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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/06/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2024
tra
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza dell'11/02/2025:
“Voglia il Tribunale di Grosseto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Grosseto il 23.02.2003, trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio al n. 8 parte II serie A dell'anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) Nessun assegno divorzile per la moglie in quanto economicamente autosufficiente;
2) Assegnazione in uso al sig. ella casa sita in Grosseto, via Reno n. 1, laddove Pt_1 fosse intesa quale ex casa coniugale e tenuto conto del fatto che moglie e figlio già abitano nella casa sia in Batignano;
3) Previsione a carico del padre di un assegno per il figlio maggiorenne a titolo Per_1 di contributo al suo mantenimento, da corrispondere direttamente nelle mani del figlio, dell'importo di euro 300,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale dal 1°.
4.2025 e ciò sino al termine degli studi universitari, oltre al 50% delle spese mediche, universitarie
(laddove il figlio risulti ancora in corso negli studi universitari) e sportive, tutte previamente concordate e giustificate;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/03/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 23/02/2003 con trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 8, anno
2003).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , nato nel 2003, maggiorenne, Per_1 ma non economicamente indipendente.
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'assegnazione della casa coniugale e di prevedere che nessun assegno divorzile sia dovuto in favore della resistente, in quanto economicamente autosufficiente. Oltre a ciò ha chiesto di statuire, a suo carico, il pagamento di un contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere direttamente a quest'ultimo, per un importo pari ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha dedotto di essere separato dalla resistente, come da decreto di omologa del 20/10/2016; che è decorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale perdurando, tutt'oggi, lo stato di separazione.
Ha dedotto altresì che la moglie “si è resa protagonista di atteggiamenti aggressivi e di condotte che integrano il reato di atti persecutori al punto tale che il ricorrente ha presentato querela nei suoi confronti (ed anche del figlio ora maggiorenne), così Per_1 che è pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto il procedimento penale n.4406/2023” (pag. 2, ricorso). Quanto al figlio , il ricorrente ha allegato che il figlio risulta iscritto Per_1 all'università “ma sicuramente non frequenta e non risulta neanche aver dato esami”
(pag. 3, ricorso).
La resistente non s'è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica effettuata nei suoi confronti, con consegna a mani proprie in data 6 aprile 2024; conseguentemente è stata dichiarata la sua contumacia
Ritenuti non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e considerata la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'11 febbraio
2025, fissata per la discussione orale e la rimessione del giudizio al Collegio.
***********
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge della data d'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Grosseto, nel giudizio di separazione personale concluso con decreto di omologa depositato in data 20/10/2016.
Da allora – secondo le allegazioni di parte ricorrente – la separazione dei coniugi si è hanno ininterrottamente protratta sino ad oggi.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha eccepito - come invece era suo onere a sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 - un'eventuale interruzione della separazione.
In ragione di quanto precede il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, i quali dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le domande accessorie.
Preliminarmente, si rileva come non vi siano statuizioni da assumere in relazione all'assegno divorzile, atteso che la resistente – restando contumace – non ha formulato in alcuna domanda nel presente procedimento.
Nulla deve dunque statuirsi sul punto. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di “assegnazione in uso al sig. della casa Pt_1 sita in Grosseto, via Reno n. 1, laddove fosse intesa quale ex casa coniugale e tenuto conto del fatto che moglie e figlio già abitano nella casa sia in Batignano”, stante l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ed invero, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi richiede indefettibilmente che con esso coabitino figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Tali circostanze non sono invece ricorrenti nel caso di specie, in quanto, come espressamente dichiarato dal il figlio (maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 ancora economicamente indipendente) risulta convivere con “la mamma a
Grosseto, presso un immobile … in usufrutto” (verbale udienza del 16/07/2024).
Il ricorrente ha infine chiesto che sia fissato, a proprio carico, un contributo per il mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, da corrispondergli direttamente, con rivalutazione Istat annuale dal 1°.4.2025, sino al termine degli studi universitari;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento ulteriore utile al giudizio.
Questo Collegio, preso atto della volontà del padre, deve, in assenza di ragioni ostative, limitarsi a prendere atto della volontà del padre, disponendo in conformità.
3) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio, si giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 8, anno
2003), contratto tra e , in data Parte_1 CP_1
23/02/2003;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal ricorrente;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio
, versando a quest'ultimo, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Per_1 oltre rivalutazione annuale Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Grosseto;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2024
tra
(C.F. ), con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. DRAGOTTA CECILIA
RICORRENTE
e
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza dell'11/02/2025:
“Voglia il Tribunale di Grosseto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Grosseto il 23.02.2003, trascritto Parte_1 CP_1 nel Registro degli atti di matrimonio al n. 8 parte II serie A dell'anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) Nessun assegno divorzile per la moglie in quanto economicamente autosufficiente;
2) Assegnazione in uso al sig. ella casa sita in Grosseto, via Reno n. 1, laddove Pt_1 fosse intesa quale ex casa coniugale e tenuto conto del fatto che moglie e figlio già abitano nella casa sia in Batignano;
3) Previsione a carico del padre di un assegno per il figlio maggiorenne a titolo Per_1 di contributo al suo mantenimento, da corrispondere direttamente nelle mani del figlio, dell'importo di euro 300,00 mensili, con rivalutazione Istat annuale dal 1°.
4.2025 e ciò sino al termine degli studi universitari, oltre al 50% delle spese mediche, universitarie
(laddove il figlio risulti ancora in corso negli studi universitari) e sportive, tutte previamente concordate e giustificate;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22/03/2024, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in data 23/02/2003 con trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 8, anno
2003).
Dall'unione tra i coniugi è nato il figlio , nato nel 2003, maggiorenne, Per_1 ma non economicamente indipendente.
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'assegnazione della casa coniugale e di prevedere che nessun assegno divorzile sia dovuto in favore della resistente, in quanto economicamente autosufficiente. Oltre a ciò ha chiesto di statuire, a suo carico, il pagamento di un contributo al mantenimento del figlio, da corrispondere direttamente a quest'ultimo, per un importo pari ad euro 300,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha dedotto di essere separato dalla resistente, come da decreto di omologa del 20/10/2016; che è decorso più di un anno dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale perdurando, tutt'oggi, lo stato di separazione.
Ha dedotto altresì che la moglie “si è resa protagonista di atteggiamenti aggressivi e di condotte che integrano il reato di atti persecutori al punto tale che il ricorrente ha presentato querela nei suoi confronti (ed anche del figlio ora maggiorenne), così Per_1 che è pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto il procedimento penale n.4406/2023” (pag. 2, ricorso). Quanto al figlio , il ricorrente ha allegato che il figlio risulta iscritto Per_1 all'università “ma sicuramente non frequenta e non risulta neanche aver dato esami”
(pag. 3, ricorso).
La resistente non s'è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica effettuata nei suoi confronti, con consegna a mani proprie in data 6 aprile 2024; conseguentemente è stata dichiarata la sua contumacia
Ritenuti non necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e considerata la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione all'esito dell'udienza dell'11 febbraio
2025, fissata per la discussione orale e la rimessione del giudizio al Collegio.
***********
1) La cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili dev'essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge della data d'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Grosseto, nel giudizio di separazione personale concluso con decreto di omologa depositato in data 20/10/2016.
Da allora – secondo le allegazioni di parte ricorrente – la separazione dei coniugi si è hanno ininterrottamente protratta sino ad oggi.
La parte convenuta, rimasta contumace, non ha eccepito - come invece era suo onere a sensi dell'art. 4 legge n. 898 del 1970 - un'eventuale interruzione della separazione.
In ragione di quanto precede il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostruzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, i quali dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Le domande accessorie.
Preliminarmente, si rileva come non vi siano statuizioni da assumere in relazione all'assegno divorzile, atteso che la resistente – restando contumace – non ha formulato in alcuna domanda nel presente procedimento.
Nulla deve dunque statuirsi sul punto. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di “assegnazione in uso al sig. della casa Pt_1 sita in Grosseto, via Reno n. 1, laddove fosse intesa quale ex casa coniugale e tenuto conto del fatto che moglie e figlio già abitano nella casa sia in Batignano”, stante l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
Ed invero, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi richiede indefettibilmente che con esso coabitino figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Tali circostanze non sono invece ricorrenti nel caso di specie, in quanto, come espressamente dichiarato dal il figlio (maggiorenne ma non Pt_1 Per_1 ancora economicamente indipendente) risulta convivere con “la mamma a
Grosseto, presso un immobile … in usufrutto” (verbale udienza del 16/07/2024).
Il ricorrente ha infine chiesto che sia fissato, a proprio carico, un contributo per il mantenimento del figlio di euro 300,00 mensili, da corrispondergli direttamente, con rivalutazione Istat annuale dal 1°.4.2025, sino al termine degli studi universitari;
oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, rimanendo contumace, non ha fornito alcun elemento ulteriore utile al giudizio.
Questo Collegio, preso atto della volontà del padre, deve, in assenza di ragioni ostative, limitarsi a prendere atto della volontà del padre, disponendo in conformità.
3) Le spese di lite.
Attesa la natura del giudizio, si giustifica la dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto (Serie A, Parte II, anno n. 8, anno
2003), contratto tra e , in data Parte_1 CP_1
23/02/2003;
2) RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dal ricorrente;
3) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario del figlio
, versando a quest'ultimo, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 Per_1 oltre rivalutazione annuale Istat di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Grosseto;
4) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo