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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
II Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali
Il Tribunale Concorsuale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati
Dott. Italo Federici - Presidente Dott. Raffaele Viglione - Giudice Dott. Giuseppe De Francesca - Giudice rel.
all'esito della riserva assunta dal giudice delegato all'udienza del 5.5.25; sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 28-1/2025 r.g. p.u. promosso da
, con gli avv.ti Nicola Lenoci ed Angela Masella del Foro di Taranto Parte_1 nei confronti di
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 ede legal n costituita
***
Letto il ricorso con il quale , assumendo di esserne creditore in virtù Parte_1 del documentato credito tito da titolo giudiziale, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1 preso atto che la società debitrice, ancorchè ritualmente convocata come da ricevuta telematica in atti del 14.3.25, non ha inteso costituirsi;
esaminati i documenti allegati al ricorso e le risultanze delle informative acquisite;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la debitrice ha il centro principale degli interessi - per la persona giuridica coincidente ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. c) ccii con la sede legale risultante dal registro delle imprese - nel relativo circondario;
rilevato, in primo luogo, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria fallimentare è ben superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, co.5, ccii, a tal fine tenuto conto, oltre che del credito vantato dalla ricorrente (€ 10.887,87), della esposizione erariale documentata dalle informative acquisite (€ 190.018,29); rilevato che, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 ccii, il debitore è certamente soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che devono altresì dirsi sussistenti i presupposti per la liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale il quale non ha dimostrato il congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii;
osservato, anzi, che la sussistenza dei requisiti dimensionali ai fini della apertura della liquidazione (della cui prova negativa è onerato il debitore) emerge con chiara evidenza dalla lettura dei bilanci depositati sino al 2022, tenuto conto, con riguardo a tale ultimo esercizio, dei valori espressi dall'ammontare dei ricavi (€ 1.146.004) pressochè coincidenti con le congruenti dichiarazioni fiscali acquisite d'ufficio (v. Irap 2023, € 1.116.403) e della consistenza dell'attivo (€ 419.324), indici di per sé idonei ed escludere lo status di imprenditore minore;
ritenuto, inoltre, che possa dirsi del pari più che ragionevolmente provato il presupposto dello stato di insolvenza, inteso nella nota accezione di situazione di strutturale squilibrio finanziario e di funzionale impotenza non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni inerenti all'attività di impresa, nella specie desumibile da significativi indici e circostanze di fatto quali: i) la drastica riduzione dei ricavi (a fronte di invariati ingenti costi pari a circa 900.000 per ciascun esercizio), desumibile dall'esame dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi (€ 1.473.790 nel 2022; € 1.116.403 nel 2023; € 227.709 nel 2024); ii) la corrispondente erosione degli utili riportati nelle corrispondenti dichiarazioni fiscali (€ 238.000 nel 2022; € 139.000 nel 2023; 69.858 nel 2024); iii) l'insufficienza degli utili a far fronte ai maggiori (pressoché doppi) accertati debiti correnti, come peraltro comprovato dalla incapacità, per la debitrice, di adempiere al pagamento del pur contenuto credito di lavoro definito in sede di conciliazione giudiziale il 2.10.24 all'esito del giudizio (r.g. n. 8774/23) e nonostante la convenuta dilazione in tre mensilità; iv) la inidoneità solutoria dei beni che compongono il patrimonio, atteso che, come si evince dalla lettura dei bilanci, l'attivo risulta costituito essenzialmente da crediti;
v) l'infruttuosità dell'intimazione di pagamento e della successiva azione espropriativa intentata dalla creditrice, attesa l'irreperibilità della debitrice presso la sede legale, ove l'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare ha rilevato – e da oltre un anno e mezzo per quanto ivi dichiaratogli – altro esercizio commerciale;
considerato, quindi, che possono dirsi accertati i presupposti di cui all'art. 121 CCII, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII e che pertanto deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
visti gli artt. 40, 49, e 121 ccii, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
(c.f./p.iva ), corrente in Taranto alla via Scoglio P.IVA_1 persona resentante (c.f. ), Controparte_2 C.F._1 residente in [...];
nomina il dott. Giuseppe De Francesca Giudice Delegato per la procedura;
nomina quale Curatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due Persona_1 giorni dalla comunica a e a dichiarare, nell'occasione: i) di essere in possesso dei predetti requisiti ex artt. 356 e 358 ccii;
ii) di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 ccii e di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
iii) di aver preso visione del “Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa” pubblicato sul sito web del Tribunale di Taranto;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
invita il curatore a:
• provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 CCII, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;
• procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai sensi dell'art. 195 ss., CCII;
• predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 CCII, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
• presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, l.f., nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130 co. 4 e 5 CCII;
• presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130 co. 9 CCII accompagnato dal conto della sua gestione;
• osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
• comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 ccii;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 13 ottobre 2025, ore 12:15, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo, dinanzi al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.5.02 n. 115; che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al creditore ricorrente ed al Pubblico Ministero istante, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, ccii.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.5.25.
Il Giudice est. Il Presidente
Giuseppe De Francesca Italo Federici