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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/07/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1496/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 16/07/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
LIUZZI CARMELA, MILENA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to TOMMASI FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 01/02/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 14/04/2007, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 17/07/2007 e il Per_1 Per_2
04/01/2011.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
01/02/2025.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il
06/06/2025.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le
2 condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/04/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capurso al n.
6, parte II, serie B, anno 2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza del
16/07/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1496/2025 introdotto con ricorso del 01/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
3 provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza del 16/07/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1496/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 16/07/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
LIUZZI CARMELA, MILENA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv.to TOMMASI FABRIZIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso depositato Parte_1
in data 01/02/2025 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 14/04/2007, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 17/07/2007 e il Per_1 Per_2
04/01/2011.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso depositato il
01/02/2025.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio, si è costituita la parte resistente, che non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta depositata il
06/06/2025.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 16/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omologazione della separazione secondo le
2 condizioni di cui alla convenzione depositata in atti. Il Presidente si
è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 14/04/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Capurso al n.
6, parte II, serie B, anno 2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti ed allegata al verbale di udienza del
16/07/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1496/2025 introdotto con ricorso del 01/02/2025 da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del P.M., così Controparte_1
3 provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in conformità agli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta ed allegata al verbale di udienza del 16/07/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 24/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4