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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO GHIO, elettivamente domiciliato in MONTEGRANARO, VIA BONCORE N. 62, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso per riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE C.F. ); Parte_2 C.F._2
ATTRICE ORIGINARIA
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RENATO PERTICARARI e dell'avv. ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONTRO
QUALE MANDATARIA Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
RENATO PERTICARARI e dell'avv. ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di intervento;
e, per essa, (C.F. , in CP_5 Controparte_6 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MUZI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENUTE
1 OGGETTO: Mutuo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che, con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in narrativa,
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola sugli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29/09/2000 con e per l'effetto Controparte_2
dichiarare non dovuti tutti gli interessi corrisposti in violazione di legge che ammontano ad € 103.978,59, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente modifica del piano di ammortamento.
- in via subordinata: accertare e dichiarare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, con conseguente ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo calcolato sulla media BOT dei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto, corrispondenti alla somma di € 52.290,10, e quindi non dovuti, o quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento delle domande, gli attori deducevano di aver, in data 29.09.2000, stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la per l'importo di lire 400.000.000,00 Controparte_2
(euro 206.482,76), da restituire mediante il pagamento di n. 180 rate.
A garanzia del pagamento del capitale mutuato e degli interessi, Parte_2
concedeva ipoteca volontaria su una serie di immobili, tra cui su quello di proprietà, sito nel
Comune di Sant'Elpidio a Mare, via Lassu n. 230, distinto e censito al N.C.E.U. di detto
Comune, al foglio 8, part. N. 304, sub 7, sub 4 e sub 5.
Due dei predetti immobili, identificati con i sub 4 e 5, venivano successivamente venduti a e una parte del prezzo ricavato dalla vendita, pari alla somma di euro Parte_4
40.00,00, su disposizione diretta della venivano accreditate come pagamento del solo CP_2
capitale.
Analizzate le condizioni del contratto di mutuo, gli attori si avvedevano di talune anomalie e, in particolare:
2 - della mancata indicazione del tasso di interesse effettivo (corrispettivo e mora) applicato e dell'omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) cui conseguiva la nullità della relativa pattuizione ai sensi dell'art. 117, comma 8 TUB;
- dell'applicazione di interessi anatocistici rilevanti anche ai fini della usurarietà dell'interesse, discendente dall'ammortamento alla francese;
- dell'applicazione di interessi usurari.
La si costituiva in giudizio e resisteva alle domande Controparte_2
svolte dalla controparte, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda attorea;
- in via riconvenzionale, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
132.556,20 oltre interessi come da contratto e per legge, e comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/96, dal 01.09.06 sino al saldo effettivo, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via subordinata e di eccezione, compensare l'eventuale somma dovuta dalla Banca in restituzione con il credito vantato.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento delle proprie domande, la parte convenuta specificava che la aveva CP_2
correttamente applicato le condizioni contrattuali le quali erano state pattuite ed erano del tutto legittime. Invero, nessun fenomeno usurario poteva essere ricondotto al rapporto bancario per cui è causa.
Erano infondate, inoltre, le contestazioni relative all'asserito mancato rispetto della disciplina della trasparenza, essendo il contratto ampiamente precedente alla disciplina introdotta dalla delibera CICR 04/03/2003, in vigore dal 01/10/2003. Parimenti, nessun pregio avevano le contestazioni sul rilievo anatocistico degli interessi di mora o sugli effetti peggiorativi dell'ammortamento alla francese rispetto ad una pretesa capitalizzazione semplice.
Ne conseguiva la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sussistevano, poi, i presupposti per ottenere, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del debito maturato, tenuto conto della risoluzione comunicata con raccomandata del 23.08.2006, insieme alla intimazione al pagamento del debito residuo.
Instaurato il contraddittorio, in data 30.04.2021, interveniva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria, la . la quale CP_4 Controparte_7
3 rappresentava che, con atto del 19 febbraio 2021 del Notaio la società Persona_1 [...]
e la società Controparte_2 Controparte_8
cedevano alla rispettivamente, la piena proprietà del ramo dell'azienda Controparte_4
bancaria, definito come Ramo d'Azienda UBI (o “Ramo UBI”), e la piena proprietà del ramo d'azienda definito come Ramo d'Azienda UBISS (o “Ramo UBISS”) e di tale cessione veniva dato avviso sulla G.U. n. 35 del 23.03.2021 con annotazione presso la competente CCIAA (doc.
n. 4). Tra i crediti in sofferenza ceduti rientrava anche quello relativo al mutuo per cui è causa.
Si associava, quindi, alle difese e alle domande svolte dalla convenuta originaria di cui chiedeva l'estromissione.
Espletata la C.T.U. contabile richiesta, in data 29.04.2022, interveniva in giudizio la
, per essa, la Controparte_5 Controparte_6
La parte intervenuta deduceva che - successivamente all'atto n. 16046/8617 rep. /racc. del Notaio di Milano, in data 19.02.2021, con cui la Persona_1 Controparte_2
aveva ceduto a la proprietà del ramo d'azienda bancaria denominato
[...] Controparte_4
“Ramo d'Azienda UBI” riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali
e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del predetto atto- in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, concluso in data 28.07.2021, la aveva acquistato da Controparte_5 [...]
taluni crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi CP_4
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e meglio individuati nell'elenco messo a disposizione sul link www.securitisation-services.com/it/cessioni, fino alla loro estinzione.
Ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D. Lgs.
1.9.1993 n. 385. In forza della menzionata cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Controparte_5
giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente, tra i quali erano ricomprese le
4 ragioni creditorie azionate nel presente giudizio, derivanti dal mutuo ipotecario n. 76/70257 del
29/09/2000 (rep. 97441), munito di formula esecutiva in data 16/10/2000, vantato nei confronti, tra gli altri, di e Aderiva, pertanto, alle difese e alle Parte_3 Parte_1
conclusioni svolte dalla nella comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta versata in atti e successivamente fatte proprie da Controparte_4
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 27.04.2023, il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso di e, con successiva Parte_3
ordinanza, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 24.07.2023, il solo riassumeva il giudizio, notificando Parte_1
alla banca convenuta e all'attrice la quale non si costituiva nel giudizio, così, Parte_5
riassunto.
All'udienza del 10.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
In punto di fatto, emerge ex actis, che in data 29.09.2000, Parte_1 Parte_3
e quale fideiussore e terzo datore di ipoteca, hanno stipulato con la Parte_2 [...]
un “contratto di mutuo ipotecario”, dalla durata di 15 anni, mediante il Controparte_9
pagamento di 180 rate mensili, uguali e costanti, con il quale veniva erogata la somma di lire
400.000.000,00 (euro 206.582,76, cfr. contratto di mutuo allegato dalla parte attrice e alla relazione di ctu).
Passando al vaglio delle domande degli attori, deve prendersi in considerazione, in primo luogo, la questione relativa alla mancata indicazione del tasso di interesse effettivo applicato e all'omessa indicazione dell'ISC.
Dalla disamina del contratto di finanziamento e dalla C.T.U. in atti risulta, preliminarmente che le parti hanno sottoscritto un mutuo, prevedendo espressamente un piano di ammortamento secondo lo schema c.d. “alla francese”.
Con riferimento alla individuazione del tasso di interesse e dell'ISC delle altre condizioni contrattuali relative ai tassi di interessi applicati, poi, dall'analisi del contratto stipulato tra le parti - come confermato dall'ausiliario del giudice - si evince che, all'art.3 delle condizioni generali e nel documento di sintesi, i contraenti avevano pattuito un tasso nominale annuo fisso
5 del 5,80 % (TAN) per il periodo di preammortamento (29.09.2000 - 30.09.2000) e per i primi due anni di ammortamento del mutuo con decorrenza 30.09.2000.
Per ogni biennio successivo, il tasso di interesse veniva determinato dal confronto tra l'ISR (Interest Swap Rate)(a) a due anni, rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente a quello di inizio del periodo biennale di ammortamento, così come pubblicato sul quotidiano “Il sole 24 ore” e l'EURIBOR (b) a sei mesi, rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente a quello di inizio del periodo biennale di ammortamento. Ove il primo fosse stato inferiore al secondo per i due anni successivi si sarebbe dovuto applicare il tasso fisso cosi come determinato al punto (a) (IRS a due anni) maggiorato di 1 punto percentuale;
laddove, invece, il primo tasso (a) fosse stato superiore al secondo (b), si sarebbe dovuto applicare mensilmente quest'ultimo, in misura variabile, in base alla media del mese precedente a quello di riferimento dell'EURIBOR con uno spread di 1 punto percentuale. In caso di parità tra la misura delle due rilevazioni, si sarebbe dovuto applicare, per il biennio successivo, il tasso fisso come determinato sub (a).
Da quanto sin qui esposto, deve affermarsi che il tasso di interesse è stato determinato in maniera univoca e le rate, pagate dagli attori, sono state calcolate applicando in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite anche tenuto conto della esplicita pattuizione delle altre condizioni contrattuali (cfr. pagg. 13 e ss. C.T.U. in atti).
Parimenti, l'art.5, individuava la misura degli interessi di mora, senza previsione di capitalizzazione, e sulle somme scadute e non pagate (quote capitali + quote interessi), in misura pari al tasso corrispettivo in base al quale era regolata l'operazione, maggiorato di 3 punti percentuali.
In questi termini, inizialmente, tale tasso veniva determinato nella misura del 8,80%
(5,80+3).
Quanto alla questione relativa alla mancata individuazione di TAEG/ISC, è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo
6 del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_6
piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Tribunale di Salerno,
31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Palermo sez. V,
03/06/2020, n.1605). Parimenti, nessun effetto invalidante per il contratto deriva dalla mancata indicazione dell'indicatore in questione.
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta infondatezza, sul punto, della domanda in esame.
Passando al vaglio della domanda relativa all'asserita illegittimità dell'applicazione del modello di ammortamento c.d. alla francese e alla conseguente dedotta violazione del divieto di anatocismo, occorre osservare quanto segue.
Dalla disamina del contratto di mutuo chirografario è agevole desumere come, da un lato, sia stato previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, dall'altro, il tasso di interesse sia stato, come detto, espressamente pattuito.
Il modello di ammortamento in esame prevede un sistema a rata costante, ovvero, per i mutui a tasso variabile, a rata tendenzialmente costante consistendo la variazione dell'importo della singola rata nella variazione del parametro di riferimento adoperato per la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi.
Dalle stesse allegazioni delle parti, nella specie, può rilevarsi che la banca abbia precisato nel contratto, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili, le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire. In particolare, il piano di ammortamento allegato al contratto indica le quote capitale del piano di ammortamento e le condizioni economiche pattuite (cfr. doc.
1-3 fascicolo parte convenuta).
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico.
Nel modello di ammortamento alla francese, la quota di interessi di ciascuna rata è, comunque, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore, con la conseguenza che, a partire dalla quota di interessi
7 riferita alla singola rata, si determina per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito - in tal modo, pertanto, l'interesse non è produttivo di altro interesse ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato (cfr.
Tribunale Ferrara, 13/02/2019, n.128;Tribunale Torino sez. I, 20/12/2018) e ancora “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (cfr. Cass., sent. n.11400 del 2014; Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, (ud. 05/10/2022, dep. 24/11/2022), n.34677).
Del resto, sul punto, si è anche espressa la Suprema Corte di Cassazione la quale, a Sezioni
Unite, ha dettato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv.
671092 - 02)).
In particolare e per quanto di rilievo in questa sede, l'arresto richiamato ha rilevato che
“l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” deve essere esclusa “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, … era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
8 (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Seguita la Corte affermando che la tesi della indeterminatezza del mutuo “non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni. a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti
(sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non
9 determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto
(l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi
1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02)).
Anche con riferimento alla domanda in questione, pertanto, si impone una pronuncia di rigetto.
Quanto alla contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Si è già dato conto sopra dei tassi pattuiti dalle parti.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato
10 dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra e della C.T.U espletata, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi.
Con riferimento a quelli di mora preme soffermarsi sulla commissione di estinzione/risoluzione anticipata.
Sul punto, infatti, occorre esaminare il regime applicabile alla commissione di estinzione anticipata. La commissione/penale in questione trova, di consueto, applicazione in due ipotesi, una rimessa alla scelta dello stesso mutuatario di estinguere il mutuo prima della sua naturale scadenza e l'altra in caso di estinzione anticipata del contratto per esecuzione coattiva. Nel primo caso è pacifico che la commissione di estinzione anticipata – cioè l'onere economico che il cliente è tenuto a sostenere per estinguere anticipatamente il mutuo – non possa essere
11 computata nel TAEG contrattuale da parametrare al tasso soglia ai fini della verifica di usurarietà del saggio di interesse pattuito dalle parti, atteso che la stessa non è un costo certo del credito, come l'interesse corrispettivo, ma un costo meramente eventuale. In secondo luogo, la commissione in esame diverge anche dall'interesse moratorio, in quanto quest'ultimo è conseguenza di un fatto esterno al programma contrattuale, costituito dall'inadempimento del debitore, operante nella fase "patologica" del rapporto, mentre, al contrario, l'applicazione della c.d. commissione di estinzione anticipata si inserisce nella fase fisiologica del programma contrattuale, perché risponde all'esigenza, prevista in contratto a favore del debitore e remunerata al creditore, di sciogliersi dal medesimo in via anticipata rispetto alla durata del comune programma negoziale: essa, in altre parole, rispondendo ad una facoltà prevista in contratto, costituisce un corrispettivo del contratto che non sembra qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito e, dunque, riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio (cfr., di recente, sul punto, Cass. Civ., sez. III, n. 7352/2022). Nel caso in cui, inoltre, il contratto intercorso tra le parti sia costituito da un mutuo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38
TUB, l'estinzione anticipata del debito e la correlativa cancellazione dell'ipoteca costituiscono un diritto potestativo accordato al mutuatario direttamente ed inderogabilmente da specifiche disposizioni di legge, il rispetto delle quali è coerente con la configurazione stessa di quel particolare tipo di mutuo e con l'intento del legislatore di agevolare in tal modo l'erogazione del credito, contemporaneamente assicurando particolari garanzie all'ente mutuante, in vista di un preminente interesse generale: appare pertanto incompatibile con l'impianto normativo descritto, e con gli equilibri ad esso sottesi, la equiparazione della commissione di estinzione anticipata ad un vantaggio di tipo usurario connesso alla erogazione del credito. In ogni caso, quand'anche la si volesse includere nella verifica di usurarietà, la stessa non potrebbe essere sommata all'interesse corrispettivo, atteso che l'eventuale anticipata estinzione comporterebbe l'onere per il recedente di versare sul capitale residuo il solo compenso pattuito per l'estinzione e non anche l'interesse corrispettivo, sicché le due voci non potrebbero che operare alternativamente sulle somme ancora da versare.
Discorso diverso potrebbe effettuarsi per la penale per l'anticipata risoluzione/decadenza riconnessa dunque all'inadempimento del mutuatario – che potrebbe esser assimilata, sul piano della natura giuridica, all'interesse di mora, essendo una componente eventuale del costo del
12 credito operante nella fase patologica del rapporto e riconnessa all'inadempimento del mutuatario.
Anche qualora si voglia includere la penale per l'estinzione anticipata del contratto nel calcolo del TEG, l'inclusione non potrebbe che essere effettuata nel momento in cui la penale viene applicata, sulla scorta del ragionamento svolto dalle sezioni unite della cassazione per gli interessi di mora;
la Suprema Corte (Cass. Civ., S.U., sent. n. 19597/2020, cit, cfr. motivaz., paragrafo 6^), ha infatti affermato che ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato, onde, ove il tasso applicato in concreto sia sottosoglia, esso sarà dovuto, anche se era stato pattuito in misura sopra soglia.
Applicando tale ragionamento nel caso di specie, deve darsi conto delle risultanze della
C.T.U. disposta.
L'ausiliario del giudice ha appurato che “dai prospetti contabili -riportati in Parte_7
di calcolo del T.E.G. degli interessi di mora (nominali 8.800%) e degli interessi corrispettivi (nominali 5,80%),
+ commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, esclusa la commissione di estinzione anticipata intesa quale forma di recesso anticipato ma inclusa la commissione penale di risoluzione per inadempimento, cioè connessa all'omesso pagamento delle rate di mutuo, come espressamente richiesto dal quesito, emerge che il mutuo in esame, ipotizzando la risoluzione del contratto -poi effettivamente verificatasi con comunicazione del 23.08.2006 notificata il 24.08.2006, in prossimità della scadenza della 71.a rata del piano di ammortamento in scadenza il 31.08.2006) - ad ogni singola rata, è viziato da usura genetica a partire dalla prima rata di ammortamento
(Allegato 6), in scadenza il 31.10.2000, e fino alla settima rata con scadenza 30.04.2001 (Allegato 7), senza soluzione di continuità come da valore calcolato del TEG che di seguito sinteticamente si riporta:
TEG RISOLUZIONE ANTICIPATA PRIMA RATA 31.10.2000 34,03600%
TEG RISOLUZIONE ANTICIPATA SETTIMA RATA 30.04.2000 9,66515%
a fronte di un tasso soglia del 9,435%.
La prima rata in riferimento alla quale il TEG assume valori inferiori al tasso soglia è l'ottava con scadenza 31.05.2001 (Allegato 8), in corrispondenza della quale si registra un TEG del 9,194%
(<9,435%)”
Sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti, deve ritenersi che la clausola penale per l'estinzione anticipata del rapporto, ove si voglia includerla nel calcolo del TEG, vada considerata con riferimento al momento in cui è stata applicata e non a quello della stipula del
13 contratto. E in base a quanto accertato dal CTU, al momento della risoluzione l'applicazione della penale non determina il superamento del tasso soglia.
Le domande attoree, pertanto, devono essere rigettate.
Passando a vagliare la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e coltivata dalle cessionarie intervenute, la stessa deve essere accolta per quanto di ragione.
In particolare, la parte convenuta e, successivamente, le parti intervenute hanno istato per la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 132.556,20 oltre interessi come da contratto e per legge, e comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/96, dal 01.09.06 sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. È documentata in atti la comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, in data 23.08.2006 (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta).
Dalla lettura del documento in esame, in combinato con la C.T.U. espletata è possibile risalire al debito residuo, in sorte capitale, al 31.08.2006, pari ad euro 145.554,93.
L'ausiliario del giudice ha chiarito, in via del tutto condivisibile, che “la differenza tra le risultanze della comunicazione di risoluzione del contratto (Debito Residuo Euro 146.567,54) e l'importo portato dalla domanda riconvenzionale (Debito residuo Euro 145.554,93), è stata ricondotta con ragionevole verosimiglianza all'intervenuto pagamento della 71.ma rata (ed assunto come tale in questa sede) del mutuo la cui scadenza (31.08.2006) è immediatamente prossima alla comunicazione 23.08.2006 di risoluzione del contratto in occasione del mancato pagamento della 70.ma rata”.
Accertata la legittimità delle condizioni contrattuali, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti deve essere accertato sulla scorta della seconda proposta del C.T.U..
Correttamente l'ausiliario ha decurtato dall'importo dovuto del debito residuo, in sorte capitale, al 31.08.2006, pari ad euro 145.554,93, il versamento effettuato in data 22.07.2010 da imputare in conto rate scadute al 31.08.2006, ex art. 1194 c.c. per euro 40.000,00.
In questi termini, il totale dovuto alla banca successivamente al versamento di cui sopra, vale a dire successivamente al 22.07.2010, è stato calcolato in euro 122.971,29, per sorte capitale, oltre euro 39.650,32 a titolo di interessi al tasso convenzionale, per un totale di euro
162.621,61.
In questi termini, pertanto, negata la ricorrenza di interessi usurari, devono essere aggiunti gli interessi di mora calcolati, sulla base del contratto, sino alla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019), per un importo di euro 181.951,47 (euro 122.971,29 + 58.980,18
14 a titolo di interessi), nonché quelli successivamente maturati, in presenza di un'espressa domanda in tal senso.
In questi termini, nonché quale terzo datore di ipoteca e Parte_1 Parte_2
fideiussore, devono essere condannati, in solido tra loro e, quanto a entro i Parte_2
limiti della fideiussione prestata, al pagamento della somma di euro 181.951,47, oltre interessi di mora, come da contratto, dalla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019) sino al saldo.
L'esito del giudizio consente di ritenere assorbito ogni profilo relativo alla domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla parte convenuta.
Tanto detto, deve darsi, a questo punto, conto della circostanza per la quale la
[...]
successivamente all'intervento in giudizio in data 29.04.2022, a mezzo della CP_5
non ha svolto più alcuna difesa, nei suoi confronti Controparte_6
non è stata riassunta la causa, né la stessa ha agito in riassunzione.
In questi termini, deve ritenersi che il presente giudizio sia proseguito tra le parti originarie nonché tra le stesse e la prima cessionaria/intervenuta Controparte_4
Pertanto, fermi restando i rapporti interni tra la detta intervenuta e le Controparte_4
ulteriori eventuali cessionarie, la condanna degli attori deve essere pronunciata nei confronti della predetta Controparte_4
L'esito complessivo del giudizio, nonché l'entità delle questioni trattate e l'entità delle difese svolte, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1284/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dagli attori;
❖ in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna, in via solidale,
[...]
e quest'ultima nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento in Pt_1 Parte_2
favore della parte convenuta e, per essa, dell'intervenuta della somma di Controparte_4
euro 181.951,47, oltre interessi di mora, come da contratto, dalla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019) sino al saldo;
15 ❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni le spese di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Fermo il 29.01.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO GHIO, elettivamente domiciliato in MONTEGRANARO, VIA BONCORE N. 62, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso per riassunzione;
ATTORE IN RIASSUNZIONE C.F. ); Parte_2 C.F._2
ATTRICE ORIGINARIA
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RENATO PERTICARARI e dell'avv. ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONTRO
QUALE MANDATARIA Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_2
RENATO PERTICARARI e dell'avv. ANDREA PERTICARARI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di intervento;
e, per essa, (C.F. , in CP_5 Controparte_6 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI MUZI, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENUTE
1 OGGETTO: Mutuo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17, legge n. 69 del 2009, deve darsi atto che, con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, per le motivazioni esposte in narrativa,
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola sugli interessi contenuta nel contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29/09/2000 con e per l'effetto Controparte_2
dichiarare non dovuti tutti gli interessi corrisposti in violazione di legge che ammontano ad € 103.978,59, o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con conseguente modifica del piano di ammortamento.
- in via subordinata: accertare e dichiarare la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, con conseguente ricalcolo degli interessi al tasso sostitutivo calcolato sulla media BOT dei 12 mesi precedenti la sottoscrizione del contratto, corrispondenti alla somma di € 52.290,10, e quindi non dovuti, o quella somma minore o maggiore che verrà determinata in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
A fondamento delle domande, gli attori deducevano di aver, in data 29.09.2000, stipulato un contratto di mutuo ipotecario con la per l'importo di lire 400.000.000,00 Controparte_2
(euro 206.482,76), da restituire mediante il pagamento di n. 180 rate.
A garanzia del pagamento del capitale mutuato e degli interessi, Parte_2
concedeva ipoteca volontaria su una serie di immobili, tra cui su quello di proprietà, sito nel
Comune di Sant'Elpidio a Mare, via Lassu n. 230, distinto e censito al N.C.E.U. di detto
Comune, al foglio 8, part. N. 304, sub 7, sub 4 e sub 5.
Due dei predetti immobili, identificati con i sub 4 e 5, venivano successivamente venduti a e una parte del prezzo ricavato dalla vendita, pari alla somma di euro Parte_4
40.00,00, su disposizione diretta della venivano accreditate come pagamento del solo CP_2
capitale.
Analizzate le condizioni del contratto di mutuo, gli attori si avvedevano di talune anomalie e, in particolare:
2 - della mancata indicazione del tasso di interesse effettivo (corrispettivo e mora) applicato e dell'omessa indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo) cui conseguiva la nullità della relativa pattuizione ai sensi dell'art. 117, comma 8 TUB;
- dell'applicazione di interessi anatocistici rilevanti anche ai fini della usurarietà dell'interesse, discendente dall'ammortamento alla francese;
- dell'applicazione di interessi usurari.
La si costituiva in giudizio e resisteva alle domande Controparte_2
svolte dalla controparte, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
- rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la domanda attorea;
- in via riconvenzionale, condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento della somma di €
132.556,20 oltre interessi come da contratto e per legge, e comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/96, dal 01.09.06 sino al saldo effettivo, ovvero quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- in via subordinata e di eccezione, compensare l'eventuale somma dovuta dalla Banca in restituzione con il credito vantato.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento delle proprie domande, la parte convenuta specificava che la aveva CP_2
correttamente applicato le condizioni contrattuali le quali erano state pattuite ed erano del tutto legittime. Invero, nessun fenomeno usurario poteva essere ricondotto al rapporto bancario per cui è causa.
Erano infondate, inoltre, le contestazioni relative all'asserito mancato rispetto della disciplina della trasparenza, essendo il contratto ampiamente precedente alla disciplina introdotta dalla delibera CICR 04/03/2003, in vigore dal 01/10/2003. Parimenti, nessun pregio avevano le contestazioni sul rilievo anatocistico degli interessi di mora o sugli effetti peggiorativi dell'ammortamento alla francese rispetto ad una pretesa capitalizzazione semplice.
Ne conseguiva la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Sussistevano, poi, i presupposti per ottenere, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento del debito maturato, tenuto conto della risoluzione comunicata con raccomandata del 23.08.2006, insieme alla intimazione al pagamento del debito residuo.
Instaurato il contraddittorio, in data 30.04.2021, interveniva in giudizio la
[...]
e, per essa, quale mandataria, la . la quale CP_4 Controparte_7
3 rappresentava che, con atto del 19 febbraio 2021 del Notaio la società Persona_1 [...]
e la società Controparte_2 Controparte_8
cedevano alla rispettivamente, la piena proprietà del ramo dell'azienda Controparte_4
bancaria, definito come Ramo d'Azienda UBI (o “Ramo UBI”), e la piena proprietà del ramo d'azienda definito come Ramo d'Azienda UBISS (o “Ramo UBISS”) e di tale cessione veniva dato avviso sulla G.U. n. 35 del 23.03.2021 con annotazione presso la competente CCIAA (doc.
n. 4). Tra i crediti in sofferenza ceduti rientrava anche quello relativo al mutuo per cui è causa.
Si associava, quindi, alle difese e alle domande svolte dalla convenuta originaria di cui chiedeva l'estromissione.
Espletata la C.T.U. contabile richiesta, in data 29.04.2022, interveniva in giudizio la
, per essa, la Controparte_5 Controparte_6
La parte intervenuta deduceva che - successivamente all'atto n. 16046/8617 rep. /racc. del Notaio di Milano, in data 19.02.2021, con cui la Persona_1 Controparte_2
aveva ceduto a la proprietà del ramo d'azienda bancaria denominato
[...] Controparte_4
“Ramo d'Azienda UBI” riguardante l'attività bancaria in senso stretto inerente alla rete di Filiali
e Punti Operativi meglio descritti nell'Allegato 13 del predetto atto- in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, concluso in data 28.07.2021, la aveva acquistato da Controparte_5 [...]
taluni crediti (derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi CP_4
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi) sorti nel periodo compreso tra il giorno 01.01.1950 e il 31.05.2021, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 e meglio individuati nell'elenco messo a disposizione sul link www.securitisation-services.com/it/cessioni, fino alla loro estinzione.
Ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti era stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 98 del 19.08.2021 e mediante iscrizione nel Registro delle Imprese, con i relativi effetti erga omnes previsti dal D. Lgs.
1.9.1993 n. 385. In forza della menzionata cessione, la era succeduta, a titolo particolare, nei rapporti Controparte_5
giuridici attivi e passivi già di titolarità della Banca cedente, tra i quali erano ricomprese le
4 ragioni creditorie azionate nel presente giudizio, derivanti dal mutuo ipotecario n. 76/70257 del
29/09/2000 (rep. 97441), munito di formula esecutiva in data 16/10/2000, vantato nei confronti, tra gli altri, di e Aderiva, pertanto, alle difese e alle Parte_3 Parte_1
conclusioni svolte dalla nella comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta versata in atti e successivamente fatte proprie da Controparte_4
Definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 27.04.2023, il procuratore di parte attrice dichiarava l'intervenuto decesso di e, con successiva Parte_3
ordinanza, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Con ricorso del 24.07.2023, il solo riassumeva il giudizio, notificando Parte_1
alla banca convenuta e all'attrice la quale non si costituiva nel giudizio, così, Parte_5
riassunto.
All'udienza del 10.10.2024, le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, occorre osservare quanto segue.
In punto di fatto, emerge ex actis, che in data 29.09.2000, Parte_1 Parte_3
e quale fideiussore e terzo datore di ipoteca, hanno stipulato con la Parte_2 [...]
un “contratto di mutuo ipotecario”, dalla durata di 15 anni, mediante il Controparte_9
pagamento di 180 rate mensili, uguali e costanti, con il quale veniva erogata la somma di lire
400.000.000,00 (euro 206.582,76, cfr. contratto di mutuo allegato dalla parte attrice e alla relazione di ctu).
Passando al vaglio delle domande degli attori, deve prendersi in considerazione, in primo luogo, la questione relativa alla mancata indicazione del tasso di interesse effettivo applicato e all'omessa indicazione dell'ISC.
Dalla disamina del contratto di finanziamento e dalla C.T.U. in atti risulta, preliminarmente che le parti hanno sottoscritto un mutuo, prevedendo espressamente un piano di ammortamento secondo lo schema c.d. “alla francese”.
Con riferimento alla individuazione del tasso di interesse e dell'ISC delle altre condizioni contrattuali relative ai tassi di interessi applicati, poi, dall'analisi del contratto stipulato tra le parti - come confermato dall'ausiliario del giudice - si evince che, all'art.3 delle condizioni generali e nel documento di sintesi, i contraenti avevano pattuito un tasso nominale annuo fisso
5 del 5,80 % (TAN) per il periodo di preammortamento (29.09.2000 - 30.09.2000) e per i primi due anni di ammortamento del mutuo con decorrenza 30.09.2000.
Per ogni biennio successivo, il tasso di interesse veniva determinato dal confronto tra l'ISR (Interest Swap Rate)(a) a due anni, rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente a quello di inizio del periodo biennale di ammortamento, così come pubblicato sul quotidiano “Il sole 24 ore” e l'EURIBOR (b) a sei mesi, rilevato nell'ultimo giorno lavorativo del periodo precedente a quello di inizio del periodo biennale di ammortamento. Ove il primo fosse stato inferiore al secondo per i due anni successivi si sarebbe dovuto applicare il tasso fisso cosi come determinato al punto (a) (IRS a due anni) maggiorato di 1 punto percentuale;
laddove, invece, il primo tasso (a) fosse stato superiore al secondo (b), si sarebbe dovuto applicare mensilmente quest'ultimo, in misura variabile, in base alla media del mese precedente a quello di riferimento dell'EURIBOR con uno spread di 1 punto percentuale. In caso di parità tra la misura delle due rilevazioni, si sarebbe dovuto applicare, per il biennio successivo, il tasso fisso come determinato sub (a).
Da quanto sin qui esposto, deve affermarsi che il tasso di interesse è stato determinato in maniera univoca e le rate, pagate dagli attori, sono state calcolate applicando in maniera corretta le condizioni contrattuali pattuite anche tenuto conto della esplicita pattuizione delle altre condizioni contrattuali (cfr. pagg. 13 e ss. C.T.U. in atti).
Parimenti, l'art.5, individuava la misura degli interessi di mora, senza previsione di capitalizzazione, e sulle somme scadute e non pagate (quote capitali + quote interessi), in misura pari al tasso corrispettivo in base al quale era regolata l'operazione, maggiorato di 3 punti percentuali.
In questi termini, inizialmente, tale tasso veniva determinato nella misura del 8,80%
(5,80+3).
Quanto alla questione relativa alla mancata individuazione di TAEG/ISC, è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale
(TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.
Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo
6 del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_6
piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Tribunale di Salerno,
31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Palermo sez. V,
03/06/2020, n.1605). Parimenti, nessun effetto invalidante per il contratto deriva dalla mancata indicazione dell'indicatore in questione.
Tanto premesso, appare evidente l'assoluta infondatezza, sul punto, della domanda in esame.
Passando al vaglio della domanda relativa all'asserita illegittimità dell'applicazione del modello di ammortamento c.d. alla francese e alla conseguente dedotta violazione del divieto di anatocismo, occorre osservare quanto segue.
Dalla disamina del contratto di mutuo chirografario è agevole desumere come, da un lato, sia stato previsto un piano di ammortamento c.d. alla francese, dall'altro, il tasso di interesse sia stato, come detto, espressamente pattuito.
Il modello di ammortamento in esame prevede un sistema a rata costante, ovvero, per i mutui a tasso variabile, a rata tendenzialmente costante consistendo la variazione dell'importo della singola rata nella variazione del parametro di riferimento adoperato per la determinazione del tasso degli interessi corrispettivi.
Dalle stesse allegazioni delle parti, nella specie, può rilevarsi che la banca abbia precisato nel contratto, anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimono valori oggettivi e agevolmente accertabili, le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire. In particolare, il piano di ammortamento allegato al contratto indica le quote capitale del piano di ammortamento e le condizioni economiche pattuite (cfr. doc.
1-3 fascicolo parte convenuta).
Le affermazioni che precedono valgono a chiarire, da un lato, la determinatezza e, pertanto, la prevedibilità dell'andamento delle rate del piano di ammortamento, dall'altro l'assenza di qualsivoglia fenomeno anatocistico.
Nel modello di ammortamento alla francese, la quota di interessi di ciascuna rata è, comunque, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore, con la conseguenza che, a partire dalla quota di interessi
7 riferita alla singola rata, si determina per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito - in tal modo, pertanto, l'interesse non è produttivo di altro interesse ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato (cfr.
Tribunale Ferrara, 13/02/2019, n.128;Tribunale Torino sez. I, 20/12/2018) e ancora “nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente
a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia” (cfr. Cass., sent. n.11400 del 2014; Cassazione civile sez. I, 24/11/2022, (ud. 05/10/2022, dep. 24/11/2022), n.34677).
Del resto, sul punto, si è anche espressa la Suprema Corte di Cassazione la quale, a Sezioni
Unite, ha dettato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv.
671092 - 02)).
In particolare e per quanto di rilievo in questa sede, l'arresto richiamato ha rilevato che
“l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.” deve essere esclusa “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, … era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato
8 (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Seguita la Corte affermando che la tesi della indeterminatezza del mutuo “non è condivisibile alla luce delle seguenti considerazioni. a) La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. («I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati»), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un «prezzo» o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti
(sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto. c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende – e comunque non è stato accertato dal giudice di merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento
«alla francese» standardizzati – da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non
9 determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto
(l'obbligo di indicare l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo 2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi
1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 (Rv. 671092 - 02)).
Anche con riferimento alla domanda in questione, pertanto, si impone una pronuncia di rigetto.
Quanto alla contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interessi superiore alla soglia usuraria, va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Si è già dato conto sopra dei tassi pattuiti dalle parti.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato
10 dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra e della C.T.U espletata, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi.
Con riferimento a quelli di mora preme soffermarsi sulla commissione di estinzione/risoluzione anticipata.
Sul punto, infatti, occorre esaminare il regime applicabile alla commissione di estinzione anticipata. La commissione/penale in questione trova, di consueto, applicazione in due ipotesi, una rimessa alla scelta dello stesso mutuatario di estinguere il mutuo prima della sua naturale scadenza e l'altra in caso di estinzione anticipata del contratto per esecuzione coattiva. Nel primo caso è pacifico che la commissione di estinzione anticipata – cioè l'onere economico che il cliente è tenuto a sostenere per estinguere anticipatamente il mutuo – non possa essere
11 computata nel TAEG contrattuale da parametrare al tasso soglia ai fini della verifica di usurarietà del saggio di interesse pattuito dalle parti, atteso che la stessa non è un costo certo del credito, come l'interesse corrispettivo, ma un costo meramente eventuale. In secondo luogo, la commissione in esame diverge anche dall'interesse moratorio, in quanto quest'ultimo è conseguenza di un fatto esterno al programma contrattuale, costituito dall'inadempimento del debitore, operante nella fase "patologica" del rapporto, mentre, al contrario, l'applicazione della c.d. commissione di estinzione anticipata si inserisce nella fase fisiologica del programma contrattuale, perché risponde all'esigenza, prevista in contratto a favore del debitore e remunerata al creditore, di sciogliersi dal medesimo in via anticipata rispetto alla durata del comune programma negoziale: essa, in altre parole, rispondendo ad una facoltà prevista in contratto, costituisce un corrispettivo del contratto che non sembra qualificabile come un costo connesso alla erogazione del credito e, dunque, riconducibile alla categoria del vantaggio usuraio (cfr., di recente, sul punto, Cass. Civ., sez. III, n. 7352/2022). Nel caso in cui, inoltre, il contratto intercorso tra le parti sia costituito da un mutuo fondiario stipulato ai sensi dell'art. 38
TUB, l'estinzione anticipata del debito e la correlativa cancellazione dell'ipoteca costituiscono un diritto potestativo accordato al mutuatario direttamente ed inderogabilmente da specifiche disposizioni di legge, il rispetto delle quali è coerente con la configurazione stessa di quel particolare tipo di mutuo e con l'intento del legislatore di agevolare in tal modo l'erogazione del credito, contemporaneamente assicurando particolari garanzie all'ente mutuante, in vista di un preminente interesse generale: appare pertanto incompatibile con l'impianto normativo descritto, e con gli equilibri ad esso sottesi, la equiparazione della commissione di estinzione anticipata ad un vantaggio di tipo usurario connesso alla erogazione del credito. In ogni caso, quand'anche la si volesse includere nella verifica di usurarietà, la stessa non potrebbe essere sommata all'interesse corrispettivo, atteso che l'eventuale anticipata estinzione comporterebbe l'onere per il recedente di versare sul capitale residuo il solo compenso pattuito per l'estinzione e non anche l'interesse corrispettivo, sicché le due voci non potrebbero che operare alternativamente sulle somme ancora da versare.
Discorso diverso potrebbe effettuarsi per la penale per l'anticipata risoluzione/decadenza riconnessa dunque all'inadempimento del mutuatario – che potrebbe esser assimilata, sul piano della natura giuridica, all'interesse di mora, essendo una componente eventuale del costo del
12 credito operante nella fase patologica del rapporto e riconnessa all'inadempimento del mutuatario.
Anche qualora si voglia includere la penale per l'estinzione anticipata del contratto nel calcolo del TEG, l'inclusione non potrebbe che essere effettuata nel momento in cui la penale viene applicata, sulla scorta del ragionamento svolto dalle sezioni unite della cassazione per gli interessi di mora;
la Suprema Corte (Cass. Civ., S.U., sent. n. 19597/2020, cit, cfr. motivaz., paragrafo 6^), ha infatti affermato che ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato, onde, ove il tasso applicato in concreto sia sottosoglia, esso sarà dovuto, anche se era stato pattuito in misura sopra soglia.
Applicando tale ragionamento nel caso di specie, deve darsi conto delle risultanze della
C.T.U. disposta.
L'ausiliario del giudice ha appurato che “dai prospetti contabili -riportati in Parte_7
di calcolo del T.E.G. degli interessi di mora (nominali 8.800%) e degli interessi corrispettivi (nominali 5,80%),
+ commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, esclusa la commissione di estinzione anticipata intesa quale forma di recesso anticipato ma inclusa la commissione penale di risoluzione per inadempimento, cioè connessa all'omesso pagamento delle rate di mutuo, come espressamente richiesto dal quesito, emerge che il mutuo in esame, ipotizzando la risoluzione del contratto -poi effettivamente verificatasi con comunicazione del 23.08.2006 notificata il 24.08.2006, in prossimità della scadenza della 71.a rata del piano di ammortamento in scadenza il 31.08.2006) - ad ogni singola rata, è viziato da usura genetica a partire dalla prima rata di ammortamento
(Allegato 6), in scadenza il 31.10.2000, e fino alla settima rata con scadenza 30.04.2001 (Allegato 7), senza soluzione di continuità come da valore calcolato del TEG che di seguito sinteticamente si riporta:
TEG RISOLUZIONE ANTICIPATA PRIMA RATA 31.10.2000 34,03600%
TEG RISOLUZIONE ANTICIPATA SETTIMA RATA 30.04.2000 9,66515%
a fronte di un tasso soglia del 9,435%.
La prima rata in riferimento alla quale il TEG assume valori inferiori al tasso soglia è l'ottava con scadenza 31.05.2001 (Allegato 8), in corrispondenza della quale si registra un TEG del 9,194%
(<9,435%)”
Sulla scorta dei principi di diritto sopra esposti, deve ritenersi che la clausola penale per l'estinzione anticipata del rapporto, ove si voglia includerla nel calcolo del TEG, vada considerata con riferimento al momento in cui è stata applicata e non a quello della stipula del
13 contratto. E in base a quanto accertato dal CTU, al momento della risoluzione l'applicazione della penale non determina il superamento del tasso soglia.
Le domande attoree, pertanto, devono essere rigettate.
Passando a vagliare la domanda riconvenzionale svolta dalla parte convenuta e coltivata dalle cessionarie intervenute, la stessa deve essere accolta per quanto di ragione.
In particolare, la parte convenuta e, successivamente, le parti intervenute hanno istato per la condanna degli attori al pagamento della somma di euro 132.556,20 oltre interessi come da contratto e per legge, e comunque entro i limiti di cui alla Legge n. 108/96, dal 01.09.06 sino al saldo effettivo, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. È documentata in atti la comunicazione della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario per cui è causa, in data 23.08.2006 (cfr. doc. 4 fascicolo parte convenuta).
Dalla lettura del documento in esame, in combinato con la C.T.U. espletata è possibile risalire al debito residuo, in sorte capitale, al 31.08.2006, pari ad euro 145.554,93.
L'ausiliario del giudice ha chiarito, in via del tutto condivisibile, che “la differenza tra le risultanze della comunicazione di risoluzione del contratto (Debito Residuo Euro 146.567,54) e l'importo portato dalla domanda riconvenzionale (Debito residuo Euro 145.554,93), è stata ricondotta con ragionevole verosimiglianza all'intervenuto pagamento della 71.ma rata (ed assunto come tale in questa sede) del mutuo la cui scadenza (31.08.2006) è immediatamente prossima alla comunicazione 23.08.2006 di risoluzione del contratto in occasione del mancato pagamento della 70.ma rata”.
Accertata la legittimità delle condizioni contrattuali, il saldo dei rapporti dare e avere tra le parti deve essere accertato sulla scorta della seconda proposta del C.T.U..
Correttamente l'ausiliario ha decurtato dall'importo dovuto del debito residuo, in sorte capitale, al 31.08.2006, pari ad euro 145.554,93, il versamento effettuato in data 22.07.2010 da imputare in conto rate scadute al 31.08.2006, ex art. 1194 c.c. per euro 40.000,00.
In questi termini, il totale dovuto alla banca successivamente al versamento di cui sopra, vale a dire successivamente al 22.07.2010, è stato calcolato in euro 122.971,29, per sorte capitale, oltre euro 39.650,32 a titolo di interessi al tasso convenzionale, per un totale di euro
162.621,61.
In questi termini, pertanto, negata la ricorrenza di interessi usurari, devono essere aggiunti gli interessi di mora calcolati, sulla base del contratto, sino alla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019), per un importo di euro 181.951,47 (euro 122.971,29 + 58.980,18
14 a titolo di interessi), nonché quelli successivamente maturati, in presenza di un'espressa domanda in tal senso.
In questi termini, nonché quale terzo datore di ipoteca e Parte_1 Parte_2
fideiussore, devono essere condannati, in solido tra loro e, quanto a entro i Parte_2
limiti della fideiussione prestata, al pagamento della somma di euro 181.951,47, oltre interessi di mora, come da contratto, dalla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019) sino al saldo.
L'esito del giudizio consente di ritenere assorbito ogni profilo relativo alla domanda ex art. 96 c.p.c., svolta dalla parte convenuta.
Tanto detto, deve darsi, a questo punto, conto della circostanza per la quale la
[...]
successivamente all'intervento in giudizio in data 29.04.2022, a mezzo della CP_5
non ha svolto più alcuna difesa, nei suoi confronti Controparte_6
non è stata riassunta la causa, né la stessa ha agito in riassunzione.
In questi termini, deve ritenersi che il presente giudizio sia proseguito tra le parti originarie nonché tra le stesse e la prima cessionaria/intervenuta Controparte_4
Pertanto, fermi restando i rapporti interni tra la detta intervenuta e le Controparte_4
ulteriori eventuali cessionarie, la condanna degli attori deve essere pronunciata nei confronti della predetta Controparte_4
L'esito complessivo del giudizio, nonché l'entità delle questioni trattate e l'entità delle difese svolte, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Sono poste a carico di tutte le parti in solido tra loro le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1284/2019 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
❖ rigetta le domande svolte dagli attori;
❖ in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna, in via solidale,
[...]
e quest'ultima nei limiti della fideiussione prestata, al pagamento in Pt_1 Parte_2
favore della parte convenuta e, per essa, dell'intervenuta della somma di Controparte_4
euro 181.951,47, oltre interessi di mora, come da contratto, dalla data della domanda riconvenzionale (28.10.2019) sino al saldo;
15 ❖ compensa tra le parti le spese di lite;
❖ pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro e pro quota nei rapporti interni le spese di C.T.U. come liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Fermo il 29.01.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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