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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 636/2022
promossa da
nato a Reggio Emilia in [...] 09\10\1953 C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Castello n. 1, presso l'avv. Mario De Tommasi
da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto introduttivo Opponente
CONTRO
nato a [...] il 22\10\1938 CF elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Reggio Calabria, via Piave n. 8, presso l'avv. Francesco Giorgio Arena, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al Comparsa di Costituzione di nuovo difensore del
4.10.2023
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 827/2021 del Tribunale Ordinario di Reggio
Calabria in data 29\11\2021
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il Giudice
Visto l'art. 127 ter 3^ c. cpc
1 pronuncia Sentenza come segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il sig. Prof. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2021 del Parte_1
29\11\2021, emesso ai suoi danni dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per il pagamento di €
25.000,00 oltre interessi legali e le spese e competenze di procedura.
Ha eccepito l'inammissibilità del decreto perché non sarebbe stato provato il rapporto sottostante al credito preteso, che rappresentava, piuttosto, la restituzione da parte del signor di Controparte_1
pagamenti anticipati per suo conto dalla figlia e dal genero, sia per problematiche economiche, che per ragioni di salute dello stesso. Ha eccepito anche la prescrizione del credito, tenuto conto che anche a volerlo inquadrare come mutuo, nessun termine era stato fissato, né era stato disposto da un giudice, quindi le presunte diffide e messe in mora non potevano avere valenza interruttiva di una prescrizione che, per come disposto dal codice civile, non può decorrere se non dal momento della fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1817 c.c..
Ha dunque chiesto la condanna dell'opposto per lite temeraria e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze.
1.1 - Il sig. si è costituito regolarmente ed ha eccepito: L'inammissibilità e improcedibilità CP_1
dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Nel merito dell'opposizione ha rilevato come inverosimile, oltre che non provata, la circostanza allegata dall'opponente che la somma in questione sarebbe stata la restituzione di somme e pagamenti vari che per spirito di solidarietà familiare l'opponente e la moglie (figlia dell'opposto) avrebbero eseguito in suo favore, stanti i contenziosi penali azionati nei suoi confronti dal e dalla di Parte_1
lui moglie. Riservando di dimostrare l'infondatezza della tesi avversaria, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e per il rigetto nel merito con vittoria di spese competenze di causa da distrarsi.
2 1.2 - Con ordinanza del 31.10.22, il GI ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione e ritenendo la causa di pronta soluzione ha rigettato anche la richiesta di provvisoria esecuzione.
In seguito, rigettata dal Presidente del Tribunale anche l'istanza di riunione del fascicolo ad altri due procedimenti (di cui uno già riunito ad altro) pendenti tra le parti davanti ad altro Giudice (rigetto motivato sul presupposto che l'odierno giudizio su assegno bancario, mentre quelli relativi ai procedimenti presuntivamente connessi trovasse titolo in scritture private), il GI ha ammesso la prova testi capitolata dall'opposto e solo la prova contraria dell'opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato a questo fine, delegandola al GOT in affiancamento.
Con Comparsa del 4.10.2023, si è costituito per l'opposto, in sostituzione del precedente difensore avv. Francesca Foti, l'avv. Francesco Giorgio Arena.
2. –Valutati gli atti di causa, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata.
Difatti, la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore ricorrere comunque al giudice, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, c.c.. Con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, che è l'unico a impedire il decorso della prescrizione. In applicazione di questo principio la
S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione,
la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa della stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c. (Cass. 14345/2009). Tutto quanto sopra vale anche nel caso in cui le parti abbiano stabilito che il debitore “paghi solo quando potrà” (co. 2, art. 1817 c.c.).
Ebbene, posto che trattasi nella specie di prescrizione decennale, risulta in atti la diffida del 23.4.2016,
spedita nell'interesse del sig. , di cui c'è prova di ricezione in data 30.4.2016, che certamente CP_1
vale quale atto interruttivo rispetto ad un mutuo erogato a dicembre del 2006.
3 3. - Nel merito della vicenda, Cass. Civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16332 precisa che “Il mutuo va
annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o
delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a
disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade
necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.,
Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è
tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della
domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo
della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di
aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione
in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).
Ebbene, è esattamente questa la circostanza, in cui il sig. , attore in senso sostanziale del CP_1
giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, prova sicuramente la consegna della somma con l'assegno emesso a favore del genero e la firma di girata di quest'ultimo (circostanza peraltro non è contestata), ma non prova la causa sottostante a tale dazione, la ragione, cioè, che ha motivato la consegna di un assegno di 25.000,00 euro - che, a suo dire, “altro non fu che un prestito di natura
personale” - da cui deriverebbe il suo diritto alla restituzione;
nonostante, però, l'onere fosse interamente a suo carico. Peraltro, se si è trattato di un prestito di natura personale, appare davvero poco verosimile che la dazione di un assegno bancario della considerevole cifra di 25.000,00 non sia stata accompagnata da una scrittura tra le parti che ne chiarisse le motivazioni e il diritto-dovere della restituzione.
3.1 - Il sig. produce infatti solo il titolo di credito e, successivamente, con le memorie CP_1
istruttorie, una scrittura (che risulterà essere solo parte di una più ampia scrittura ricognitoria di dare
4 e avere intervenuta tra le parti e prodotta dall'opponente), in cui non si fa minimamente cenno a questa specifica dazione per problematiche economiche in cui il sig. si sarebbe trovato. Parte_1
Quella scrittura ricognitoria, di cui il documento prodotto dall'opposto è solo un addendum finale,
riguarda infatti vicende contabili tra le parti - compresa la figlia dell'opposto e moglie dell'opponente
- ben più complesse e per lo più connesse alla gestione della società Villaggio del Pino srl.
Letta integralmente prova sicuramente l'esistenza di innumerevoli scambi economici tra le parti, in generale relativi ai rapporti societari e alla gestione e manutenzione dell'attività della Srl avviata originariamente da . Ma nessun cenno è fatto a prestiti eseguiti a titolo puramente Controparte_1
personale a Eppure, sarebbe stato piuttosto semplice e normale richiamare lì il Parte_1
numero e la data dell'assegno in questione.
Resta fermo che il contratto di mutuo e la causa a base del titolo da cui deriverebbe l'obbligo della reclamata restituzione andava provato, tanto più se, nella contestuale pendenza di almeno altri tre giudizi tra le parti e la complessa situazione di partite aperte di dare e avere, esso aveva una sua precisa causa, diversa e distinta da tutto il resto.
3.2 - Né, d'altronde, a fronte del quadro documentale in atti (tutta la serie di lettere e dichiarazioni ricognitorie intervenute tra le parti nel 2014, allegate alla memoria n. 3 ex art 183 VI c. cpc dell'opponente), idoneo a provare la pendenza di svariate partite tra l'opposto e l'opponente, è
possibile ritenere sufficienti ad integrare la specifica prova le dichiarazioni rese dal teste CP_1
Contr circa il fatto che “Mia TE e suo marito non hanno mai prestato una lira a mio AT;
ADR: Mio AT è stato male dal 2002 ed è stato pure fuori per ragioni di salute, ma sua figlia non
ha mai pagato nessuna spesa medica”; poiché, tra l'altro, risultano allegati al fascicolo dell'opponente una serie di documenti relativi proprio al 2006, l'anno di emissione dell'assegno in questione, comprovanti consistenti spese mediche, e poi anche spese di altra natura eseguite anche qualche anno prima per lo più dalla figlia di , ma in qualche caso anche dal genero, Controparte_1
che non solo non sono state minimamente smentite dall'opposto, ma che sono sicuramente idonee a supportare la dedotta diversa ragione della dazione della somma cui fa riferimento l'opponente.
5 3.3 - Ne consegue che a fronte di tali risultanze documentali (che propendono per ritenere anche scarsamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste ) e della totale assenza di ragioni idonee CP_1
a spiegare la mancanza di una prova documentale sulla causa dell'assunto prestito intercorso tra le parti e sul connesso diritto alla restituzione, l'esistenza del contratto di mutuo non è provata, poiché
“Non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben
potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione,
allorquando l'"accipiens", ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla
controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità.
L'attore in senso sostanziale era tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (in questo senso anche Cassazione Civile, Sez. II, 8 ottobre 2021, con ordinanza n. 27372 - Cass. civ.,
sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959 - Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24328).
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta attività espletata in corso di causa, ma anche della ripetitività delle difese, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge in materia, anche minimi.
4.1 - Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per la liquidazione a carico del soccombente del danno ex art 96 cpc, atteso che non c'è prova che l'opposto abbia agito con mala fede o colpa grave;
né risulta provato il danno che il suo comportamento abbia potuto arrecare alla sua controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta;
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 827/2021 del 29\11\2021
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
6 2. Condanna al rimborso delle spese e competenze di causa in favore Controparte_1
dell'opponente nella misura di €. 3.445,00, di cui 145,00 di spese vive, Parte_1
oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.3.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
7
II^ SEZIONE CIVILE
VERBALE ORDINANZA DI UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
Del 11.2.2025
Nella controversia avente R.G. 636/2022
promossa da
nato a Reggio Emilia in [...] 09\10\1953 C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria Via Castello n. 1, presso l'avv. Mario De Tommasi
da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto introduttivo Opponente
CONTRO
nato a [...] il 22\10\1938 CF elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Reggio Calabria, via Piave n. 8, presso l'avv. Francesco Giorgio Arena, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al Comparsa di Costituzione di nuovo difensore del
4.10.2023
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto Ingiuntivo n. 827/2021 del Tribunale Ordinario di Reggio
Calabria in data 29\11\2021
Visto il decreto del 20.1.2025, con cui è stata disposta la celebrazione dell'udienza ex art 127 ter, cpc,
mediante il deposito telematico di note scritte;
preso atto della regolare costituzione delle parti, che hanno depositato le note nei termini concessi,
ivi precisando le loro conclusioni
Il Giudice
Visto l'art. 127 ter 3^ c. cpc
1 pronuncia Sentenza come segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il sig. Prof. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 827/2021 del Parte_1
29\11\2021, emesso ai suoi danni dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria per il pagamento di €
25.000,00 oltre interessi legali e le spese e competenze di procedura.
Ha eccepito l'inammissibilità del decreto perché non sarebbe stato provato il rapporto sottostante al credito preteso, che rappresentava, piuttosto, la restituzione da parte del signor di Controparte_1
pagamenti anticipati per suo conto dalla figlia e dal genero, sia per problematiche economiche, che per ragioni di salute dello stesso. Ha eccepito anche la prescrizione del credito, tenuto conto che anche a volerlo inquadrare come mutuo, nessun termine era stato fissato, né era stato disposto da un giudice, quindi le presunte diffide e messe in mora non potevano avere valenza interruttiva di una prescrizione che, per come disposto dal codice civile, non può decorrere se non dal momento della fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1817 c.c..
Ha dunque chiesto la condanna dell'opposto per lite temeraria e la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze.
1.1 - Il sig. si è costituito regolarmente ed ha eccepito: L'inammissibilità e improcedibilità CP_1
dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo.
Nel merito dell'opposizione ha rilevato come inverosimile, oltre che non provata, la circostanza allegata dall'opponente che la somma in questione sarebbe stata la restituzione di somme e pagamenti vari che per spirito di solidarietà familiare l'opponente e la moglie (figlia dell'opposto) avrebbero eseguito in suo favore, stanti i contenziosi penali azionati nei suoi confronti dal e dalla di Parte_1
lui moglie. Riservando di dimostrare l'infondatezza della tesi avversaria, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione e per il rigetto nel merito con vittoria di spese competenze di causa da distrarsi.
2 1.2 - Con ordinanza del 31.10.22, il GI ha rigettato l'eccezione di tardività dell'opposizione e ritenendo la causa di pronta soluzione ha rigettato anche la richiesta di provvisoria esecuzione.
In seguito, rigettata dal Presidente del Tribunale anche l'istanza di riunione del fascicolo ad altri due procedimenti (di cui uno già riunito ad altro) pendenti tra le parti davanti ad altro Giudice (rigetto motivato sul presupposto che l'odierno giudizio su assegno bancario, mentre quelli relativi ai procedimenti presuntivamente connessi trovasse titolo in scritture private), il GI ha ammesso la prova testi capitolata dall'opposto e solo la prova contraria dell'opponente. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato a questo fine, delegandola al GOT in affiancamento.
Con Comparsa del 4.10.2023, si è costituito per l'opposto, in sostituzione del precedente difensore avv. Francesca Foti, l'avv. Francesco Giorgio Arena.
2. –Valutati gli atti di causa, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va detto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente è infondata.
Difatti, la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore ricorrere comunque al giudice, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, c.c.. Con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, che è l'unico a impedire il decorso della prescrizione. In applicazione di questo principio la
S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione,
la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa della stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 c.c. (Cass. 14345/2009). Tutto quanto sopra vale anche nel caso in cui le parti abbiano stabilito che il debitore “paghi solo quando potrà” (co. 2, art. 1817 c.c.).
Ebbene, posto che trattasi nella specie di prescrizione decennale, risulta in atti la diffida del 23.4.2016,
spedita nell'interesse del sig. , di cui c'è prova di ricezione in data 30.4.2016, che certamente CP_1
vale quale atto interruttivo rispetto ad un mutuo erogato a dicembre del 2006.
3 3. - Nel merito della vicenda, Cass. Civ., Sez. II, 12 giugno 2024, n. 16332 precisa che “Il mutuo va
annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o
delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a
disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade
necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.,
Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è
tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della
domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo
della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto – il quale, riconoscendo di
aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa – si tramuti in eccezione
in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).
Ebbene, è esattamente questa la circostanza, in cui il sig. , attore in senso sostanziale del CP_1
giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, prova sicuramente la consegna della somma con l'assegno emesso a favore del genero e la firma di girata di quest'ultimo (circostanza peraltro non è contestata), ma non prova la causa sottostante a tale dazione, la ragione, cioè, che ha motivato la consegna di un assegno di 25.000,00 euro - che, a suo dire, “altro non fu che un prestito di natura
personale” - da cui deriverebbe il suo diritto alla restituzione;
nonostante, però, l'onere fosse interamente a suo carico. Peraltro, se si è trattato di un prestito di natura personale, appare davvero poco verosimile che la dazione di un assegno bancario della considerevole cifra di 25.000,00 non sia stata accompagnata da una scrittura tra le parti che ne chiarisse le motivazioni e il diritto-dovere della restituzione.
3.1 - Il sig. produce infatti solo il titolo di credito e, successivamente, con le memorie CP_1
istruttorie, una scrittura (che risulterà essere solo parte di una più ampia scrittura ricognitoria di dare
4 e avere intervenuta tra le parti e prodotta dall'opponente), in cui non si fa minimamente cenno a questa specifica dazione per problematiche economiche in cui il sig. si sarebbe trovato. Parte_1
Quella scrittura ricognitoria, di cui il documento prodotto dall'opposto è solo un addendum finale,
riguarda infatti vicende contabili tra le parti - compresa la figlia dell'opposto e moglie dell'opponente
- ben più complesse e per lo più connesse alla gestione della società Villaggio del Pino srl.
Letta integralmente prova sicuramente l'esistenza di innumerevoli scambi economici tra le parti, in generale relativi ai rapporti societari e alla gestione e manutenzione dell'attività della Srl avviata originariamente da . Ma nessun cenno è fatto a prestiti eseguiti a titolo puramente Controparte_1
personale a Eppure, sarebbe stato piuttosto semplice e normale richiamare lì il Parte_1
numero e la data dell'assegno in questione.
Resta fermo che il contratto di mutuo e la causa a base del titolo da cui deriverebbe l'obbligo della reclamata restituzione andava provato, tanto più se, nella contestuale pendenza di almeno altri tre giudizi tra le parti e la complessa situazione di partite aperte di dare e avere, esso aveva una sua precisa causa, diversa e distinta da tutto il resto.
3.2 - Né, d'altronde, a fronte del quadro documentale in atti (tutta la serie di lettere e dichiarazioni ricognitorie intervenute tra le parti nel 2014, allegate alla memoria n. 3 ex art 183 VI c. cpc dell'opponente), idoneo a provare la pendenza di svariate partite tra l'opposto e l'opponente, è
possibile ritenere sufficienti ad integrare la specifica prova le dichiarazioni rese dal teste CP_1
Contr circa il fatto che “Mia TE e suo marito non hanno mai prestato una lira a mio AT;
ADR: Mio AT è stato male dal 2002 ed è stato pure fuori per ragioni di salute, ma sua figlia non
ha mai pagato nessuna spesa medica”; poiché, tra l'altro, risultano allegati al fascicolo dell'opponente una serie di documenti relativi proprio al 2006, l'anno di emissione dell'assegno in questione, comprovanti consistenti spese mediche, e poi anche spese di altra natura eseguite anche qualche anno prima per lo più dalla figlia di , ma in qualche caso anche dal genero, Controparte_1
che non solo non sono state minimamente smentite dall'opposto, ma che sono sicuramente idonee a supportare la dedotta diversa ragione della dazione della somma cui fa riferimento l'opponente.
5 3.3 - Ne consegue che a fronte di tali risultanze documentali (che propendono per ritenere anche scarsamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste ) e della totale assenza di ragioni idonee CP_1
a spiegare la mancanza di una prova documentale sulla causa dell'assunto prestito intercorso tra le parti e sul connesso diritto alla restituzione, l'esistenza del contratto di mutuo non è provata, poiché
“Non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, ben
potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione,
allorquando l'"accipiens", ammessane la ricezione, non confermi anche il titolo posto dalla
controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità.
L'attore in senso sostanziale era tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (in questo senso anche Cassazione Civile, Sez. II, 8 ottobre 2021, con ordinanza n. 27372 - Cass. civ.,
sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959 - Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24328).
Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
4. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della concreta attività espletata in corso di causa, ma anche della ripetitività delle difese, vengono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di legge in materia, anche minimi.
4.1 - Non si ritengono sussistenti, invece, i presupposti per la liquidazione a carico del soccombente del danno ex art 96 cpc, atteso che non c'è prova che l'opposto abbia agito con mala fede o colpa grave;
né risulta provato il danno che il suo comportamento abbia potuto arrecare alla sua controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla domanda come in epigrafe proposta;
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 827/2021 del 29\11\2021
emesso dal Tribunale di Reggio Calabria.
6 2. Condanna al rimborso delle spese e competenze di causa in favore Controparte_1
dell'opponente nella misura di €. 3.445,00, di cui 145,00 di spese vive, Parte_1
oltre rimborso forfettario di legge, cap e iva se dovuti.
Così deciso in Reggio Calabria il 13.3.2025
Il GOT
Dott.ssa Luisa Sorrenti
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