Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/06/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 915/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Morgana De Castro, Andrea Santi e Sabrina Jessica Sansone, per mandato in atti;
– appellante –
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Aldo Verro per mandato in atti;
– appellato –
E NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Alagna per mandato in atti;
-appellata e appellante incidentale-
NONCHE'
Controparte_3
contumace
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 04 Aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatti di causa
Il Tribunale di Trapani con ordinanza n. 291/2024 emessa in data 08/04/2024 all'esito del giudizio n.r.g. 1791/2022, in accoglimento della domanda proposta da , ha Parte_2 condannato in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e in solido tra loro, al Controparte_3 Parte_1
ha posto le spese di CTU del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. n. 1889/2020 R.G., come liquidate nei decreti del 23.09.2022, a carico dei resistenti in solido;
ha condannato i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che ha liquidato in complessivi € 6.343,00, oltre € 406,50 per spese vive, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello eccependone l'erroneità Parte_1 sotto diversi profili. Ha, altresì, proposto appello incidentale la Controparte_2
[...]
Si è costituito in giudizio , contestando sia l'appello principale che quello Parte_2 incidentale, ed insistendo per l'integrale conferma dell'ordinanza impugnata.
ritualmente convocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_3
Con provvedimento del 18 Aprile 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Sull'appello principale.
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha applicato i principi giurisprudenziali in materia di responsabilità da equipe medica, condannandolo al risarcimento dei danni patiti da , in solido con Parte_2 CP_3
e la struttura sanitaria convenuta, nonostante lo stesso non fosse stato il medico curante
[...] di , avesse partecipato all'intervento operatorio del nella qualità di Parte_2 Pt_2 secondo operatore e non avesse curato il suo decorso post operatorio.
2.Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha quantificato, nei rapporti interni tra condebitori solidali, la percentuale della sua partecipazione alla responsabilità solidale, così determinando una sua corresponsabilità nella misura di 1/3. Secondo la prospettazione dell'appellante, in particolare, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto addebitare alla struttura sanitaria il 50% della responsabilità e, per il restante 50%, avrebbe dovuto ripartire la responsabilità tra i sanitari attribuendone al la misura del 45% CP_3 ed al a misura del 5%. Pt_1
Sull'appello incidentale
1.Con un unico motivo di appello incidentale, la casa di cura contesta la decisione Controparte_2 di primo grado nella parte in cui l'ha condannata al risarcimento del danno in via solidale con i medici chirurghi che hanno di fatto eseguito l'intervento sul presupposto che, poiché alcun inadempimento sarebbe imputabile alla struttura sanitaria, quest'ultima avrebbe dovuto andare esente da responsabilità. In particolare, secondo la prospettazione della struttura sanitaria, la condotta dei medici sarebbe stata di tale gravità da interrompere il nesso di causalità con qualunque inadempimento alla stessa imputabile. Ad ogni modo, ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui non ha provveduto a determinare le quote di responsabilità dei condebitori in solido.
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1.Il primo motivo di appello è infondato.
E' noto che, in tema di responsabilità sanitaria, l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità di membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria. (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n.26307).
Si tratta di arresto conforme alla giurisprudenza penale della Corte di Cassazione, secondo cui nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività medico - chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico;
ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Cass. pen. 24 gennaio 2005, n. 18548; 26 ottobre 2011, n. 46824).
Nel caso che ci occupa, nella sua qualità di secondo operatore, aveva il preciso Parte_1 obbligo di valutare la condizione clinica del paziente e di esprimere il suo motivato dissenso, tanto sulla scelta chirurgica in sé considerata, quanto sulla tecnica concretamente utilizzata in sede operatoria dal primo chirurgo Di contro, avendo lo stesso preso parte Controparte_3 all'intervento chirurgico programmato, non può ritenersi esonerato da responsabilità poiché, a suo dire, nulla sapeva dell'iter diagnostico pre-operatorio e delle manovre che Controparte_3 avrebbe concretamente posto in essere. Peraltro, non può neanche condividersi l'assunto per cui lo stesso fosse un mero “ferrista”, trattandosi di una figura professionale differente pure presente in sala operatoria nella persona di (v. cartella clinica agli atti). In definitiva, deve Persona_1 ritenersi che, in assenza di prova contraria, abbia condiviso le scelte operative Parte_1 del collega e nulla abbia fatto, né per impedire l'esecuzione dell'intervento né per garantirne la correttezza, con la conseguenza che anche lui deve ritenersi responsabile della grave menomazione subita dal , come accertato dal Giudice di primo grado. Pt_2
2.Il secondo motivo di appello è fondato. Come noto, il soggetto (paziente) danneggiato in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo di solidarietà (nella specie, Casa di cura e medici curanti da essa dipendenti), può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale loro diseguale efficienza causale, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili. Di conseguenza, una ripartizione di responsabilità diversamente graduata, tra la di cura e il medico curante, è possibile solo dopo CP_2 che uno dei predetti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che, solo nel giudizio di regresso, può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/02/2023, n.5475). Pertanto, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello. (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/03/2025, n.7332).
Ebbene, nel caso che ci occupa, ha tempestivamente chiesto al Giudice di Parte_1 primo grado di riconoscere la sua percentuale di responsabilità nella misura del solo 5% agli effetti interni (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Ciò posto, e fermo quanto testè già affermato circa la responsabilità di per le Parte_1 conseguenze dannose derivate a e connesse tanto alla scelta di procedere Parte_2 all'esecuzione dell'intervento chirurgico quanto alla tecnica concretamente utilizzata, occorre precisare che non vi è alcuna prova che l'appellante abbia curato il decorso post-operatorio di
. Dalla lettura della relazione di CTU agli atti si evince che gli errori imputabili Parte_2 ai sanitari convenuti sono consistiti: 1) nell'errato approccio diagnostico al paziente che ha comportato una non corretta indicazione all'intervento di corporoplastica;
2) nella non corretta esecuzione dell'intervento stesso;
3) nella scorretta strategia terapeutica relativa al post-operatorio (caratterizzato dall'insorgenza di dolore associato ad infezione grave con necrosi dei tessuti), che avrebbe potuto ridurre gli effetti delle gravi complicanze responsabili oggi del quadro anatomo- disfunzionale residuato.
Considerato che, alla luce del quadro delineato dai CCTTUU, la corretta gestione del decorso post-operatorio avrebbe potuto, al più, ridurre gli effetti delle gravi complicanze ormai derivate dall'intervento chirurgico, può ritenersi che, ai soli effetti interni ai sensi dell'art. 1298 c.c., la misura della responsabilità di graduata in ragione della gravità della sua colpa Parte_1
e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, sia pari al 90%, con conseguente esonero dal pagamento delle somme per intero riconosciute a nella misura del 10%. Parte_2
L'appello incidentale è infondato.
E' principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio, ex art. 1228 c.c., è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti;
imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando (come nella specie) uno dei condebitori risponda per il fatto dell'autore immediato del danno (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. III, 22/04/2024, n.10787).
Secondo quanto disposto dall'art. 1218 c.c., l'ente ospedaliero risponde contrattualmente dei pregiudizi subiti dai pazienti. Tale responsabilità si manifesta, sia attraverso l'inadempimento degli obblighi assunti in modo diretto dalla struttura sanitaria, ad esempio per carenze organizzative, per le prestazioni accessorie di natura alberghiera, sia per la condotta dei sanitari di cui l'ente si avvale. Indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra i sanitari e l'ente ospedaliero, ciò che assume rilevanza è l'utilizzo dell'opera di soggetti terzi da parte della struttura sanitaria nell'adempimento delle proprie prestazioni. Pertanto, in linea con il principio secondo il quale, colui che trae vantaggio da una determinata attività è chiamato a sopportarne anche gli eventuali pregiudizi, la responsabilità della struttura si fonda su un criterio oggettivo di rischio. Tale imputazione viene meno nell'ipotesi in cui il sanitario ponga in essere un fatto lesivo del tutto estraneo alle finalità dell'incarico ricevuto e privo del requisito dell'"occasionalità necessaria" rispetto alle mansioni svolte. In conclusione, è possibile affermare che l'errore medico determina un'ipotesi di responsabilità solidale impropria tra l'ente ospedaliero e il professionista sanitario atteso che entrambi sono chiamati a rispondere dell'evento dannoso sulla base di distinti e autonomi titoli di responsabilità.
Tale principio rimane superabile solo per l'ipotesi di autonoma ed esorbitante iniziativa del medico, ovvero di fatto lesivo commesso al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni e per finalità estranee o contrarie ad esse che non possa dirsi in rapporto di “occasionalità necessaria” con l'espletamento delle mansioni inerenti il servizio cui è adibito e che normalmente segna l'inapplicabilità dell'art. 1228 c.c. (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 17/05/2001, n.6756).
Alla luce degli accertamenti peritali espletati in primo grado e dei fatti imputabili ai sanitari CP_3
e non può dubitarsi della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ex art. 1228 Pt_1
c.c., non potendo ritenersi integrata in questa sede alcuna fattispecie di abnormità della condotta imputabile ai sanitari, del tutto sganciata dal rapporto di “occasionalità necessaria” che li lega alla struttura stessa.
Neanche può procedersi all'individuazione del grado di responsabilità imputabile alla struttura ai fini di un'eventuale successiva azione di regresso in assenza di domanda tempestivamente proposta in primo grado (v. Cassazione civile sez. III, 19/03/2025, n.7332).
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della soccombenza degli appellanti nei confronti dell'appellato , Parte_2
i primi devono essere condannati al pagamento delle spese di lite dallo stesso sopportate per il presente grado di appello.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma dell'ordinanza n. 291/2024 emessa il 5 Aprile 2024 dal Tribunale di Trapani all'esito del giudizio n.r.g. 1791/2022;
- Accerta che, nei rapporti interni ex art. 1298 c.c. ed ai soli fini dell'eventuale azione di regresso, la quota di responsabilità addebitata a è pari al 90%, con Parte_1 conseguente esonero dal pagamento delle somme per intero riconosciute a Parte_2
nella misura del 10%;
[...]
- Rigetta l'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
[...]
- Condanna e in solido Parte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore di , delle spese del secondo grado di giudizio che Parte_2 liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge;
- dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 29.05.2025.
Palermo, 30/05/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo