Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5005 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nata a [...] in data [...], elettivamente do- Parte_1 miciliata presso lo studio dell'Avv. DI PASQUALI SABRINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato CP_1 presso lo studio dell'Avv. ALBEGGIANI MARINA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: Vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 18/09/2024 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione in data 3/07/2023 della sentenza non definitiva n.
3252/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano
Tribunale di Palermo sez. I civile
2. DOMANDA DI ADDEBITO
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di va- lutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri po- sti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infat- ti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la viola- zione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazio- ne, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale mi- sura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che «In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matri- moniale all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condot- ta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al proces- so” (Cass. civ. Sez. I Ord. 07/08/2024, n. 22291).
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Ora, nel caso di specie la ricorrente attribuisce all'odierno resistente la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultimo, del dovere di assistenza morale e materiale allegando una serie di condotte
(abuso di sostanze alcoliche e violenze fisiche e verbali ai danni della moglie e della prole) che non hanno però trovato alcun riscontro probatorio in giudizio, nemmeno a livello indi- ziario.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettata.
3. PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE DELLA PROLE
Preliminarmente si osserva che la figlia , nata il [...], nelle more del Per_1 giudizio ha raggiunto la maggiore età, ragione per la quale nessun provvedimento va adot- tato nei suoi confronti, residuando invece solo la posizione di nata il Per_2
4/12/2017, ancora minorenne.
Per quanto attiene alla regolamentazione dell'affidamento della prole minorenne, va evi- denziato che secondo l'art. 337 ter, secondo comma, cod. civ., in caso di separazione, scio- glimento, cessazione degli effetti civili, annullamento o nullità del matrimonio, va valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, tenuto conto del fatto che su entrambi incombe la responsabilità genitoriale la quale, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, cod. civ. non cessa a seguito degli eventi precedentemente ci- tati.
L'affidamento esclusivo può esser adottato quindi, in via di eccezione, solo in presenza del manifestarsi di concrete ragioni contrarie all'interesse del minore (art. 337 quater c.c.) che lo giustifichino e che devono avere natura oggettiva, non potendo consistere in soggetti- ve difficoltà delle parti.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha indicato né, tantomeno, concretamente pro- vato elementi utili a far ritenere che sussistano ragioni concrete contrarie all'interesse della prole minore, per giustificare l'affidamento esclusivo della medesima.
Al figlio minore, infatti, viene riconosciuto un vero e proprio “diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Come la prassi ha già ampiamente chiarito, tuttavia, affidamento condiviso non vuol di- re parità di tempo che il minore dovrà trascorrere con l'uno o con l'altro genitore, con pre- visione di una doppia residenza, ma condivisione delle scelte educative e formative e pari
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile partecipazione in termini qualitativi alla vita del minore da parte di entrambi i genitori.
Il vero contenuto dell'affidamento condiviso non comporta affatto una convivenza del minore con entrambi i genitori e neanche una sorta di affidamento alternato.
La ratio dell'affidamento condiviso sta invece nella maggiore responsabilizzazione dei genitori separati o divorziati i quali, adottata una linea comune dell'educazione del minore, si impegnano a realizzarla entrambi.
Deve, quindi, essere prevista comunque una residenza prevalente, un assegno in favore del genitore domiciliatario, nonché l'eventuale assegnazione della casa coniugale.
Il tutto anche al fine di scoraggiare richieste strumentali di affido condiviso finalizzate all'esonero dalla contribuzione alle spese e, in generale, confusioni o commistioni tra que- stioni patrimoniali e ruolo genitoriale.
Indipendentemente dalla quotidianità della convivenza, i genitori dovranno esercitare la responsabilità genitoriale condividendo le scelte e confrontandosi sui criteri di crescita, no- nostante la crisi o la cessazione la relazione coniugale, in un rapporto realmente paritario nei confronti dei figli e nel comune superiore interesse della loro serena crescita e forma- zione: per attuare tale finalità, ritiene il collegio che sia necessario mantenere la presa in ca- rico al Consultorio Familiare territorialmente competente per attività di mediazione e di supporto nell'esercizio delle competenze genitoriali, con invito all'Ente a relazionare al Giu- dice Tutelare con cadenza quadrimestrale.
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita della minore nata il Per_2
4/12/2017, col padre, genitore non collocatario attesa la previsione del domicilio prevalen- te presso l'abitazione materna, ritiene il collegio che sia opportuno confermare che le moda- lità siano determinate dagli operatori dell'U.O. Spazio Neutro, cui va affidato il compito di ri-predisporre un calendario di incontri tra il padre e la figlia (la quale allo stato rifiuta di vedere il padre), verificando eventualmente le ragioni del rifiuto ed individuando le solu- zioni per tentare di recuperare la relazione parentale, con invito all'Ente a relazionare al
Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale.
4. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Consegue alla regolamentazione del domicilio prevalente della prole l'assegnazione in favore di dell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in via San Parte_1
Ciro n.110, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
5. DOMANDE DI CONTENUTO ECONOMICO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che Parte_1
ha proposto una domanda diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in
[...] proprio favore, nonché a titolo di concorso al mantenimento delle figlie della coppia.
5.1.ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL CONIUGE
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conse- guenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebi- tabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussi- sta una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n.
14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indi- pendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esa- me, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di cia- scun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddi- tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in fa- vore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso
Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determi- nazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valuta- zione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
5.2. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve os- servare brevemente che, a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse econo- miche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, conti- nuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istrui- re ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non ri- conducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispon- dere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professio- nale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accer- tate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei geni-tori sia tenuto a provvedere al man- tenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pro- porzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale as- segno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso cia- scun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei com- piti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritene- re che, per realizzare le finalità perequative cui è de-stinato l'istituto dell'assegno di mante- nimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economi- che che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con rife- rimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimen- to dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, non- ché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta riparti- zione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, svolge attività di lavoro dipendente con reddito lordo di- CP_1 chiarato per l'anno d'imposta 2023 pari a € 10.241,65 (imposta netta pari a € 913,39).
A fronte di ciò, per quanto attiene alle condizioni economiche della Parte_2
, la stessa risiede insieme alle figlie nella casa coniugale, immobile di cui la stessa è
[...] comproprietaria coi suoi fratelli;
ella non svolgerebbe alcuna attività lavorativa retribuita, come da attestazione di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli ultimi tre anni.
Data l'età (43 anni), tuttavia, non è inverosimile che la stessa possa reperire - nel medio periodo - una occupazione confacente alla propria capacità lavorativa astratta, non essen- dovi prova alcuna di capacità specifica.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive di- sponibilità economiche e capacità reddituali, è emersa la prova di una situazione di effettiva e attuale sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi.
Da qui, in considerazione delle esigenze di vita ordinarie di un minore dell'età della figlia della coppia, dell'incontestata mancata autosufficienza economica della figlia Per_2 maggiorenne e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo determinare la misura del contributo al mantenimento dovuto da
[...]
in favore di in complessivi € 450,00 mensili, di cui € Parte_3 Parte_1
350,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia (€ 175,00 cadauna) ed € 100,00 a titolo di mantenimento di , somma da versare entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. I civile La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie relative a redditi maturati in corso di causa.
Il medesimo va obbligato, altresì, a contribuire al 50% delle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Palermo in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale recipro- ca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'in- tegrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 3252/2023 emessa in data 3/07/2023 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei Parte_1 confronti di;
CP_1 dispone l'affidamento condiviso della figlia minore della coppia nata a [...]- Per_2
LERMO il 4/12/2017, ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre;
incarica il Servizio Spazio Neutro del Comune di Palermo di predisporre nuovo calenda- rio di incontri fra la figlia e il padre e prescrive a entrambi i genitori di attenersi Per_2 scrupolosamente, nell'interesse della bambina, a tutte le indicazioni che il servizio darà, con incarico per gli operatori di riferire sulle condizioni della minore, sull'andamento degli in- contri e sul comportamento tenuto da ciascuno dei genitori, al Giudice Tutelare con caden- za quadrimestrale;
dispone l'affidamento del nucleo al Consultorio familiare per attività di supporto nell'e- sercizio delle competenze genitoriali e nel superamento del conflitto con invito all'Ente a re- lazionare al Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale;
assegna la casa coniugale sita in Palermo, in via San Ciro n.110, a Parte_4
[...] pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di CP_1 Parte_2
, la complessiva somma di € 450,00 mensili, di cui € 350,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento delle figlie della coppia (€ 175,00 cadauna) ed € 100,00 a titolo di mante-
- 8 - Tribunale di Palermo sez. I civile nimento di ,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere CP_1 in favore dei figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 19/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. I civile