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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 4317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4317 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1359/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 5 giugno 2020 iscritto al n. 115/2021 R.G. pendente
TRA
(c.f. in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Simonelli (codice fiscale
) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. in PA P.IVA_2 persona del rappresentante, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'avv. Iolanda
Madonna (codice fiscale ) C.F._2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il in qualità di centro accreditato presso il S.S.R. PA
a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di radiologia in favore degli assistiti dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies CP_2 ex d.lgs. 502/92 il 5.12.2016 volto a regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2016 e Cont anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di Euro
96.752,20 “oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti del d.lgs 231/2002 così come convenuti nel contratto sottoscritto dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo”, a titolo di saldo residuo per le prestazioni svolte nel periodo da gennaio a dicembre 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 7 del 14/2/2017; n. 10 del 13/3/2017; n. 13 del 18/4/2017; n. 16 del 1 11/5/2017; n. 19 del 16/6/2017; n. 22 del 10/7/2017; n. 24 del 11/8/2017; n. 28 del
7/9/2017; n. 31 dell'11/10/2017; n. 25 del 3/11/2017; n. 10 del 22/1/2018; n. 4 del
16/1/2018.
Con decreto ingiuntivo n. 2911/2018, il Tribunale accoglieva il ricorso ingiungendo alla Cont detta il pagamento in favore del della somma richiesta oltre interessi come da CP_1 domanda. Cont Proponeva opposizione la ccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
- il superamento del tetto di spesa di branca evidenziando che, in applicazione dell'art. Cont 7 punto 2 del contratto sottoscritto, l' non era tenuta a pagare tutta la somma ingiunta ma quella risultante dall'applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni rese extra budget e lamentava la mancata emissione delle note di credito richieste con pec prot.
131975/7/C. ACCR del 4.6.2018 mai contestata, né impugnata dal Centro.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per tutto quanto esposto al punto A); nel merito annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2911 del 23.12.2018, per insussistenza del credito azionato alla luce delle argomentazioni della superiore parte di diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituendosi in giudizio il chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto sostenendo che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario;
- l' non aveva dimostrato l'effettivo superamento del tetto di spesa da parte della struttura resistente, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del decreto commissariale n. 89/2013, che fissa i tetti di spesa regionali e che comunque non risultava provato l'adempimento dell'obbligo contrattuale di convocazione del tavolo tecnico previsto all'art. 6 del contratto.
Così concludeva: “A) in via preliminare: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
n. 2911/2018 ai sensi dell'art. 648, I comma, c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) nel merito – in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo;
- in subordine, nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio in subordine, nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto condannare l'opponente al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che
2 risulteranno dovute, oltre interessi così come liquidati in decreto ingiuntivo, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e compenso professionale di giudizio, con clausola di attribuzione.”
Con ordinanza del 2 novembre 2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione.
Con sentenza n. 1359/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Centro. In via preliminare, il giudice di primo grado affermava la propria giurisdizione, in quanto l'oggetto della controversia riguardava la “corretta esecuzione degli obblighi contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”.
Nel merito evidenziava che, premessa la prova documentale del fatto costitutivo della pretesa Cont da parte del creditore, l'opponente non aveva offerto prova, incombente sulla dell'allegato superamento del tetto di spesa e, quindi, del fatto che le prestazioni eccedenti non meritavano di essere pagate nella misura richiesta. In tal senso riteneva non idonea la documentazione prodotta ed evidenziava che “la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza probatoria, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori”.
Affermava, poi, che l'inidoneità della documentazione offerta assumeva ancor più valenza a fronte delle contestazioni dell'opposta in ordine al quantum dei fatti impeditivi predetti ed a fronte della non contestazione da parte della debitrice circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il calcolo del corrispettivo dovuto in base al contratto, perciò “la nomina di un Con C.T.U. al fine di calcolare la correttezza delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo”.
Riteneva che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato regolarmente e tempestivamente il superamento del tetto di spesa alla società opposta né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo la convocazione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività).
Riconosceva, infine, l'applicabilità al caso in esame della disciplina contenuta nel D.lgs. n.
231 del 2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 4 CP_2 gennaio 2021 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, laddove la stessa apparterrebbe al Giudice
Amministrativo, in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di
3 spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
2) l'erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario volta ad ottenere l'applicazione della R.T.U.. In particolare ha Contr lamentato che il primo giudice non si sarebbe avveduto delle eccezioni dell' né della rilevanza, oltre che dell'esistenza, delle allegazioni documentali prodotte. Ha richiamato la documentazione già prodotta in primo grado comprovante il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili sia comunicando il consuntivo), l'applicazione della R.T.U. e l'erogazione di prestazioni da parte del
Centro oltre la data di monitoraggio.
Ha così concluso: “accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la pronuncia gravata;
dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. , in relazione alla richiesta di pagamento della
[...] somma di € 96.752,20, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo/rimborso della
“decurtazione da R.T.U.” praticata sulle fatture emesse nel corso dell'anno 2016-2017 per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- branca radiologia;
condannare l'appellata alla restituzione delle somme riscosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa dal G.U. in data 31.10.2019; condannare l'appellata al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 1° aprile 2021 si è costituito l'appellato che ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 6 maggio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono conclusioni e domande diverse da quelle già introdotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione è infondato essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017.
4 Come osservato in numerose pronunce di questa Corte ( con il conforto della S.C., ex multis,
Cass. 372/2021) in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
E' infondata la censura relativa all'omessa osservanza della clausola di salvaguardia, pure richiamata in atto di appello. La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. Ne consegue che la rinunzia all'azione contenuta nell'art. 11 del contratto concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente
“contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. Cont E' fondata la censura con cui la ontesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa al tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U. . L'appellante lamenta fondatamente il fatto che, nonostante la sua specifica contestazione in atto di opposizione, il Tribunale ha ritenuto non contestata specificamente l'entità del credito ed il superamento del tetto di spesa.
Ha richiamato tutti i documenti prodotti ritualmente e tempestivamente in primo grado:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017”, con nota metodologica;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
5 - nota prot. n. 123051 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123162 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123222 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 131975/7 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “consuntivo anno 2017- radiologia” e relativa tabella con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa il 5 giugno
2018;
- nota prot. n. 210996 del 13 settembre 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa al 31 agosto 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data;
- nota prot. n. 67985 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa gennaio 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data;
- nota prot. n. 294504 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa al 30 novembre 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data.
Ha precisato che da tale documentazione – in particolare dalle tabelle allegate alle determinazioni - si desumevano gli importi da detrarre in applicazione della RTU con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il PA
, con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni svolte e del rapporto
[...] tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Ciò posto, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo residuo, è significativa la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia ove, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince che per l'anno 2017 a fronte di note di credito pari a € 96.524,25 resta un saldo in favore del PA
pari a € 9.157,41 in applicazione di R.T.U. alle prestazioni rese oltre budget.
[...]
Cont Dunque, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l' ha documentato, depositando la determina dirigenziale n. 4063 del 29 maggio 2018, che nel liquidare i saldi per il 2017 si
6 dava atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente indicazione della regressione tariffaria da applicare al . PA
Deve precisarsi che le eventuali contestazioni del avverso il contenuto dei CP_1 provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono costituire oggetto del presente procedimento. Ed infatti, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera Contr rilevanza interna, bensì atti autoritativi emessi dall' . Ed infatti, “in tema di attività Cont sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”
(Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la struttura accreditata avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A. Contr Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo.
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 stabiliva infatti Contr che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata Cont A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi): la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Cont nell'ultima comunicazione effettuata dalla , nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_3 fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti
7 prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Non può, quindi, ritenersi che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria escludono l'applicabilità della stessa. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa
Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. Contr 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati
8 dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti, “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per
l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n.
2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264;
Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons.
St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che potrebbero Contr far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' ; tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Alla luce di quanto esposto, il motivo relativo al superamento del tetto di spesa ed applicazione della R.T.U. deve essere accolto e ciò comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello relativo alla mancata valutazione delle prove.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo Cont opposto con condanna dell' al pagamento in favore del PA della somma di Euro 9.157,41 oltre interessi ex d.lgs. 231/02. La decorrenza di tali
[...] interessi non può farsi coincidere con i tempi dettati dall'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, atteso che il Centro creditore non ha offerto elementi sufficienti a enucleare, dagli importi di cui alle fatture prodotte, l'importo ridotto spettante per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria. Ne consegue che la decorrenza degli interessi va individuata nella notifica del decreto ingiuntivo, che vale alla stregua di un atto di messa in mora. Cont In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto con il D.I., va condannata a rifondere al le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza PA
9 della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero
55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e
26.000,00, nei seguenti importi: processo di primo grado, il complessivo importo di € 2.800,00 cui vanno aggiunti € 420,00 per il rimborso delle spese generali ed € 406,50 per rimborso delle spese vive, in totale €
3.626,50; per processo di appello, € 3.100,00 per complessivi compensi, € 465,00 per il rimborso delle spese generali ed € 1.165,50 per il rimborso delle spese vive, in totale € 4.730,50 .
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1359/2020
[...] pubblicata il 5 giugno 2020:
1. in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo Cont proposta dalla e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2911/2018 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, condanna l' al pagamento in favore del CP_2 [...] della somma di euro 9.157,41 oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. PA
n.231/2002 come in motivazione;
2. condanna l al pagamento in favore del CP_2 PA delle spese di entrambi i gradi di giudizi che liquida, per il giudizio di primo grado in €
3.626,50 e, per l'appello, in € 4.730,50 oltre oneri diversi, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
10
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere- ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza n. 1359/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 5 giugno 2020 iscritto al n. 115/2021 R.G. pendente
TRA
(c.f. in persona del Direttore Parte_1 P.IVA_1
Generale e rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Simonelli (codice fiscale
) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. in PA P.IVA_2 persona del rappresentante, rappresentato e difeso – giusta procura alle liti redatta su atto separato e apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta – dall'avv. Iolanda
Madonna (codice fiscale ) C.F._2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, il in qualità di centro accreditato presso il S.S.R. PA
a svolgere prestazioni sanitarie afferenti alla branca di radiologia in favore degli assistiti dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies CP_2 ex d.lgs. 502/92 il 5.12.2016 volto a regolare le prestazioni da rendere nell'anno 2016 e Cont anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di Euro
96.752,20 “oltre interessi di mora ai sensi e per gli effetti del d.lgs 231/2002 così come convenuti nel contratto sottoscritto dalla data di scadenza di ogni singola fattura fino al soddisfo”, a titolo di saldo residuo per le prestazioni svolte nel periodo da gennaio a dicembre 2017, per cui aveva emesso le fatture n. 7 del 14/2/2017; n. 10 del 13/3/2017; n. 13 del 18/4/2017; n. 16 del 1 11/5/2017; n. 19 del 16/6/2017; n. 22 del 10/7/2017; n. 24 del 11/8/2017; n. 28 del
7/9/2017; n. 31 dell'11/10/2017; n. 25 del 3/11/2017; n. 10 del 22/1/2018; n. 4 del
16/1/2018.
Con decreto ingiuntivo n. 2911/2018, il Tribunale accoglieva il ricorso ingiungendo alla Cont detta il pagamento in favore del della somma richiesta oltre interessi come da CP_1 domanda. Cont Proponeva opposizione la ccependo:
- il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo;
- il superamento del tetto di spesa di branca evidenziando che, in applicazione dell'art. Cont 7 punto 2 del contratto sottoscritto, l' non era tenuta a pagare tutta la somma ingiunta ma quella risultante dall'applicazione della regressione tariffaria alle prestazioni rese extra budget e lamentava la mancata emissione delle note di credito richieste con pec prot.
131975/7/C. ACCR del 4.6.2018 mai contestata, né impugnata dal Centro.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via del tutto preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo per tutto quanto esposto al punto A); nel merito annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2911 del 23.12.2018, per insussistenza del credito azionato alla luce delle argomentazioni della superiore parte di diritto;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Costituendosi in giudizio il chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto sostenendo che:
- la giurisdizione spettava al giudice ordinario;
- l' non aveva dimostrato l'effettivo superamento del tetto di spesa da parte della struttura resistente, non essendo a tal fine sufficiente la produzione del decreto commissariale n. 89/2013, che fissa i tetti di spesa regionali e che comunque non risultava provato l'adempimento dell'obbligo contrattuale di convocazione del tavolo tecnico previsto all'art. 6 del contratto.
Così concludeva: “A) in via preliminare: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
n. 2911/2018 ai sensi dell'art. 648, I comma, c.p.c., in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
B) nel merito – in via principale, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo;
- in subordine, nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio in subordine, nella deprecata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto condannare l'opponente al pagamento immediato in favore dell'opposta Società delle somme per capitale indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che
2 risulteranno dovute, oltre interessi così come liquidati in decreto ingiuntivo, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e compenso professionale di giudizio, con clausola di attribuzione.”
Con ordinanza del 2 novembre 2019 il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione.
Con sentenza n. 1359/2020 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del Centro. In via preliminare, il giudice di primo grado affermava la propria giurisdizione, in quanto l'oggetto della controversia riguardava la “corretta esecuzione degli obblighi contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”.
Nel merito evidenziava che, premessa la prova documentale del fatto costitutivo della pretesa Cont da parte del creditore, l'opponente non aveva offerto prova, incombente sulla dell'allegato superamento del tetto di spesa e, quindi, del fatto che le prestazioni eccedenti non meritavano di essere pagate nella misura richiesta. In tal senso riteneva non idonea la documentazione prodotta ed evidenziava che “la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza probatoria, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori”.
Affermava, poi, che l'inidoneità della documentazione offerta assumeva ancor più valenza a fronte delle contestazioni dell'opposta in ordine al quantum dei fatti impeditivi predetti ed a fronte della non contestazione da parte della debitrice circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il calcolo del corrispettivo dovuto in base al contratto, perciò “la nomina di un Con C.T.U. al fine di calcolare la correttezza delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo”.
Riteneva che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato regolarmente e tempestivamente il superamento del tetto di spesa alla società opposta né di aver instaurato le procedure contrattualmente previste, da ritenersi prodromiche all'applicazione delle decurtazioni in esame (in primo luogo la convocazione del tavolo tecnico, con prova della regolarità delle successive attività).
Riconosceva, infine, l'applicabilità al caso in esame della disciplina contenuta nel D.lgs. n.
231 del 2002.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto di citazione notificato il 4 CP_2 gennaio 2021 deducendo:
1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, laddove la stessa apparterrebbe al Giudice
Amministrativo, in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di
3 spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
2) l'erroneità della pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione dell'ente sanitario volta ad ottenere l'applicazione della R.T.U.. In particolare ha Contr lamentato che il primo giudice non si sarebbe avveduto delle eccezioni dell' né della rilevanza, oltre che dell'esistenza, delle allegazioni documentali prodotte. Ha richiamato la documentazione già prodotta in primo grado comprovante il superamento del tetto di spesa (sia con monitoraggi mensili sia comunicando il consuntivo), l'applicazione della R.T.U. e l'erogazione di prestazioni da parte del
Centro oltre la data di monitoraggio.
Ha così concluso: “accogliere il presente appello e per l'effetto annullare e/o riformare la pronuncia gravata;
dichiarare che nulla è dovuto dall' Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t. , in relazione alla richiesta di pagamento della
[...] somma di € 96.752,20, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, quale corrispettivo/rimborso della
“decurtazione da R.T.U.” praticata sulle fatture emesse nel corso dell'anno 2016-2017 per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- branca radiologia;
condannare l'appellata alla restituzione delle somme riscosse per effetto della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, concessa dal G.U. in data 31.10.2019; condannare l'appellata al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 1° aprile 2021 si è costituito l'appellato che ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 6 maggio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
Nelle comparse conclusionali non si rinvengono conclusioni e domande diverse da quelle già introdotte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione è infondato essendo condivisibile quanto affermato sul punto dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione perché la causa ha ad oggetto diritti soggettivi, dal momento che il thema decidendum e il petitum sostanziale della vicenda non riguardano alcun aspetto attinente ai poteri autoritativi della P.A. e concernono esclusivamente l'indagine sulla sussistenza del diritto soggettivo della società appellata al conseguimento delle somme richieste a titolo di differenze sui corrispettivi versate per le prestazioni rese nell'anno 2017.
4 Come osservato in numerose pronunce di questa Corte ( con il conforto della S.C., ex multis,
Cass. 372/2021) in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali di cui gode la P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni.
E' infondata la censura relativa all'omessa osservanza della clausola di salvaguardia, pure richiamata in atto di appello. La clausola di salvaguardia riguarda infatti solo quei provvedimenti, quale ad es. quello di determinazione del tetto di spesa, che incidono sul contenuto del contratto (“…in quanto atti che determinano il contenuto del contratto per il periodo di efficacia dello stesso”), con la conseguenza che essa non è destinata a paralizzare le azioni relative alla fase esecutiva del rapporto contrattuale volte ad ottenere la remunerazione delle prestazioni proprio in applicazione di tali provvedimenti. Ne consegue che la rinunzia all'azione contenuta nell'art. 11 del contratto concerne i provvedimenti a monte della stipula del contratto, ossia quelli che contribuiscono all'individuazione del contenuto dello stesso;
essa non incide invece sulla fase di attuazione del rapporto e, in particolare, sulle problematiche inerenti al superamento in concreto del tetto di spesa.
Tali conclusioni risultano ancor più chiaramente ove si consideri il contenuto del secondo comma della clausola contenente la rinuncia ai “contenziosi instaurabili” esclusivamente
“contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”. Del resto, non potrebbe essere diversamente dal momento che la parte non potrebbe rinunciare preventivamente al contenzioso contro atti e provvedimenti futuri di cui neppure conosce il contenuto al momento della sottoscrizione del contratto. Cont E' fondata la censura con cui la ontesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa al tetto di spesa e all'applicazione della R.T.U. . L'appellante lamenta fondatamente il fatto che, nonostante la sua specifica contestazione in atto di opposizione, il Tribunale ha ritenuto non contestata specificamente l'entità del credito ed il superamento del tetto di spesa.
Ha richiamato tutti i documenti prodotti ritualmente e tempestivamente in primo grado:
- determinazione dirigenziale n. 6979/2017 del 23 ottobre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo I trimestre 2017”, con nota metodologica;
- determinazione dirigenziale n. 8184/2017 del 5 dicembre 2017, avente ad oggetto
“Specialistica Ambulatoriale Saldo II trimestre 2017”, con nota metodologica;
- determinazione dirigenziale n. 4063/2018 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto
“Consuntivo Liquidazione saldo 2017 Branca di Radiologia” con relativi allegati;
5 - nota prot. n. 123051 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123162 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 123222 del 23 maggio 2018, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito prestazioni oltre la data limite del tetto di spesa – RADIOLOGIA anno 2017”, con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in data 24 maggio 2018;
- nota prot. n. 131975/7 del 4 giugno 2018 avente ad oggetto “consuntivo anno 2017- radiologia” e relativa tabella con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa il 5 giugno
2018;
- nota prot. n. 210996 del 13 settembre 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa al 31 agosto 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data;
- nota prot. n. 67985 del 13 marzo 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa gennaio 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data;
- nota prot. n. 294504 del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale- monitoraggio tetti di spesa al 30 novembre 2017” con ricevuta di consegna p.e.c. trasmessa in pari data.
Ha precisato che da tale documentazione – in particolare dalle tabelle allegate alle determinazioni - si desumevano gli importi da detrarre in applicazione della RTU con riguardo all'intera branca di radiologia e poi ai singoli centri, tra cui il PA
, con l'indicazione dei corrispettivi totali per le prestazioni svolte e del rapporto
[...] tra le prestazioni erogate da ciascun centro e quelle totali della branca.
Ciò posto, controvertendosi sulla debenza degli importi relativi al saldo residuo, è significativa la determina n. 4063/2018 avente ad oggetto la liquidazione del saldo 2017 per la branca di Radiologia ove, dalle tabelle alla stessa allegate, si evince che per l'anno 2017 a fronte di note di credito pari a € 96.524,25 resta un saldo in favore del PA
pari a € 9.157,41 in applicazione di R.T.U. alle prestazioni rese oltre budget.
[...]
Cont Dunque, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, l' ha documentato, depositando la determina dirigenziale n. 4063 del 29 maggio 2018, che nel liquidare i saldi per il 2017 si
6 dava atto dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e della conseguente indicazione della regressione tariffaria da applicare al . PA
Deve precisarsi che le eventuali contestazioni del avverso il contenuto dei CP_1 provvedimenti aventi ad oggetto la determinazione della regressione tariffaria non possono costituire oggetto del presente procedimento. Ed infatti, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, tali atti non costituiscono affatto documenti unilateralmente formati di mera Contr rilevanza interna, bensì atti autoritativi emessi dall' . Ed infatti, “in tema di attività Cont sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale”
(Cass. 4375/2023; nello stesso senso Cass. 25184/2024, in motivazione;
Cass. 31364/2024, in motivazione). È evidente, pertanto, che per contestare la validità di tale provvedimento di carattere autoritativo, la struttura accreditata avrebbe dovuto provvedere ad impugnarlo innanzi al G.A. Contr Irrilevante è poi il fatto che l' non ha provato di aver rispettato correttamente l'art. 5 del contratto, che prevede la comunicazione periodica non solo della percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa, ma anche la data di presumibile raggiungimento delle percentuali di consumo.
Il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti per l'anno 2017 stabiliva infatti Contr che l' dovesse comunicare «OGNI MESE a ciascun centro privato con lettera raccomandata Cont A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la e gli operatori stessi): la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa (…); la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo», aggiungendo che, «ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista Cont nell'ultima comunicazione effettuata dalla , nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno Parte_3 fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DRGC n. 1268/08. In modo da far rientrare la spesa nei limiti
7 prefissati; mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto Cont all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spese comunicata dall' , nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
Pertanto, in caso di omessa (o tardiva) comunicazione preventiva della data di sforamento del tetto di spesa non può che applicarsi l'ipotesi riportata al punto a) in cui il tetto di spesa venga superato prima della data preventivamente comunicata, con conseguente applicazione della regressione tariffaria, come avvenuto nel caso di specie.
Non può, quindi, ritenersi che la violazione dell'obbligo di monitoraggio periodico e di comunicazione della data presuntiva di superamento del tetto di spesa, nonché dei termini per l'adozione dei provvedimenti che dispongono la regressione tariffaria escludono l'applicabilità della stessa. Ed infatti – come già affermato in numerose sentenze di questa
Corte - la giurisprudenza è assolutamente pacifica nell'affermare che, anche ove vi provveda in ritardo e seppur senza rispettare gli impegni di procedere al monitoraggio periodico, l'ente sanitario non perde affatto il diritto di applicare la regressione tariffaria al fine di salvaguardare i limiti di spesa.
Anche se l'amministrazione sanitaria ha assunto l'obbligo di eseguire, per il tramite del tavolo tecnico, un monitoraggio delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate, in modo da poter fornire alle parti private tempestive informazioni in ordine al raggiungimento dei limiti di spesa individuati per le singole branche, deve escludersi che, a fronte del mancato o ritardato adempimento di questa obbligazione, venga meno la potestà dell'amministrazione sanitaria di modulare la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati (Cons. St. n. 2857/2012).
Anche nello schema chiaramente ed espressamente consensualistico disegnato dal d.lgs. n. Contr 502/1992, non è possibile ipotizzare l'obbligo per l' di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (Cons. St., V, 2581/2005); l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria e l'osservanza dei limiti di spesa non sono subordinati, né sono condizionati all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, in quanto, pur in assenza di tale passaggio, rimane da soddisfare l'esigenza fondamentale ed ineludibile di contenere la remunerazione a carico del servizio sanitario regionale;
ove, infatti, venisse per qualsiasi via consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati
8 dalla Regione il suo indefettibile potere di programmazione risulterebbe palesemente vanificato (cfr. Cons. St. n. 4529/2011).
Conseguentemente, il relativo provvedimento resta valido indipendentemente dalla tempestività dell'attività di monitoraggio e del rispetto delle relative scadenze;
infatti, “atteso il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale, il mancato o ritardato adempimento di alcuni adempimenti di natura procedimentale, come quelli lamentati dalla appellante, non esclude la potestà dell'amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, né comporta l'obbligo per
l'amministrazione sanitaria di acquistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili, permanendo, fondamentale ed ineludibile, l'esigenza di contenimento della spesa pubblica sanitaria nei limiti fissati dalle delibere regionali di programmazione” (Cons. St. 17/5/2012 n.
2857; in termini analoghi, con riguardo alle stesse questioni, Cons. St. 5/10/2011 n. 2264;
Cons. St. 13/4/2011 n. 2290; Cons. St. 9/1/2012 n. 4623; Cons. St. 30/10/13 n. 4540; Cons.
St. 5/2/2013 n. 679); per tali ragioni, quindi, l'applicazione della regressione tariffaria è legittima anche se operata molto tempo dopo il verificarsi dello sforamento del tetto di spesa, non potendo ipotizzarsi una tutela dell'affidamento del creditore. Ove tali obblighi siano previsti dal contratto, gli stessi daranno luogo ad inadempimenti contrattuali che potrebbero Contr far sorgere obbligazioni di tipo risarcitorio a carico dell' ; tuttavia, in assenza di domande in tal senso, la questione relativa alle conseguenze di tali inadempimenti non può essere esaminata.
Alla luce di quanto esposto, il motivo relativo al superamento del tetto di spesa ed applicazione della R.T.U. deve essere accolto e ciò comporta l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello relativo alla mancata valutazione delle prove.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo Cont opposto con condanna dell' al pagamento in favore del PA della somma di Euro 9.157,41 oltre interessi ex d.lgs. 231/02. La decorrenza di tali
[...] interessi non può farsi coincidere con i tempi dettati dall'art. 7 del contratto stipulato tra le parti, atteso che il Centro creditore non ha offerto elementi sufficienti a enucleare, dagli importi di cui alle fatture prodotte, l'importo ridotto spettante per effetto dell'applicazione della regressione tariffaria. Ne consegue che la decorrenza degli interessi va individuata nella notifica del decreto ingiuntivo, che vale alla stregua di un atto di messa in mora. Cont In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto con il D.I., va condannata a rifondere al le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza PA
9 della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero
55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e
26.000,00, nei seguenti importi: processo di primo grado, il complessivo importo di € 2.800,00 cui vanno aggiunti € 420,00 per il rimborso delle spese generali ed € 406,50 per rimborso delle spese vive, in totale €
3.626,50; per processo di appello, € 3.100,00 per complessivi compensi, € 465,00 per il rimborso delle spese generali ed € 1.165,50 per il rimborso delle spese vive, in totale € 4.730,50 .
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1359/2020
[...] pubblicata il 5 giugno 2020:
1. in riforma della sentenza appellata, accoglie in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo Cont proposta dalla e, revocato il decreto ingiuntivo n. 2911/2018 emesso dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, condanna l' al pagamento in favore del CP_2 [...] della somma di euro 9.157,41 oltre interessi ex art. 5 del D.lgs. PA
n.231/2002 come in motivazione;
2. condanna l al pagamento in favore del CP_2 PA delle spese di entrambi i gradi di giudizi che liquida, per il giudizio di primo grado in €
3.626,50 e, per l'appello, in € 4.730,50 oltre oneri diversi, se dovuti.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Caterina Molfino
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