Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Giulia Camilleri, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1715/2017 R.G.
promossa da:
Parte 1 nato a [...], il [...], residente in [...]G,
C.F. 1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rosaria De C.F.
Geronimo, sito in Catania Viale Vittorio Veneto n. 7, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
nata a [...], [...], residente in [...]
Ungaretti n.18, C.F. C.F. 2 elettivamente domiciliata in Belpasso, via Papa G. '
Paolo II n.88 presso lo studio dell'avv. Maria Stella Longhitano, cod. fisc. C.F. 3 che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
OPPOSTA
IN FATTO e in DIRITTO
Pt 1Con atto di citazione contenente domanda riconvenzionale, regolarmente notificato,
[...] si opponeva al precetto a lui intimato da per il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di €3.796,98 oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale, fino al saldo effettivo. Il Pt 1 in via preliminare, chiedeva disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dall'odierna opposta;
precisava che la somma precettata, era stata determinata in forza dell'ordinanza di modifica delle condizioni di separazione del 06/04/2016, di cui alla sentenza
16080/2014, emessa dal Tribunale di Catania prima sezione civile.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inesistenza o l'illegittimità dell'atto impugnato, statuendo, conseguentemente, che nulla fosse dovuto da esso opponente.
Il Pt 1 agiva, altresì, con domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della somma di
€ 8.800,00, quale importo dovuto dalla parte opposta, in forza della scrittura privata, sottoscritta in data 30/04/2010.
In subordine, qualora fosse stata accertata l'esistenza del credito vantato dall'opposta di cui all'atto di precetto, chiedeva che lo stesso venisse compensato con la maggiore somma di € 8.800,00, di cui la CP_1 era debitrice, condannando, la stessa, al pagamento della restante somma di €5.200,00, con vittoria di compensi ed onorari di giudizio.
Dichiarava di non essere tenuto al pagamento di quanto precettato, in quanto con ordinanza di modifica delle condizioni di separazione del 06/04/2016, il Giudice aveva disposto, a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, il versamento a titolo di contributo per il mantenimento dei figli CP_2 e Per 1, del complessivo importo di € 400,00 ( oltre al 50% delle spese straordinarie), senza dare indicazione se la predetta somma, fosse ritenuta esigibile dal momento del deposito del provvedimento, ( circostanza sostenuta dall'opponente) o dal momento antecedente e cioè, dal deposito della domanda ( circostanza sostenuta da parte opposta).
Precisava, inoltre, di non dovere adempiere al predetto pagamento, in quanto non vi era chiarezza sugli effettivi tempi di permanenza dei figli con l'uno e/o con l'altro genitore, considerato che Per_1
e CP_2, rimanevano, a singhiozzo, con il padre e/o con la madre.
Parte opponente, contestava, altresì, la richiesta di parte opposta, relativa al pagamento della somma di € 5.470,00 (relativa alla quantificazione, pro quota, dei beni mobili indicati nella scrittura privata) e asseriva che i predetti beni, erano stati assegnati allo stesso, giusta sentenza n. 1608/2014
(sopra richiamata) e che, al momento del trasferimento dall'ex casa coniugale, il Pt 1 aveva provveduto ad offrire la riconsegna dei beni alla CP 1 prima di dismetterli, ma senza ricevere esito favorevole, oltre alla circostanza che gli stessi, tenuto conto del tempo trascorso, erano divenuti vetusti.
Si costituiva la CP 1 e chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Pt 1 perchè infondata in fatto e in diritto, e conseguentemente che venisse dichiarata la legittimità dell'atto di precetto, portante l'importo di
€ 3.796,98, avente ad oggetto somme rappresentate dal mancato pagamento degli assegni di mantenimento in favore dei figli.
Asseriva che il titolo esecutivo era costituito dall'ordinanza di modifica delle condizioni di separazione, di cui alla sentenza n.1608/2014, emessa dal Tribunale di Catania Prima sezione civile nel procedimento n. 3324/15, del 06/04/2016, munita di formula esecutiva il 07/12/2016 e notificata contestualmente all'atto di precetto e che, in virtù del suddetto titolo, la stessa era creditrice della complessiva somma di € 3.600,00, oltre ad € 196,98 quali spese legali dell'atto di precetto, per un totale di € 3.796,98 Chiedeva, altresì, che qualora fosse stata accolta la domanda riconvenzionale dell'opponente, in accoglimento della propria domanda riconvenzionale, venisse determinato in
€ 1.505,50 il credito dell'opponente verso l'opposta e, ciò, alla luce della scrittura privata e della sentenza di separazione;
precisava che il credito vantato dall'opponente, determinato nella maggior somma di € 8.800,00, venisse ridotto e venisse dichiarato che, l'unica somma da poter compensare, fosse quella determinata in €1.505,50, ( in relazione ad un dare- avere reciproco); il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, del giudizio, oltre IVA e CPA. La CP 1 sosteneva, a chiarimento delle richieste formulate in sede di riconvenzionale, che la stessa risultava creditrice della somma di € 1.825,00, come da scrittura privata sottoscritta tra le parti del 30/04/2010, oltre ad essere creditrice delle somme relative alla quantificazione, pro quota parte, degli arredi, dei mobili e delle suppellettili della casa coniugale.
Precisava, inoltre, che il diritto d'uso dei beni mobili, era strumentale al godimento della casa familiare ed esso, pertanto, era destinato a cessare, quando l'assegnatario avrebbe perso la disponibilità dell'immobile, con la conseguenza che il coniuge che era stato privato del godimento degli arredi e dei mobili, avrebbe potuto reclamare quelli di sua appartenenza esclusiva (se acquistati con proprio denaro, in regime di separazione dei beni) o richiedere la divisione di quelli comuni (se acquistati in regime di comunione dei beni).
Secondo la ricostruzione fatta dalla CP 1 alla luce della scrittura privata del 30/04/2010, il ammontava ad € 10.940.00 e pertanto, pro quota,Pt 1 valore totale dei mobili trattenuti dal all'opponente spettava una quota pari a € 5.470.00; oltre alla somma dovuta dal Pt 1 pari a
€ 1.825.00 (quale debito indicato nella scrittura privata del 30/04/2010), e pertanto la stessa risultava creditrice della somma di € 7.295.00.
Ribadiva che, l'unico debito esistente della stessa, nei confronti del Pt 1 era quello di unicamente la somma
€ 8.800.00 e, che pertanto avrebbe dovuto corrispondere al Pt 1 derivante dalla differenza tra il dare e avere (€ 8.800,00 - € 7.295) pari a € 1.505,00.
Con ordinanza del 29/05/2017, il Giudice istruttore disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla CP 1
All'udienza del 23/01/2025, la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini previsti ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, va precisato che il presente procedimento è stato assegnato a questo decidente nel settembre del 2024.
Occorre dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal Pt 1 relativamente all'atto di precetto e contestuale titolo esecutivo, per le somme dovute a titolo di mantenimento dei due figli
CP_2 e Per_1, giusta ordinanza di modifica delle condizioni di separazione del 06/04/2016.
Occorre, invece, dichiarare la parziale fondatezza delle pretese creditorie avanzate dalle parti, in sede di proposizione di reciproche domande riconvenzionali.
Con riferimento alla circostanza richiamata, relativa all'opposizione al precetto, la stessa non può trovare accoglimento sul presupposto, già indicato con provvedimento del Giudice del 29/05/2017 nella parte in cui precisa che la decorrenza dell'assegno di mantenimento vada riconosciuta dalla domanda giudiziale ( e non dalla data di deposito del provvedimento), in applicazione del principio per cui un diritto non possa restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio, salvo che sia diversamente stabilito. In tale provvedimento viene citata la sentenza della Cass. Civ.
n. 7770/1997 secondo la quale: "l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l'emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell'assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l'adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute".
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'assegno di mantenimento che sia stato modificato non nel corso del processo di separazione, ma all'interno di un procedimento diverso, come quello di modifica delle condizioni di separazione, prevede che i termini di pagamento della nuova somma così come determinata, retroagiscono sin dal momento in cui il nuovo procedimento di modifica era stato iniziato, ovvero dal momento della domanda.
Il principio generale secondo cui l'assegno di mantenimento deve essere pagato dalla domanda, trova applicazione completa, relativamente all'assegno di mantenimento dovuto per i figli minori o non economicamente autosufficienti. Il genitore, pertanto, è tenuto al pagamento dell'assegno a decorrere dalla domanda di separazione e non dal momento in cui interviene la decisione e ciò perché il dovere di mantenere i figli, è stabilito dalla Costituzione e prescinde da una pronuncia giudiziale
(Cassazione, sentenza 19.2.2015, n. 3348).
Per i principi sopra enunciati, non può trovare accoglimento l'opposizione a precetto, promossa dal
Pt 1 che, pertanto, sarà tenuto al pagamento dell'importo pari a € 3.600,00 oltre le spese del precetto pari a € 196,98. La circostanza dedotta dal Pt 1 in ordine alla quale non vi era chiarezza sugli effettivi tempi di permanenza dei figli con l'uno e/o con l'altro genitore, considerato che Per 1 e CP_2, rimanevano a singhiozzo con il padre e/o con la madre, non può trovare accoglimento, tenuto conto che i figli della coppia, hanno vissuto, nel corso della separazione dei coniugi, una serie di problematiche che li hanno portati a spostarsi saltuariamente anche fuori dai confini nazionali, ma sempre in modo occasionale e avendo come punto di riferimento la casa materna.
In ordine alla compensazione del credito derivante dalle somme dovute per il mantenimento dei figli, anche se maggiorenni (purché economicamente non indipendenti), secondo giurisprudenza costante, si precisa che lo stesso non può essere compensato in quanto ha natura alimentare e serve per garantire il sostentamento della prole, con conseguente applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione, sancito dall'articolo 447 c.c..
Con riferimento alle domande riconvenzionali spiegate dalle parti, può sicuramente trovare accoglimento la domanda formulata dal Pt 1 limitatamente al riconoscimento del debito della
CP 1 nei confronti dello stesso, quantificato in € 8.800,00, come da scrittura privata del
30/04/2010. Parimenti può trovare riconoscimento il credito avanzato dalla CP 1 nei confronti dell'attore in riconvenzionale, per l'importo di € 1.825,00 (come da scrittura privata sopra richiamata).
Con riferimento all'attribuzione delle somme relative alla quantificazione dei beni mobili, così come richieste dalla CP 1 e determinate in sede di riconvenzionale in € 5.470,00, tale domanda deve essere accolta in maniera parziale (tenuto conto che il Pt 1 ha offerto all'opposta di riconsegnare parte degli arredi e in considerazione, altresì, della vetustà degli stessi); l'importo dovuto dall'opponente all'opposta, pertanto, può essere quantificato da questo decidente, in modo equitativo, e determinato in € 2.000,00.
Sulle reciproche richieste formulate può, pertanto, trovare applicazione l'istituto della compensazione del rapporto dare-avere tra le parti, nel senso che il Pt 1 è creditore della
CP 1 della somma di € 8,800,00 e la CP 1 è creditrice del della somma Pt 1 complessiva di € 3.825,00, con la conseguenza che la CP 1 deve al Pt 1 l'importo complessivamente determinato di €4.975,00.
La compensazione dei crediti è un istituto giuridico che consente a due parti di estinguere i debiti reciproci e affinché sia valida, è necessario che entrambe le parti siano d'accordo sulla sua attuazione e che i crediti da compensare siano certi, liquidi ed esigibili, come nel caso in specie;
essa rappresenta uno strumento importante per regolare in modo equo i rapporti debitori-creditori e rappresenta un modo per estinguere reciprocamente le obbligazioni tra due parti.
Alla luce delle superiori considerazioni deve essere ribadita l'infondatezza dell'opposizione che va, conseguentemente, respinta. In considerazione dell'applicazione dell'istituto della compensazione tra i crediti ei debiti, deve essere condannata la CP 1 al pagamento, nei confronti del Pt 1 della somma complessivamente determinata in € 4.975,00.
Le spese di causa possono essere compensate tra le parti in considerazione della parziale e reciproca soccombenza delle stesse, in ordine alle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1715/2017 R.G., promossa da Parte_1 respinge l'opposizione relativamente nei confronti di Controparte_1 al pagamento delle somme portate dall'atto di precetto e determinate in € 3.796,98 (somma comprensiva delle spese di precetto), oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte capitale, fino al saldo effettivo. Accoglie parzialmente le domande riconvenzionali formulate dalle parti,
(attore e convenuto in riconvenzionale) e, in applicazione dell'istituto della compensazione tra i debiti e i crediti, condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte 1 di € 4.975,00. Compensa tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Catania il 28/05/2025
IL GOP
D.ssa Giulia Camilleri