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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 47/2025 RGA avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di DE, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 5/2023, pubblicata in data 2.01.2025, notificata il 3.01.2025; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.11.2025; promossa da:
(P.I. e C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Lieti 51 B, presso lo studio dell'avv. Rocco Salvatore Vacatello;
- Appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_2 CodiceFiscale_1 procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Italo Faietti e Francesco Tosatti, presso il loro studio in DE (MO), Viale Ciro Menotti n. 80, come da procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società – di seguito: – Controparte_1 CP_1 proponeva gravame avverso l'indicata sentenza emessa dal Giudice di DE, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata integralmente, con spese a carico del soccombente, l'opposizione proposta dalla detta società avverso il D.I. n. 361/2022 con cui lo stesso Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 14.435,14 a titolo di differenze retributive maturate da , durante il rapporto di lavoro subordinato dal maggio 2017 al Controparte_2 dicembre 2020.
2. Quanto alle pregresse fasi processuali, si evidenzia che in via monitoria, era stato dedotto che:
- aveva originariamente lavorato come dipendente della società UITP nel CP_2 periodo aprile 2016-aprile 2017, svolgendo mansioni di portierato presso l'esercizio commerciale "M di DE (via Emilia Ovest n. 386), con inquadramento al quinto livello del CCNL PO (per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare), percependo una retribuzione oraria iniziale di €
6,506, successivamente incrementata a € 6,68452;
- dal maggio 2017 al dicembre 2020, aveva continuato a svolgere le medesime CP_2
mansioni alle dipendenze della società , subentrata ex art. 2112 c.c. nel CP_1 contratto di lavoro originariamente stipulato con UITP;
- il trattamento retributivo applicato da risultava deteriore rispetto al precedente CP_1 in quanto basato su un diverso CCNL – segnatamente il CCNL Agenzia Di Sicurezza
Sussidiaria Non Armata E Istituti Investigativi - con inquadramento al sesto livello, pertanto inferiore al precedente quinto livello.
Tanto premesso e posta la deduzione secondo cui il trattamento retributivo applicato violasse l'art. 7, comma 4 bis L. 31/2008, il Giudice del monitorio accoglieva le istanze di parte ricorrente ed emetteva il sopraindicato D.I.
3. Il D.I. veniva ritualmente opposto così radicando opposizione nel contesto della quale le posizioni delle parti possono riassumersi come segue:
- la società opponente contestava la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa monitoria, negando di essere subentrata ex art. 2112 c.c. nell'appalto gestito da UITP;
prospettava, piuttosto, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro col , pertanto CP_2
2 sottoposto alla disciplina del nuovo contratto concluso, chiedendo perciò la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo;
- il lavoratore opposto ribadiva quanto già dedotto in sede di ricorso monitorio, affermando l'esistenza della vicenda circolatoria del proprio contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., escludendo quindi che vi fosse stata l'instaurazione di un nuovo contratto;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Il Giudice di prime cure escludeva la fondatezza dell'opposizione ritenendo come nel caso di specie assumesse rilievo assorbente l'applicazione dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007 (in tema di società cooperative) a prescindere dalla circostanza che si si fosse verificata o meno una cessione di contratto ex art. 2112 c.c. o fosse stato piuttosto concluso un nuovo rapporto di lavoro;
affermava che, in ragione di tale del citato art. 7, l'onere di provare - in caso di pluralità di CCNL applicabili e di contestazione del lavoratore - di aver corrisposto un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa gravasse sul datore di lavoro cooperativo.
Tanto premesso, dato come incontestato che:
- l'originario rapporto di lavoro (inquadramento quinto livello) con UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol, con retribuzione oraria di € 6,506 poi € 6,68452;
- il contratto di lavoro con fosse stato assoggettato al diverso CCNL Agenzia Di CP_1
Sicurezza Sussidiaria Non Armata e Istituti Investigativi, con inquadramento al sesto livello, inferiore pertanto a quello precedentemente riconosciuto;
- sussistesse concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo;
- avesse percepito, durante il rapporto con la soc. una retribuzione CP_2 CP_1 oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto;
il Giudice di prime cure riteneva l'applicabilità dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007, così affermando che, a fronte delle esplicite rimostranze del lavoratore, la società opponente non aveva dimostrato di aver concretamente applicato in favore di un trattamento economico CP_2 non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa;
quindi - posta anche la mancanza di specifica contestazione del quantum – rigettava l'opposizione proposta dalla società gravandola delle spese processuali in CP_1 applicazione dell'art. 91 c.p.c.
5. La società integralmente soccombente in I grado proponeva tempestivo appello, innanzitutto richiamando le allegazioni in fatto del I grado, in particolare laddove assumeva di: 3 i. non essere a conoscenza delle prestazioni intercorse tra e UITP;
ii, non essere CP_2 subentrata in appalto già ricevuto da UITP, in quanto era stato autonomamente CP_2 ammesso alla cooperativa quale nuovo socio lavoratore su domanda presentata dallo stesso, cui seguiva la stipula di contratto di lavoro part-time come portiere privato, inquadrato al 6° livello secondo il CCNL - Agenzie Sicurezza Sussidiaria Non Armata E Istituti Investigativi - per 30 ore settimanali.
Ribadendo, quindi, che il rapporto e la retribuzione erano stati autonomamente e concordemente stabiliti tra società e socio lavoratore su precisa richiesta di quest'ultimo di ammissione nella cooperativa, produceva in appello: domanda di ammissione di come nuovo socio e CP_2 contratto di lavoro 1.5.2017; contratto I.S.B. srl/2Emme Security del 27.3.2017.
6. Tanto premesso, la società appellante formulava 2 motivi di gravame.
7. Con il I motivo ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza assumendo che il Giudice, non considerando le rispettive domande e difese delle parti ritenendole “irrilevanti” con riferimento specifico alla questione circolatoria del rapporto in quanto assorbite dall'obbligo ex art. 7, co. 4, DL 248/2007, avrebbe “autonomamente” – ovvero in mancanza di specifica allegazione da parte del lavoratore - stabilito che, a prescindere da ogni questione contrattuale,
l'opponente era comunque tenuta ad osservare il disposto della norma speciale richiamata.
Segnatamente l'appellante ha criticato al giudice di avere posto a fondamento della decisione unicamente la normativa ex art. 7, co. 4, DL 248/2007, che invece non sarebbe stata in alcun modo invocata dal , evidenziando come questi in sede monitoria – momento CP_2 processuale rilevante al fine di indicare le richieste del ed i fatti costitutivi del diritto CP_2 di credito vantato - si sarebbe basato solo sull'assunto smentito dall'opponente del subentro di nell'appalto UITP, con dovuta assunzione delle maestranze alle stesse condizioni CP_1 retributive del precedente datore.
Si contesta anche la mancata considerazione del CCNL applicato da - CP_1
Dipendenti Agenzie Sicurezza Sussidiaria non Armata ed Istituti Investigativi – quale contratto proveniente da organizzazione sindacale di sicura ampia-maggiore rappresentatività, applicato largamente dalla maggior parte delle imprese del settore, con rilevante consistenza numerica di iscritti e presente su tutto il territorio nazionale.
8. Con il II motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità e la carenza motivazionale con riguardo a fatti decisivi della vertenza;
in particolare, si censura al Giudice di avere ritenuto assorbente l'applicazione dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007 e così di non aver esaminato i punti essenziali della controversia afferenti alle vicende circolatorie del contratto, 4 ribadendo nuovamente di non essere subentrata ad altro precedente contratto ma che CP_2 avrebbe chiesto sua sponte di lavorare e di entrare a far parte, quale socio lavoratore della cooperativa . CP_1
9. Si costituiva ritualmente l'appellato che, eccepita in via istruttoria la novità delle produzioni documentali allegate all'appello, contestava la fondatezza nel merito dei motivi di appello evidenziando come l'art. 7, co. 4, DL 248/2007 fosse stato invocato sin dal ricorso monitorio e, comunque, come il giudice sia tenuto al principio iura novit curia di talché è tenuto ad applicare la norma ritenuta corretta indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche delle parti.
Ha inoltre evidenziato come, comunque, l'appellante abbia completamente disatteso l'onere probatorio posto a suo carico dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione della maggiore rappresentatività del CCNL applicato e della congruità del trattamento retributivo corrisposto.
10. La Corte preliminarmente ritiene che la documentazione allegata dalla parte appellante all'atto di appello1, a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilità, si palesa come priva di rilevanza ai fini decisori alla luce delle considerazioni nel merito che seguono quanto ai motivi di appello.
11. Quanto al merito dell'appello, ritenuto di trattare congiuntamente i due motivi di gravame in quanto tra loro strettamente connessi, si rileva che la ragione su cui si fondano entrambi – ossia l'asserita mancata allegazione da parte del lavoratore, ai fini applicativi, del disposto di cui all'art. 7, co. 4, DL 248/2007 – risulta del tutto destituita di fondamento.
12. A tal fine occorre porre in rilievo che già in sede di ricorso monitorio, CP_2
faceva espresso riferimento - al fine di ottenere la corretta determinazione della
[...] retribuzione - all'art. 7, comma 4 bis L. 31/2008, legge quest'ultima che ha convertito con modifiche proprio il DL 248/2007, disciplina richiamata dal giudice di prime cure in sede di sentenza gravata per ritenere infondata l'opposizione a prescindere dalle vicende circolatorie del contratto.
13. Dato tale presupposto, si ritiene che la difesa invocata in questa sede da parte appellante sia priva di sostegno giuridico, posto che la ragione su cui poggiavano i due motivi di appello – ossia che in alcun modo parte ricorrente in via monitoria avesse dedotto 1Si tratta degli allegati da 1 a 3 come di seguito indicati:
1. domanda di ammissione alla cooperativa:
2. contratto di lavoro indeterminato part-time Controparte_1
3. contratto del 27 marzo 2017; Parte_1 5 l'applicazione della disciplina poi posta dal giudice a fondamento della propria decisone – è del tutto insussistente alla luce del chiarito tenore del ricorso monitorio, che costituisce l'atto processuale attraverso il quale il lavoratore ha allegato i fatti e le questioni giuridiche poste a fondamento della propria pretesa creditoria, così soddisfacendo il proprio onere di allegazione.
14. A fronte di tale rilievo ed avuto riguardo ai dati fattuali significativi incontroversi o comunque provati, si ritiene corretta la risoluzione dell'aspetto afferente all'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore alla luce della disposizione richiamata dal Giudice di Prime, avallandosi perciò quanto affermato in sentenza nella parte che segue: “[…]
“Parte opposta ha documentalmente dimostrato (e non sono stati forniti riscontri probatori di segno contrario) come l'originario rapporto lavorativo con la società UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare e di avere percepito una retribuzione tariffaria oraria iniziale pari a € 6,506 (v. docc. 1 memoria difensiva), incrementata poi a € 6,68452 (v. doc. 2 memoria difensiva).
Non è contestato poi tra le parti come il contratto di lavoro tra loro intercorso fosse assoggettato alle prescrizioni del diverso CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi, con inquadramento all'inferiore sesto livello (v. doc. 1 ricorso e doc. 4 memoria difensiva).
Se ne arguisce, quindi, la concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo.
Parimenti non è contestata tra le parti la circostanza di fatto per cui il Sig. , in CP_2 esecuzione di tale secondo contratto di lavoro, abbia percepito una retribuzione oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto, nei termini analiticamente descritti sia nel ricorso monitorio che a pag. 2 della memoria difensiva.
Ebbene, in tale contesto fattuale e a fronte delle esplicite rimostranze espresse dal prestatore di lavoro anche in virtù del disposto di cui al DL 248/2007, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di avere concretamente applicato a favore del Sig. un trattamento CP_2 economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Circostanza non avvenuta giacché la società opponente non ha dimostrato né di avere applicato in concreto il contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa e nemmeno, in ogni caso (e così di avere applicato un CCNL differente), di
6 avere corrisposto a favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_2
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_2
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. oppure nel caso di specie intercorra tra le odierne parti contendenti un nuovo contratto di lavoro subordinato,
l'odierna opponente era in ogni caso astretta all'obbligo retributivo nei termini quantitativi sanciti dall'art. 7, co. 4, DL. 248/2007.
Obbligo retributivo che, in virtù delle specifiche doglianze del prestatore di lavoro e della lacuna probatoria ascrivibile alla società datrice di lavoro, non risulta essere stato assolto.
Con conseguente conferma dell'opposto d.i. e integrale rigetto del ricorso in opposizione” (da pag. 5, 6 sentenza gravata).
15. Tale decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che sul tema ha avuto modo di chiarire che (da Cass. 35796 del 2022): “L'art. 7 del D.L. n. 248/2007, al 4^ comma, prevede che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società' cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La disposizione individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la minima 7 retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale. Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore.
Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa”.
16. Peraltro, la stessa Cassazione, con riguardo alle modalità di assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte datoriale, facendo riferimento ad altro precedente, ha ricordato: “Questa Corte, peraltro, con riferimento a questione similare di natura previdenziale, ha in tal senso chiarito che spetta al datore di lavoro " offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL … " ( Cass.n. 7781/2015)”.
17. Ora, alla luce di quanto sopra esposto, si giunge a ritenere che il Giudice di prime cure si sia adeguato ai principi appena richiamati laddove, previa applicabilità della normativa di cui all'art. 7 del D.L. n. 248/2007, ha ritenuto come non adempiuto l'onere probatorio da parte della società opponente rispetto alla allegazione, svolta in sede giudiziale, circa il maggiore grado di rappresentatività del CCNL Agenzia Di Sicurezza Sussidiaria Non Armata e Istituti
Investigativi, in comparazione con il CCNL Federpol invocato dal lavoratore;
si ribadisce, infatti, che alla luce dei criteri ermeneutici declinati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ricadeva in capo alla società datrice di lavoro l'onere di provare la maggiore rappresentatività del richiamato CCNL a fronte della ferma contestazione da parte del lavoratore - e ciò a prescindere da ogni questione “circolatoria” del contratto di lavoro dedotto in causa, così come puntualmente motivato dal giudice di prime cure con decisione da ritenersi immune da qualsivoglia vizio – onere non soddisfatto dal datore di lavoro.
18. Al rigetto integrale dell'appello, segue l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.; di talché le spese processuali – come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento, la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori – sono poste a carico di parte appellante, tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, sussistendone - allo stato - i presupposti. 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di DE pubblicata il giorno 02/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 47/2025 RGA avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di DE, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 5/2023, pubblicata in data 2.01.2025, notificata il 3.01.2025; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.11.2025; promossa da:
(P.I. e C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Lieti 51 B, presso lo studio dell'avv. Rocco Salvatore Vacatello;
- Appellante;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso giusta Controparte_2 CodiceFiscale_1 procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Italo Faietti e Francesco Tosatti, presso il loro studio in DE (MO), Viale Ciro Menotti n. 80, come da procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, la società – di seguito: – Controparte_1 CP_1 proponeva gravame avverso l'indicata sentenza emessa dal Giudice di DE, in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stata rigettata integralmente, con spese a carico del soccombente, l'opposizione proposta dalla detta società avverso il D.I. n. 361/2022 con cui lo stesso Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di € 14.435,14 a titolo di differenze retributive maturate da , durante il rapporto di lavoro subordinato dal maggio 2017 al Controparte_2 dicembre 2020.
2. Quanto alle pregresse fasi processuali, si evidenzia che in via monitoria, era stato dedotto che:
- aveva originariamente lavorato come dipendente della società UITP nel CP_2 periodo aprile 2016-aprile 2017, svolgendo mansioni di portierato presso l'esercizio commerciale "M di DE (via Emilia Ovest n. 386), con inquadramento al quinto livello del CCNL PO (per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare), percependo una retribuzione oraria iniziale di €
6,506, successivamente incrementata a € 6,68452;
- dal maggio 2017 al dicembre 2020, aveva continuato a svolgere le medesime CP_2
mansioni alle dipendenze della società , subentrata ex art. 2112 c.c. nel CP_1 contratto di lavoro originariamente stipulato con UITP;
- il trattamento retributivo applicato da risultava deteriore rispetto al precedente CP_1 in quanto basato su un diverso CCNL – segnatamente il CCNL Agenzia Di Sicurezza
Sussidiaria Non Armata E Istituti Investigativi - con inquadramento al sesto livello, pertanto inferiore al precedente quinto livello.
Tanto premesso e posta la deduzione secondo cui il trattamento retributivo applicato violasse l'art. 7, comma 4 bis L. 31/2008, il Giudice del monitorio accoglieva le istanze di parte ricorrente ed emetteva il sopraindicato D.I.
3. Il D.I. veniva ritualmente opposto così radicando opposizione nel contesto della quale le posizioni delle parti possono riassumersi come segue:
- la società opponente contestava la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa monitoria, negando di essere subentrata ex art. 2112 c.c. nell'appalto gestito da UITP;
prospettava, piuttosto, l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro col , pertanto CP_2
2 sottoposto alla disciplina del nuovo contratto concluso, chiedendo perciò la revoca e l'annullamento del decreto ingiuntivo;
- il lavoratore opposto ribadiva quanto già dedotto in sede di ricorso monitorio, affermando l'esistenza della vicenda circolatoria del proprio contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., escludendo quindi che vi fosse stata l'instaurazione di un nuovo contratto;
chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Il Giudice di prime cure escludeva la fondatezza dell'opposizione ritenendo come nel caso di specie assumesse rilievo assorbente l'applicazione dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007 (in tema di società cooperative) a prescindere dalla circostanza che si si fosse verificata o meno una cessione di contratto ex art. 2112 c.c. o fosse stato piuttosto concluso un nuovo rapporto di lavoro;
affermava che, in ragione di tale del citato art. 7, l'onere di provare - in caso di pluralità di CCNL applicabili e di contestazione del lavoratore - di aver corrisposto un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa gravasse sul datore di lavoro cooperativo.
Tanto premesso, dato come incontestato che:
- l'originario rapporto di lavoro (inquadramento quinto livello) con UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol, con retribuzione oraria di € 6,506 poi € 6,68452;
- il contratto di lavoro con fosse stato assoggettato al diverso CCNL Agenzia Di CP_1
Sicurezza Sussidiaria Non Armata e Istituti Investigativi, con inquadramento al sesto livello, inferiore pertanto a quello precedentemente riconosciuto;
- sussistesse concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo;
- avesse percepito, durante il rapporto con la soc. una retribuzione CP_2 CP_1 oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto;
il Giudice di prime cure riteneva l'applicabilità dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007, così affermando che, a fronte delle esplicite rimostranze del lavoratore, la società opponente non aveva dimostrato di aver concretamente applicato in favore di un trattamento economico CP_2 non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dall'associazione maggiormente rappresentativa;
quindi - posta anche la mancanza di specifica contestazione del quantum – rigettava l'opposizione proposta dalla società gravandola delle spese processuali in CP_1 applicazione dell'art. 91 c.p.c.
5. La società integralmente soccombente in I grado proponeva tempestivo appello, innanzitutto richiamando le allegazioni in fatto del I grado, in particolare laddove assumeva di: 3 i. non essere a conoscenza delle prestazioni intercorse tra e UITP;
ii, non essere CP_2 subentrata in appalto già ricevuto da UITP, in quanto era stato autonomamente CP_2 ammesso alla cooperativa quale nuovo socio lavoratore su domanda presentata dallo stesso, cui seguiva la stipula di contratto di lavoro part-time come portiere privato, inquadrato al 6° livello secondo il CCNL - Agenzie Sicurezza Sussidiaria Non Armata E Istituti Investigativi - per 30 ore settimanali.
Ribadendo, quindi, che il rapporto e la retribuzione erano stati autonomamente e concordemente stabiliti tra società e socio lavoratore su precisa richiesta di quest'ultimo di ammissione nella cooperativa, produceva in appello: domanda di ammissione di come nuovo socio e CP_2 contratto di lavoro 1.5.2017; contratto I.S.B. srl/2Emme Security del 27.3.2017.
6. Tanto premesso, la società appellante formulava 2 motivi di gravame.
7. Con il I motivo ha dedotto il vizio di ultrapetizione della sentenza assumendo che il Giudice, non considerando le rispettive domande e difese delle parti ritenendole “irrilevanti” con riferimento specifico alla questione circolatoria del rapporto in quanto assorbite dall'obbligo ex art. 7, co. 4, DL 248/2007, avrebbe “autonomamente” – ovvero in mancanza di specifica allegazione da parte del lavoratore - stabilito che, a prescindere da ogni questione contrattuale,
l'opponente era comunque tenuta ad osservare il disposto della norma speciale richiamata.
Segnatamente l'appellante ha criticato al giudice di avere posto a fondamento della decisione unicamente la normativa ex art. 7, co. 4, DL 248/2007, che invece non sarebbe stata in alcun modo invocata dal , evidenziando come questi in sede monitoria – momento CP_2 processuale rilevante al fine di indicare le richieste del ed i fatti costitutivi del diritto CP_2 di credito vantato - si sarebbe basato solo sull'assunto smentito dall'opponente del subentro di nell'appalto UITP, con dovuta assunzione delle maestranze alle stesse condizioni CP_1 retributive del precedente datore.
Si contesta anche la mancata considerazione del CCNL applicato da - CP_1
Dipendenti Agenzie Sicurezza Sussidiaria non Armata ed Istituti Investigativi – quale contratto proveniente da organizzazione sindacale di sicura ampia-maggiore rappresentatività, applicato largamente dalla maggior parte delle imprese del settore, con rilevante consistenza numerica di iscritti e presente su tutto il territorio nazionale.
8. Con il II motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità e la carenza motivazionale con riguardo a fatti decisivi della vertenza;
in particolare, si censura al Giudice di avere ritenuto assorbente l'applicazione dell'art. 7, co. 4, DL 248/2007 e così di non aver esaminato i punti essenziali della controversia afferenti alle vicende circolatorie del contratto, 4 ribadendo nuovamente di non essere subentrata ad altro precedente contratto ma che CP_2 avrebbe chiesto sua sponte di lavorare e di entrare a far parte, quale socio lavoratore della cooperativa . CP_1
9. Si costituiva ritualmente l'appellato che, eccepita in via istruttoria la novità delle produzioni documentali allegate all'appello, contestava la fondatezza nel merito dei motivi di appello evidenziando come l'art. 7, co. 4, DL 248/2007 fosse stato invocato sin dal ricorso monitorio e, comunque, come il giudice sia tenuto al principio iura novit curia di talché è tenuto ad applicare la norma ritenuta corretta indipendentemente dalle qualificazioni giuridiche delle parti.
Ha inoltre evidenziato come, comunque, l'appellante abbia completamente disatteso l'onere probatorio posto a suo carico dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dimostrazione della maggiore rappresentatività del CCNL applicato e della congruità del trattamento retributivo corrisposto.
10. La Corte preliminarmente ritiene che la documentazione allegata dalla parte appellante all'atto di appello1, a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilità, si palesa come priva di rilevanza ai fini decisori alla luce delle considerazioni nel merito che seguono quanto ai motivi di appello.
11. Quanto al merito dell'appello, ritenuto di trattare congiuntamente i due motivi di gravame in quanto tra loro strettamente connessi, si rileva che la ragione su cui si fondano entrambi – ossia l'asserita mancata allegazione da parte del lavoratore, ai fini applicativi, del disposto di cui all'art. 7, co. 4, DL 248/2007 – risulta del tutto destituita di fondamento.
12. A tal fine occorre porre in rilievo che già in sede di ricorso monitorio, CP_2
faceva espresso riferimento - al fine di ottenere la corretta determinazione della
[...] retribuzione - all'art. 7, comma 4 bis L. 31/2008, legge quest'ultima che ha convertito con modifiche proprio il DL 248/2007, disciplina richiamata dal giudice di prime cure in sede di sentenza gravata per ritenere infondata l'opposizione a prescindere dalle vicende circolatorie del contratto.
13. Dato tale presupposto, si ritiene che la difesa invocata in questa sede da parte appellante sia priva di sostegno giuridico, posto che la ragione su cui poggiavano i due motivi di appello – ossia che in alcun modo parte ricorrente in via monitoria avesse dedotto 1Si tratta degli allegati da 1 a 3 come di seguito indicati:
1. domanda di ammissione alla cooperativa:
2. contratto di lavoro indeterminato part-time Controparte_1
3. contratto del 27 marzo 2017; Parte_1 5 l'applicazione della disciplina poi posta dal giudice a fondamento della propria decisone – è del tutto insussistente alla luce del chiarito tenore del ricorso monitorio, che costituisce l'atto processuale attraverso il quale il lavoratore ha allegato i fatti e le questioni giuridiche poste a fondamento della propria pretesa creditoria, così soddisfacendo il proprio onere di allegazione.
14. A fronte di tale rilievo ed avuto riguardo ai dati fattuali significativi incontroversi o comunque provati, si ritiene corretta la risoluzione dell'aspetto afferente all'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore alla luce della disposizione richiamata dal Giudice di Prime, avallandosi perciò quanto affermato in sentenza nella parte che segue: “[…]
“Parte opposta ha documentalmente dimostrato (e non sono stati forniti riscontri probatori di segno contrario) come l'originario rapporto lavorativo con la società UITP fosse regolamentato dal CCNL Federpol per i dipendenti degli istituti investigativi privati e agenzie sicurezza sussidiaria o complementare e di avere percepito una retribuzione tariffaria oraria iniziale pari a € 6,506 (v. docc. 1 memoria difensiva), incrementata poi a € 6,68452 (v. doc. 2 memoria difensiva).
Non è contestato poi tra le parti come il contratto di lavoro tra loro intercorso fosse assoggettato alle prescrizioni del diverso CCNL agenzia di sicurezza sussidiaria non armata e istituti investigativi, con inquadramento all'inferiore sesto livello (v. doc. 1 ricorso e doc. 4 memoria difensiva).
Se ne arguisce, quindi, la concorrenza di due distinti CCNL volti a disciplinare il medesimo ambito lavorativo.
Parimenti non è contestata tra le parti la circostanza di fatto per cui il Sig. , in CP_2 esecuzione di tale secondo contratto di lavoro, abbia percepito una retribuzione oraria quantitativamente inferiore rispetto al primo contratto, nei termini analiticamente descritti sia nel ricorso monitorio che a pag. 2 della memoria difensiva.
Ebbene, in tale contesto fattuale e a fronte delle esplicite rimostranze espresse dal prestatore di lavoro anche in virtù del disposto di cui al DL 248/2007, l'odierna parte opponente avrebbe dovuto dimostrare di avere concretamente applicato a favore del Sig. un trattamento CP_2 economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Circostanza non avvenuta giacché la società opponente non ha dimostrato né di avere applicato in concreto il contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa e nemmeno, in ogni caso (e così di avere applicato un CCNL differente), di
6 avere corrisposto a favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_2
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 favore dell'opposto il trattamento retributivo previsto da tale ultimo CCNL stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa.
Onere probatorio il cui mancato assolvimento comporta, congiuntamente all'assenza di una analitica e specifica contestazione del quantum indicato sia in ricorso monitorio che in sede di costituzione, l'integrale rigetto dei motivi di opposizione.
Con assorbimento della (oramai irrilevante) questione circa l'esistenza o meno dell'esistenza di una vicenda circolatoria del contratto di lavoro del Sig. . CP_2
Ed infatti, sia che ci si trovi al cospetto della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. oppure nel caso di specie intercorra tra le odierne parti contendenti un nuovo contratto di lavoro subordinato,
l'odierna opponente era in ogni caso astretta all'obbligo retributivo nei termini quantitativi sanciti dall'art. 7, co. 4, DL. 248/2007.
Obbligo retributivo che, in virtù delle specifiche doglianze del prestatore di lavoro e della lacuna probatoria ascrivibile alla società datrice di lavoro, non risulta essere stato assolto.
Con conseguente conferma dell'opposto d.i. e integrale rigetto del ricorso in opposizione” (da pag. 5, 6 sentenza gravata).
15. Tale decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità che sul tema ha avuto modo di chiarire che (da Cass. 35796 del 2022): “L'art. 7 del D.L. n. 248/2007, al 4^ comma, prevede che "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società' cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria". La disposizione individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la minima 7 retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale. Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore.
Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa”.
16. Peraltro, la stessa Cassazione, con riguardo alle modalità di assolvimento dell'onere probatorio incombente su parte datoriale, facendo riferimento ad altro precedente, ha ricordato: “Questa Corte, peraltro, con riferimento a questione similare di natura previdenziale, ha in tal senso chiarito che spetta al datore di lavoro " offrire la prova della maggiore rappresentatività - ai fini pubblicistici che qui rilevano - dei sindacati che stipularono il CCNL … " ( Cass.n. 7781/2015)”.
17. Ora, alla luce di quanto sopra esposto, si giunge a ritenere che il Giudice di prime cure si sia adeguato ai principi appena richiamati laddove, previa applicabilità della normativa di cui all'art. 7 del D.L. n. 248/2007, ha ritenuto come non adempiuto l'onere probatorio da parte della società opponente rispetto alla allegazione, svolta in sede giudiziale, circa il maggiore grado di rappresentatività del CCNL Agenzia Di Sicurezza Sussidiaria Non Armata e Istituti
Investigativi, in comparazione con il CCNL Federpol invocato dal lavoratore;
si ribadisce, infatti, che alla luce dei criteri ermeneutici declinati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ricadeva in capo alla società datrice di lavoro l'onere di provare la maggiore rappresentatività del richiamato CCNL a fronte della ferma contestazione da parte del lavoratore - e ciò a prescindere da ogni questione “circolatoria” del contratto di lavoro dedotto in causa, così come puntualmente motivato dal giudice di prime cure con decisione da ritenersi immune da qualsivoglia vizio – onere non soddisfatto dal datore di lavoro.
18. Al rigetto integrale dell'appello, segue l'applicazione dell'art. 91 c.p.c.; di talché le spese processuali – come liquidate in dispositivo avendo riguardo ai criteri ed ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenendo in considerazione lo scaglione di riferimento, la bassa complessità della controversia, oltre al mancato svolgimento di incombenti istruttori – sono poste a carico di parte appellante, tenuta altresì al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, sussistendone - allo stato - i presupposti. 8
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 9/2025 del Tribunale di DE pubblicata il giorno 02/01/2025, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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