CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
ST NI, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Cosenza e di Municipia Spa, la società Ricorrente_1
Srl ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativo ad omesso versamento Tari anni 2018, 2019 e 2020.
Con il ricorso si denuncia: 1) infondatezza della pretesa tributaria, atteso che la società ricorrente, in quanto struttura sanitaria accreditata, smaltisce i rifiuti speciali, tossi e nocivi, a sue spese attraverso ditta specializzata come previsto dall'art. 62 D. Lgs. 507/93; 2) carenza di legittimazione passiva di imposta quanto all'immobile individuato catastalmente al fDati Catastali_1, in quanto oggetto prima di locazione, poi di comodato d'uso e, infine, di vendita.
Il Comune di Cosenza non si è costituito, Municipia Spa ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto nel resto del ricorso e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa tributaria riferita all'immobile catastalmente identificato al Dati Catastali_1. Al riguardo, Municipia Spa ha dedotto e documentato di avere rinunciato alla pretesa tributaria per tale immobile, provvedendo ad emettere nuovo avviso di accertamento in rettifica del 5.10.23, con cui il dovuto è stato ridotto da euro
19.897,00 ad euro 11.775,00.
Ciò detto, per il resto il ricorso è infondato.
Nella materia oggetto della presente controversia è costante l'insegnamento di legittimità (Cass. 21250/17;
Cass. 2623/23) per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
Ora, nel caso di specie la società ricorrente non solo non deduce e non prova di aver presentato la denuncia di cui all'art. 70 D. Lgs. 507/93, originaria e di variazione, ma nemmeno di aver fornito al Comune di Cosenza informazioni volte a chiarire in quali aree nella sua disponibilità sarebbero stati prodotti i rifiuti speciali per i quali reclama l'esenzione o, per meglio dire, la mera riduzione del pagamento dell'imposta per il servizio pubblico comunale.
Nel presente giudizio, infatti, rimangono ignote le superfici che dovrebbero essere ritenute, per loro specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, idonee a produrre rifiuti speciali, tossici o nocivi, come prescritto dall'art. 62, comma 3, D. Lgs 507/93.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha depositato in atti un contratto per la raccolta e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi stipulato con ditta del settore, che è stato stipulato nel marzo 2016 con durata di un anno, dunque per annualità precedenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara fondata la pretesa tributaria anni 2018, 2019 e 2020 riferita all'immobile identificato catastalmente al Dati Castali_2;
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto all'immobile identificato catastalmente al Dati Catastali_1;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZO ALDO, Presidente
ST NI, AT
FERRENTINO SILVANA DOMENICA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18 TARI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti del Comune di Cosenza e di Municipia Spa, la società Ricorrente_1
Srl ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe relativo ad omesso versamento Tari anni 2018, 2019 e 2020.
Con il ricorso si denuncia: 1) infondatezza della pretesa tributaria, atteso che la società ricorrente, in quanto struttura sanitaria accreditata, smaltisce i rifiuti speciali, tossi e nocivi, a sue spese attraverso ditta specializzata come previsto dall'art. 62 D. Lgs. 507/93; 2) carenza di legittimazione passiva di imposta quanto all'immobile individuato catastalmente al fDati Catastali_1, in quanto oggetto prima di locazione, poi di comodato d'uso e, infine, di vendita.
Il Comune di Cosenza non si è costituito, Municipia Spa ha concluso per la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto nel resto del ricorso e in data 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere quanto alla pretesa tributaria riferita all'immobile catastalmente identificato al Dati Catastali_1. Al riguardo, Municipia Spa ha dedotto e documentato di avere rinunciato alla pretesa tributaria per tale immobile, provvedendo ad emettere nuovo avviso di accertamento in rettifica del 5.10.23, con cui il dovuto è stato ridotto da euro
19.897,00 ad euro 11.775,00.
Ciò detto, per il resto il ricorso è infondato.
Nella materia oggetto della presente controversia è costante l'insegnamento di legittimità (Cass. 21250/17;
Cass. 2623/23) per cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale”.
Ora, nel caso di specie la società ricorrente non solo non deduce e non prova di aver presentato la denuncia di cui all'art. 70 D. Lgs. 507/93, originaria e di variazione, ma nemmeno di aver fornito al Comune di Cosenza informazioni volte a chiarire in quali aree nella sua disponibilità sarebbero stati prodotti i rifiuti speciali per i quali reclama l'esenzione o, per meglio dire, la mera riduzione del pagamento dell'imposta per il servizio pubblico comunale.
Nel presente giudizio, infatti, rimangono ignote le superfici che dovrebbero essere ritenute, per loro specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, idonee a produrre rifiuti speciali, tossici o nocivi, come prescritto dall'art. 62, comma 3, D. Lgs 507/93.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha depositato in atti un contratto per la raccolta e smaltimento di rifiuti tossici e nocivi stipulato con ditta del settore, che è stato stipulato nel marzo 2016 con durata di un anno, dunque per annualità precedenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite devono essere compensate per reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione collegiale:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara fondata la pretesa tributaria anni 2018, 2019 e 2020 riferita all'immobile identificato catastalmente al Dati Castali_2;
2) dichiara cessata la materia del contendere quanto all'immobile identificato catastalmente al Dati Catastali_1;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso il 9.12.25
Il Presidente
Dr. Aldo Rizzo
Il Giudice
Dr. Antonio Cestone