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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/11/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9594/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9594/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. FORIN SIMONE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. FORIN SIMONE, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, ribadite nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno salvo l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi sin d'ora mutuo consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli. 2
2. La responsabilità genitoriale dei figli resta condivisa tra entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita dei figli, salva la decisione in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. Ciascun genitore dovrà garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative al registro elettronico scolastico dei figli minori nonché alla loro documentazione sanitaria ed ai documenti (anche in originale) attestanti la loro identità.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano affinché costoro mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
1. La casa familiare sita in Piove di Sacco (PD) in Via G. Brezil nr. 62, di proprietà di entrambi i coniugi, andrà assegnata in godimento alla sig.ra - con la quale Parte_1 avranno residenza e collocazione prevalente i figli ed - con l'uso di arredi, Per_1 Per_2 corredi e suppellettili.
2. I coniugi concordano sin d'ora che tutte le spese necessarie per il mantenimento della casa familiare (sia ordinarie che straordinarie) saranno interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Parte_1
C) DIRITTO DI VISTA DEI FIGLI CON IL PADRE
1. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione nel fine settimana dei figli con il padre, i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio
(indicativamente dalle ore 15:00) fino alla domenica sera dopo la cena (indicativamente alle ore 21.00) quando il padre avrà cura di accompagnarli a casa.
2. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione infrasettimanale, il padre potrà tenere i figli con sé due giorni a settimana (lunedì e mercoledì) - con possibilità di pernotto
- dalle ore 15:00, allorquando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna, sino alle ore 21:30 allorquando il padre li accompagnerà a casa oltre eventuali altri giorni che le parti dovessero concordare previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dei minori e degli impegni lavorativi che caratterizzano le occupazioni di entrambi i genitori.
3. Festività natalizie: i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il 3
giorno di Natale con l'altro. Parimenti trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di
Capodanno ed il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro.
4. Vacanze pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due/tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra le parti almeno entro il
31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra le parti in ordine al periodo di vacanza, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
6. Le restanti festività e/o Ponti verranno ripartiti tra i genitori rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
7. Resta inteso tra le parti che, in caso di impedimenti dovuti ai turni e alle trasferte che caratterizzano l'occupazione lavorativa del sig. , le disposizioni che precedono CP_1 potranno essere derogate in accordo tra le parti e con preavviso, anche telefonico, di almeno
24 ore.
*
D) MANTENIMENTO FIGLI - SPESE STRAORDINARIE
1. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 figli la complessiva somma di € 800,00/mese (€ 400,00/mese per ciascun figlio). Detta somma verrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto al sig. entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1 CP_1
2. Quanto alle spese straordinarie i coniugi concordano che la tassa di iscrizione e la retta annuale per la scuola privata frequentata dal figlio saranno interamente ed Per_2 esclusivamente a carico del sig. mentre la spesa annuale per la mensa CP_1 usufruita dal figlio sarà interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Per_2
Parte_1
Fermo quanto precede, le rette annuali per i corsi di chitarra, pianoforte e basket frequentati dai figli ed nonché le restanti spese straordinarie così come identificate nel Per_1 Per_2
Protocollo di intesa del Tribunale di Padova saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Ove, però, la spesa straordinaria importi, pro quota, un esborso uguale o superiore ad €
500,00, questa dovrà sempre essere concordata per scritto con l'altro genitore.
In questo e in ogni altro caso in cui sia richiesto l'accordo, il genitore che ne assume l'iniziativa dovrà comunicare la proposta per e-mail, whatsapp o altro mezzo. Entro i successivi 5 (cinque) giorni l'altro genitore dovrà comunicare al proponente, con le 4
medesime modalità, il suo consenso o il suo eventuale motivato dissenso;
in mancanza di comunicazioni e/o di motivato dissenso la spesa si riterrà approvata. Qualora il dissenso dipenda da motivi di carattere esclusivamente economico il genitore sarà comunque tenuto a rifondere la propria quota in favore dell'altro ove quest'ultimo assuma su di sé la spesa straordinaria contestata nella misura del 100%. In ogni altra ipotesi di dissenso, le
Parti dovranno adire il Giudice competente.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il resoconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ciascun mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro il giorno 12 del mese successivo.
*
E) MANTENIMENTO CONIUGE - RAPPORTI PATRIMONIALI
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, rinunciando espressamente a richiedere ulteriori importi o a vantare pretese di carattere patrimoniale di sorta sui rispettivi patrimoni.
2. Le parti concordano che l'assegno unico universale andrà interamente a beneficio della sig.ra Parte_1
3. Il mutuo ipotecario attualmente gravante sull'immobile adibito a casa familiare continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla sua naturale scadenza.
Ove, però, la sig.ra intrattenesse una stabile relazione sentimentale che Parte_1 comporti la fissazione della residenza del nuovo compagno presso la casa familiare l'onere di pagare il mutuo ipotecario sino alla sua naturale scadenza sarà interamente ed esclusivamente a suo carico.
Il sig. si impegna sin d'ora a trasferire, dopo il saldo integrale del mutuo ipotecario, CP_1 la propria quota di nuda proprietà dell'immobile adibita a casa familiare in capo ai figli ed il diritto di usufrutto vitalizio alla sig.ra Il trasferimento della nuda Parte_1 proprietà sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare competente.
Nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare competente respinga il ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli, il sig. si CP_1 impegna a trasferirla agli stessi quando entrambi avranno raggiunto la maggiore età e previa loro manifestazione di volontà di volerne profittare. 5
In ogni caso le spese necessarie per il trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli e per la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore della sig.ra Parte_1 saranno interamente e esclusivamente a carico del sig. CP_1
4. La vettura Mercedes mod. Classe B tg. EN176TC verrà intestata alla sig.ra Parte_1 che si farà carico interamente ed esclusivamente delle spese per il trasferimento di
[...] proprietà, per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), per l'assicurazione e per la tassa di proprietà (bollo).
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Piove di Sacco (PD) in data 09.07.2011, trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A anno 2011, optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_3
31.01.2014 ed , nato a [...] il [...]. Persona_4
la sig.ra è impiegata presso LS , il sig. è impiegato Pt_1 Parte_2 CP_1
presso TO SE SRL.
I ricorrenti sono comproprietari per pari quota di un immobile sito in Piove di Sacco
(PD) alla Via G. Brezil, n. 62, adibito a casa familiare e sono cointestatari di un mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Agenzia di Piove di Sacco (PD).
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Pt_3 CP_2
domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. 6
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni sub E) 3. e 4. che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di annotare la presente Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 19, parte II, serie
A anno 2011;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate ad eccezione delle condizioni sub E) 3. e 4 per le ragioni indicate in parte motiva
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 11.11.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 9594/2025, promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. FORIN SIMONE, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. FORIN SIMONE, come da mandato in CP_1 atti;
e con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale (con domanda anche di divorzio congiunto) ex art. 473 bis 49 c.p.c.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione, ribadite nelle note scritte per l'udienza cartolare del 04.11.2025:
A) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI MINORI
1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno salvo l'obbligo del reciproco rispetto, dandosi sin d'ora mutuo consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli. 2
2. La responsabilità genitoriale dei figli resta condivisa tra entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Conseguenza di tale scelta sarà l'esercizio effettivo e consapevole della responsabilità genitoriale che comporterà la condivisione delle scelte di istruzione, educazione e crescita dei figli, salva la decisione in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione.
3. Ciascun genitore dovrà garantire all'altro il pieno ed incondizionato accesso alle credenziali relative al registro elettronico scolastico dei figli minori nonché alla loro documentazione sanitaria ed ai documenti (anche in originale) attestanti la loro identità.
4. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli e si impegnano affinché costoro mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
B) ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE
1. La casa familiare sita in Piove di Sacco (PD) in Via G. Brezil nr. 62, di proprietà di entrambi i coniugi, andrà assegnata in godimento alla sig.ra - con la quale Parte_1 avranno residenza e collocazione prevalente i figli ed - con l'uso di arredi, Per_1 Per_2 corredi e suppellettili.
2. I coniugi concordano sin d'ora che tutte le spese necessarie per il mantenimento della casa familiare (sia ordinarie che straordinarie) saranno interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Parte_1
C) DIRITTO DI VISTA DEI FIGLI CON IL PADRE
1. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione nel fine settimana dei figli con il padre, i minori trascorreranno con il padre, a settimane alterne, dal sabato pomeriggio
(indicativamente dalle ore 15:00) fino alla domenica sera dopo la cena (indicativamente alle ore 21.00) quando il padre avrà cura di accompagnarli a casa.
2. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione infrasettimanale, il padre potrà tenere i figli con sé due giorni a settimana (lunedì e mercoledì) - con possibilità di pernotto
- dalle ore 15:00, allorquando il padre andrà a prenderli presso l'abitazione materna, sino alle ore 21:30 allorquando il padre li accompagnerà a casa oltre eventuali altri giorni che le parti dovessero concordare previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi dei minori e degli impegni lavorativi che caratterizzano le occupazioni di entrambi i genitori.
3. Festività natalizie: i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni durante le vacanze natalizie, trascorrendo ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il 3
giorno di Natale con l'altro. Parimenti trascorreranno, ad anni alterni, la vigilia di
Capodanno ed il giorno di Capodanno con un genitore e il giorno dell'Epifania con l'altro.
4. Vacanze pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
5. Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due/tre settimane, anche non consecutive, in un periodo da concordarsi tra le parti almeno entro il
31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra le parti in ordine al periodo di vacanza, negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
6. Le restanti festività e/o Ponti verranno ripartiti tra i genitori rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
7. Resta inteso tra le parti che, in caso di impedimenti dovuti ai turni e alle trasferte che caratterizzano l'occupazione lavorativa del sig. , le disposizioni che precedono CP_1 potranno essere derogate in accordo tra le parti e con preavviso, anche telefonico, di almeno
24 ore.
*
D) MANTENIMENTO FIGLI - SPESE STRAORDINARIE
1. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1 figli la complessiva somma di € 800,00/mese (€ 400,00/mese per ciascun figlio). Detta somma verrà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo di bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra già noto al sig. entro il giorno 15 di ogni mese. Parte_1 CP_1
2. Quanto alle spese straordinarie i coniugi concordano che la tassa di iscrizione e la retta annuale per la scuola privata frequentata dal figlio saranno interamente ed Per_2 esclusivamente a carico del sig. mentre la spesa annuale per la mensa CP_1 usufruita dal figlio sarà interamente ed esclusivamente a carico della sig.ra Per_2
Parte_1
Fermo quanto precede, le rette annuali per i corsi di chitarra, pianoforte e basket frequentati dai figli ed nonché le restanti spese straordinarie così come identificate nel Per_1 Per_2
Protocollo di intesa del Tribunale di Padova saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Ove, però, la spesa straordinaria importi, pro quota, un esborso uguale o superiore ad €
500,00, questa dovrà sempre essere concordata per scritto con l'altro genitore.
In questo e in ogni altro caso in cui sia richiesto l'accordo, il genitore che ne assume l'iniziativa dovrà comunicare la proposta per e-mail, whatsapp o altro mezzo. Entro i successivi 5 (cinque) giorni l'altro genitore dovrà comunicare al proponente, con le 4
medesime modalità, il suo consenso o il suo eventuale motivato dissenso;
in mancanza di comunicazioni e/o di motivato dissenso la spesa si riterrà approvata. Qualora il dissenso dipenda da motivi di carattere esclusivamente economico il genitore sarà comunque tenuto a rifondere la propria quota in favore dell'altro ove quest'ultimo assuma su di sé la spesa straordinaria contestata nella misura del 100%. In ogni altra ipotesi di dissenso, le
Parti dovranno adire il Giudice competente.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il resoconto con i relativi giustificativi entro il giorno 20 di ciascun mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro il giorno 12 del mese successivo.
*
E) MANTENIMENTO CONIUGE - RAPPORTI PATRIMONIALI
1. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra dal punto di vista patrimoniale, rinunciando espressamente a richiedere ulteriori importi o a vantare pretese di carattere patrimoniale di sorta sui rispettivi patrimoni.
2. Le parti concordano che l'assegno unico universale andrà interamente a beneficio della sig.ra Parte_1
3. Il mutuo ipotecario attualmente gravante sull'immobile adibito a casa familiare continuerà ad essere sostenuto da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno sino alla sua naturale scadenza.
Ove, però, la sig.ra intrattenesse una stabile relazione sentimentale che Parte_1 comporti la fissazione della residenza del nuovo compagno presso la casa familiare l'onere di pagare il mutuo ipotecario sino alla sua naturale scadenza sarà interamente ed esclusivamente a suo carico.
Il sig. si impegna sin d'ora a trasferire, dopo il saldo integrale del mutuo ipotecario, CP_1 la propria quota di nuda proprietà dell'immobile adibita a casa familiare in capo ai figli ed il diritto di usufrutto vitalizio alla sig.ra Il trasferimento della nuda Parte_1 proprietà sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare competente.
Nell'ipotesi in cui il Giudice Tutelare competente respinga il ricorso volto ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli, il sig. si CP_1 impegna a trasferirla agli stessi quando entrambi avranno raggiunto la maggiore età e previa loro manifestazione di volontà di volerne profittare. 5
In ogni caso le spese necessarie per il trasferimento della nuda proprietà in capo ai figli e per la costituzione del diritto di usufrutto vitalizio in favore della sig.ra Parte_1 saranno interamente e esclusivamente a carico del sig. CP_1
4. La vettura Mercedes mod. Classe B tg. EN176TC verrà intestata alla sig.ra Parte_1 che si farà carico interamente ed esclusivamente delle spese per il trasferimento di
[...] proprietà, per la manutenzione (ordinaria e straordinaria), per l'assicurazione e per la tassa di proprietà (bollo).
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario in Piove di Sacco (PD) in data 09.07.2011, trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del predetto Comune al n. 19, parte II, serie A anno 2011, optando per il regime della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati due figli: , nato a [...] il Persona_3
31.01.2014 ed , nato a [...] il [...]. Persona_4
la sig.ra è impiegata presso LS , il sig. è impiegato Pt_1 Parte_2 CP_1
presso TO SE SRL.
I ricorrenti sono comproprietari per pari quota di un immobile sito in Piove di Sacco
(PD) alla Via G. Brezil, n. 62, adibito a casa familiare e sono cointestatari di un mutuo acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A., Agenzia di Piove di Sacco (PD).
Cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e adivano congiuntamente l'intestato Tribunale proponendo Pt_3 CP_2
domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., sentenza n. 28727 del 16/10/23), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. 6
In assenza di profili d'illegittimità, delle condizioni proposte congiuntamente dai ricorrenti va preso atto, non emergendo ragioni ostative in tal senso ed essendo conformi all'interesse dei figli minori.
Il Tribunale prende, inoltre, atto delle condizioni sub E) 3. e 4. che, pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la ulteriore pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Iͣ Civile, così decide:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di annotare la presente Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 19, parte II, serie
A anno 2011;
3. Dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e sopra riportate, che vengono qui omologate ad eccezione delle condizioni sub E) 3. e 4 per le ragioni indicate in parte motiva
4. Spese di lite al definitivo
5. Rimette la causa sul ruolo come da separata Ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda di divorzio proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 11.11.2025
Il Presidente est. dr.ssa Alina Rossato