Articolo 15 della Legge 21 luglio 2016, n. 145
Articolo 14Articolo 16
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31 dicembre 2016
Art. 15. Riposi e licenza ordinaria 1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorita' nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.
2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali e' utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2016