Art. 1. Articolo unico.
Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall' art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 , e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.
Ai concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, previsti dall' art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638 , e successive modificazioni, possono partecipare anche i subalterni di complemento in possesso del diploma di abilitazione magistrale.