TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1614 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Carlo Fea n. 9, presso lo Parte_1 studio del procuratore Avv. Giovanni Paoletti, dal quale è rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via Giulio Romano n. 46, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal
Funzionario AR IN
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. A seguito di decreto di omologa emesso il 16 marzo 2023 dal Tribunale di Velletri, all'esito di procedimento per ATPO, è stata riconosciuta in capo a la Parte_1 sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971, a decorrere dal mese di gennaio
2022.
Pur a seguito di notifica del decreto, eseguita il 31 luglio 2023, e della comunicazione dei CP_ dati necessari per la liquidazione, effettuata il 26 ottobre 2023, l' non ha corrisposto la prestazione. CP_
1.1. Con ricorso depositato il 18 marzo 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo che il giudice condanni l'Istituto al pagamento dei ratei e degli arretrati maturati per l'assegno di invalidità, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. CP_
1.2. L si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato le prestazioni il 2 luglio
2024 e di averne disposto il pagamento per il 22 luglio 2024. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con provvedimento del 27 novembre 2025 è stata disposta ex art. 127-ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 17 dicembre novembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo di aver ricevuto il pagamento della prestazione e chiedendo il pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati sulla somma ricevuta.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127-ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
3.1. Quanto alla domanda di pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati arretrati liquidati in € 14.274,94 (documentazione depositata da CP_
, occorre ricordare che l'art. 6 comma 6 legge 412/1991 prevede: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento”.
3.1.1. La giurisprudenza, sul punto, ha chiarito che, in materia di prestazioni previdenziali, la rivalutabilità dei crediti, avendo quale unico presupposto l'inadempimento colposo del debitore, costituisce una proprietà intrinseca del credito stesso, in relazione alla quale opera il principio secondo cui la rivalutazione, non avendo autonomia rispetto al relativo credito, deve essere operata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza necessità di una specifica domanda (Cass. 15 luglio 2009, n. 16484).
3.1.2. Tanto premesso, deve affermarsi il diritto di al pagamento Parte_1 della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati liquidati in € 14.274,94 e corrisposti tardivamente, a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto. CP_
4. Pertanto, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento dei soli ratei dovuti (eseguito il 22 aprile 2024, dopo il deposito del ricorso, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) e il mancato pagamento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria calcolata sugli arretrati, ha determinato il formarsi del contenzioso, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo alla luce del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, CP_ condanna l' al pagamento in favore di della maggior somma tra Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolata sugli arretrati per assegno ex art. 13 legge
118/1971 versati il 22 luglio 2024, pari ad € 14.274,94, a decorrere dalla scadenza del 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto, dichiara nel resto cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente dei compensi di lite, liquidati in €
1.865,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 18 dicembre 2025
Il giudice
IE GE ZI