Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/05/2026, n. 8671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8671 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08671/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2026, proposto da MO LI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo Renda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TE LI, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giuseppe Falvo, Niccolò Travia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna dell’Amministrazione,
previo accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza trasmessa dalla ricorrente a OM AP in data 31.7.2025 (e reiterata in data 3.11.2025), a procedere alla demolizione d’ufficio delle opere abusive oggetto della determinazione dirigenziale del Comune di OM n. 856 del 18/5/2007, prot. Comune di OM, Municipio OM Delle Torri CH 35392;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OM AP e di TE LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, MO LI ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di OM AP, quale parte resistente, nonchè di TE LI, quale controinteressato, al fine di sentir – accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza trasmessa dalla ricorrente a OM AP in data 31.7.2025 (e reiterata in data 3.11.2025) – condannare l’Amministrazione a procedere alla demolizione d’ufficio delle opere abusive oggetto della determinazione dirigenziale del Comune di OM n. 856 del 18/5/2007, prot. Comune di OM, Municipio OM Delle Torri CH 35392.
2. Al riguardo, la ricorrente, in qualità di comproprietaria al 50%, con il fratello TE LI, dell’immobile sito a OM, Via Rocca di Botte n. 49, ha dedotto che quest’ultimo, quale attuale unico detentore del bene immobile descritto, si rifiuterebbe di eseguire l’ordine di demolizione delle opere abusive meglio descritte e accertate nella determinazione dirigenziale del Comune di OM prot. n. 35392 del 18.5.2007. Pertanto, parte ricorrente avrebbe, con istanza depositata in data 31.7.2025 e reiterata in data 3.11.2025, sollecitato l’Amministrazione ad adottare il provvedimento di demolizione d’ufficio delle stesse, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da OM AP.
3. Con memoria del 9.4.2026, OM AP, già costituitasi in giudizio in data 2.3.2026 con memoria di stile, ha insistito nel rigetto del ricorso, allegando che l’Amministrazione, con la nota prot. n. 41642 del 6.3.2026, avrebbe comunque riscontrato l’istanza depositata da parte ricorrente in data 31.7.2025.
4. Con memoria del 16.4.2026, TE LI si è costituito in giudizio instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 28.4.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei limiti di quanto in prosieguo specificato.
Dalla disamina dei documenti versati in atti da parte ricorrente (doc. 2), si evince come OM AP abbia adottato nei confronti, tra gli altri, di MO LI e di TE LI l’ordine di demolizione, ex art. 33 TUED, prot. n. 35392 del 18.5.2007, avvertendo i destinatari che, in caso di inottemperanza allo stesso, l’Amministrazione avrebbe proceduto all’adozione dell’ordine di demolizione d’ufficio.
7. La circostanza in esame legittima l’odierna ricorrente alla proposizione dell’odierna azione ex art. 117 c.p.a. vantando la stessa un interesse, meritevole di giuridica tutela, a ottenere un riscontro espresso di OM AP alle istanze da essa presentate.
8. D’altra parte, non coglie nel segno l’eccezione di OM AP per la quale non si sarebbe formato, ai fini che qui interessano, il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, in ragione della descritta nota prot. n. 41642 del 6.3.2026.
Di contro, tale nota, benchè menzioni l’iscrizione a bilancio delle somme dell’ente locale per porre in essere gli adempimenti per cui è causa, non è stata trasmessa alla ricorrente, bensì costituisce il frutto di un’interlocuzione interna tra OM AP e l’Avvocatura capitolina e, quindi, ha natura endoprocedimentale.
9. Pertanto, può trovare accoglimento la domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. nei limiti della condanna (generica) di OM AP al riscontro, entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente pronuncia, dell’istanza depositata in data 31.7.2025.
10. Il gravame, invece, non può essere accolto nella parte in cui la ricorrente chiede la condanna di OM AP a emettere la demolizione d’ufficio in quanto tale statuizione presuppone un positivo apprezzamento della fondatezza della pretesa, allo stato non possibile in ragione del materiale probatorio esistente in atti.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione - e, per l’effetto, condanna OM AP a riscontrare l’istanza depositata dalla ricorrente in data 31 luglio 2025, entro giorni 30 dalla pubblicazione della presente pronuncia - respingendolo per il resto.
Condanna parte resistente e il controinteressato alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, che liquida per ciascuna parte soccombente nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre accessori; ferma la ripetizione, altresì, da parte della ricorrente di quanto dallo stessa esborsato in favore dell’Erario, a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo IL, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Michelangelo IL |
IL SEGRETARIO