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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 182/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LAMONICA KATIUSCIA
Attore
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Convenuto
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 106/20 del Giudice di Pace di Scalea.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in Appello il impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Scalea nr. 106/2020 emessa in data 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, in relazione al ricorso promosso dal sig. , iscritto nel registro Controparte_1 generale al n. 351/2019 avente ad oggetto verbale di accertamento/sanzione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019.
A fondamento del gravame deduceva;
che con ricorso in opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data
24.7.2019 (relativo ad infrazione dell'art. 41 con riferimento all'art. 146/3 CdS commessa in data
13.6.2019 nel Comune di sulla intersezione Via Verdi – Via Marco Polo) l'odierno Parte_1 appellato chiedeva l'annullamento dello stesso con ogni conseguente statuizione;
che il
[...] rimaneva contumace: allo stesso, infatti, non veniva notificato alcun avviso di Parte_1 trattazione di udienza né comunicato la pendenza del ricorso;
che con sentenza n. n. 106/2020 del 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea, nella persona del Giudice Dott. Walter Nicodemo, riteneva di accogliere il ricorso promosso dall'odierno appellato ritenendo sussistente e assorbente l'assenza dal giudizio dell'Amministrazione resistente che non ha provato (in ragione della sua mancata costituzione in giudizio) la fondatezza della pretesa non fornendo, così, gli elementi contrastanti con le emergenze processuali e con quanto rilevato dal;
che con istanza depositata in cancelleria il CP_1
nella persona del Comandante Dott. , chiedeva la Controparte_2 Persona_1 remissione della causa sul ruolo considerato che l'avviso di trattazione del ricorso promosso dal era stato notificato ad indirizzo sbagliato;
che detta istanza rimaneva priva di riscontro;
CP_1 che, pertanto, il procedimento gravato deve essere ritenuto nullo siccome la contumacia di essa appellante è da attribuirsi alla nullità della notifica che doveva essere notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata in luogo dell'indirizzo Email_1
che, pertanto, la mancata notifica del ricorso introduttivo e del Email_2 relativo (e conseguente) avviso di trattazione nei confronti del non può non Parte_1 determinare la nullità del giudizio di prime cure;
che il verbale amministrativo oggetto di impugnazione risulta legittimo di talchè la domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellato doveva essere rigettata.
Tanto premesso instava in via preliminare per la declaratoria di nullità del giudizio di prime cure per difetto del contraddittorio in ragione della mancata partecipazione al procedimento del
[...]
, nel merito, in riforma della sentenza n. 106/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice Parte_1 di Pace di Scalea in data 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, per l'accertamento della piena legittimità del verbale di accertamento oggetto della pregressa impugnativa, con condanna della parte appellata al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
Non si costituiva in giudizio l'appellato di talchè all'udienza del 22.2.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione nel corso della veniva acquisita documentazione, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Preliminarmente in relazione all'eccezione di nullità il Tribunale reputa che la stessa sia fondata.
Invero per come evincibile dalla documentazione allegata all'atto di appello effettivamente l'indirizzo pec cui veniva notificato sia l'atto di appello che la fissazione dell'udienza di trattazione era errato di talchè non può ritenersi integro il contraddittorio svolto nel primo grado. Passando al merito l'Amministrazione ha prodotto in giudizio la documentazione, della quale è onerata, e dalla quale si può evincere in data 25/06/2019 alle ore 11:50 presso l'Ufficio di Polizia
Locale, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla strumentazione sopra citata l'agente di l'O.P.L. accertava che il veicolo targato EZ325TD il giorno Controparte_3
13/06/2019 alle ore 07:17:02:076, contrariamente al dettato normativo dell'art. 146, del vigente
Ordinamento in materia di circolazione stradale, superava la linea di arresto, e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa, violando il comma 3 dell'art 146 CdS;
la violazione non veniva immediatamente contestata in quanto accertata ai sensi dell'art 201 comma 1 bis, lettere b e g-bis e art 201 comma 1-ter del CdS, (modif. legge del 29.07.2010 n° 120)
Successivamente, utilizzando il servizio MCTC., cui il Comando di Polizia Municipale è direttamente collegato, venivano acquisiti, per gli adempimenti previsti dall'art.201, in relazione all'art.196 del citato Ordinamento, le generalità della persona titolare dei diritti reali di proprietà del ravvisato veicolo.
Al riguardo occorre richiamare quanto espressamente disposto in proposito dall'art. 201 del codice della strada.
In particolare, il comma 1 bis, della citata norma elenca i casi in cui la contestazione immediata non
è necessaria (attesa la possibile notifica agli interessati degli estremi delle violazioni accertate) menzionando esplicitamente al punto b) il caso in cui vi sia stato l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
L'esplicito tenore letterale della citata disposizione e dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada consente, dunque, di affermare che nel caso delle infrazioni previste dagli artt.
41 e 146 di tale codice non è previsto l'obbligo di procedere alla loro contestazione immediata (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. II n. 2436 del 2.2.2011, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. II n.
1940 del 28.1.2010).
A ciò si aggiunga l'espressa conferma della non necessità della contestazione immediata nella lettera g) bis del citato art. 201 del CdS, con particolare riguardo alla violazione di cui al richiamato art. 146, ove accertata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, rilevata la nullità della sentenza gravata, deve accertarsi la legittimità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019.
Nel caso in esame, gli onorari di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidati tenuto conto che la controversia non presenta particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Scalea n. 106/20, accerta la validità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019;
2. NA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante e dell'altro appellato delle spese Di entrambi gradi del giudizio, che si liquidano nel loro complessivo ammontare in €
1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 30.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al numero di ruolo RG 182/2021 trattenuta in decisione con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
LAMONICA KATIUSCIA
Attore
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Convenuto
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 106/20 del Giudice di Pace di Scalea.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta da intendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in Appello il impugnava la sentenza emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Scalea nr. 106/2020 emessa in data 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, in relazione al ricorso promosso dal sig. , iscritto nel registro Controparte_1 generale al n. 351/2019 avente ad oggetto verbale di accertamento/sanzione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019.
A fondamento del gravame deduceva;
che con ricorso in opposizione avverso verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data
24.7.2019 (relativo ad infrazione dell'art. 41 con riferimento all'art. 146/3 CdS commessa in data
13.6.2019 nel Comune di sulla intersezione Via Verdi – Via Marco Polo) l'odierno Parte_1 appellato chiedeva l'annullamento dello stesso con ogni conseguente statuizione;
che il
[...] rimaneva contumace: allo stesso, infatti, non veniva notificato alcun avviso di Parte_1 trattazione di udienza né comunicato la pendenza del ricorso;
che con sentenza n. n. 106/2020 del 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, l'Ufficio del Giudice di Pace di Scalea, nella persona del Giudice Dott. Walter Nicodemo, riteneva di accogliere il ricorso promosso dall'odierno appellato ritenendo sussistente e assorbente l'assenza dal giudizio dell'Amministrazione resistente che non ha provato (in ragione della sua mancata costituzione in giudizio) la fondatezza della pretesa non fornendo, così, gli elementi contrastanti con le emergenze processuali e con quanto rilevato dal;
che con istanza depositata in cancelleria il CP_1
nella persona del Comandante Dott. , chiedeva la Controparte_2 Persona_1 remissione della causa sul ruolo considerato che l'avviso di trattazione del ricorso promosso dal era stato notificato ad indirizzo sbagliato;
che detta istanza rimaneva priva di riscontro;
CP_1 che, pertanto, il procedimento gravato deve essere ritenuto nullo siccome la contumacia di essa appellante è da attribuirsi alla nullità della notifica che doveva essere notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata in luogo dell'indirizzo Email_1
che, pertanto, la mancata notifica del ricorso introduttivo e del Email_2 relativo (e conseguente) avviso di trattazione nei confronti del non può non Parte_1 determinare la nullità del giudizio di prime cure;
che il verbale amministrativo oggetto di impugnazione risulta legittimo di talchè la domanda avanzata in primo grado dall'odierna appellato doveva essere rigettata.
Tanto premesso instava in via preliminare per la declaratoria di nullità del giudizio di prime cure per difetto del contraddittorio in ragione della mancata partecipazione al procedimento del
[...]
, nel merito, in riforma della sentenza n. 106/2020 emessa dall'Ufficio del Giudice Parte_1 di Pace di Scalea in data 10.07.2020, depositata il 24.7.2020, non oggetto di notifica, per l'accertamento della piena legittimità del verbale di accertamento oggetto della pregressa impugnativa, con condanna della parte appellata al pagamento di diritti, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio
Non si costituiva in giudizio l'appellato di talchè all'udienza del 22.2.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione nel corso della veniva acquisita documentazione, veniva discussa con note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto sia fondato e debba essere accolto per quanto di seguito si dirà.
Preliminarmente in relazione all'eccezione di nullità il Tribunale reputa che la stessa sia fondata.
Invero per come evincibile dalla documentazione allegata all'atto di appello effettivamente l'indirizzo pec cui veniva notificato sia l'atto di appello che la fissazione dell'udienza di trattazione era errato di talchè non può ritenersi integro il contraddittorio svolto nel primo grado. Passando al merito l'Amministrazione ha prodotto in giudizio la documentazione, della quale è onerata, e dalla quale si può evincere in data 25/06/2019 alle ore 11:50 presso l'Ufficio di Polizia
Locale, sulla base della documentazione fotografica prodotta dalla strumentazione sopra citata l'agente di l'O.P.L. accertava che il veicolo targato EZ325TD il giorno Controparte_3
13/06/2019 alle ore 07:17:02:076, contrariamente al dettato normativo dell'art. 146, del vigente
Ordinamento in materia di circolazione stradale, superava la linea di arresto, e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa, violando il comma 3 dell'art 146 CdS;
la violazione non veniva immediatamente contestata in quanto accertata ai sensi dell'art 201 comma 1 bis, lettere b e g-bis e art 201 comma 1-ter del CdS, (modif. legge del 29.07.2010 n° 120)
Successivamente, utilizzando il servizio MCTC., cui il Comando di Polizia Municipale è direttamente collegato, venivano acquisiti, per gli adempimenti previsti dall'art.201, in relazione all'art.196 del citato Ordinamento, le generalità della persona titolare dei diritti reali di proprietà del ravvisato veicolo.
Al riguardo occorre richiamare quanto espressamente disposto in proposito dall'art. 201 del codice della strada.
In particolare, il comma 1 bis, della citata norma elenca i casi in cui la contestazione immediata non
è necessaria (attesa la possibile notifica agli interessati degli estremi delle violazioni accertate) menzionando esplicitamente al punto b) il caso in cui vi sia stato l'attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa.
L'esplicito tenore letterale della citata disposizione e dell'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada consente, dunque, di affermare che nel caso delle infrazioni previste dagli artt.
41 e 146 di tale codice non è previsto l'obbligo di procedere alla loro contestazione immediata (cfr. al riguardo Cass. civ. sez. II n. 2436 del 2.2.2011, nonché, in senso conforme, Cass. civ. sez. II n.
1940 del 28.1.2010).
A ciò si aggiunga l'espressa conferma della non necessità della contestazione immediata nella lettera g) bis del citato art. 201 del CdS, con particolare riguardo alla violazione di cui al richiamato art. 146, ove accertata per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, rilevata la nullità della sentenza gravata, deve accertarsi la legittimità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019.
Nel caso in esame, gli onorari di entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidati tenuto conto che la controversia non presenta particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Parte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Scalea n. 106/20, accerta la validità del verbale di accertamento di violazione amministrativa n.
667R3/1194/2019 del 13.6.2019 notificato in data 24.7.2019;
2. NA l'appellato al pagamento in favore dell'appellante e dell'altro appellato delle spese Di entrambi gradi del giudizio, che si liquidano nel loro complessivo ammontare in €
1.250,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Paola, 30.6.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli