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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 363/2021
TRA
(P. Iva n. – C.F. e iscrizione Parte_1 P.IVA_1 nel Registro delle Imprese di al n. , in persona del procuratore speciale, avv. Pt_1 P.IVA_2
Daniele Peccianti, munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza della procura speciale a rogito Notaio Rep. n. 36893 – Racc. n. 18357 del 7.6.2018, a firma dell'avv. Per_1 [...]
, a ciò espressamente facoltizzato dalla delibera del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione del 25.3.2014, ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale a rogito Notaio Rep. n. 33190 – Racc. n. 15728 del 15/5/2014, rappresentata e Per_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Roberto Cisani (C.F. n.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Depretis, n. 102, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Eugenio Moschiano;
Appellante Principale
E
(C.F. n. ) e (C.F. n. P_ C.F._2 Controparte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
[...]
pagina 1 di 19 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Emiliano Gambone (C.F. n.
), presso il cui studio in Montella (AV), alla via Gamboni n° 13, C.F._4 elettivamente domiciliano;
Appellati
NONCHE'
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di Controparte_4 C.F._5 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall' avv.
Franco Della Vecchia (C.F. n. ), presso il cui studio sito in Nusco (AV), al C.F._6
Corso Umberto I, n. 16, elettivamente domicilia;
Appellato/Appellante incidentale
NONCHE'
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_5 P.IVA_3
Appellata contumace
NONCHE'
, in persona del Curatore, avv. Raffaele Rocco Capasso;
Controparte_6
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n.
1293/2020, pubblicata in data 7.9.2020 e non notificata;
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 3/15/18 febbraio 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2018, e convenivano P_ Controparte_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la la Parte_1
il in persona del Curatore, nonché il CP_5 Controparte_6 CP_4 fallito e deducevano che: Controparte_4
- nell'anno 2003, aveva aperto, presso la filiale di Lioni (AV) della (poi P_ CP_7 divenuta ed oggi , un conto Controparte_8 Parte_1
Contr corrente avente, dapprima, n. 2151.02 e poi, a seguito del passaggio da a BMPdS, n.
2151.61, la gestione del quale era stata affidata, da parte della banca, al suo promotore finanziario pagina 2 di 19 e manager Controparte_4
- poiché riferiva al della sua intenzione di investire modeste somme di danaro in P_ CP_4 strumenti finanziari che non presentassero profili di rischio, gli veniva aperto il conto titoli n.
12123388, su cui potevano essere effettuati investimenti nell'acquisto dei titoli obbligazionari;
- ed invero, il promotore della MPS Sichinolfi prospettava allo uno strumento finanziario P_ che consisteva in una gestione patrimoniale a capitale garantito con un rendimento di almeno il
5% di quanto investito, da percepire almeno dal quinto anno;
detto strumento era caratterizzato dall'acquisto esclusivo di obbligazioni a basso rischio e prevedeva la possibilità di disinvestire in qualsiasi momento ed incassare quanto spettante;
- successivamente, nel 2005, al fine di rendere partecipe la moglie, , degli P_ P_ P_ investimenti familiari, apriva unitamente alla stessa un conto cointestato, n. 21810.32, la gestione del quale era sempre affidata dalla banca al suo promotore finanziario e manager CP_4
- nel periodo dal 20.5.2008 al 15.12.11 essi attori effettuavano al sette versamenti di CP_4 danaro in contante, all'interno della filiale di Lioni, per l'importo complessivo di € 32.000,00, affinché le somme versate venissero poste su un piano di accumulo a fini previdenziali, prospettato come investimento dal e da loro accettato, e per ogni versamento era CP_4
Contr rilasciata dal apposita distinta di versamento, sottoscrivendo un modulo della CP_4
- nel 2012 essi attori, a seguito di notizie diffuse su vari quotidiani di gravi irregolarità verificatesi nella filiale di Lioni della banca convenuta, scoprivano che non esisteva nessun piano di accumulo pensionistico a loro nome, che non era mai esistita dall'anno 2003 nessuna gestione patrimoniale in obbligazioni e capitale garantito con un rendimento almeno del 3%, e che, quindi, il a) aveva effettuato a loro insaputa, senza che essi avessero mai sottoscritto nessun CP_4 ordine, utilizzando firme apocrife, compravendite di prodotti finanziari ad alto rischio;
b) aveva trattenuto ingenti somme da loro versate facendo credere che confluissero in un piano di accumulo;
c) aveva sempre loro rappresentato una situazione patrimoniale non vera, rassicurandoli sull'integrità del capitale versato e degli interessi attivi percepiti;
- tutte le operazioni poste in essere dalla banca, a mezzo del avevano depauperato il CP_4 loro patrimonio della somma di € 34.586,16, a cui andavano aggiunti gli interessi legali ed il maggior danno, quantificabile nella misura del 5% pari al tasso medio di rendimento dei titoli di
Stato privi di rischio (B.t.p. a 5 anni) dai singoli fatti fino al saldo;
pagina 3 di 19 - ai danni patrimoniali, quantificati nella somma di € 34.586,16, si aggiungevano i danni non patrimoniali – quantificabili in via equitativa nella misura di 1/3 dei danni patrimoniali -, per la grave sofferenza ed intollerabile disagio derivanti dal fatto illecito posto in essere dal CP_4 con la responsabilità della banca, costituente ipotesi di reato, ex artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p.;
- sussisteva la responsabilità risarcitoria solidale sia del promotore ai sensi dell'art. CP_4
2043 c.c., sia della banca, ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c., gravando sull'intermediario la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento di incombenze affidate ai promotori finanziati;
- quanto alle eventuali operazioni finanziarie compiute dallo arbitrariamente ed in CP_4 assenza di contratto, risultava integrata anche la violazione degli obblighi informativi imposti dal
TUF (art. 21) e dai Regolamenti Consob del 2007, del 2008 e 2010 (artt. 28, 29, 30, 31) vigenti in materia di intermediazione finanziaria;
la violazione di tali regole di comportamento, oltre a rendere nullo ogni singolo ordine, e, quindi, ogni singola operazione, fondava la responsabilità sia del promotore che della banca, ex art. 31 TUF e 2049 c.c., tenuti in solido a risarcire il danno causato;
- il era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi CP_4
n. 14/2013 del 6.8.2013 e nei suoi confronti si era aperto anche un procedimento penale per i comportamenti illeciti posti in essere come promotore, definito con sentenza di patteggiamento, con applicazione della pena di anni tre e mesi tre di reclusione e € 1.600,00 di multa, con condanna in solido della banca quale responsabile civile, al Parte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei confronti delle costituite parti civili;
- la aveva ceduto i rami di azienda Area Sviluppo Banca Parte_1
Online, Servizio Promozione Finanziaria, Dipartimento Operativo Rete Promozione Finanziaria a
Banca Widiba S.p.A., poi, solo CP_5
- essi attori intendevano agire in giudizio anche nei confronti del fallito per l'ipotesi di CP_4 un suo ritorno in bonis, mentre non intendevano avanzare nessuna richiesta nei confronti del
. CP_6
Tanto dedotto, gli attori così concludevano:
“a) condannare i convenuti in solido senza alcuna pretesa nei confronti della massa ma nei soli confronti del fallito in caso di ritorno in bonis (analogamente per la condanna alle spese), fra
pagina 4 di 19 loro alla restituzione dell'integrale capitale versato (detratti i prelievi) e/o al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle denunciate illegittime condotte, per le ragioni espresse nel presente atto di citazione, come sopra quantificati, oltre interessi e maggior danno patito (lucro cessante), identificabile nel tasso medio di rendimento del 5% dei titoli di stato privi di rischio (B.T.P. a 5 anni) dall'epoca dei singoli fatti al soddisfo, salvo diversa quantificazione in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.) e comunque in ogni caso tutto espressamente contenuto entro euro 52.000,00;
b) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, dei compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed iva come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 che contestava la fondatezza delle avverse domande, ed, in particolare, contestava le reiterate corresponsioni di consistenti somme di danaro che gli attori allegavano di aver effettuato nelle mani del eccependo che la documentazione prodotta dagli attori (copie di distinte di CP_4 pagamento) non era ad essa opponibile, né poteva costituire prova degli asserititi versamenti;
eccepiva la decadenza dei diritti azionati dagli attori per la mancata contestazione degli estratti conto, ex artt. 119 TUB e 1832 c.c.; contestava la sussistenza della sua responsabilità ed, in particolare, la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il danno lamentato dagli attori e l'attività lavorativa del promotore finanziario alle sue dipendenze, risultando, al CP_4 contrario, come gli attori avessero un rapporto esclusivo e personale con il che, con CP_4 ogni probabilità, agiva in qualità di loro consulente personale indipendente, senza alcun riferimento all'intermediario finanziario per cui lavorava;
eccepiva che il comportamento tenuto durante l'intera vicenda dagli attori (i quali avevano omesso di chiedere da subito la rendicontazione dei vari investimenti, come era loro diritto fare, ed avevano effettuato pagamenti in danaro contante, in violazione dei divieti normativi vigenti) era tale da integrare, se non una loro colpa esclusiva, quanto meno un loro concorso di colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; contestavano la quantificazione del danno patrimoniale lamentato dagli attori e la configurabilità del maggior danno.
Tanto dedotto, la così concludeva: Parte_1
“in via principale:
pagina 5 di 19 a) dichiarare l'avvenuta decadenza degli attori dai diritti azionati mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in via subordinata;
b) respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale
e/o precontrattuale in capo a in relazione Parte_1 ai fatti di causa ponendola in stato di assolutoria;
in via ulteriormente subordinata:
c)ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, dichiarare che il danno subito dagli attori è conseguenza di responsabilità esclusiva del sig. ponendo di conseguenza Controparte_4 [...] in stato di assolutoria;
Parte_1
d) ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo degli attori nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice;
in ogni caso:
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche il fallito che, pur ammettendo gli Controparte_4 addebiti a lui mossi dagli attori, spiegando che i versamenti in contanti non versati sul conto degli attori erano stati da lui corrisposti ad altri clienti, al fine di mascherare le perdite da questi subite per aver investito su un piano di investimento rateale denominato My Way, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, per l'ipotesi in cui fosse tornato in bonis. Deduceva, in proposito, che, essendo stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi n. 14/2013 del 6.8.2013, era già stato spossessato di tutto il suo patrimonio, proprio al fine di restituire alla banca – che si era insinuata nel passivo fallimentare per circa €
24.000.000,00 - gli importi che essa era tenuta a versare ai propri clienti per le somme indebitamente distratte e trattenute dal suo promotore finanziario, per cui non era dato comprendere perché avrebbe dovuto nuovamente pagare in caso di un suo ritorno in bonis.
pagina 6 di 19 Benché regolarmente citati in giudizio, non si costituivano né il Controparte_6
, né rimanendo essi contumaci.
[...] CP_5
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto fallito , decideva la causa con la sentenza n. Controparte_4
1293/2020, con cui condannava, in solido, per il caso di ritorno in Controparte_4 bonis, e la al pagamento, in favore di e Parte_1 P_
della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali da ottobre 2018 fino Controparte_3 all'effettivo adempimento, nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Emiliano Gambone.
La decisione impugnata si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
-il convenuto in sede di interrogatorio formale, aveva confermato Controparte_4 tutte le circostanze oggetto dell'interrogatorio deferitogli dagli attori, rendendo, quindi, una confessione giudiziale;
d'altro canto, anche con la comparsa di risposta non aveva mai disconosciuto di aver commesso i fatti in danno dei risparmiatori, ma, anzi, aveva esplicitamente ammesso che, a partire dal 2007, a seguito delle perdite finanziarie sofferte dal prodotto “My
Way”, era stato costretto a farsi consegnare danaro dai propri clienti per rimborsare i sottoscrittori dell'investimento “My Way” delle perdite subite;
- inoltre, dalla consulenza tecnica grafologica espletata nel precedente giudizio N. 402/2003 RG, dinanzi al medesimo Tribunale di Avellino (poi dichiarato estinto per la mancata riassunzione nei confronti della a seguito dell'intervenuto fallimento del Parte_1
, era emerso che le firme sottoposte a verifica, apparentemente apposte da CP_4 P_ sui documenti bancari riferite alle operazioni fraudolente, erano apocrife, per cui risultava
[...] provato che il aveva compiuto operazioni bancarie e finanziarie alterando la CP_4 sottoscrizione dello P_
- dalle circostanze sopra indicate discendeva l'affermazione di responsabilità del nei CP_4 confronti degli attori;
- la era tenuta a rispondere delle conseguenze della condotta Parte_1 illecita del preposto, con vincolo di solidarietà con quest'ultimo, ai Controparte_4 sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., in quanto sussisteva il nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa del ed il danno lamentato dagli attori, essendo CP_4
pagina 7 di 19 dimostrato che aveva agito nell'ambito della preposizione institoria Controparte_4 esistente con la banca;
si era sempre presentato ai propri clienti quale agente di quell'istituto bancario;
si era avvalso di modulistica e stampati recanti il marchio della banca convenuta e moltissime operazioni erano avvenute proprio nei locali della banca;
- era da escludere la responsabilità esclusiva o concorrente dei danneggiati, e , P_ P_ invocata dalla banca convenuta, in quanto quest'ultima si era sottratta ad ogni onere probatorio, relativo a concrete condotte anomale o collusive tenute da e con il P_ Controparte_3 promotore non valendo ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario CP_4
l'esecuzione di pagamenti in contanti;
- gli attori avevano chiesto il pagamento della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali e maggior danno, quantificato nella misura del 5%, pari al tasso medio di rendimento dei titoli di
Stato, entro il limite di € 52.000,00, ma non avevano fornito la prova del maggior danno dedotto, che, quindi, non poteva essere riconosciuto.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1293/2020, depositata in data 7.9.2020 e non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in Parte_1 data 19.1.2021 ad e a ad P_ P_ P_ CP_5 CP_4 ed al ”, in persona del Curatore, al fine di
[...] Controparte_6 chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di:
1) rigettare le domande degli attori in primo grado, e , nei suoi P_ Controparte_3 confronti, dichiarando la mancanza di qualsivoglia sua responsabilità;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo degli attori in primo grado nella causazione dei danni lamentati e/o dichiarare che gli stessi danni erano conseguenza della esclusiva o concorrente responsabilità degli attori in primo grado, con conseguenziale pronuncia ex art. 1227 c.c.;
3) in estremo subordine, accertare e dichiarare l'errore materiale nel quale era incorso il giudice di primo grado, e, conseguentemente, rideterminare il danno subito dagli attori in primo grado nella somma di € 30.900,00 e non in quella di € 34.586,16, fermo restando il concorso di colpa degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
4) in ogni caso, condannare gli attori in primo grado, e a P_ Controparte_3
pagina 8 di 19 rimborsare all'appellante la somma di € 43.253,00, pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e, comunque, condannarli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 20.4.2021, si sono costituiti in giudizio e , che hanno resistito all'appello, di cui hanno chiesto il P_ Controparte_3 rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio anche con comparsa di risposta depositata Controparte_4 in data 15.6.2021, con cui ha aderito all'appello proposto dalla Parte_1
e ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui
[...] pronunciava condanna nei suoi confronti, per l'ipotesi di un suo ritorno in bonis.
Benchè regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti, invece, ed il CP_5
, che, quindi, devono essere dichiarati contumaci. Controparte_6
All'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date del 3, 15 e 18 febbraio
2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
21.2.2024, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.
C.Analisi dei motivi di appello di appello principale.
C.1. Con il primo motivo di appello principale, la ha impugnato Parte_1 la sentenza di primo grado per aver il Tribunale dato per scontato, senza nessun tipo di riscontro probatorio, che gli attori in primo grado, e avessero P_ Controparte_3 effettivamente consegnato al promotore finanziario le somme indicate nell'atto di CP_4 citazione, per il complessivo importo di € 32.000,00.
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, articolato in più censure, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava la sua responsabilità, quale intermediario finanziario, per il fatto del proprio promotore ritenendo configurabile un rapporto di CP_4 occasionalità necessaria tra il danno lamentato dagli attori in primo grado e l'esercizio dell'attività lavorativa del CP_4
La banca appellante principale, oltre a riprendere la questione, già introdotta con il primo motivo di appello, relativa alla inidoneità delle distinte di pagamento in atti a provare la consegna di pagina 9 di 19 denaro da parte degli attori in primo grado al al fine di effettuare investimenti in CP_4 strumenti finanziari, ha dedotto che la sentenza impugnata dava per scontato alcune circostanze che, in realtà, non erano state in nessun modo provate;
ed invero:
- non vi era prova che il avesse agito nell'ambito delle proprie incombenze;
CP_4
- non vi era prova che si fosse presentato ai clienti quale promotore della Parte_1
;
[...]
-non vi era prova che si fosse avvalso della modulistica della banca;
- non vi era prova del fatto che “moltissime” operazioni, non meglio precisate dal primo giudice, fossero avvenute nei locali della banca;
- non vi era prova che le asserite dazioni di danaro da parte degli attori in primo grado al promotore finanziario fossero state effettuate nell'ambito di un rapporto finanziario.
C.3. Con il terzo motivo di appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui quantificava il danno patrimoniale subito dagli attori nella somma da loro stessi indicata di € 34.586,16, senza dare la minima giustificazione di tale quantificazione.
La banca appellante ha dedotto che, anche ove si fosse voluto ritenere che le distinte di versamento prodotte dagli attori in primo grado fossero state idonee a provare i versamenti di somme di danaro in contanti da parte degli attori al l'importo oggetto della pronuncia CP_4 di condanna nei confronti della banca avrebbe dovuto essere di € 32.000,00, e non di € 34.586,16, perché la sommatoria degli importi indicati in tali distinte era pari a € 32.000,00. Inoltre, era stato provato documentalmente che la somma di € 1.100,00, di cui alla prima distinta di versamento, era stata regolarmente accreditata, mediante disposizione di bonifico dello dal conto di P_ quest'ultimo, n. 2151, al conto n. 21810, cointestato allo e alla moglie, per cui la somma P_ predetta di € 1.000,00 non poteva di certo essere considerata ai fini della quantificazione dei danni subiti dagli attori, con la conseguenza che i danni avrebbero dovuto essere rideterminati in
€ 30.900,00.
C.4. Con il quarto motivo di appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa degli attori in primo grado, i coniugi CP_9
C.5. Il primo motivo di appello, relativo alla mancanza di prova, nei riguardi della banca, della consegna delle somme di danaro, da parte dei coniugi al promotore finanziario CP_9
pagina 10 di 19 è fondato. CP_4
La appellante principale, ha dedotto che nella sentenza Parte_1 impugnata non era fatto nessun riferimento all'avvenuta consegna di danaro al promotore, né al luogo ed al momento in cui le consegne di danaro sarebbero avvenute, né alle modalità delle stesse (asseritamente in contanti, come affermato dagli attori in primo grado, o mediante assegni come riportato nelle distinte) e, di conseguenza, non si comprendeva come il Tribunale avesse ritenuto provato il passaggio di danaro dai coniugi e al promotore finanziario P_ P_
circostanza che integrava il primo presupposto necessario per poter affermare la CP_4 responsabilità della banca.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori e P_ P_ deducevano di aver versato al promotore finanziario all'interno della filiale della CP_4 banca, le seguenti somme di danaro, in contanti, per il complessivo importo di € 32.000,00, affinché fossero investite in un piano di accumulo, di cui, solo in seguito, appuravano l'inesistenza:
- in data 20.5.2008 la somma di € 1.100,00;
- in data 25.11.2009 la somma di € 4.000,00;
- in data 16.2.2011 la somma di € 1.000,00;
- in data 5.10.2011 la somma di € 2.000,00;
- in data 8.10.2011 la somma di € 10.000,00
- in data 15.11.2011 la somma di € 10.000,0;
- in data 15.12.2011 la somma di € 3.900,00
Al fine di documentare il versamento al delle somme di danaro suindicate, gli attori CP_4 depositavano delle distinte di versamento, su moduli intestati Controparte_8
La banca, sin dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, sollevava contestazioni, che sono state, poi, elevate ad argomentazioni a sostegno del primo motivo di appello, con cui deduceva che le predette distinte di versamento non erano ad essa opponibili e non costituivano nei suoi riguardi prova degli asseriti versamenti, in quanto non erano sottoscritte da nessun dipendente della banca, erano addirittura prive del timbro della banca ed, in più, erano reperibili presso qualsiasi sportello bancario;
inoltre, riguardavano il versamento di assegni per l'incasso o la disposizione di bonifico in favore di terzi e non certo il versamento (peraltro vietato) in pagina 11 di 19 danaro contante a mani del promotore. A dimostrazione del fatto che le copie delle distinte prodotte dagli attori non fossero distinte di versamento, la banca evidenziava coma la prima distinta fosse proprio una disposizione di bonifico che aveva effettuato dal suo conto corrente n. 2151 P_ al conto cointestato con la moglie n. 21810.
Le argomentazioni espresse dalla a sostegno del primo motivo di Parte_1 appello sono condivisibili.
Ed invero, dall'esame delle distinte di versamento prodotte in copia dagli attori in primo grado emerge che:
- al dedotto versamento al della prima somma di danaro di € 1.100,00, in data 20.5.2008, CP_4 corrisponde la distinta di versamento, datata 20.5.2008, con cui autorizzava il P_ promotore finanziario, di cui non era indicato il nominativo, ad effettuare una disposizione di bonifico di € 1.00,00 in favore dello stesso su un conto, di cui non era indicato il numero;
P_
- a tutti gli altri sei dedotti versamenti di somme di danaro al corrispondono sei distinte di CP_4 versamento, recanti date coincidenti con quelle degli asseriti versamenti, con cui P_ autorizzava il promotore finanziario, di cui non era indicato il nominativo, ad effettuare versamenti su un conto, di cui non era indicato il numero, a mezzo la presentazione di assegni, di cui non erano indicati né il tipo (ad es. se circolare o bancario), né il numero, ma solo l'importo, che corrispondeva a quello dei singoli asseriti versamenti indicati nell'atto di citazione introduttivo di primo grado.
Non risultano depositati gli assegni che sarebbero stati versati con le esaminate distinte di versamento prodotte dagli attori in primo grado.
Ne deriva che dalle distinte in esame (che indicano solo disposizioni di bonifico o versamenti di assegni) non può trarsi la prova che i coniugi abbiano versato al promotore CP_9 CP_4 in danaro contante, come da essi assunto, le somme indicate nell'atto di citazione per l'importo complessivo di € 32.000,00; né che i presunti versamenti di danaro siano avvenuti all'interno dei locali della filiale della banca e con la specifica finalità di investire le somme versate sul presunto piano accumulo, che sarebbe stato prospettato dal come investimento agli attori e che CP_4 questi avrebbero accettato, ma che si era rivelato, poi, inesistente.
Come evidenziato dalla banca appellante principale nell'atto di appello, reiterando quanto già dedotto nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, le dichiarazioni confessorie rese dal promotore finanziario nel giudizio di primo grado, in sede di interrogatorio formale, delle CP_4
pagina 12 di 19 quali dava atto il primo giudice nella sentenza impugnata al fine di farne discendere l'affermazione di responsabilità del nei confronti degli attori in primo grado, i coniugi non CP_4 CP_9 hanno valore probatorio nei confronti della banca intermediaria, perché la confessione del terzo non è
a quest'ultima opponibile. Ed invero, proprio in materia di prova di illecita appropriazione, da parte del promotore finanziario, del danaro consegnatogli dall'investitore, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sul terzo danneggiato di provare l'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del danaro consegnatogli ai fini dell'investimento, in funzione dell'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'intermediario, non può ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio. Pertanto, è necessario che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione delle operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto tra il promotore e l'intermediario (cass. civ., 17.1.2020, n. 856; cass. civ.,
14.12.2018, n. 32514), ma, nel caso in esame, detta prova non è stata fornita.
Gli appellati e , nella comparsa di risposta depositata nel presente P_ Controparte_3 giudizio, pur dichiarando (dodicesima pagina) di reiterare la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado (senza precisare, peraltro, in quale specifico atto difensivo) e rigettata dal primo giudice, non hanno, però, reiterato la suddetta richiesta istruttoria nelle conclusioni della comparsa di risposta, né, soprattutto, in sede di precisazione delle conclusioni, onde detta richiesta istruttoria deve ritenersi abbandonata, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate (cass. civ., 4.4.2022, n. 10767; cass. civ., 10.11.2021, n. 33103; cfr. note scritte depositate dagli appellati in data 3.2.2025, in sostituzione dell'udienza di CP_9 precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali i predetti appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, vittoria delle spese del giudizio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.).
La mancanza di prova della consegna, in diverse occasioni, di somme di danaro, da parte dei coniugi al promotore finanziario per un importo complessivo di € 32.000,00, CP_9 CP_4 all'interno dei locali della banca, affinché dette somme fossero investite su un piano di accumulo,
pagina 13 di 19 rivelatosi, poi, inesistente, è sufficiente a determinare il rigetto della domanda risarcitoria dei coniugi nei confronti della , ex art. 2049 c.c., nei limiti della CP_9 Parte_1 predetta somma di € 32.000,00, con assorbimento di tutti gli altri motivi di appello.
C.6. Il primo giudice ha condannato la , ai sensi dell'art. 2049 c.c., in Parte_1 solido con il per il caso di ritorno in bonis, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dei CP_4 coniugi della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali dal mese di ottobre 2018 al CP_9 saldo.
La , con il terzo motivo di appello principale, si è doluta del fatto che Parte_1 il primo giudice abbia recepito acriticamente la quantificazione dei danni prospettata dagli attori in primo grado nell'atto di citazione, senza spiegare come fosse addivenuto a quantificare i danni subiti dai coniugi nella somma di € 34.568,16, posto che la sommatoria degli importi indicati CP_9 nelle distinte di versamento, che gli attori assumevano aver consegnato al e di cui CP_4 quest'ultimo si sarebbe appropriato, senza versarli sull'inesistente piano di accumulo, ammontava a €
32.000,00.
Gli appellati nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello CP_10 hanno precisato che avevano quantificato i danni in € 34.568,16, in quanto € 32.2000,00 erano i versamenti complessivi effettuati al ai fini del presunto piano di accumulo e mai transitati CP_4 lì, mentre € 2.568,16 erano le perdite subite sul solo capitale illegittimamente investito dal CP_4 senza la loro autorizzazione. Segnatamente, hanno dedotto (reiterando quanto già espresso nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, pag. 8) che dagli estratti conto risultava che, per l'acquisto, mai autorizzato, di titoli di investimento, era uscita dal conto dello la somma di € P_
18.325,24 e dal conto cointestato allo e alla moglie la somma di € 20.000,00, per poi entrare, P_ all'atto della vendita dei menzionati titoli, la sola somma di € 22.317,71, a cui si aggiungeva la somma ancora presente nel deposito titoli di € 13.439,37, con una perdita di € 2.568,16 sul capitale effettivamente ed illegittimamente investito.
In realtà, il primo giudice di tale specifica voce di danno di € 2.568.16, che i coniugi CP_9 avrebbero subito a titolo di minusvalenze finanziare, non si è occupato, avendo preso in considerazione un unico danno di € 34.568,16, senza distinguere tra danno per la sottrazione delle somme di danaro di cui si era appropriato il (€ 32.000,00) e danno per la perdita di capitale CP_4 determinata degli investimenti effettuati (€ 2.568,16) e, pertanto, il riconoscimento di quest'ultima pagina 14 di 19 voce di danno non è sorretta da nessuna motivazione nella sentenza impugnata.
In ogni caso, la responsabilità risarcitoria della banca, appellante principale, per il fatto proprio del suo promotore finanziario ex art. 2049 c.c. e art. 31, comma 3, TUF – unico titolo di CP_4 responsabilità della banca preso in considerazione dal primo giudice nella sentenza impugnata - , in relazione ai danni pari a € 2.586,16, a titolo di perdite sugli investimenti, non è configurabile, perché non è stata fornita dagli attori in primo grado e prova dei rapporti intercorrenti tra loro P_ P_ ed il delle indicazioni da loro date al promotore, e del contesto in cui agiva il al CP_4 CP_4 fine di verificare se questi agiva in un rapporto di occasionalità necessaria tra l'esercizio delle incombenze a lui affidate dalla ed il danno da lui provocato ai Parte_1 coniugi Si ribadisce ancora una volta che le dichiarazioni confessorie rese dal CP_9 non sono opponibili alla intermediaria Inoltre, non è CP_4 Parte_1 dato neanche sapere, perché non è stato allegato dagli attori in primo grado, se i due ordini di investimento su cui erano state apposte firme apocrife dello come accertato dalla CTU P_ grafologica espletata in un precedente giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino (dichiarato estinto per mancata riassunzione nei confronti della a seguito Parte_1 dell'intervenuto fallimento del , riguardassero proprio gli investimenti che hanno concorso CP_4
a determinare la perdita di € 2.586,16.
Vale, altresì, osservare che gli attori in primo grado, e deducevano anche la P_ P_ responsabilità contrattuale della banca per la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF e dai Regolamenti Consob in materia di intermediazione finanziaria, non avendoli il CP_4 informati degli investimenti che faceva per loro conto, ma sotto tale specifico aspetto la prospettata responsabilità della banca non è stata presa in considerazione dal primo giudice nella sentenza impugnata, ed in relazione a tale profilo omissivo la sentenza di primo grado non è stata in alcun modo censurata dagli appellati e , che nella comparsa di risposta depositata in grado di P_ P_ appello, dopo aver riproposto le medesime difese già spiegate in primo grado, hanno concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
D. Appello incidentale proposto da Controparte_4
L'appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di CP_4 appello in data15.6.2021, ha dichiarato di aderire all'appello promosso dalla Parte_1
e ha impugnato, a sua volta, la sentenza di primo grado nella parte in cui lo aveva
[...]
pagina 15 di 19 condannato, in solido con la nel caso di un suo ritorno in Parte_1 bonis, argomentando, come già in primo grado, che, se egli era stato dichiarato fallito “proprio per risarcire la degli importi” che essa era tenuta a rifondere ai propri clienti per le somme Pt_1 indebitamente distratte da lui quale promotore finanziario, non era dato comprendere perché avrebbe dovuto ripagare nuovamente nel caso di un suo ritorno “in bonis”.
L'appello incidentale del adesivo a quello principale della banca, nonché l'appello CP_4 incidentale non adesivo devono essere dichiarati inammissibili, perché tardivi, in quanto proposti in comparsa di risposta depositata in data 15.6.2021, e, quindi, oltre il termine - di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c. (nella formulazione, per entrambe le norme, anteriore alla modifica normativa introdotta con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, ed applicabile ratione temporis) - di venti giorni prima dell'udienza del 16.6.2021, a cui era differita la prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 5.5.2021, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., nella formulazione anteriore alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d.
Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio di appello.
E. La domanda restitutoria della banca appellante principale
La banca appellante principale, sia nell'atto di appello, sia in sede di precisazione delle conclusioni
(note scritte depositate in data 18.2.2015, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c.), ha proposto domanda restitutoria, in caso di riforma della sentenza impugnata e, quindi, ha chiesto la condanna degli appellati e P_ P_
alla restituzione in suo favore della somma di € 43.253,50, pagata in esecuzione della sentenza
[...] impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Ha documentato di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, agli appellati e P_ [...]
la somma di € 34.881,50, a mezzo disposizione di bonifico del 6.10.2020, nonché, in favore P_ dell'avv. Emiliano Gambone, procuratore antistatario, a mezzo altra disposizione di bonifico in pari data, la somma di € 8.372,00, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza impugnata (cfr. all. C
“disposizioni di pagamento” all'atto di appello).
La domanda di restitutoria della banca appellante principale deve essere accolta, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., nei confronti degli appellati e solo nei limiti della somma di € P_ Controparte_3
34.881,50, che è la somma, comprensiva di sorta capitale ed interessi, che i predetti appellati hanno ricevuto dalla in esecuzione della sentenza impugnata;
deve, invece, Parte_1
pagina 16 di 19 essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione passiva degli appellati e , P_ P_ in relazione alla somma di € 8.372,00, corrisposta dalla banca direttamente all'avv. Gambone, quale procuratore antistatario, che è l'unico tenuto, quale accipiens, alla restituzione delle somme pagate dal solvens, a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, non potendo essere rivolta la domanda nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché a titolo di spese legali (cass. civ.,
14.4.2025, n. 9761; cass. civ., 24.2.2022, n. 6225; cass. civ., 22.7.2004, n. 13736).
Sulla somma di 34.881,50, che gli appellati e sono tenuti a restituire alla P_ CP_11 [...]
, sono dovuti gli interessi al tasso legale codicistico dalla data del pagamento, Parte_1 avvenuto il 6.10.2020 (cass. civ., 12.11.2021, n. 34011) al saldo.
F. Le spese processuali
La riforma della sentenza appellata nei confronti della banca appellante principale e degli appellati e determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di P_ Controparte_3 primo grado, poste nella sentenza impugnata a carico della banca.
Pertanto, le spese del giudizio di primo e secondo grado seguono la soccombenza degli appellati e nei confronti della banca appellante principale, ai sensi dell'art. 91 P_ Controparte_3
c.p.c.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da
€ 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda di primo grado, determinato dal petitum), applicando i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda di appello, determinato dal decisum del giudizio di primo grado, di cui la banca appellante principale ha ottenuto l'integrale riforma), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed valori medi per tutte le altre fasi.
La sentenza di primo grado resta ferma, invece, nei riguardi dell'appellato/appellante incidentale convenuto in primo grado, e degli appellati e Controparte_4 P_ P_
, attori in primo grado, per cui occorre regolare tra le suindicate parti solo le spese del presente
[...] grado di giudizio.
pagina 17 di 19 Dette spese seguono la soccombenza del ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate nella misura CP_4 indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda, determinato dal decisum del giudizio di primo grado, di cui il appellante incidentale, ha CP_4 chiesto l'integrale riforma), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed valori medi per tutte le altre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di appello nei confronti degli appellati contumaci e , a cui l'appello è stato notificato CP_5 Controparte_6 solo ai fini di mera litis denuntiatio, non essendo stati essi destinatari di alcun motivo di appello o domanda.
In considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale di CP_4 deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
[...] inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del suindicato appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione di appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 P_
, e del
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
in persona del Curatore, avverso la sentenza n. 1293/2020, emessa dal Tribunale di CP_4
Avellino, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 7.9.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati e , CP_5 Controparte_6 in persona del Curatore;
2) Accoglie l'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 degli appellati e e, per l'effetto, in riforma della sentenza P_ Controparte_3 impugnata, Rigetta la domanda proposta da e nei confronti della P_ Controparte_3
Parte_1
pagina 18 di 19 3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_4
[...]
4) Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., condanna gli appellati e a restituire, P_ Controparte_3 in favore dell'appellante principale la somma di € Parte_1
34.881,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (6.10.2020) al saldo;
5) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria, ex art. 336 c.p.c., proposta dall'appellante principale nei confronti degli appellati e Parte_1 P_
, relativamente alla somma di € 8.372,00, corrisposta a titolo di spese legali, in Controparte_3 favore dell'avv. Emiliano Gambone, quale procuratore antistatario;
6) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento, in favore della P_ Controparte_3
appellante principale, delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
7) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento, in favore di P_ Controparte_3
appellante principale, delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 804,00 per esborsi, € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
8) Condanna appellato/appellante incidentale, per il caso di ritorno in Controparte_4 bonis, al pagamento, in favore degli appellati e , delle spese del P_ Controparte_3 giudizio di secondo grado, che liquida in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
9) Nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di e del CP_5 [...]
, in persona del Curatore, appellati contumaci;
Controparte_6
10) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Controparte_4 dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo generale 363/2021
TRA
(P. Iva n. – C.F. e iscrizione Parte_1 P.IVA_1 nel Registro delle Imprese di al n. , in persona del procuratore speciale, avv. Pt_1 P.IVA_2
Daniele Peccianti, munito dei necessari poteri di rappresentanza in forza della procura speciale a rogito Notaio Rep. n. 36893 – Racc. n. 18357 del 7.6.2018, a firma dell'avv. Per_1 [...]
, a ciò espressamente facoltizzato dalla delibera del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione del 25.3.2014, ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale a rogito Notaio Rep. n. 33190 – Racc. n. 15728 del 15/5/2014, rappresentata e Per_1 difesa, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Roberto Cisani (C.F. n.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Depretis, n. 102, presso C.F._1 lo studio dell'avv. Eugenio Moschiano;
Appellante Principale
E
(C.F. n. ) e (C.F. n. P_ C.F._2 Controparte_3 C.F._3
), rappresentati e difesi, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione
[...]
pagina 1 di 19 introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Emiliano Gambone (C.F. n.
), presso il cui studio in Montella (AV), alla via Gamboni n° 13, C.F._4 elettivamente domiciliano;
Appellati
NONCHE'
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di Controparte_4 C.F._5 procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, dall' avv.
Franco Della Vecchia (C.F. n. ), presso il cui studio sito in Nusco (AV), al C.F._6
Corso Umberto I, n. 16, elettivamente domicilia;
Appellato/Appellante incidentale
NONCHE'
(P. Iva n. ), in persona del legale rappresentante p.t.; CP_5 P.IVA_3
Appellata contumace
NONCHE'
, in persona del Curatore, avv. Raffaele Rocco Capasso;
Controparte_6
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, n.
1293/2020, pubblicata in data 7.9.2020 e non notificata;
Conclusioni: come da note scritte depositate nelle date del 3/15/18 febbraio 2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2018, e convenivano P_ Controparte_3 in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la la Parte_1
il in persona del Curatore, nonché il CP_5 Controparte_6 CP_4 fallito e deducevano che: Controparte_4
- nell'anno 2003, aveva aperto, presso la filiale di Lioni (AV) della (poi P_ CP_7 divenuta ed oggi , un conto Controparte_8 Parte_1
Contr corrente avente, dapprima, n. 2151.02 e poi, a seguito del passaggio da a BMPdS, n.
2151.61, la gestione del quale era stata affidata, da parte della banca, al suo promotore finanziario pagina 2 di 19 e manager Controparte_4
- poiché riferiva al della sua intenzione di investire modeste somme di danaro in P_ CP_4 strumenti finanziari che non presentassero profili di rischio, gli veniva aperto il conto titoli n.
12123388, su cui potevano essere effettuati investimenti nell'acquisto dei titoli obbligazionari;
- ed invero, il promotore della MPS Sichinolfi prospettava allo uno strumento finanziario P_ che consisteva in una gestione patrimoniale a capitale garantito con un rendimento di almeno il
5% di quanto investito, da percepire almeno dal quinto anno;
detto strumento era caratterizzato dall'acquisto esclusivo di obbligazioni a basso rischio e prevedeva la possibilità di disinvestire in qualsiasi momento ed incassare quanto spettante;
- successivamente, nel 2005, al fine di rendere partecipe la moglie, , degli P_ P_ P_ investimenti familiari, apriva unitamente alla stessa un conto cointestato, n. 21810.32, la gestione del quale era sempre affidata dalla banca al suo promotore finanziario e manager CP_4
- nel periodo dal 20.5.2008 al 15.12.11 essi attori effettuavano al sette versamenti di CP_4 danaro in contante, all'interno della filiale di Lioni, per l'importo complessivo di € 32.000,00, affinché le somme versate venissero poste su un piano di accumulo a fini previdenziali, prospettato come investimento dal e da loro accettato, e per ogni versamento era CP_4
Contr rilasciata dal apposita distinta di versamento, sottoscrivendo un modulo della CP_4
- nel 2012 essi attori, a seguito di notizie diffuse su vari quotidiani di gravi irregolarità verificatesi nella filiale di Lioni della banca convenuta, scoprivano che non esisteva nessun piano di accumulo pensionistico a loro nome, che non era mai esistita dall'anno 2003 nessuna gestione patrimoniale in obbligazioni e capitale garantito con un rendimento almeno del 3%, e che, quindi, il a) aveva effettuato a loro insaputa, senza che essi avessero mai sottoscritto nessun CP_4 ordine, utilizzando firme apocrife, compravendite di prodotti finanziari ad alto rischio;
b) aveva trattenuto ingenti somme da loro versate facendo credere che confluissero in un piano di accumulo;
c) aveva sempre loro rappresentato una situazione patrimoniale non vera, rassicurandoli sull'integrità del capitale versato e degli interessi attivi percepiti;
- tutte le operazioni poste in essere dalla banca, a mezzo del avevano depauperato il CP_4 loro patrimonio della somma di € 34.586,16, a cui andavano aggiunti gli interessi legali ed il maggior danno, quantificabile nella misura del 5% pari al tasso medio di rendimento dei titoli di
Stato privi di rischio (B.t.p. a 5 anni) dai singoli fatti fino al saldo;
pagina 3 di 19 - ai danni patrimoniali, quantificati nella somma di € 34.586,16, si aggiungevano i danni non patrimoniali – quantificabili in via equitativa nella misura di 1/3 dei danni patrimoniali -, per la grave sofferenza ed intollerabile disagio derivanti dal fatto illecito posto in essere dal CP_4 con la responsabilità della banca, costituente ipotesi di reato, ex artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p.;
- sussisteva la responsabilità risarcitoria solidale sia del promotore ai sensi dell'art. CP_4
2043 c.c., sia della banca, ai sensi dell'art. 2049 e 1228 c.c., gravando sull'intermediario la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento di incombenze affidate ai promotori finanziati;
- quanto alle eventuali operazioni finanziarie compiute dallo arbitrariamente ed in CP_4 assenza di contratto, risultava integrata anche la violazione degli obblighi informativi imposti dal
TUF (art. 21) e dai Regolamenti Consob del 2007, del 2008 e 2010 (artt. 28, 29, 30, 31) vigenti in materia di intermediazione finanziaria;
la violazione di tali regole di comportamento, oltre a rendere nullo ogni singolo ordine, e, quindi, ogni singola operazione, fondava la responsabilità sia del promotore che della banca, ex art. 31 TUF e 2049 c.c., tenuti in solido a risarcire il danno causato;
- il era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi CP_4
n. 14/2013 del 6.8.2013 e nei suoi confronti si era aperto anche un procedimento penale per i comportamenti illeciti posti in essere come promotore, definito con sentenza di patteggiamento, con applicazione della pena di anni tre e mesi tre di reclusione e € 1.600,00 di multa, con condanna in solido della banca quale responsabile civile, al Parte_1 risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nei confronti delle costituite parti civili;
- la aveva ceduto i rami di azienda Area Sviluppo Banca Parte_1
Online, Servizio Promozione Finanziaria, Dipartimento Operativo Rete Promozione Finanziaria a
Banca Widiba S.p.A., poi, solo CP_5
- essi attori intendevano agire in giudizio anche nei confronti del fallito per l'ipotesi di CP_4 un suo ritorno in bonis, mentre non intendevano avanzare nessuna richiesta nei confronti del
. CP_6
Tanto dedotto, gli attori così concludevano:
“a) condannare i convenuti in solido senza alcuna pretesa nei confronti della massa ma nei soli confronti del fallito in caso di ritorno in bonis (analogamente per la condanna alle spese), fra
pagina 4 di 19 loro alla restituzione dell'integrale capitale versato (detratti i prelievi) e/o al risarcimento di tutti
i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle denunciate illegittime condotte, per le ragioni espresse nel presente atto di citazione, come sopra quantificati, oltre interessi e maggior danno patito (lucro cessante), identificabile nel tasso medio di rendimento del 5% dei titoli di stato privi di rischio (B.T.P. a 5 anni) dall'epoca dei singoli fatti al soddisfo, salvo diversa quantificazione in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c.) e comunque in ogni caso tutto espressamente contenuto entro euro 52.000,00;
b) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, dei compensi professionali del giudizio, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed iva come per legge con attribuzione al procuratore antistatario”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio la Parte_1 che contestava la fondatezza delle avverse domande, ed, in particolare, contestava le reiterate corresponsioni di consistenti somme di danaro che gli attori allegavano di aver effettuato nelle mani del eccependo che la documentazione prodotta dagli attori (copie di distinte di CP_4 pagamento) non era ad essa opponibile, né poteva costituire prova degli asserititi versamenti;
eccepiva la decadenza dei diritti azionati dagli attori per la mancata contestazione degli estratti conto, ex artt. 119 TUB e 1832 c.c.; contestava la sussistenza della sua responsabilità ed, in particolare, la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il danno lamentato dagli attori e l'attività lavorativa del promotore finanziario alle sue dipendenze, risultando, al CP_4 contrario, come gli attori avessero un rapporto esclusivo e personale con il che, con CP_4 ogni probabilità, agiva in qualità di loro consulente personale indipendente, senza alcun riferimento all'intermediario finanziario per cui lavorava;
eccepiva che il comportamento tenuto durante l'intera vicenda dagli attori (i quali avevano omesso di chiedere da subito la rendicontazione dei vari investimenti, come era loro diritto fare, ed avevano effettuato pagamenti in danaro contante, in violazione dei divieti normativi vigenti) era tale da integrare, se non una loro colpa esclusiva, quanto meno un loro concorso di colpa nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; contestavano la quantificazione del danno patrimoniale lamentato dagli attori e la configurabilità del maggior danno.
Tanto dedotto, la così concludeva: Parte_1
“in via principale:
pagina 5 di 19 a) dichiarare l'avvenuta decadenza degli attori dai diritti azionati mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in via subordinata;
b) respingere tutte le domande formulate dagli attori in quanto inammissibili e comunque infondate, dichiarando la mancanza di qualsiasi responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale
e/o precontrattuale in capo a in relazione Parte_1 ai fatti di causa ponendola in stato di assolutoria;
in via ulteriormente subordinata:
c)ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, dichiarare che il danno subito dagli attori è conseguenza di responsabilità esclusiva del sig. ponendo di conseguenza Controparte_4 [...] in stato di assolutoria;
Parte_1
d) ove la ricostruzione dei fatti e delle circostanze esposte nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venisse confermata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo degli attori nella causazione dei danni lamentati o nel non averne limitato le conseguenze e, per l'effetto, escludere o limitare ai sensi dell'art. 1227 c.c., nei termini che saranno provati e/o ritenuti equi e di giustizia, il quantum richiesto da parte attrice;
in ogni caso:
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva in giudizio anche il fallito che, pur ammettendo gli Controparte_4 addebiti a lui mossi dagli attori, spiegando che i versamenti in contanti non versati sul conto degli attori erano stati da lui corrisposti ad altri clienti, al fine di mascherare le perdite da questi subite per aver investito su un piano di investimento rateale denominato My Way, chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, per l'ipotesi in cui fosse tornato in bonis. Deduceva, in proposito, che, essendo stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei
Lombardi n. 14/2013 del 6.8.2013, era già stato spossessato di tutto il suo patrimonio, proprio al fine di restituire alla banca – che si era insinuata nel passivo fallimentare per circa €
24.000.000,00 - gli importi che essa era tenuta a versare ai propri clienti per le somme indebitamente distratte e trattenute dal suo promotore finanziario, per cui non era dato comprendere perché avrebbe dovuto nuovamente pagare in caso di un suo ritorno in bonis.
pagina 6 di 19 Benché regolarmente citati in giudizio, non si costituivano né il Controparte_6
, né rimanendo essi contumaci.
[...] CP_5
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto fallito , decideva la causa con la sentenza n. Controparte_4
1293/2020, con cui condannava, in solido, per il caso di ritorno in Controparte_4 bonis, e la al pagamento, in favore di e Parte_1 P_
della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali da ottobre 2018 fino Controparte_3 all'effettivo adempimento, nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Emiliano Gambone.
La decisione impugnata si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
-il convenuto in sede di interrogatorio formale, aveva confermato Controparte_4 tutte le circostanze oggetto dell'interrogatorio deferitogli dagli attori, rendendo, quindi, una confessione giudiziale;
d'altro canto, anche con la comparsa di risposta non aveva mai disconosciuto di aver commesso i fatti in danno dei risparmiatori, ma, anzi, aveva esplicitamente ammesso che, a partire dal 2007, a seguito delle perdite finanziarie sofferte dal prodotto “My
Way”, era stato costretto a farsi consegnare danaro dai propri clienti per rimborsare i sottoscrittori dell'investimento “My Way” delle perdite subite;
- inoltre, dalla consulenza tecnica grafologica espletata nel precedente giudizio N. 402/2003 RG, dinanzi al medesimo Tribunale di Avellino (poi dichiarato estinto per la mancata riassunzione nei confronti della a seguito dell'intervenuto fallimento del Parte_1
, era emerso che le firme sottoposte a verifica, apparentemente apposte da CP_4 P_ sui documenti bancari riferite alle operazioni fraudolente, erano apocrife, per cui risultava
[...] provato che il aveva compiuto operazioni bancarie e finanziarie alterando la CP_4 sottoscrizione dello P_
- dalle circostanze sopra indicate discendeva l'affermazione di responsabilità del nei CP_4 confronti degli attori;
- la era tenuta a rispondere delle conseguenze della condotta Parte_1 illecita del preposto, con vincolo di solidarietà con quest'ultimo, ai Controparte_4 sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., in quanto sussisteva il nesso di “occasionalità necessaria” tra l'esercizio dell'attività lavorativa del ed il danno lamentato dagli attori, essendo CP_4
pagina 7 di 19 dimostrato che aveva agito nell'ambito della preposizione institoria Controparte_4 esistente con la banca;
si era sempre presentato ai propri clienti quale agente di quell'istituto bancario;
si era avvalso di modulistica e stampati recanti il marchio della banca convenuta e moltissime operazioni erano avvenute proprio nei locali della banca;
- era da escludere la responsabilità esclusiva o concorrente dei danneggiati, e , P_ P_ invocata dalla banca convenuta, in quanto quest'ultima si era sottratta ad ogni onere probatorio, relativo a concrete condotte anomale o collusive tenute da e con il P_ Controparte_3 promotore non valendo ad escludere la responsabilità solidale dell'intermediario CP_4
l'esecuzione di pagamenti in contanti;
- gli attori avevano chiesto il pagamento della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali e maggior danno, quantificato nella misura del 5%, pari al tasso medio di rendimento dei titoli di
Stato, entro il limite di € 52.000,00, ma non avevano fornito la prova del maggior danno dedotto, che, quindi, non poteva essere riconosciuto.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 1293/2020, depositata in data 7.9.2020 e non notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto di citazione notificato in Parte_1 data 19.1.2021 ad e a ad P_ P_ P_ CP_5 CP_4 ed al ”, in persona del Curatore, al fine di
[...] Controparte_6 chiedere, in riforma della sentenza impugnata, di:
1) rigettare le domande degli attori in primo grado, e , nei suoi P_ Controparte_3 confronti, dichiarando la mancanza di qualsivoglia sua responsabilità;
2) in via subordinata, accertare e dichiarare il comportamento gravemente colposo degli attori in primo grado nella causazione dei danni lamentati e/o dichiarare che gli stessi danni erano conseguenza della esclusiva o concorrente responsabilità degli attori in primo grado, con conseguenziale pronuncia ex art. 1227 c.c.;
3) in estremo subordine, accertare e dichiarare l'errore materiale nel quale era incorso il giudice di primo grado, e, conseguentemente, rideterminare il danno subito dagli attori in primo grado nella somma di € 30.900,00 e non in quella di € 34.586,16, fermo restando il concorso di colpa degli attori, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
4) in ogni caso, condannare gli attori in primo grado, e a P_ Controparte_3
pagina 8 di 19 rimborsare all'appellante la somma di € 43.253,00, pagata in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo e, comunque, condannarli al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 20.4.2021, si sono costituiti in giudizio e , che hanno resistito all'appello, di cui hanno chiesto il P_ Controparte_3 rigetto, con vittoria delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio anche con comparsa di risposta depositata Controparte_4 in data 15.6.2021, con cui ha aderito all'appello proposto dalla Parte_1
e ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui
[...] pronunciava condanna nei suoi confronti, per l'ipotesi di un suo ritorno in bonis.
Benchè regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti, invece, ed il CP_5
, che, quindi, devono essere dichiarati contumaci. Controparte_6
All'esito delle note di trattazione scritta depositate dalle parti nelle date del 3, 15 e 18 febbraio
2025, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione, con ordinanza depositata in data
21.2.2024, comunicata in pari data, con la quale sono stati concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.
C.Analisi dei motivi di appello di appello principale.
C.1. Con il primo motivo di appello principale, la ha impugnato Parte_1 la sentenza di primo grado per aver il Tribunale dato per scontato, senza nessun tipo di riscontro probatorio, che gli attori in primo grado, e avessero P_ Controparte_3 effettivamente consegnato al promotore finanziario le somme indicate nell'atto di CP_4 citazione, per il complessivo importo di € 32.000,00.
C.2. Con il secondo motivo di appello principale, articolato in più censure, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui affermava la sua responsabilità, quale intermediario finanziario, per il fatto del proprio promotore ritenendo configurabile un rapporto di CP_4 occasionalità necessaria tra il danno lamentato dagli attori in primo grado e l'esercizio dell'attività lavorativa del CP_4
La banca appellante principale, oltre a riprendere la questione, già introdotta con il primo motivo di appello, relativa alla inidoneità delle distinte di pagamento in atti a provare la consegna di pagina 9 di 19 denaro da parte degli attori in primo grado al al fine di effettuare investimenti in CP_4 strumenti finanziari, ha dedotto che la sentenza impugnata dava per scontato alcune circostanze che, in realtà, non erano state in nessun modo provate;
ed invero:
- non vi era prova che il avesse agito nell'ambito delle proprie incombenze;
CP_4
- non vi era prova che si fosse presentato ai clienti quale promotore della Parte_1
;
[...]
-non vi era prova che si fosse avvalso della modulistica della banca;
- non vi era prova del fatto che “moltissime” operazioni, non meglio precisate dal primo giudice, fossero avvenute nei locali della banca;
- non vi era prova che le asserite dazioni di danaro da parte degli attori in primo grado al promotore finanziario fossero state effettuate nell'ambito di un rapporto finanziario.
C.3. Con il terzo motivo di appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui quantificava il danno patrimoniale subito dagli attori nella somma da loro stessi indicata di € 34.586,16, senza dare la minima giustificazione di tale quantificazione.
La banca appellante ha dedotto che, anche ove si fosse voluto ritenere che le distinte di versamento prodotte dagli attori in primo grado fossero state idonee a provare i versamenti di somme di danaro in contanti da parte degli attori al l'importo oggetto della pronuncia CP_4 di condanna nei confronti della banca avrebbe dovuto essere di € 32.000,00, e non di € 34.586,16, perché la sommatoria degli importi indicati in tali distinte era pari a € 32.000,00. Inoltre, era stato provato documentalmente che la somma di € 1.100,00, di cui alla prima distinta di versamento, era stata regolarmente accreditata, mediante disposizione di bonifico dello dal conto di P_ quest'ultimo, n. 2151, al conto n. 21810, cointestato allo e alla moglie, per cui la somma P_ predetta di € 1.000,00 non poteva di certo essere considerata ai fini della quantificazione dei danni subiti dagli attori, con la conseguenza che i danni avrebbero dovuto essere rideterminati in
€ 30.900,00.
C.4. Con il quarto motivo di appello principale, la banca ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva erroneamente escluso l'applicazione dell'art. 1227 c.c. sul concorso di colpa degli attori in primo grado, i coniugi CP_9
C.5. Il primo motivo di appello, relativo alla mancanza di prova, nei riguardi della banca, della consegna delle somme di danaro, da parte dei coniugi al promotore finanziario CP_9
pagina 10 di 19 è fondato. CP_4
La appellante principale, ha dedotto che nella sentenza Parte_1 impugnata non era fatto nessun riferimento all'avvenuta consegna di danaro al promotore, né al luogo ed al momento in cui le consegne di danaro sarebbero avvenute, né alle modalità delle stesse (asseritamente in contanti, come affermato dagli attori in primo grado, o mediante assegni come riportato nelle distinte) e, di conseguenza, non si comprendeva come il Tribunale avesse ritenuto provato il passaggio di danaro dai coniugi e al promotore finanziario P_ P_
circostanza che integrava il primo presupposto necessario per poter affermare la CP_4 responsabilità della banca.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, gli attori e P_ P_ deducevano di aver versato al promotore finanziario all'interno della filiale della CP_4 banca, le seguenti somme di danaro, in contanti, per il complessivo importo di € 32.000,00, affinché fossero investite in un piano di accumulo, di cui, solo in seguito, appuravano l'inesistenza:
- in data 20.5.2008 la somma di € 1.100,00;
- in data 25.11.2009 la somma di € 4.000,00;
- in data 16.2.2011 la somma di € 1.000,00;
- in data 5.10.2011 la somma di € 2.000,00;
- in data 8.10.2011 la somma di € 10.000,00
- in data 15.11.2011 la somma di € 10.000,0;
- in data 15.12.2011 la somma di € 3.900,00
Al fine di documentare il versamento al delle somme di danaro suindicate, gli attori CP_4 depositavano delle distinte di versamento, su moduli intestati Controparte_8
La banca, sin dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, sollevava contestazioni, che sono state, poi, elevate ad argomentazioni a sostegno del primo motivo di appello, con cui deduceva che le predette distinte di versamento non erano ad essa opponibili e non costituivano nei suoi riguardi prova degli asseriti versamenti, in quanto non erano sottoscritte da nessun dipendente della banca, erano addirittura prive del timbro della banca ed, in più, erano reperibili presso qualsiasi sportello bancario;
inoltre, riguardavano il versamento di assegni per l'incasso o la disposizione di bonifico in favore di terzi e non certo il versamento (peraltro vietato) in pagina 11 di 19 danaro contante a mani del promotore. A dimostrazione del fatto che le copie delle distinte prodotte dagli attori non fossero distinte di versamento, la banca evidenziava coma la prima distinta fosse proprio una disposizione di bonifico che aveva effettuato dal suo conto corrente n. 2151 P_ al conto cointestato con la moglie n. 21810.
Le argomentazioni espresse dalla a sostegno del primo motivo di Parte_1 appello sono condivisibili.
Ed invero, dall'esame delle distinte di versamento prodotte in copia dagli attori in primo grado emerge che:
- al dedotto versamento al della prima somma di danaro di € 1.100,00, in data 20.5.2008, CP_4 corrisponde la distinta di versamento, datata 20.5.2008, con cui autorizzava il P_ promotore finanziario, di cui non era indicato il nominativo, ad effettuare una disposizione di bonifico di € 1.00,00 in favore dello stesso su un conto, di cui non era indicato il numero;
P_
- a tutti gli altri sei dedotti versamenti di somme di danaro al corrispondono sei distinte di CP_4 versamento, recanti date coincidenti con quelle degli asseriti versamenti, con cui P_ autorizzava il promotore finanziario, di cui non era indicato il nominativo, ad effettuare versamenti su un conto, di cui non era indicato il numero, a mezzo la presentazione di assegni, di cui non erano indicati né il tipo (ad es. se circolare o bancario), né il numero, ma solo l'importo, che corrispondeva a quello dei singoli asseriti versamenti indicati nell'atto di citazione introduttivo di primo grado.
Non risultano depositati gli assegni che sarebbero stati versati con le esaminate distinte di versamento prodotte dagli attori in primo grado.
Ne deriva che dalle distinte in esame (che indicano solo disposizioni di bonifico o versamenti di assegni) non può trarsi la prova che i coniugi abbiano versato al promotore CP_9 CP_4 in danaro contante, come da essi assunto, le somme indicate nell'atto di citazione per l'importo complessivo di € 32.000,00; né che i presunti versamenti di danaro siano avvenuti all'interno dei locali della filiale della banca e con la specifica finalità di investire le somme versate sul presunto piano accumulo, che sarebbe stato prospettato dal come investimento agli attori e che CP_4 questi avrebbero accettato, ma che si era rivelato, poi, inesistente.
Come evidenziato dalla banca appellante principale nell'atto di appello, reiterando quanto già dedotto nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, le dichiarazioni confessorie rese dal promotore finanziario nel giudizio di primo grado, in sede di interrogatorio formale, delle CP_4
pagina 12 di 19 quali dava atto il primo giudice nella sentenza impugnata al fine di farne discendere l'affermazione di responsabilità del nei confronti degli attori in primo grado, i coniugi non CP_4 CP_9 hanno valore probatorio nei confronti della banca intermediaria, perché la confessione del terzo non è
a quest'ultima opponibile. Ed invero, proprio in materia di prova di illecita appropriazione, da parte del promotore finanziario, del danaro consegnatogli dall'investitore, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'onere gravante sul terzo danneggiato di provare l'illecita appropriazione da parte del promotore finanziario del danaro consegnatogli ai fini dell'investimento, in funzione dell'azione risarcitoria promossa nei confronti dell'intermediario, non può ritenersi rilevante né una condotta processuale esplicitamente ammissiva da parte del promotore finanziario né un comportamento qualificabile come ficta confessio. Pertanto, è necessario che il soggetto che agisce nei confronti dell'intermediario provi l'effettiva consegna del denaro al promotore finanziario per l'effettuazione delle operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto tra il promotore e l'intermediario (cass. civ., 17.1.2020, n. 856; cass. civ.,
14.12.2018, n. 32514), ma, nel caso in esame, detta prova non è stata fornita.
Gli appellati e , nella comparsa di risposta depositata nel presente P_ Controparte_3 giudizio, pur dichiarando (dodicesima pagina) di reiterare la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado (senza precisare, peraltro, in quale specifico atto difensivo) e rigettata dal primo giudice, non hanno, però, reiterato la suddetta richiesta istruttoria nelle conclusioni della comparsa di risposta, né, soprattutto, in sede di precisazione delle conclusioni, onde detta richiesta istruttoria deve ritenersi abbandonata, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate (cass. civ., 4.4.2022, n. 10767; cass. civ., 10.11.2021, n. 33103; cfr. note scritte depositate dagli appellati in data 3.2.2025, in sostituzione dell'udienza di CP_9 precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali i predetti appellati hanno concluso per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata, vittoria delle spese del giudizio e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.).
La mancanza di prova della consegna, in diverse occasioni, di somme di danaro, da parte dei coniugi al promotore finanziario per un importo complessivo di € 32.000,00, CP_9 CP_4 all'interno dei locali della banca, affinché dette somme fossero investite su un piano di accumulo,
pagina 13 di 19 rivelatosi, poi, inesistente, è sufficiente a determinare il rigetto della domanda risarcitoria dei coniugi nei confronti della , ex art. 2049 c.c., nei limiti della CP_9 Parte_1 predetta somma di € 32.000,00, con assorbimento di tutti gli altri motivi di appello.
C.6. Il primo giudice ha condannato la , ai sensi dell'art. 2049 c.c., in Parte_1 solido con il per il caso di ritorno in bonis, al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dei CP_4 coniugi della somma di € 34.568,16, oltre interessi legali dal mese di ottobre 2018 al CP_9 saldo.
La , con il terzo motivo di appello principale, si è doluta del fatto che Parte_1 il primo giudice abbia recepito acriticamente la quantificazione dei danni prospettata dagli attori in primo grado nell'atto di citazione, senza spiegare come fosse addivenuto a quantificare i danni subiti dai coniugi nella somma di € 34.568,16, posto che la sommatoria degli importi indicati CP_9 nelle distinte di versamento, che gli attori assumevano aver consegnato al e di cui CP_4 quest'ultimo si sarebbe appropriato, senza versarli sull'inesistente piano di accumulo, ammontava a €
32.000,00.
Gli appellati nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello CP_10 hanno precisato che avevano quantificato i danni in € 34.568,16, in quanto € 32.2000,00 erano i versamenti complessivi effettuati al ai fini del presunto piano di accumulo e mai transitati CP_4 lì, mentre € 2.568,16 erano le perdite subite sul solo capitale illegittimamente investito dal CP_4 senza la loro autorizzazione. Segnatamente, hanno dedotto (reiterando quanto già espresso nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, pag. 8) che dagli estratti conto risultava che, per l'acquisto, mai autorizzato, di titoli di investimento, era uscita dal conto dello la somma di € P_
18.325,24 e dal conto cointestato allo e alla moglie la somma di € 20.000,00, per poi entrare, P_ all'atto della vendita dei menzionati titoli, la sola somma di € 22.317,71, a cui si aggiungeva la somma ancora presente nel deposito titoli di € 13.439,37, con una perdita di € 2.568,16 sul capitale effettivamente ed illegittimamente investito.
In realtà, il primo giudice di tale specifica voce di danno di € 2.568.16, che i coniugi CP_9 avrebbero subito a titolo di minusvalenze finanziare, non si è occupato, avendo preso in considerazione un unico danno di € 34.568,16, senza distinguere tra danno per la sottrazione delle somme di danaro di cui si era appropriato il (€ 32.000,00) e danno per la perdita di capitale CP_4 determinata degli investimenti effettuati (€ 2.568,16) e, pertanto, il riconoscimento di quest'ultima pagina 14 di 19 voce di danno non è sorretta da nessuna motivazione nella sentenza impugnata.
In ogni caso, la responsabilità risarcitoria della banca, appellante principale, per il fatto proprio del suo promotore finanziario ex art. 2049 c.c. e art. 31, comma 3, TUF – unico titolo di CP_4 responsabilità della banca preso in considerazione dal primo giudice nella sentenza impugnata - , in relazione ai danni pari a € 2.586,16, a titolo di perdite sugli investimenti, non è configurabile, perché non è stata fornita dagli attori in primo grado e prova dei rapporti intercorrenti tra loro P_ P_ ed il delle indicazioni da loro date al promotore, e del contesto in cui agiva il al CP_4 CP_4 fine di verificare se questi agiva in un rapporto di occasionalità necessaria tra l'esercizio delle incombenze a lui affidate dalla ed il danno da lui provocato ai Parte_1 coniugi Si ribadisce ancora una volta che le dichiarazioni confessorie rese dal CP_9 non sono opponibili alla intermediaria Inoltre, non è CP_4 Parte_1 dato neanche sapere, perché non è stato allegato dagli attori in primo grado, se i due ordini di investimento su cui erano state apposte firme apocrife dello come accertato dalla CTU P_ grafologica espletata in un precedente giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino (dichiarato estinto per mancata riassunzione nei confronti della a seguito Parte_1 dell'intervenuto fallimento del , riguardassero proprio gli investimenti che hanno concorso CP_4
a determinare la perdita di € 2.586,16.
Vale, altresì, osservare che gli attori in primo grado, e deducevano anche la P_ P_ responsabilità contrattuale della banca per la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF e dai Regolamenti Consob in materia di intermediazione finanziaria, non avendoli il CP_4 informati degli investimenti che faceva per loro conto, ma sotto tale specifico aspetto la prospettata responsabilità della banca non è stata presa in considerazione dal primo giudice nella sentenza impugnata, ed in relazione a tale profilo omissivo la sentenza di primo grado non è stata in alcun modo censurata dagli appellati e , che nella comparsa di risposta depositata in grado di P_ P_ appello, dopo aver riproposto le medesime difese già spiegate in primo grado, hanno concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
D. Appello incidentale proposto da Controparte_4
L'appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel presente giudizio di CP_4 appello in data15.6.2021, ha dichiarato di aderire all'appello promosso dalla Parte_1
e ha impugnato, a sua volta, la sentenza di primo grado nella parte in cui lo aveva
[...]
pagina 15 di 19 condannato, in solido con la nel caso di un suo ritorno in Parte_1 bonis, argomentando, come già in primo grado, che, se egli era stato dichiarato fallito “proprio per risarcire la degli importi” che essa era tenuta a rifondere ai propri clienti per le somme Pt_1 indebitamente distratte da lui quale promotore finanziario, non era dato comprendere perché avrebbe dovuto ripagare nuovamente nel caso di un suo ritorno “in bonis”.
L'appello incidentale del adesivo a quello principale della banca, nonché l'appello CP_4 incidentale non adesivo devono essere dichiarati inammissibili, perché tardivi, in quanto proposti in comparsa di risposta depositata in data 15.6.2021, e, quindi, oltre il termine - di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 343 c.p.c. (nella formulazione, per entrambe le norme, anteriore alla modifica normativa introdotta con il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149, c.d. Riforma Cartabia, ed applicabile ratione temporis) - di venti giorni prima dell'udienza del 16.6.2021, a cui era differita la prima udienza indicata nell'atto di appello per il giorno 5.5.2021, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 5, c.p.c., nella formulazione anteriore alla modifica normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d.
Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio di appello.
E. La domanda restitutoria della banca appellante principale
La banca appellante principale, sia nell'atto di appello, sia in sede di precisazione delle conclusioni
(note scritte depositate in data 18.2.2015, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.2.2025, ex art. 127 ter c.p.c.), ha proposto domanda restitutoria, in caso di riforma della sentenza impugnata e, quindi, ha chiesto la condanna degli appellati e P_ P_
alla restituzione in suo favore della somma di € 43.253,50, pagata in esecuzione della sentenza
[...] impugnata, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Ha documentato di aver corrisposto, in esecuzione della sentenza impugnata, agli appellati e P_ [...]
la somma di € 34.881,50, a mezzo disposizione di bonifico del 6.10.2020, nonché, in favore P_ dell'avv. Emiliano Gambone, procuratore antistatario, a mezzo altra disposizione di bonifico in pari data, la somma di € 8.372,00, a titolo di spese legali liquidate nella sentenza impugnata (cfr. all. C
“disposizioni di pagamento” all'atto di appello).
La domanda di restitutoria della banca appellante principale deve essere accolta, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., nei confronti degli appellati e solo nei limiti della somma di € P_ Controparte_3
34.881,50, che è la somma, comprensiva di sorta capitale ed interessi, che i predetti appellati hanno ricevuto dalla in esecuzione della sentenza impugnata;
deve, invece, Parte_1
pagina 16 di 19 essere dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione passiva degli appellati e , P_ P_ in relazione alla somma di € 8.372,00, corrisposta dalla banca direttamente all'avv. Gambone, quale procuratore antistatario, che è l'unico tenuto, quale accipiens, alla restituzione delle somme pagate dal solvens, a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, non potendo essere rivolta la domanda nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché a titolo di spese legali (cass. civ.,
14.4.2025, n. 9761; cass. civ., 24.2.2022, n. 6225; cass. civ., 22.7.2004, n. 13736).
Sulla somma di 34.881,50, che gli appellati e sono tenuti a restituire alla P_ CP_11 [...]
, sono dovuti gli interessi al tasso legale codicistico dalla data del pagamento, Parte_1 avvenuto il 6.10.2020 (cass. civ., 12.11.2021, n. 34011) al saldo.
F. Le spese processuali
La riforma della sentenza appellata nei confronti della banca appellante principale e degli appellati e determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di P_ Controparte_3 primo grado, poste nella sentenza impugnata a carico della banca.
Pertanto, le spese del giudizio di primo e secondo grado seguono la soccombenza degli appellati e nei confronti della banca appellante principale, ai sensi dell'art. 91 P_ Controparte_3
c.p.c.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da
€ 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda di primo grado, determinato dal petitum), applicando i valori medi per tutte le altre tre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda di appello, determinato dal decisum del giudizio di primo grado, di cui la banca appellante principale ha ottenuto l'integrale riforma), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed valori medi per tutte le altre fasi.
La sentenza di primo grado resta ferma, invece, nei riguardi dell'appellato/appellante incidentale convenuto in primo grado, e degli appellati e Controparte_4 P_ P_
, attori in primo grado, per cui occorre regolare tra le suindicate parti solo le spese del presente
[...] grado di giudizio.
pagina 17 di 19 Dette spese seguono la soccombenza del ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate nella misura CP_4 indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 26.001,00 a € 52.000,00 (in base al valore della domanda, determinato dal decisum del giudizio di primo grado, di cui il appellante incidentale, ha CP_4 chiesto l'integrale riforma), applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata nessuna attività istruttoria, ed valori medi per tutte le altre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di appello nei confronti degli appellati contumaci e , a cui l'appello è stato notificato CP_5 Controparte_6 solo ai fini di mera litis denuntiatio, non essendo stati essi destinatari di alcun motivo di appello o domanda.
In considerazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale di CP_4 deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
[...] inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del suindicato appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione di appello incidentale, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 P_
, e del
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6 [...]
in persona del Curatore, avverso la sentenza n. 1293/2020, emessa dal Tribunale di CP_4
Avellino, Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 7.9.2020, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia degli appellati e , CP_5 Controparte_6 in persona del Curatore;
2) Accoglie l'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 degli appellati e e, per l'effetto, in riforma della sentenza P_ Controparte_3 impugnata, Rigetta la domanda proposta da e nei confronti della P_ Controparte_3
Parte_1
pagina 18 di 19 3) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall'appellato CP_4
[...]
4) Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., condanna gli appellati e a restituire, P_ Controparte_3 in favore dell'appellante principale la somma di € Parte_1
34.881,50, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (6.10.2020) al saldo;
5) Dichiara inammissibile la domanda restitutoria, ex art. 336 c.p.c., proposta dall'appellante principale nei confronti degli appellati e Parte_1 P_
, relativamente alla somma di € 8.372,00, corrisposta a titolo di spese legali, in Controparte_3 favore dell'avv. Emiliano Gambone, quale procuratore antistatario;
6) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento, in favore della P_ Controparte_3
appellante principale, delle spese del giudizio di Parte_1 primo grado, che liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
7) Condanna gli appellati e , in solido, al pagamento, in favore di P_ Controparte_3
appellante principale, delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 804,00 per esborsi, € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
8) Condanna appellato/appellante incidentale, per il caso di ritorno in Controparte_4 bonis, al pagamento, in favore degli appellati e , delle spese del P_ Controparte_3 giudizio di secondo grado, che liquida in € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
9) Nulla per le spese del giudizio di appello nei confronti di e del CP_5 [...]
, in persona del Curatore, appellati contumaci;
Controparte_6
10) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Controparte_4 dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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