condanna alle spese di giudizio. aderiva alla richiesta di dichiarare cessata la materia del Controparte_1
contendere opponendosi tuttavia alla condanna alle spese e chiedendone invece l'integrale compensazione.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Tanto premesso, deve accogliersi la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ricevuto, con la comparsa di costituzione di
, le informazioni richieste in merito alla raccomandata recapitata per errore a CP_1
persona diversa dal destinatario.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve
3 risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, è venuta meno la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto le informazioni già richieste prima dell'introduzione del giudizio e poi con il ricorso odierno sotto forma di azione di rendiconto.
In merito alle spese, emerge dagli atti come, prima di introdurre il giudizio, Pt_1
abbia inviato più richieste di informazioni a in merito alla raccomandata con CP_1
ricevuta di ritorno, pacificamente consegnata a persona diversa dal destinatario, ricevendo tuttavia risposte evasive e non sufficienti a chiarire l'accaduto.
Solo a seguito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, volto peraltro non a far valere eventuali responsabilità almeno in questa sede, bensì solo ad avere chiarimenti sull'iter di consegna, sono state fornite le informazioni richieste.
Ciò è sufficiente ad evidenziare la fondatezza del ricorso e dunque a giustificare la richiesta condanna alle spese occorse all'introduzione del giudizio.
Deve quindi disporsi la condanna di al pagamento delle spese in favore della CP_1
ricorrente, come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa, della semplicità del procedimento, delle ridotte attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
4 • Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € Parte_1
259,00 per spese e € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 02/01/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41740 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 17.12.2024 e vertente
TRA
) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano FILOGRANA con domicilio telematico, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERIO HENRY ALESSANDRO dell'Avvocatura interna di ed elettivamente domiciliata presso la sede CP_1
legale della società in Roma, Viale Europa 190, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
resistente
Oggetto: Mandato.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies depositato in data 14.9.2023, Parte_1
proponeva azione di rendiconto ex art. 1713 c.c. nei confronti di Controparte_1
in ordine al disservizio occorso per la raccomandata n. 15330662321-5 del
23.05.2022 indirizzata alla sig.ra ed erroneamente recapitata a diverso Persona_1
destinatario, deducendo che non aveva fornito i chiarimenti richiesti. CP_1
1 Chiedeva quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
NEL MERITO:
1. accertarsi e dichiararsi, che in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
legale in 00144 Roma, Viale Europa n. 190, C.F. e registro imprese: , P.IVA_2
P.IVA: , P.IVA_3
è tenuta, ex art. 1713 c.c., in virtù del mandato ad essa conferito dalla ricorrente
sotteso e correlato alla raccomandata del 23.05.2022 n. 15330662321- Parte_1
5, a rendere il conto del proprio operato, fornendo e documentando tutti i dettagli della propria attività, che avrebbe, per quanto affermato dalla stessa resistente, portato alla consegna della raccomandata in esame a tale in Milano, Persona_2
senza transito da Luino;
2. condannarsi conseguentemente Controparte_1
a rendere il conto delle proprie prestazioni, e, in particolare
2.1: a rendere note le generalità del portalettere, che ha certificato di avere consegnato la raccomandata in esame al destinatario e nel luogo evocato nell'avviso di ricevimento;
2.2: a comunicare le complete generalità di chi avrebbe materialmente ricevuto la raccomandata in esame,
2.3: a documentare il titolo o delega in base al quale tale ricevente, o quello effettivo, ove diverso, avrebbe ricevuto la raccomandata;
2.4: a comunicare il luogo, in cui la raccomandata sarebbe stata consegnata;
2.5: a spiegare in ogni caso, ove non altrimenti emergenti in modo documentale, le ragioni per cui la consegna, per come certificata dall'avviso di ricevimento, sia avvenuta:
a) a favore di soggetto diverso dal destinatario , Persona_1
b) in luogo diverso da quello evocato in raccomandata e tagliando di spedizione ed avviso di ricevimento,
2 c) non sia mai pervenuta a Luino,
d) sia stata “intercettata” a Milano, spiegando analiticamente le circostanze di tale
“intercettazione”.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica alla controparte, si costituiva chiarendo quanto accaduto nell'iter di CP_1
consegna della raccomandata e deducendo l'infondatezza della domanda.
Concludeva quindi chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Roma adito:
Rigettare integralmente le avverse domande siccome infondate in fatto e diritto.
Vittoria di spese e onorari di causa.”
Nel prosieguo, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo Pt_1
ricevuto, con la comparsa di costituzione di risposta ai quesiti Controparte_1
elencati nel ricorso introduttivo;
insisteva tuttavia nella richiesta di condanna alle spese di giudizio. aderiva alla richiesta di dichiarare cessata la materia del Controparte_1
contendere opponendosi tuttavia alla condanna alle spese e chiedendone invece l'integrale compensazione.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 17.12.2024, con riserva del deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Tanto premesso, deve accogliersi la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo parte ricorrente ricevuto, con la comparsa di costituzione di
, le informazioni richieste in merito alla raccomandata recapitata per errore a CP_1
persona diversa dal destinatario.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve
3 risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 21757 del
29.7.2921).
Ricorrono peraltro i presupposti per dichiarare, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. (Cass.
n. 19845 del 23.7.2019).
Nel caso odierno, è venuta meno la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto le informazioni già richieste prima dell'introduzione del giudizio e poi con il ricorso odierno sotto forma di azione di rendiconto.
In merito alle spese, emerge dagli atti come, prima di introdurre il giudizio, Pt_1
abbia inviato più richieste di informazioni a in merito alla raccomandata con CP_1
ricevuta di ritorno, pacificamente consegnata a persona diversa dal destinatario, ricevendo tuttavia risposte evasive e non sufficienti a chiarire l'accaduto.
Solo a seguito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, volto peraltro non a far valere eventuali responsabilità almeno in questa sede, bensì solo ad avere chiarimenti sull'iter di consegna, sono state fornite le informazioni richieste.
Ciò è sufficiente ad evidenziare la fondatezza del ricorso e dunque a giustificare la richiesta condanna alle spese occorse all'introduzione del giudizio.
Deve quindi disporsi la condanna di al pagamento delle spese in favore della CP_1
ricorrente, come liquidate in dispositivo in base al DM 55/14, come aggiornato dal
D.M. 147/2022 entrato in vigore nel corso del giudizio (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 17405 del 12.10.2012; n. 13628 del 2.7.2015), in considerazione del valore indeterminato della causa, della semplicità del procedimento, delle ridotte attività espletate e delle spese risultanti dal fascicolo (contributo unificato).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Dichiara cessata la materia del contendere.
4 • Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di nella misura di € Parte_1
259,00 per spese e € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 02/01/2025
Il Giudice dott.ssa Clelia Testa Piccolomini
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