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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 17/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] CP_1
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Chiara Pezcoller e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Piazza Damiano Chiesa n. 16, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 26.06.1999 in Folgaria (TN)
preso atto che all'udienza del giorno 11.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia è maggiorenne, pertanto essa deciderà Persona_1
autonomamente ove stabilire e/o mantenere la propria residenza.
La figlia in considerazione della propria età, potrà Persona_1
liberamente frequentare entrambi i genitori, accordandosi a tal fine direttamente con gli stessi;
la stessa potrà trascorrere liberamente le vacanze di Natale con ciascuno dei genitori, alternativamente il Natale ed il Capodanno, e parimenti le vacanze di Pasqua, alternativamente tra la
Pasqua ed il Lunedì di Pasqua, con modalità da concordarsi tra i genitori e la figlia.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia nella maniera più libera, con modalità e tempi da concordarsi tra i genitori e la figlia . Per_1
pag. 2 di 4 2. Il mantenimento della figlia è parimenti a carico di entrambi i Per_1
genitori, i quali vi provvedono in maniera diretta, senza il riconoscimento a tal fine di alcun assegno di mantenimento per la figlia a favore di uno dei genitori.
3. Le spese straordinarie per la figlia , così come identificate e Per_1
specificate dalle linee guida del CNF, saranno sostenute al 50 % tra i signori e CP_1 Parte_1
4. La casa coniugale sita a Folgaria (TN), Via Don Minzoni n. 24, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla stessa;
il CP_1
signor mantiene la propria residenza, e si adopererà Parte_1
al trasferimento definitivo di tutti i propri beni personali, presso la casa di sua proprietà esclusiva, sita a Villa Lagarina (TN), Via Riccardo Zandonai
n. 13.
La signora autorizza il signor a ritirare i propri beni CP_1 Per_1
personali dall'abitazione coniugale.
5. I signori e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e, rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di mantenimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
pag. 3 di 4 Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
E
nata a [...] il [...] CP_1
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Chiara Pezcoller e domiciliati presso il suo studio in Rovereto (TN) Piazza Damiano Chiesa n. 16, giusta delega in calce al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 26.06.1999 in Folgaria (TN)
preso atto che all'udienza del giorno 11.11.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La figlia è maggiorenne, pertanto essa deciderà Persona_1
autonomamente ove stabilire e/o mantenere la propria residenza.
La figlia in considerazione della propria età, potrà Persona_1
liberamente frequentare entrambi i genitori, accordandosi a tal fine direttamente con gli stessi;
la stessa potrà trascorrere liberamente le vacanze di Natale con ciascuno dei genitori, alternativamente il Natale ed il Capodanno, e parimenti le vacanze di Pasqua, alternativamente tra la
Pasqua ed il Lunedì di Pasqua, con modalità da concordarsi tra i genitori e la figlia.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia nella maniera più libera, con modalità e tempi da concordarsi tra i genitori e la figlia . Per_1
pag. 2 di 4 2. Il mantenimento della figlia è parimenti a carico di entrambi i Per_1
genitori, i quali vi provvedono in maniera diretta, senza il riconoscimento a tal fine di alcun assegno di mantenimento per la figlia a favore di uno dei genitori.
3. Le spese straordinarie per la figlia , così come identificate e Per_1
specificate dalle linee guida del CNF, saranno sostenute al 50 % tra i signori e CP_1 Parte_1
4. La casa coniugale sita a Folgaria (TN), Via Don Minzoni n. 24, di proprietà esclusiva della signora rimane assegnata alla stessa;
il CP_1
signor mantiene la propria residenza, e si adopererà Parte_1
al trasferimento definitivo di tutti i propri beni personali, presso la casa di sua proprietà esclusiva, sita a Villa Lagarina (TN), Via Riccardo Zandonai
n. 13.
La signora autorizza il signor a ritirare i propri beni CP_1 Per_1
personali dall'abitazione coniugale.
5. I signori e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e, rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di mantenimento.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 17.12.2025.
pag. 3 di 4 Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 4 di 4