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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/11/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 6.11.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dagli Avv. Achille Ronda e Avv. Lorenzo Literio, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6 Attore/Opponente CONTRO per conto di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Pirocchi sito in Teramo, Corso Porta Romana n. 31/D Convenuto/Opposto E in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa del 23.04.2022, dagli Avv. Viviana Rita Iacobellis e Avv. Simona Chiolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Iacobellis sito in Altavilla Irpina, Corso Giuseppe Garibaldi n. 75 Terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice/opponente : Parte_1
“Insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1) In via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità della consulenza tecnica grafologica d'ufficio a pagina 1 di 14 firma della dott.ssa per avere la stessa illegittimamente utilizzato, quali essenziali Persona_1 scritture di comparazione, documenti (allegati sub lettere F e G alla CTU) non ritualmente prodotti dalle parti in giudizio nei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., né rientranti tra gli scritti indicati dalla parte istante in verificazione quali documenti comparativi, in violazione degli artt. 216 comma 1° e 217 comma 2° c.p.c.; 2) Nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 945/2017, previo accertamento:
- della difformità e/o non corrispondenza, ex art. 2719 cod. civ., tra la ex adverso prodotta copia fotostatica del contratto e l'originale di esso documento;
- dell'allografia delle firme asseritamente apposte dall'opponente in calce al contratto di finanziamento n. 0000001722648200;
- del difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo dell'opponente rispetto alla dedotta obligatio di pagamento;
3) In via gradata:
- dichiarare la non debenza degli interessi compensativi e moratori, ivi compresa la penale ingiunta, nonché la nullità delle relative clausole;
- accertare l'effettivo importo complessivamente corrisposto dal mutuato e l'eventuale saldo residuo in favore del mutuante. Con vittoria di spese e compensi professionali” Per parte convenuta/opposta per conto di Controparte_1 Controparte_2
“In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non basata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 945/2017 del Tribunale Ordinario di Teramo;
condannare la Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 12.134,54, Parte_1 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
In via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 12.134,54, comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Condannare la Sig.ra alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del Parte_1
pagina 2 di 14 procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende. Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di richiedere, nei termini di legge, tutti gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari a seguito delle allegazioni difensive di controparte.” Per parte terza intervenuta Controparte_3
“Insiste per il rigetto della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 945/17 in ogni sua parte con condanna della sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
12.134,54 per capitale ed interessi, oltre gli interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso pro tempo vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorta capitale dal dovuto al saldo. In subordine, si chiede
-di accertare e dichiarare che per i titoli e le causali di cui al presente giudizio, parte opposta ha diritto al pagamento da parte della sig. della somma di euro 12.134,54 o di Parte_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D. Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorta capitale dal dovuto al soddisfo;
- condannare altresì la sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ex Parte_1 art. 96 cpc sulla scorta delle risultanze della CTU, per la cui quantificazione ci si rimette al criterio equitativo dell'adito Tribunale. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio” MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del procedimento
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2017 che le ha ingiunto, in qualità di garante, il pagamento di € 12.124,54 oltre interessi e spese di procedura quale saldo dovuto in relazione al finanziamento n. 0000001722648200 disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte ed eccependo l'illegittimità delle condizioni contrattuali ivi inserite, in ragione dell'assenza di un'espressa pattuizione nonché dell'illegittima applicazione di interessi usurari.
2. Si è costituita in giudizio la società per conto di la quale ha Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 20.02.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
4. Con comparsa del 23.04.2022 si è costituita in giudizio la società Controparte_3
quale cessionaria del credito vantato dalla società la
[...] Controparte_2 quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine pagina 3 di 14 di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con provvedimento del 4.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'ammissibilità del disconoscimento e della conseguente istanza di verificazione
6. Il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata da parte opponente è il contratto di finanziamento stipulato da con la società IT (Gruppo Deutsche Bank) datato Parte_2
11.11.2004 avente ad oggetto la richiesta di € 8.150,00 per l'acquisto di un'autovettura, nel quale l'odierna opponente figura come coobbligato/garante. Parte_1
In detto contratto sono presenti n. 5 firme alla stessa apparentemente riconducibili e, in particolare n. 3 firme risultano apposte in calce alla prima pagina del contratto (contenente la richiesta di finanziamento), n. 1 firma risulta apposta in calce a pag. 3 (avente ad oggetto la dichiarazione di adesione alla polizza assicurativa) e n. 1 firma risulta apposta in calce alla pag. 5 del contratto (contenente il documento di sintesi).
7. In punto di diritto l'art. 216 c.p.c. prevede che una scrittura privata prodotta in giudizio si intende riconosciuta – tra l'altro - «se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione» (ossia nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). L'art. 214 c.p.c. prevede, in particolare, che «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione», con la precisazione che tale disconoscimento, anche se non richiede specifici requisiti formali, deve avvenire in modo formale ed inequivoco e deve contenere lo specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17313). Contrariamente a quanto eccepito da parte opposta (secondo la quale il disconoscimento effettuato dalla controparte sarebbe inammissibile per non aver la parte disconosciuto in modo specifico la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.), la giurisprudenza dalla stessa richiamata ha affermato che se la parte intende espungere un documento prodotto in copia dal materiale istruttorio ha due possibilità: a) “contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione”; b) “ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775). Orbene parte opponente nell'atto introduttivo ha sia eccepito la non conformità della copia all'originale per non aver mai apposto le firme sulla convenzione di finanziamento sia effettuato formale disconoscimento delle firme (vd. pag. 2), di talché il disconoscimento dalla stessa effettuato deve ritenersi ammissibile.
7.1. In presenza di un tempestivo disconoscimento, l'art. 217 c.p.c. prevede che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta «deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, la richiesta di verificazione in via incidentale, che non richiede particolari forme, non deve necessariamente essere pagina 4 di 14 formulata in modo inequivoco entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti in quanto una simile esigenza non sussiste “allorché dal complessivo comportamento della parte è possibile desumere in modo inequivocabile la sua volontà di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti è stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticità del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticità di essa” (Cass. civ., sez. 2, 2 agosto 2011, n. 16915; Cass. civ., sez. 2, 24 maggio 2012, n. 8272; Cass. civ., sez. 2, 17 ottobre 2014, n. 22078). Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di verificazione è stata correttamente e tempestivamente proposta atteso che parte convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di volersi avvalere del contratto di finanziamento, formulando istanza di verificazione giudiziale (vd. pag. 8-9).
7.2. Quanto all'onere di produzione o indicazione delle scritture private di comparazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che formula l'istanza di verificazione ha l'onere di produrre le scritture di comparazione”, con la precisazione, tuttavia, che tale onere è “subordinato al fatto che tali scritture esistano e che siano in suo possesso”, sicché, in mancanza, “può essere indicato come campione qualunque atto la cui sottoscrizione sia certamente autentica, pur se proveniente dalle altre parti del processo”, essendosi, in particolare, ritenuta “autentica la sottoscrizione apposta alla procura alle liti” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19279; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 dicembre 2024, n. 31813). Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da parte attrice, l'istanza di verificazione proposta da parte opposta è ammissibile in quanto essa ha – sia pure non espressamente – indicato come scrittura di comparazione la procura alle liti rilasciata al difensore nel presente giudizio (vd. pag. 7 della citazione dove si legge che “ponendo a confronto le ben 5 sottoscrizioni apposte in calce al contratto per il quale si agisce, alla richiesta di assicurazione e al documento di sintesi e/o contestazione con quella rinvenibile sulla procura alle liti rilasciata al procuratore di parte avversa, si coglie un'assoluta omogeneità di grafia tale da rendere palese la corrispondenza tra le stesse”), allegando a tal fine il doc. 5 dal quale emerge la comparazione delle scritture in contestazione con la firma apposta in calce alla procura alle liti.
7.3. Quanto all'onere di produzione dell'originale del documento in contestazione – onere ricavabile dal disposto dell'art. 218 c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice deve disporre «le cautele opportune per la custodia del documento» (cfr. Cass. civ., sez. 2, 14 maggio 2004, n. 9202 secondo cui “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.”) - si registrano in giurisprudenza due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento l'originale del documento oggetto di disconoscimento deve essere prodotto in giudizio entro la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., a pena di inammissibilità
pagina 5 di 14 dell'istanza di verificazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8304). Secondo un altro orientamento, invece, “la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 febbraio 2016, n. 1366 che, conseguentemente, ne consente il deposito anche in appello), principio che non subisce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. “In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario”, di talché “entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica”. In altri termini, “il deposito dell'originale corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35167). Orbene ritiene il Tribunale che nel caso di specie non può ritenersi tardiva la produzione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento sia in quanto sin dalla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta si è espressamente riservata la facoltà di produrre l'originale (vd. pag. 9) sia in quanto all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 6.11.2019 parte convenuta ha depositato l'originale ed il Giudice ha implicitamente autorizzato tale deposito, disponendo la custodia del documento in cassaforte (cfr. Cass. n. 3516//2011 cit.).
7.4. Ai sensi dell'art. 218 c.p.c. quando è richiesta la verificazione il giudice deve, altresì, stabilire «il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione» (co. 1), con la precisazione che, nel determinare le scrittura di comparazione, in assenza di accordo delle parti, il giudice ammette «quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico». Il successivo art. 219 c.p.c. aggiunge che il giudice può «ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico». Ne deriva che, nel caso di specie, costituisce valida scrittura di comparazione utilizzata dal CTU la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti in quanto riconosciuta da parte attrice come a lei appartenente (allegato E, cfr. Cass. civ., sez.
6-2 ordinanza 23 giugno 2016 n. 13078 secondo cui
“nel procedimento di falso l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo di un formale disconoscimento bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito, per non essere, cioè, mai contestata l'autenticità della scrittura, atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza dalla scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire). Per converso, non possono essere utilizzate come scritture di comparazione:
- le n. 3 firme apposte sui cartellini per il rilascio del documento di carta di identità presso il Comune di Atri in data 20.02.2010 (all. f alla CTU depositata in data 8.08.2021) in quanto, oltre a pagina 6 di 14 trattarsi di documento non indicato dalla controparte nell'istanza di verificazione ed in assenza di accordo di parte attrice, non si tratta di documento del quale vi è certezza in ordine alla sua provenienza da parte attrice ai sensi dell'art. 218 c.p.c.;
- la firma in calce al documento di identità n. rilasciata dal Comune di Atri in data NumeroD_1
20.02.2010 in quanto non rientrante tra gli scritti indicati dalla parte istante in verificazione. Le risultanze della prima CTU grafologica depositata in data 8.08.2021
8. Nella CTU depositata in data 8.08.2021 si legge che le firme comparative consentono di avere un quadro esauriente della modalità di sottoscrizione di dal 2010 al 2021 Parte_1 nonché all'attualità (in ragione dell'acquisizione del saggio grafico) – in relazione alle quali la CTU ha riscontrato una progressiva perdita in chiarezza e in proporzione della firma (vd. pag. 15) - non risultando, tuttavia, scritture comparative coeve alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, avvenuta nel 2024. Nonostante ciò, il CTU ha affermato che le n. 3 firme presenti nella richiesta di finanziamento (identificate come V2, V3 e V4) presentano importanti similarità con le scritture di comparazione risalenti al 2010 (ossia, essenzialmente, con la sottoscrizione in calce al documento di identità) con riferimento alla conduzione del movimento, alle ampiezze, all'inclinazione grafica, al livello coesivo, al ritmo, alla pressione, all'allineamento del rigo (vd. pag. 27-28), risultando – altresì – numerosi riscontri morfologici, ricchi di automatismi formativi, come, nel cognome, le lettere “S”,
“h”, “i”, gli ovali, il gruppo “cc” e, nel nome, le lettere “E”, “l”, “i”, “s”, “tt” (vd. pag. 28-33). Per converso, il CTU ha affermato che la firma presente in calce al documento di sintesi (identificata come V1) e quella presente in calce alla richiesta di assicurazione (identificata come V5) presentano evidente difformità rispetto alle firme di cui alle scritture di comparazione, essendo differente il livello coesivo, il ritmo grafico (compressivamente più disomogeneo, controllato e contrastato), nella pressione nonché con riferimento alle lettere “tt” (vd. pag. 33-35). La CTU svolta ha, pertanto, affermato che le firme in verifica sono riconducibili a due differenti mani scriventi e, in particolare:
- le firme V1 e V5, stante le diversità relative al ductus, alla pressione, al tratto, all'inclinazione, al movimento, alla continuità e alla velocità, “potrebbero essere considerate un tentativo di imitazione da modello preesistente”, con la precisazione che “la presenza di firme coeve e precedenti, per poter evidenziare meglio le differenze, avrebbe reso le risultanze del confronto molto più fondanti e dimostrative”, di talché le stesse non sono riconducibili alla mano di;
Parte_1
- le firme V2, V3 e V4 presentano piena analogia con le scritture comparative in tutti gli elementi esaminati, ossia in relazione al ductus, alla forma, alla dimensione, alla pressione, al tratto, all'inclinazione, all'impostazione delle lettere nel rigo, al movimento, alla continuità e alla velocità nonché “indiscutibili concordanze grafiche dal confronto tra i piccoli segni, che sono automatismi grafici non voluti ma automatici di ogni scrivente che sfuggono all'attenzione anche del falsificatore”, di talché le stesse sono riconducibili alla mano di (vd. pag. 37- Parte_1
38).
9. Quanto alla valutazione delle risultanze della CTU, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia pagina 7 di 14 disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e le valutazioni del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c. mentre dall'altro non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 luglio 2015, n. 15686). In applicazione di tale principio il Tribunale, in ragione dell'inammissibile utilizzo di scritture di comparizione (vd. par.
7.4. della motivazione), ha disposto il rinnovo della consulenza, mediante nomina di un diverso CTU. Le risultanze della nuova CTU depositata in data 8.10.2025 10. In ragione di quanto sopraesposto, la nuova CTU disposta con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in data 4.02.2025, utilizzando le corrette scritture di comparazione (ossia la firma apposta in calce alla procura alle liti e il saggio grafico rilasciato davanti al CTU) ha acclarato che:
- non è stato possibile registrare se nel loro contesto “esiste unicità di provenienza genografica, nel senso se la loro materiale redazione può essere ricondotta ad un'unica individualità grafica, stante la presenza di salti qualitativi tra le verificande, associati ad interruzioni di tratto anomale ed innaturali che riguardano solo alcuni campioni in verifica, tali da poter suddividere” “in due distinti gruppi le firme, al fine di analizzarle separatamente”, ossia da un lato le firme V2, V3 e V4 apposte in calce alla richiesta di finanziamento e, dall'altro, le firme V1 e V5, apposte – rispettivamente – in calce al documento di sintesi e alla richiesta di assicurazione (vd. pag. 11-12 della CTU);
- con riferimento alle sottoscrizioni V2, V3 e V4 è emerso che: i) “il loro status quo è perfettamente integro sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, nel senso che quello attualmente visibile risulta essere lo stesso della vergatura originaria, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni” (vd. pag. 15 della CTU) non essendo neanche emerse tracce di grafite preesistenti, tali da far ipotizzare la presenza di una bozza, ripassata poi a penna (vd. pag. 16 della CTU), potendosi, anche in considerazione della costante velocità esecutiva, escludere l'ipotesi di un eventuale procedimento artificioso di calco o decalco (vd. pag. 23 della CTU) con la conseguenza che tali firme devono ritenersi “genuine”, il che non è sinonimo di “autograficità” ma “indica che esse sono state vergate a mano libera, senza che siano stati posti in atto particolari artifici procedurali, in quanto l'accertamento dell'autograficità o, di contro, dell'apocrificità, implica l'esame, la comparazione e la valutazione di una lunga serie di parametri” (vd. pag. 23 della CTU); ii) esiste specifica correlazione, significativa e probante per quanto concerne il calibro del corpo di scrittura, lo sviluppo dei valori propo-dimensionali, l'inclinazione assiale, l'allineamento basale, la collocazione spaziale dello scritto rispetto al rigo, l'indice di coesione, l'andamento dei risvolti, l'utilizzo dello spazio interletterale, la resa estetico-formale, la decifrabilità, circostanze che costituiscono “un sicuro ed inequivocabile indice di unicità di provenienza geografica” (vd. pag. 61-65 della CTU); iii) vi è corrispondenza, rispetto alle firme in comparazione, dei processi grafico-configurativi posti pagina 8 di 14 in atto e caratterizzanti le singole unità letterali, “elementi questi che, volendo ipotizzare l'intervento di un soggetto imitatore non sarebbero potuti essere stati riprodotti con una tale spontaneità e corrispondenza” (vd. pag. 67-74)
- con riferimento alle sottoscrizioni V1 e V5: i) è emerso “un susseguirsi di rallentamenti di tratto, associati a vere e proprie interruzioni con generazione di bottoni di sosta, in punti anomali del tracciato e comunque in modo inconferente rispetto alla modalità redattiva” delle firme V2, V3 e V4 (vd. pag. 24 della CTU), con la conseguenza che esse devono ritenersi “non genuine” (vd. pag. 36 della CTU); ii) all'esito della sottoposizione di tali firme a irraggiamento con IR, “a parità di lunghezza d'onda rispetto alle precedenti verifiche, è emerso come la risposta agli inchiostri sia diversa” (vd. pag. 36 della CTU), il che implica che tali firme sono state apposte con una penna diversa rispetto a quella utilizzata per apporre le firme V2, V3 e V4 (vd. pag. 42 della CTU); ii) “la assenza di modulazione pressoria, di fisiologica vivacità di tratto, inteso come alternanza di accelerazioni e rallentamenti, le frequenti interruzioni, anche in punti non previsti, come le volute, sanciscono la definitiva apposizione di dette firme in modalità divergente” dalle firme V2, V3, V4 considerate autografe, essendosi – con ogni probabilità – in presenza di “falsi per imitazione” (vd. pag. 76-80 della CTU) Ne deriva che le firme V2, V3 e V4 sono riconducibili ad (vd. pag. 85 della Parte_3
CTU) mentre le firme V1 e V5 non sono alla stessa attribuibili, essendo riconducibili ad un tentativo imitativo pedissequo, eseguito sulla base di modelli autografi (vd. pag. 86 della CTU). Tale esito interpretativo – che, peraltro, conferma le risultanze della precedente CTU – appare condivisibile dall'intestato Tribunale in quanto la CTU è stata redatta utilizzando la corretta metodologia di indagine e raffrontando le scritture in comparazione con la firma apposta in calce alla procura alle liti e con il saggio grafico (uniche scritture di comparazione ammesse, vd. par.
7.4. della CTU) ed appare, altresì, coerente con la natura della documentazione atteso che, come evidenziato nella risposta alle osservazioni, il documento di sintesi, la richiesta di finanziamento e la richiesta di assicurazione sono fogli tra loro indipendenti. Il disconoscimento della conformità all'originale del contratto di finanzimento 11. Negli atti introduttivi parte attrice, oltre ad aver disconosciuto la propria sottoscrizione apposta alla documentazione contrattuale posta alla base della pretesa creditoria, ha disconosciuto la conformità della stessa all'originale. 11.1. In punto di diritto l'art. 2719 c.c. prevede che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». In relazione a tale disconoscimento la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che:
- esso deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo l'onere di tempestività previsto dall'art. 157 co. 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 24 febbraio 2023, n. 5755; Cass. civ., sez. 3, 5 luglio 2019, n. 18704);
pagina 9 di 14 - la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia
– in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass. civ., sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. Civ., sez. 2, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass. civ., sez. 3, 13 settembre 2021, n. 24634);
- quanto alla prova, tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. 5, 18 gennaio 2023, n. 1324; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6176).
11.2. Nel caso di specie, oltre alla genericità della contestazione, la quale si sostanzia, di fatto, nel disconoscimento della sottoscrizione apposta (vd. pag. 1 della citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) parte convenuta ha depositato in giudizio l'originale della documentazione, con la conseguenza che l'eccezione di cui all'art. 2719 c.c. non può trovare accoglimento. Le contestazioni relative al contratto di finanziamento
12. Parte attrice ha, altresì, eccepito che: a - “alcuna valida pattuizione scritta è mai intervenuta tra la sig.ra e la Parte_1 cessionaria e/o il cedente IT Gruppo Deutsche Bank con riguardo al tasso Controparte_4 di interesse da applicare al contratto di finanziamento asseritamente inter partes ripassato, di talchè deve ritenersi nullo qualsivoglia addebito a tale titolo operato dalla sedicente creditrice e le rimesse effettuate dal sig. per € 459,15# [vedasi espressa ammissione antagonista a pag. 2 Parte_2 ricorso per DI] – devono essere tutte imputate a deconto della sola sorte capitale;
analoga considerazione, altresì, vale relativamente all'omessa sottoscrizione, sempre del riferito contratto inter partes ripassato, da parte del cd. promotore e/o intermediario finanziario” (vd. pag.
3-4 della citazione); b - l'illegittima applicazione di un tasso di interessi usurario: “scaturisce, inoltre, da uno sbrigativo calcolo matematico come da un importo finanziato - per ammissione della asserita creditrice - di € 8.000,00#, a fronte di una rimessa per € 459,15#, residuano da pagare ancora € 12.134,54#, ovverosia un montante maggiorato della metà del capitale erogato: va da sé l'usurarietà degli interessi applicati, pari al 50% della sorte capitale erogata”, essendo “l'interesse praticato in concreto dalla Società finanziaria” “pari ad un tasso (circa il 20%) ben superiore alla soglia fissata dalle disposizioni antiusura per il periodo e per la tipologia di contratto di riferimento” (vd. pag. 5 della citazione); c - “la tipologia di negozio in esame” rientra “tra i contratti regolati dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e che alla sig.ra , che mai ha sottoscritto, né in proprio e né Parte_1 in veste di coobbligato-garante, il contratto posto alla base del richiesto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, mai sono state consegnate, od anche solo sottoposte in visione, le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dalla finanziaria e genericamente richiamate in pagina 10 di 14 modulo di adesione e che "le spese ed oneri fiscali di che trattasi" invece contemplano una penale - neppure specificata nel suo esatto ammontare dalla Società ricorrente - che va pur sempre ritenuta invalida ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005” (vd. pag. 5 della citazione); d - l'istituto non ha fornito la prova del proprio credito, non essendo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sufficiente l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 Tub (vd. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.); e - in ogni caso “la mancata consegna o l'omessa sottoscrizione del documento di sintesi da parte del contraente “debole”, determina la nullità del contratto (nullità c.d. “di protezione”) ai sensi del comma 8° dell'art. 117 T.U.B” (vd. pag. 13 delle note del 9.02.2022 e della comparsa conclusionale dell'8.01.2025). 13. Ciò posto deve, innanzitutto, chiarirsi che la mancata consegna del documento di sintesi (fattispecie equiparabile a quella sussistente nel caso in esame stante l'accertata falsità della sottoscrizione) non determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 co. 8 Tub. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale, di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In altri termini,
“il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14000). 14. In secondo luogo, ritiene il Tribunale che parte convenuta abbia fornito la prova dell'entità del credito vantato. 14.1. A seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., ex
pagina 11 di 14 plurimis, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez.
6-L, 28 maggio 2019, n. 14486). Nella fattispecie in esame, il credito azionato in giudizio è afferente un contratto di finanziamento, il quale è stato prodotto in atti, unitamente alla certificazione rilasciata sia dalla cedente con l'analitica indicazione della movimentazione post giro a contenzioso (vd. doc. 7 allegato al ricorso monitorio) e alla certificazione di cui all'art. 50 Tub della banca Ifis (vd. doc. 8 allegato al ricorso monitorio), non essendo necessaria la produzione di tutti gli estratti conto in applicazione del principio per cui l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali. Tali esigenze, tuttavia, non si ravvisano nei contratti di finanziamento che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, circostanza incontestata, così come deve ritenersi incontestato anche l'ammontare del credito. Invero, al di là del disconoscimento della sottoscrizione e delle specifiche contestazioni di cui al par. 12 lett. a, b, c, d, parte attrice si è limitata ad affermare che ʺla certificazione ai sensi dell'art. 50 T.u.b., sulla base della quale controparte vorrebbe fondare la certezza e misura del proprio credito, consiste in una mera dichiarazione unilaterale del funzionario della banca, con funzione sia di certificazione della conformità del saldo dell'ultimo estratto di un determinato conto alle scritture contabili della banca, che di attestazione della “verità” e liquidità del credito della banca, indicato nel suddetto saldo, passivo per il cliente. Tale attestazione può costituire “prova scritta” ai sensi dell'art. 633 n. 1) c.p.c., ma non ha analoga valenza probatoria nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di opposizione, ove la banca sedicente creditrice assume la veste sostanziale di attrice ed è onerata della prova rigorosa del proprio credito, mediante la produzione integrale degli estratti contabili, vieppiù a fronte di specifiche contestazioni del clienteʺ (vd. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), specifiche contestazioni che – nella specie – mancano. 15. Ciò chiarito, con riferimento alle ulteriori specifiche contestazioni sollevate da parte attrice deve evidenziarsi come, nonostante la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento di sintesi, nel contratto di finanziamento (la cui sottoscrizione è stata accertata come vera nel corso del giudizio) risultano indicati:
- il Tan;
- il Taeg;
- le spese di istruttoria;
- il costo della copertura protezione del credito. Inoltre, nelle condizioni generali allegate al contratto – che parte attrice ha dichiarato, sottoscrivendo il contratto, di aver ricevuto e che ha specificatamente sottoscritto – risultano indicati:
- l'ammontare dell'imposta di bollo (art. 2);
- l'ammontare della penale di estinzione anticipata (art. 3);
pagina 12 di 14 - l'ammontare degli interessi moratori (art. 4). Ne deriva il rigetto delle contestazioni indicate nel par. 12 lett. a) e c) della motivazione, non potendosi, alla luce del contenuto complessivo del contratto e di quanto indicato da parte convenuta a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta considerarsi gli interessi moratori manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005. 16. Infine quanto alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi usurari, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597). Pertanto, affinché possa essere ammessa CTU contabile avente ad oggetto la verifica del superamento del tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996 occorre che la contestazione sia specifica ed analitica e basata sulla corretta metolodologia di calcolo (cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sez. 17, 4 febbraio 2019, n. 2501; Tribunale di Roma, 21 febbraio 2018, n. 4065). Nel caso di specie parte attrice si è limitata a contestare del tutto genericamente l'illegittima pagina 13 di 14 applicazione di interessi usurari senza neanche chiarire la relativa metodologia di calcolo, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento senza che sia neanche necessario disporre CTU contabile.
17. In ragione di quanto sopraesposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato. Le spese di lite
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte opponente. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale). 18.1. Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 23.08.2021 e con decreto del 20.11.2025 – sono, in ragione delle risultanze delle stesse, poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. 18.2. Non sussistono i presupposti ex art. 96 c.p.c. non avendo parte opponente agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro per conto di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] ogni altra domanda e eccezione disattesa o Controparte_3 assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte terza intervenuta che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente e di parte terza intervenuta nella misura del 50% ciascuna Teramo, 26.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 6.11.2025, lette le note depositate dalle parti costituite, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3847 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 e promossa DA
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1 dagli Avv. Achille Ronda e Avv. Lorenzo Literio, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Pineto, Via G. D'Annunzio n. 194/6 Attore/Opponente CONTRO per conto di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Elena Frascino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Pirocchi sito in Teramo, Corso Porta Romana n. 31/D Convenuto/Opposto E in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa del 23.04.2022, dagli Avv. Viviana Rita Iacobellis e Avv. Simona Chiolo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Iacobellis sito in Altavilla Irpina, Corso Giuseppe Garibaldi n. 75 Terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice/opponente : Parte_1
“Insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia: 1) In via preliminare ed in rito, dichiarare la nullità della consulenza tecnica grafologica d'ufficio a pagina 1 di 14 firma della dott.ssa per avere la stessa illegittimamente utilizzato, quali essenziali Persona_1 scritture di comparazione, documenti (allegati sub lettere F e G alla CTU) non ritualmente prodotti dalle parti in giudizio nei termini ex art. 183 comma VI c.p.c., né rientranti tra gli scritti indicati dalla parte istante in verificazione quali documenti comparativi, in violazione degli artt. 216 comma 1° e 217 comma 2° c.p.c.; 2) Nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 945/2017, previo accertamento:
- della difformità e/o non corrispondenza, ex art. 2719 cod. civ., tra la ex adverso prodotta copia fotostatica del contratto e l'originale di esso documento;
- dell'allografia delle firme asseritamente apposte dall'opponente in calce al contratto di finanziamento n. 0000001722648200;
- del difetto di legittimazione passiva e/o di titolarità dal lato passivo dell'opponente rispetto alla dedotta obligatio di pagamento;
3) In via gradata:
- dichiarare la non debenza degli interessi compensativi e moratori, ivi compresa la penale ingiunta, nonché la nullità delle relative clausole;
- accertare l'effettivo importo complessivamente corrisposto dal mutuato e l'eventuale saldo residuo in favore del mutuante. Con vittoria di spese e compensi professionali” Per parte convenuta/opposta per conto di Controparte_1 Controparte_2
“In via principale e nel merito: rigettare integralmente l'opposizione perché infondata in fatto e diritto, in quanto non basata su prova scritta o di pronta soluzione, e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 945/2017 del Tribunale Ordinario di Teramo;
condannare la Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 12.134,54, Parte_1 comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione;
In via subordinata e nel merito: nell'impugnata e denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al presente procedimento, parte opposta ha diritto al pagamento da parte dell'opponente della somma di € 12.134,54, comprensiva del capitale e degli interessi maturati alla data della cessione, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorte capitale a far data dalla cessione fino al saldo effettivo, in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione. Condannare la Sig.ra alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di giudizio del Parte_1
pagina 2 di 14 procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, oltre al rimborso per spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché delle spese successive occorrende. Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di richiedere, nei termini di legge, tutti gli ulteriori mezzi istruttori che si rendessero necessari a seguito delle allegazioni difensive di controparte.” Per parte terza intervenuta Controparte_3
“Insiste per il rigetto della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 945/17 in ogni sua parte con condanna della sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
12.134,54 per capitale ed interessi, oltre gli interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque nei limiti del tasso pro tempo vigente ai sensi del D. Lgs 108/1996 calcolati sulla sorta capitale dal dovuto al saldo. In subordine, si chiede
-di accertare e dichiarare che per i titoli e le causali di cui al presente giudizio, parte opposta ha diritto al pagamento da parte della sig. della somma di euro 12.134,54 o di Parte_1 quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturandi al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D. Lgs. n. 108/1996 calcolati sulla sorta capitale dal dovuto al soddisfo;
- condannare altresì la sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ex Parte_1 art. 96 cpc sulla scorta delle risultanze della CTU, per la cui quantificazione ci si rimette al criterio equitativo dell'adito Tribunale. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio” MOTIVI DELLA DECISIONE Svolgimento del procedimento
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 945/2017 che le ha ingiunto, in qualità di garante, il pagamento di € 12.124,54 oltre interessi e spese di procedura quale saldo dovuto in relazione al finanziamento n. 0000001722648200 disconoscendo le sottoscrizioni ivi apposte ed eccependo l'illegittimità delle condizioni contrattuali ivi inserite, in ragione dell'assenza di un'espressa pattuizione nonché dell'illegittima applicazione di interessi usurari.
2. Si è costituita in giudizio la società per conto di la quale ha Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con ordinanza del 20.02.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
4. Con comparsa del 23.04.2022 si è costituita in giudizio la società Controparte_3
quale cessionaria del credito vantato dalla società la
[...] Controparte_2 quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 23.11.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 18.12.2024 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine pagina 3 di 14 di successivi 20 giorni per il deposito delle memorie di replica. Con provvedimento del 4.02.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento istruttorio e viene decisa all'odierna udienza ex art. 281sexies c.p.c. L'ammissibilità del disconoscimento e della conseguente istanza di verificazione
6. Il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria avanzata da parte opponente è il contratto di finanziamento stipulato da con la società IT (Gruppo Deutsche Bank) datato Parte_2
11.11.2004 avente ad oggetto la richiesta di € 8.150,00 per l'acquisto di un'autovettura, nel quale l'odierna opponente figura come coobbligato/garante. Parte_1
In detto contratto sono presenti n. 5 firme alla stessa apparentemente riconducibili e, in particolare n. 3 firme risultano apposte in calce alla prima pagina del contratto (contenente la richiesta di finanziamento), n. 1 firma risulta apposta in calce a pag. 3 (avente ad oggetto la dichiarazione di adesione alla polizza assicurativa) e n. 1 firma risulta apposta in calce alla pag. 5 del contratto (contenente il documento di sintesi).
7. In punto di diritto l'art. 216 c.p.c. prevede che una scrittura privata prodotta in giudizio si intende riconosciuta – tra l'altro - «se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione» (ossia nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo). L'art. 214 c.p.c. prevede, in particolare, che «colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione», con la precisazione che tale disconoscimento, anche se non richiede specifici requisiti formali, deve avvenire in modo formale ed inequivoco e deve contenere lo specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17313). Contrariamente a quanto eccepito da parte opposta (secondo la quale il disconoscimento effettuato dalla controparte sarebbe inammissibile per non aver la parte disconosciuto in modo specifico la conformità della copia all'originale ex art. 2719 c.c.), la giurisprudenza dalla stessa richiamata ha affermato che se la parte intende espungere un documento prodotto in copia dal materiale istruttorio ha due possibilità: a) “contestare la conformità della fotocopia all'originale, riservandosi poi - una volta prodotto quest'ultimo - di disconoscere la propria sottoscrizione”; b) “ammettere la conformità della fotocopia all'originale, ma disconoscere la propria sottoscrizione” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 3 aprile 2014, n. 7775). Orbene parte opponente nell'atto introduttivo ha sia eccepito la non conformità della copia all'originale per non aver mai apposto le firme sulla convenzione di finanziamento sia effettuato formale disconoscimento delle firme (vd. pag. 2), di talché il disconoscimento dalla stessa effettuato deve ritenersi ammissibile.
7.1. In presenza di un tempestivo disconoscimento, l'art. 217 c.p.c. prevede che la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta «deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione». Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, la richiesta di verificazione in via incidentale, che non richiede particolari forme, non deve necessariamente essere pagina 4 di 14 formulata in modo inequivoco entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie delle parti in quanto una simile esigenza non sussiste “allorché dal complessivo comportamento della parte è possibile desumere in modo inequivocabile la sua volontà di proporre implicitamente detta istanza, come quando si insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità del documento, essendo evidente che, una volta disconosciuta la scrittura privata dalla parte nei cui confronti è stata prodotta, insistere sulla fondatezza della propria domanda basata sull'autenticità del documento prodotto significa inequivocabilmente proporre sia pure implicitamente l'istanza di verificazione di tale scrittura privata, costituente invero lo specifico strumento processuale per ottenere la declaratoria di autenticità di essa” (Cass. civ., sez. 2, 2 agosto 2011, n. 16915; Cass. civ., sez. 2, 24 maggio 2012, n. 8272; Cass. civ., sez. 2, 17 ottobre 2014, n. 22078). Nel caso di specie, pertanto, l'istanza di verificazione è stata correttamente e tempestivamente proposta atteso che parte convenuta già nella comparsa di costituzione e risposta ha dichiarato di volersi avvalere del contratto di finanziamento, formulando istanza di verificazione giudiziale (vd. pag. 8-9).
7.2. Quanto all'onere di produzione o indicazione delle scritture private di comparazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che formula l'istanza di verificazione ha l'onere di produrre le scritture di comparazione”, con la precisazione, tuttavia, che tale onere è “subordinato al fatto che tali scritture esistano e che siano in suo possesso”, sicché, in mancanza, “può essere indicato come campione qualunque atto la cui sottoscrizione sia certamente autentica, pur se proveniente dalle altre parti del processo”, essendosi, in particolare, ritenuta “autentica la sottoscrizione apposta alla procura alle liti” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19279; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 10 dicembre 2024, n. 31813). Pertanto, contrariamente a quanto eccepito da parte attrice, l'istanza di verificazione proposta da parte opposta è ammissibile in quanto essa ha – sia pure non espressamente – indicato come scrittura di comparazione la procura alle liti rilasciata al difensore nel presente giudizio (vd. pag. 7 della citazione dove si legge che “ponendo a confronto le ben 5 sottoscrizioni apposte in calce al contratto per il quale si agisce, alla richiesta di assicurazione e al documento di sintesi e/o contestazione con quella rinvenibile sulla procura alle liti rilasciata al procuratore di parte avversa, si coglie un'assoluta omogeneità di grafia tale da rendere palese la corrispondenza tra le stesse”), allegando a tal fine il doc. 5 dal quale emerge la comparazione delle scritture in contestazione con la firma apposta in calce alla procura alle liti.
7.3. Quanto all'onere di produzione dell'originale del documento in contestazione – onere ricavabile dal disposto dell'art. 218 c.p.c. nella parte in cui prevede che il giudice deve disporre «le cautele opportune per la custodia del documento» (cfr. Cass. civ., sez. 2, 14 maggio 2004, n. 9202 secondo cui “in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.”) - si registrano in giurisprudenza due diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento l'originale del documento oggetto di disconoscimento deve essere prodotto in giudizio entro la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., a pena di inammissibilità
pagina 5 di 14 dell'istanza di verificazione (cfr. Cass. civ., sez. 3, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8304). Secondo un altro orientamento, invece, “la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 26 febbraio 2016, n. 1366 che, conseguentemente, ne consente il deposito anche in appello), principio che non subisce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. “In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario”, di talché “entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica”. In altri termini, “il deposito dell'originale corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35167). Orbene ritiene il Tribunale che nel caso di specie non può ritenersi tardiva la produzione in giudizio dell'originale del contratto di finanziamento sia in quanto sin dalla comparsa di costituzione e risposta parte convenuta si è espressamente riservata la facoltà di produrre l'originale (vd. pag. 9) sia in quanto all'udienza ex art. 184 c.p.c. del 6.11.2019 parte convenuta ha depositato l'originale ed il Giudice ha implicitamente autorizzato tale deposito, disponendo la custodia del documento in cassaforte (cfr. Cass. n. 3516//2011 cit.).
7.4. Ai sensi dell'art. 218 c.p.c. quando è richiesta la verificazione il giudice deve, altresì, stabilire «il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione» (co. 1), con la precisazione che, nel determinare le scrittura di comparazione, in assenza di accordo delle parti, il giudice ammette «quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico». Il successivo art. 219 c.p.c. aggiunge che il giudice può «ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico». Ne deriva che, nel caso di specie, costituisce valida scrittura di comparazione utilizzata dal CTU la sottoscrizione apposta in calce alla procura alle liti in quanto riconosciuta da parte attrice come a lei appartenente (allegato E, cfr. Cass. civ., sez.
6-2 ordinanza 23 giugno 2016 n. 13078 secondo cui
“nel procedimento di falso l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo di un formale disconoscimento bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito, per non essere, cioè, mai contestata l'autenticità della scrittura, atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza dalla scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire). Per converso, non possono essere utilizzate come scritture di comparazione:
- le n. 3 firme apposte sui cartellini per il rilascio del documento di carta di identità presso il Comune di Atri in data 20.02.2010 (all. f alla CTU depositata in data 8.08.2021) in quanto, oltre a pagina 6 di 14 trattarsi di documento non indicato dalla controparte nell'istanza di verificazione ed in assenza di accordo di parte attrice, non si tratta di documento del quale vi è certezza in ordine alla sua provenienza da parte attrice ai sensi dell'art. 218 c.p.c.;
- la firma in calce al documento di identità n. rilasciata dal Comune di Atri in data NumeroD_1
20.02.2010 in quanto non rientrante tra gli scritti indicati dalla parte istante in verificazione. Le risultanze della prima CTU grafologica depositata in data 8.08.2021
8. Nella CTU depositata in data 8.08.2021 si legge che le firme comparative consentono di avere un quadro esauriente della modalità di sottoscrizione di dal 2010 al 2021 Parte_1 nonché all'attualità (in ragione dell'acquisizione del saggio grafico) – in relazione alle quali la CTU ha riscontrato una progressiva perdita in chiarezza e in proporzione della firma (vd. pag. 15) - non risultando, tuttavia, scritture comparative coeve alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, avvenuta nel 2024. Nonostante ciò, il CTU ha affermato che le n. 3 firme presenti nella richiesta di finanziamento (identificate come V2, V3 e V4) presentano importanti similarità con le scritture di comparazione risalenti al 2010 (ossia, essenzialmente, con la sottoscrizione in calce al documento di identità) con riferimento alla conduzione del movimento, alle ampiezze, all'inclinazione grafica, al livello coesivo, al ritmo, alla pressione, all'allineamento del rigo (vd. pag. 27-28), risultando – altresì – numerosi riscontri morfologici, ricchi di automatismi formativi, come, nel cognome, le lettere “S”,
“h”, “i”, gli ovali, il gruppo “cc” e, nel nome, le lettere “E”, “l”, “i”, “s”, “tt” (vd. pag. 28-33). Per converso, il CTU ha affermato che la firma presente in calce al documento di sintesi (identificata come V1) e quella presente in calce alla richiesta di assicurazione (identificata come V5) presentano evidente difformità rispetto alle firme di cui alle scritture di comparazione, essendo differente il livello coesivo, il ritmo grafico (compressivamente più disomogeneo, controllato e contrastato), nella pressione nonché con riferimento alle lettere “tt” (vd. pag. 33-35). La CTU svolta ha, pertanto, affermato che le firme in verifica sono riconducibili a due differenti mani scriventi e, in particolare:
- le firme V1 e V5, stante le diversità relative al ductus, alla pressione, al tratto, all'inclinazione, al movimento, alla continuità e alla velocità, “potrebbero essere considerate un tentativo di imitazione da modello preesistente”, con la precisazione che “la presenza di firme coeve e precedenti, per poter evidenziare meglio le differenze, avrebbe reso le risultanze del confronto molto più fondanti e dimostrative”, di talché le stesse non sono riconducibili alla mano di;
Parte_1
- le firme V2, V3 e V4 presentano piena analogia con le scritture comparative in tutti gli elementi esaminati, ossia in relazione al ductus, alla forma, alla dimensione, alla pressione, al tratto, all'inclinazione, all'impostazione delle lettere nel rigo, al movimento, alla continuità e alla velocità nonché “indiscutibili concordanze grafiche dal confronto tra i piccoli segni, che sono automatismi grafici non voluti ma automatici di ogni scrivente che sfuggono all'attenzione anche del falsificatore”, di talché le stesse sono riconducibili alla mano di (vd. pag. 37- Parte_1
38).
9. Quanto alla valutazione delle risultanze della CTU, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia pagina 7 di 14 disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e le valutazioni del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c. mentre dall'altro non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 27 luglio 2015, n. 15686). In applicazione di tale principio il Tribunale, in ragione dell'inammissibile utilizzo di scritture di comparizione (vd. par.
7.4. della motivazione), ha disposto il rinnovo della consulenza, mediante nomina di un diverso CTU. Le risultanze della nuova CTU depositata in data 8.10.2025 10. In ragione di quanto sopraesposto, la nuova CTU disposta con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo in data 4.02.2025, utilizzando le corrette scritture di comparazione (ossia la firma apposta in calce alla procura alle liti e il saggio grafico rilasciato davanti al CTU) ha acclarato che:
- non è stato possibile registrare se nel loro contesto “esiste unicità di provenienza genografica, nel senso se la loro materiale redazione può essere ricondotta ad un'unica individualità grafica, stante la presenza di salti qualitativi tra le verificande, associati ad interruzioni di tratto anomale ed innaturali che riguardano solo alcuni campioni in verifica, tali da poter suddividere” “in due distinti gruppi le firme, al fine di analizzarle separatamente”, ossia da un lato le firme V2, V3 e V4 apposte in calce alla richiesta di finanziamento e, dall'altro, le firme V1 e V5, apposte – rispettivamente – in calce al documento di sintesi e alla richiesta di assicurazione (vd. pag. 11-12 della CTU);
- con riferimento alle sottoscrizioni V2, V3 e V4 è emerso che: i) “il loro status quo è perfettamente integro sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, nel senso che quello attualmente visibile risulta essere lo stesso della vergatura originaria, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni” (vd. pag. 15 della CTU) non essendo neanche emerse tracce di grafite preesistenti, tali da far ipotizzare la presenza di una bozza, ripassata poi a penna (vd. pag. 16 della CTU), potendosi, anche in considerazione della costante velocità esecutiva, escludere l'ipotesi di un eventuale procedimento artificioso di calco o decalco (vd. pag. 23 della CTU) con la conseguenza che tali firme devono ritenersi “genuine”, il che non è sinonimo di “autograficità” ma “indica che esse sono state vergate a mano libera, senza che siano stati posti in atto particolari artifici procedurali, in quanto l'accertamento dell'autograficità o, di contro, dell'apocrificità, implica l'esame, la comparazione e la valutazione di una lunga serie di parametri” (vd. pag. 23 della CTU); ii) esiste specifica correlazione, significativa e probante per quanto concerne il calibro del corpo di scrittura, lo sviluppo dei valori propo-dimensionali, l'inclinazione assiale, l'allineamento basale, la collocazione spaziale dello scritto rispetto al rigo, l'indice di coesione, l'andamento dei risvolti, l'utilizzo dello spazio interletterale, la resa estetico-formale, la decifrabilità, circostanze che costituiscono “un sicuro ed inequivocabile indice di unicità di provenienza geografica” (vd. pag. 61-65 della CTU); iii) vi è corrispondenza, rispetto alle firme in comparazione, dei processi grafico-configurativi posti pagina 8 di 14 in atto e caratterizzanti le singole unità letterali, “elementi questi che, volendo ipotizzare l'intervento di un soggetto imitatore non sarebbero potuti essere stati riprodotti con una tale spontaneità e corrispondenza” (vd. pag. 67-74)
- con riferimento alle sottoscrizioni V1 e V5: i) è emerso “un susseguirsi di rallentamenti di tratto, associati a vere e proprie interruzioni con generazione di bottoni di sosta, in punti anomali del tracciato e comunque in modo inconferente rispetto alla modalità redattiva” delle firme V2, V3 e V4 (vd. pag. 24 della CTU), con la conseguenza che esse devono ritenersi “non genuine” (vd. pag. 36 della CTU); ii) all'esito della sottoposizione di tali firme a irraggiamento con IR, “a parità di lunghezza d'onda rispetto alle precedenti verifiche, è emerso come la risposta agli inchiostri sia diversa” (vd. pag. 36 della CTU), il che implica che tali firme sono state apposte con una penna diversa rispetto a quella utilizzata per apporre le firme V2, V3 e V4 (vd. pag. 42 della CTU); ii) “la assenza di modulazione pressoria, di fisiologica vivacità di tratto, inteso come alternanza di accelerazioni e rallentamenti, le frequenti interruzioni, anche in punti non previsti, come le volute, sanciscono la definitiva apposizione di dette firme in modalità divergente” dalle firme V2, V3, V4 considerate autografe, essendosi – con ogni probabilità – in presenza di “falsi per imitazione” (vd. pag. 76-80 della CTU) Ne deriva che le firme V2, V3 e V4 sono riconducibili ad (vd. pag. 85 della Parte_3
CTU) mentre le firme V1 e V5 non sono alla stessa attribuibili, essendo riconducibili ad un tentativo imitativo pedissequo, eseguito sulla base di modelli autografi (vd. pag. 86 della CTU). Tale esito interpretativo – che, peraltro, conferma le risultanze della precedente CTU – appare condivisibile dall'intestato Tribunale in quanto la CTU è stata redatta utilizzando la corretta metodologia di indagine e raffrontando le scritture in comparazione con la firma apposta in calce alla procura alle liti e con il saggio grafico (uniche scritture di comparazione ammesse, vd. par.
7.4. della CTU) ed appare, altresì, coerente con la natura della documentazione atteso che, come evidenziato nella risposta alle osservazioni, il documento di sintesi, la richiesta di finanziamento e la richiesta di assicurazione sono fogli tra loro indipendenti. Il disconoscimento della conformità all'originale del contratto di finanzimento 11. Negli atti introduttivi parte attrice, oltre ad aver disconosciuto la propria sottoscrizione apposta alla documentazione contrattuale posta alla base della pretesa creditoria, ha disconosciuto la conformità della stessa all'originale. 11.1. In punto di diritto l'art. 2719 c.c. prevede che «le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da un pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta». In relazione a tale disconoscimento la giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, ha chiarito che:
- esso deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo l'onere di tempestività previsto dall'art. 157 co. 2 c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte (cfr. Cass. civ., sez. 2, ordinanza 24 febbraio 2023, n. 5755; Cass. civ., sez. 3, 5 luglio 2019, n. 18704);
pagina 9 di 14 - la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia
– in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass. civ., sez. 2, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. Civ., sez. 2, 16 gennaio 2018, n. 882; Cass. civ., sez. 3, 13 settembre 2021, n. 24634);
- quanto alla prova, tale disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. civ., sez. 5, 18 gennaio 2023, n. 1324; Cass. civ., sez. 3, ordinanza 5 marzo 2020, n. 6176).
11.2. Nel caso di specie, oltre alla genericità della contestazione, la quale si sostanzia, di fatto, nel disconoscimento della sottoscrizione apposta (vd. pag. 1 della citazione e memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.) parte convenuta ha depositato in giudizio l'originale della documentazione, con la conseguenza che l'eccezione di cui all'art. 2719 c.c. non può trovare accoglimento. Le contestazioni relative al contratto di finanziamento
12. Parte attrice ha, altresì, eccepito che: a - “alcuna valida pattuizione scritta è mai intervenuta tra la sig.ra e la Parte_1 cessionaria e/o il cedente IT Gruppo Deutsche Bank con riguardo al tasso Controparte_4 di interesse da applicare al contratto di finanziamento asseritamente inter partes ripassato, di talchè deve ritenersi nullo qualsivoglia addebito a tale titolo operato dalla sedicente creditrice e le rimesse effettuate dal sig. per € 459,15# [vedasi espressa ammissione antagonista a pag. 2 Parte_2 ricorso per DI] – devono essere tutte imputate a deconto della sola sorte capitale;
analoga considerazione, altresì, vale relativamente all'omessa sottoscrizione, sempre del riferito contratto inter partes ripassato, da parte del cd. promotore e/o intermediario finanziario” (vd. pag.
3-4 della citazione); b - l'illegittima applicazione di un tasso di interessi usurario: “scaturisce, inoltre, da uno sbrigativo calcolo matematico come da un importo finanziato - per ammissione della asserita creditrice - di € 8.000,00#, a fronte di una rimessa per € 459,15#, residuano da pagare ancora € 12.134,54#, ovverosia un montante maggiorato della metà del capitale erogato: va da sé l'usurarietà degli interessi applicati, pari al 50% della sorte capitale erogata”, essendo “l'interesse praticato in concreto dalla Società finanziaria” “pari ad un tasso (circa il 20%) ben superiore alla soglia fissata dalle disposizioni antiusura per il periodo e per la tipologia di contratto di riferimento” (vd. pag. 5 della citazione); c - “la tipologia di negozio in esame” rientra “tra i contratti regolati dal codice del consumo di cui al D.Lgs. 206/2005 e che alla sig.ra , che mai ha sottoscritto, né in proprio e né Parte_1 in veste di coobbligato-garante, il contratto posto alla base del richiesto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, mai sono state consegnate, od anche solo sottoposte in visione, le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dalla finanziaria e genericamente richiamate in pagina 10 di 14 modulo di adesione e che "le spese ed oneri fiscali di che trattasi" invece contemplano una penale - neppure specificata nel suo esatto ammontare dalla Società ricorrente - che va pur sempre ritenuta invalida ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005” (vd. pag. 5 della citazione); d - l'istituto non ha fornito la prova del proprio credito, non essendo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sufficiente l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 Tub (vd. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.); e - in ogni caso “la mancata consegna o l'omessa sottoscrizione del documento di sintesi da parte del contraente “debole”, determina la nullità del contratto (nullità c.d. “di protezione”) ai sensi del comma 8° dell'art. 117 T.U.B” (vd. pag. 13 delle note del 9.02.2022 e della comparsa conclusionale dell'8.01.2025). 13. Ciò posto deve, innanzitutto, chiarirsi che la mancata consegna del documento di sintesi (fattispecie equiparabile a quella sussistente nel caso in esame stante l'accertata falsità della sottoscrizione) non determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 co. 8 Tub. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dall'intestato Tribunale, il documento di sintesi svolge una funzione informativa, avendo la finalità, soprattutto nella fase precontrattuale, di riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto. In altri termini,
“il documento di sintesi, avendo un contenuto riepilogativo delle condizioni contrattuali più rilevanti, ha lo scopo di consentire al cliente di districarsi tra le molteplici previsioni pattizie, consentendogli una più agevole e rapida lettura delle clausole del testo negoziale che regolano il suo rapporto economico con la banca. Ma, proprio perché svolge una funzione meramente informativa, tale documento non rientra nel contenuto strutturale del contratto (non costituisce uno dei requisiti contrattuali previsti dall'art. 1325 cod. civ.), con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di sua consegna al cliente rileva solo sotto il profilo della violazione, da parte della banca, di norme che riguardano il comportamento dei contraenti;
violazione la quale può essere (solo) fonte di responsabilità, pre-contrattuale o contrattuale (vedi Cass. S.U. n. 26724/2007), ma non può, in ogni caso, determinare la nullità del contratto” (cfr. Cass. civ., sez. 1, ordinanza 22 maggio 2023, n. 14000). 14. In secondo luogo, ritiene il Tribunale che parte convenuta abbia fornito la prova dell'entità del credito vantato. 14.1. A seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., ex
pagina 11 di 14 plurimis, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez.
6-L, 28 maggio 2019, n. 14486). Nella fattispecie in esame, il credito azionato in giudizio è afferente un contratto di finanziamento, il quale è stato prodotto in atti, unitamente alla certificazione rilasciata sia dalla cedente con l'analitica indicazione della movimentazione post giro a contenzioso (vd. doc. 7 allegato al ricorso monitorio) e alla certificazione di cui all'art. 50 Tub della banca Ifis (vd. doc. 8 allegato al ricorso monitorio), non essendo necessaria la produzione di tutti gli estratti conto in applicazione del principio per cui l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b, la cui ratio trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, cioè in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali. Tali esigenze, tuttavia, non si ravvisano nei contratti di finanziamento che sono contratti reali e che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, circostanza incontestata, così come deve ritenersi incontestato anche l'ammontare del credito. Invero, al di là del disconoscimento della sottoscrizione e delle specifiche contestazioni di cui al par. 12 lett. a, b, c, d, parte attrice si è limitata ad affermare che ʺla certificazione ai sensi dell'art. 50 T.u.b., sulla base della quale controparte vorrebbe fondare la certezza e misura del proprio credito, consiste in una mera dichiarazione unilaterale del funzionario della banca, con funzione sia di certificazione della conformità del saldo dell'ultimo estratto di un determinato conto alle scritture contabili della banca, che di attestazione della “verità” e liquidità del credito della banca, indicato nel suddetto saldo, passivo per il cliente. Tale attestazione può costituire “prova scritta” ai sensi dell'art. 633 n. 1) c.p.c., ma non ha analoga valenza probatoria nell'ambito dell'eventuale successivo giudizio di opposizione, ove la banca sedicente creditrice assume la veste sostanziale di attrice ed è onerata della prova rigorosa del proprio credito, mediante la produzione integrale degli estratti contabili, vieppiù a fronte di specifiche contestazioni del clienteʺ (vd. memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice), specifiche contestazioni che – nella specie – mancano. 15. Ciò chiarito, con riferimento alle ulteriori specifiche contestazioni sollevate da parte attrice deve evidenziarsi come, nonostante la falsità della sottoscrizione apposta in calce al documento di sintesi, nel contratto di finanziamento (la cui sottoscrizione è stata accertata come vera nel corso del giudizio) risultano indicati:
- il Tan;
- il Taeg;
- le spese di istruttoria;
- il costo della copertura protezione del credito. Inoltre, nelle condizioni generali allegate al contratto – che parte attrice ha dichiarato, sottoscrivendo il contratto, di aver ricevuto e che ha specificatamente sottoscritto – risultano indicati:
- l'ammontare dell'imposta di bollo (art. 2);
- l'ammontare della penale di estinzione anticipata (art. 3);
pagina 12 di 14 - l'ammontare degli interessi moratori (art. 4). Ne deriva il rigetto delle contestazioni indicate nel par. 12 lett. a) e c) della motivazione, non potendosi, alla luce del contenuto complessivo del contratto e di quanto indicato da parte convenuta a pag. 12 della comparsa di costituzione e risposta considerarsi gli interessi moratori manifestamente eccessivi ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 206/2005. 16. Infine quanto alla contestazione relativa all'applicazione degli interessi usurari, la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- ai fini della verifica dell'usura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno 2019, n. 17447);
- nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr. Tribunale Ancona 21 febbraio 2019);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto essendo irrilevante la cd. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez. U., 18 settembre 2020, n. 19597). Pertanto, affinché possa essere ammessa CTU contabile avente ad oggetto la verifica del superamento del tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996 occorre che la contestazione sia specifica ed analitica e basata sulla corretta metolodologia di calcolo (cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sez. 17, 4 febbraio 2019, n. 2501; Tribunale di Roma, 21 febbraio 2018, n. 4065). Nel caso di specie parte attrice si è limitata a contestare del tutto genericamente l'illegittima pagina 13 di 14 applicazione di interessi usurari senza neanche chiarire la relativa metodologia di calcolo, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento senza che sia neanche necessario disporre CTU contabile.
17. In ragione di quanto sopraesposto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato. Le spese di lite
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste ex art. 91 c.p.c. a carico di parte opponente. Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale). 18.1. Le spese di CTU – come liquidate con decreto del 23.08.2021 e con decreto del 20.11.2025 – sono, in ragione delle risultanze delle stesse, poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna. 18.2. Non sussistono i presupposti ex art. 96 c.p.c. non avendo parte opponente agito con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro per conto di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...] ogni altra domanda e eccezione disattesa o Controparte_3 assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte terza intervenuta che si liquidano in € 5.077,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente e di parte terza intervenuta nella misura del 50% ciascuna Teramo, 26.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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