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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4748/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 595/2023 del 24/01/2023,
omologato con decreto Cron n. 759/2023 del 31/01/2023 – R.G. 2562/2022 –
tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
, nata ad [...] il [...] e PAPALE Persona_2
1 nato a [...] il [...]; CP_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Catania il giorno 16.4.2009 optando per il regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto registrato negli atti di matrimonio di quel comune al n. 116 Parte I
volume unico, anno 2009 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Catania di procedere alla trascrizione della sentenza
2. I coniugi, poiché entrambi economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto di non avere istanze di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra,
3 Assegnare alla OR la casa coniugale ed i relativi arredi CP_1
sita ad Azzano Decimo in via Marconi, 58.
4 Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei tre figli della coppia, con collocamento prevalente presso la OR . CP_1
5 Disporsi le visite del padre ai figli in modo tale da assicurare ai secondi la doppia genitorialità, tenuto ovviamente conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi ed in ogni caso possibilità in capo al OR
di aver con sé i figli ogni due fine settimana, alternati, dal sabato Pt_1
mattina alla domenica sera, oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana, con suddivisione equa durante le vacanze pasquali e natalizie (Natale e Pasqua
alternati di anno in anno) e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, con obbligo dei coniugi di comunicare il periodo di ferie tempestivamente ed possibilmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
6 Disporsi a carico del OR , a decorrere dalla data di Parte_1
2 proposizione della domanda, il versamento in forma tracciabile entro il giorno
10 di ogni mese di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei tre figli di euro 200 ciascuno ovvero nella misura complessiva di euro 600, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice, rivalutabile annualmente a far data da gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale.
7 Assegno unico universale alla OR . CP_1
8 I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio di passaporto e documenti validi per l'espatrio dei figli”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi
3 degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Catania (CT), in data 16/04/2009; Pt_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 116, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4748/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to SCANDURRA LUCA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
separati consensualmente con verbale Cron. n. 595/2023 del 24/01/2023,
omologato con decreto Cron n. 759/2023 del 31/01/2023 – R.G. 2562/2022 –
tribunale Ordinario di Pordenone;
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], Persona_1
, nata ad [...] il [...] e PAPALE Persona_2
1 nato a [...] il [...]; CP_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Catania il giorno 16.4.2009 optando per il regime di separazione dei beni, come risulta dall'atto registrato negli atti di matrimonio di quel comune al n. 116 Parte I
volume unico, anno 2009 ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Catania di procedere alla trascrizione della sentenza
2. I coniugi, poiché entrambi economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto di non avere istanze di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra,
3 Assegnare alla OR la casa coniugale ed i relativi arredi CP_1
sita ad Azzano Decimo in via Marconi, 58.
4 Disporsi l'affidamento condiviso ad entrambi i coniugi dei tre figli della coppia, con collocamento prevalente presso la OR . CP_1
5 Disporsi le visite del padre ai figli in modo tale da assicurare ai secondi la doppia genitorialità, tenuto ovviamente conto dell'età dei figli e delle esigenze scolastiche e ricreative degli stessi ed in ogni caso possibilità in capo al OR
di aver con sé i figli ogni due fine settimana, alternati, dal sabato Pt_1
mattina alla domenica sera, oltre ad uno o due pomeriggi alla settimana, con suddivisione equa durante le vacanze pasquali e natalizie (Natale e Pasqua
alternati di anno in anno) e due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, con obbligo dei coniugi di comunicare il periodo di ferie tempestivamente ed possibilmente entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.
6 Disporsi a carico del OR , a decorrere dalla data di Parte_1
2 proposizione della domanda, il versamento in forma tracciabile entro il giorno
10 di ogni mese di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei tre figli di euro 200 ciascuno ovvero nella misura complessiva di euro 600, o quella diversa somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice, rivalutabile annualmente a far data da gennaio 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale.
7 Assegno unico universale alla OR . CP_1
8 I coniugi si danno il reciproco assenso per il rilascio di passaporto e documenti validi per l'espatrio dei figli”.
Motivi della decisione
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e con ordinanza del 30/12/2024, il Giudice
relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi
3 degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da
[...]
e in Catania (CT), in data 16/04/2009; Pt_1 CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 116, parte I) e agli ulteriori incombenti di
Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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