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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 11/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1781/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
30/08/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 30, Parte II -
Serie A, Anno 1998.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati, in data 15/11/2011, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 30/08/1998, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 30, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. Dà ATTO che la IG.ra continuerà a dimorare, unitamente ai figli Parte_2 Per_1
e , presso l'ex dimora coniugale sita in Borgosesia (VC), Via Nicolao Sottile, n. 3, Per_2 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, come da atto di compravendita che si allega;
l'ex dimora coniugale sarà quindi ASSEGNATA alla IG.ra
IGnini;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che, posto che la IG.ra a prescindere dall'effettivo allontanamento del Pt_2
IG. dalla dimora coniugale, si è sempre occupata in via esclusiva della gestione dei Pt_1 minori, i figli e siano affidati esclusivamente alla stessa;
Per_1 Per_2
4. DÀ ATTO che il IG. ha già prelevato dalla ex dimora coniugale tutti i propri Parte_1 beni personali e si è già trasferito temporaneamente altrove;
il IG. non appena Pt_1 reperirà un'idonea soluzione abitativa, sposterà la propria residenza;
5. DISPONE che e possano frequentare il padre a proprio piacimento, ogni Per_1 Per_2 qualvolta ne avranno voglia;
il IG. potrà vedere e frequentare a proprio piacimento Pt_1
i minori, previo consenso degli stessi;
6. DISPONE che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_1 Pt_2 somma di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli, e , Per_1 Per_2 importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, oltre ad euro 200,00 che la madre depositerà sul fondo pensione alla medesima intestato di cui sono beneficiari i minori;
il IG. Pt_1 concorrerà al 50% delle spese medico-sanitarie, delle spese scolastiche sino al termine degli studi, nonché di quelle sportive, ricreative, culturali o per la partecipazione ad attività extrascolastiche, da documentarsi, e a tutto quanto necessario, sulla base del Protocollo del
Tribunale di Vercelli;
7. DÀ ATTO che i IG.ri e sono cointestatari dei conti correnti ING DIRECT Pt_2 Pt_1 num. [...]CC0010097912 e FINECO num.
[...], il primo in uso esclusivo alla IG.ra il secondo Pt_2 in uso esclusivo al IG. i coniugi si impegnano entro 90 giorni dall'omologa della Pt_1 separazione ad estinguere i suddetti conti in comune;
8. DÀ ATTO che la IG.ra IGnini è altresì intestataria del conto corrente n. 2722557 presso
Banca Mediolanum sul quale versa la somma mensile di euro 200,00 per il fondo pensione dei minori;
9. DÀ ATTO che il IG. è altresì intestatario del conto corrente n. 72024 presso Parte_1
BBVA;
10. DÀ ATTO che il IG. è intestatario degli investimenti depositati sul Conto Titoli Pt_1
ING num. 304631468 pos. 40000011810 e delle Polizze Alleanza, valorizzati alla data del
27.04.2024, come da prospetti e dettagli allegati al ricorso, cui tuttavia di fatto ha contribuito al 50% la IG.ra Le parti valuteranno di liquidare i suddetti investimenti fino Pt_2 all'esaurimento dei titoli:
(i) in qualunque momento, anche su richiesta di uno solo dei coniugi, qualora le posizioni saranno in positivo, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(ii) qualora le posizioni saranno in negativo, i titoli saranno liquidati anche ad istanza di un solo coniuge, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(iii) nel caso in cui una delle parti manifesterà la necessità di liquidità, in ogni caso entro e non oltre un anno dall'omologa separazione, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(iv) in difetto di accordo, il IG. corrisponderà, entro giorni 30 dalla Pt_1 liquidazione, alla IG.ra il 50 % del valore massimo dei titoli raggiunto (al Pt_2 netto della tassazione vigente) dal giorno successivo all'omologa della separazione;
pagina 3 di 4 11. DÀ ATTO che i IG.ri e sono proprietari, rispettivamente, delle seguenti Pt_2 Pt_1 vetture CITROEN C3 targata FL761RL e KIA EV3 targata GV143KZ;
12. DÀ ATTO che i separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc..), anche con riferimento ai figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1781/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2 residente rappresentata e difesa dall'Avv. Guzzon Paola del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/05/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il
30/08/1998, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 30, Parte II -
Serie A, Anno 1998.
pagina 1 di 4 Dall'unione sono nati, in data 15/11/2011, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgosesia (VC) il 30/08/1998, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 30, Parte II - Serie A, Anno 1998 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2. Dà ATTO che la IG.ra continuerà a dimorare, unitamente ai figli Parte_2 Per_1
e , presso l'ex dimora coniugale sita in Borgosesia (VC), Via Nicolao Sottile, n. 3, Per_2 di proprietà di entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno, come da atto di compravendita che si allega;
l'ex dimora coniugale sarà quindi ASSEGNATA alla IG.ra
IGnini;
pagina 2 di 4 3. DISPONE che, posto che la IG.ra a prescindere dall'effettivo allontanamento del Pt_2
IG. dalla dimora coniugale, si è sempre occupata in via esclusiva della gestione dei Pt_1 minori, i figli e siano affidati esclusivamente alla stessa;
Per_1 Per_2
4. DÀ ATTO che il IG. ha già prelevato dalla ex dimora coniugale tutti i propri Parte_1 beni personali e si è già trasferito temporaneamente altrove;
il IG. non appena Pt_1 reperirà un'idonea soluzione abitativa, sposterà la propria residenza;
5. DISPONE che e possano frequentare il padre a proprio piacimento, ogni Per_1 Per_2 qualvolta ne avranno voglia;
il IG. potrà vedere e frequentare a proprio piacimento Pt_1
i minori, previo consenso degli stessi;
6. DISPONE che il IG. versi alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_1 Pt_2 somma di euro 1.500,00 a titolo di mantenimento di entrambi i figli, e , Per_1 Per_2 importo adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, oltre ad euro 200,00 che la madre depositerà sul fondo pensione alla medesima intestato di cui sono beneficiari i minori;
il IG. Pt_1 concorrerà al 50% delle spese medico-sanitarie, delle spese scolastiche sino al termine degli studi, nonché di quelle sportive, ricreative, culturali o per la partecipazione ad attività extrascolastiche, da documentarsi, e a tutto quanto necessario, sulla base del Protocollo del
Tribunale di Vercelli;
7. DÀ ATTO che i IG.ri e sono cointestatari dei conti correnti ING DIRECT Pt_2 Pt_1 num. [...]CC0010097912 e FINECO num.
[...], il primo in uso esclusivo alla IG.ra il secondo Pt_2 in uso esclusivo al IG. i coniugi si impegnano entro 90 giorni dall'omologa della Pt_1 separazione ad estinguere i suddetti conti in comune;
8. DÀ ATTO che la IG.ra IGnini è altresì intestataria del conto corrente n. 2722557 presso
Banca Mediolanum sul quale versa la somma mensile di euro 200,00 per il fondo pensione dei minori;
9. DÀ ATTO che il IG. è altresì intestatario del conto corrente n. 72024 presso Parte_1
BBVA;
10. DÀ ATTO che il IG. è intestatario degli investimenti depositati sul Conto Titoli Pt_1
ING num. 304631468 pos. 40000011810 e delle Polizze Alleanza, valorizzati alla data del
27.04.2024, come da prospetti e dettagli allegati al ricorso, cui tuttavia di fatto ha contribuito al 50% la IG.ra Le parti valuteranno di liquidare i suddetti investimenti fino Pt_2 all'esaurimento dei titoli:
(i) in qualunque momento, anche su richiesta di uno solo dei coniugi, qualora le posizioni saranno in positivo, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(ii) qualora le posizioni saranno in negativo, i titoli saranno liquidati anche ad istanza di un solo coniuge, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(iii) nel caso in cui una delle parti manifesterà la necessità di liquidità, in ogni caso entro e non oltre un anno dall'omologa separazione, fermo restando quanto previsto nel punto iv);
(iv) in difetto di accordo, il IG. corrisponderà, entro giorni 30 dalla Pt_1 liquidazione, alla IG.ra il 50 % del valore massimo dei titoli raggiunto (al Pt_2 netto della tassazione vigente) dal giorno successivo all'omologa della separazione;
pagina 3 di 4 11. DÀ ATTO che i IG.ri e sono proprietari, rispettivamente, delle seguenti Pt_2 Pt_1 vetture CITROEN C3 targata FL761RL e KIA EV3 targata GV143KZ;
12. DÀ ATTO che i separandi si riconoscono piena libertà di recarsi all'estero; all'uopo nel darsi vicendevole assenso all'espatrio dichiarano sin d'ora di nulla avere in contrario ai fini del rilascio dei rispettivi documenti autorizzativi (carta d'identità, passaporto, ecc..), anche con riferimento ai figli minori.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 11/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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