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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 211/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Pt_1
Via Matteotti n. 48; ricorrente contro
, ( ), elettivamente domiciliata in Locri, Controparte_1 C.F._1
alla Via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. COMPERATORE DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione ATP.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l' , a seguito di dissenso depositato Pt_1
nell'ambito del giudizio per ATPO r.g. n. 1514/22, ha instaurato il presente giudizio al fine di contestare l'inammissibilità dell'accertamento operato dal CTU con riferimento alla sussistenza in capo alla resistente del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile. In particolare, l' evidenziava che l'oggetto del Pt_1
giudizio era stato delimitato da al solo accertamento della Controparte_1
sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'assegno di invalidità civile, con conseguente inammissibilità di ogni valutazione operata in merito a diverse prestazioni. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia il GL accertare che la signora non ha diritto al riconoscimento della pensione di Controparte_1
inabilità civile con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per
ATP”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando di aver formulato sin dall'introduzione del giudizio per ATPO domanda relativa all'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile. Sulla scorta di tali considerazioni concludeva chiedendo “visto le conclusioni cui è pervenuto i l CTU si insiste nel rigetto del ricorso ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto. Si chiede la condanna dell' , in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione della Pensione di inabilità art. 12 legge 118/1971, giusta quesito formulato dal Giudice e Giusta riconoscimento del
CTU. Si chiede emissione di sentenza di condanna nei confronti dell per CP_2
come stabilito dal CTU con decorrenza d alla data del 14.0 9.2024. Si chiede che l' venga condannata al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto Pt_1
riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo”, con vittoria di spese.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.1.2025 e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata in pari data.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.1.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
L' nel presente giudizio ha contestato l'inammissibilità dell'accertamento Pt_1
operato dal CTU con riferimento al requisito relativo alla pensione di inabilità civile, non avrebbe costituito oggetto del giudizio per ATPO introdotto da . Controparte_1
La contestazione appare infondata.
Sul punto si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto dall' , Pt_1 [...]
ha agito in sede di ATPO chiedendo l'accertamento non solo del requisito CP_1
sanitario relativo all'assegno di invalidità civile ma anche di quello relativo alla pensione di inabilità.
Per quanto difatti le domande e le conclusioni rassegnate in sede di ATPO appaiano formulate in modo poco chiaro, un'interpretazione delle stesse consente effettivamente di ritenere che il ricorso sia stato originariamente introdotto al fine di ottenere un accertamento con riferimento a entrambe le prestazioni. Si rammenta che il giudice, nell'interpretazione delle domande formulate in giudizio,
“non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (v. Cass. n. 19435 del 2018, in adesione a Cass. n. 21208 del 2005; Cass. n. 17547 del 2010; Cass. SS.UU. n. 4227 del 2017); va, quindi, ribadito che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con il limite del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta
(cfr. Cass. n. 13602 del 2019 e Cass. n. 7322 del 2019)” (cfr Cass. 30176/2023).
Orbene, a fronte di una lettura del ricorso introduttivo del giudizio r.g. n. 1514/2022, complessivamente considerato, si ritiene che l'istante avesse esteso la domanda di accertamento anche alla pensione di inabilità, atteso che con le conclusioni rassegnate veniva richiesta la condanna dell'istituto “alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile e/o pensione di invalidità in favore dell'istante”.
Si evidenzia d'altronde che con riferimento al requisito sanitario, unico rilevante ai fini del presente giudizio (è principio consolidato che in sede di ATPO gli ulteriori requisiti socio-economici relativi alle prestazioni rivendicate rilevano ai solo fini della valutazione dell'interesse ad agire), le due prestazioni richiedono un accertamento omogeneo, differenziandosi per il solo grado di invalidità riconosciuto.
Tant'è vero che, in sede amministrativa, il richiedente è tenuto a presentare domanda di invalidità civile senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla rivendicazione dell'assegno di invalidità o della pensione. Nel caso di specie la domanda amministrativa risulta regolarmente presentata e, nel presente giudizio, la specifica indicazione della prestazione rivendicata tra l'assegno e la pensione ha rilevanza ai soli fini dell'accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici eventualmente richiesti dalla legge, ai fini della sola valutazione dell'interesse ad agire. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il CTU ha ritenuto sussistente una percentuale di invalidità pari al 100%, circostanza che, non essendo stata contestata con il ricorso, non risulta più revocabile in dubbio. Per tali motivi, non risultano sussistenti motivi ostativi all'omologazione dell'accertamento operato di sede di ATPO.
Non può tuttavia trovare accoglimento la domanda formulata dalla resistente in merito alla condanna dell' alla corresponsione della pensione di inabilità, Pt_1
domanda che peraltro risulterebbe inammissibile in quanto non avanzata in via riconvenzionale.
In ogni caso, giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che in ragione dell'obiettiva oscura formulazione del ricorso introduttivo del giudizio per ATPO sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vengono definitivamente poste a carico dell' e Pt_1
liquidate come da decreto emesso in pari data
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo dichiarando invalida con riduzione della capacità Controparte_1
lavorativa pari al 100%, ai fini e per gli effetti dell'art. 12 Legge n. 118/71, sin dal
14.9.2024; compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 211/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ADORNATO DARIO COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Pt_1
Via Matteotti n. 48; ricorrente contro
, ( ), elettivamente domiciliata in Locri, Controparte_1 C.F._1
alla Via Cultura n. 5, presso lo studio dell'Avv. COMPERATORE DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: opposizione ATP.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l' , a seguito di dissenso depositato Pt_1
nell'ambito del giudizio per ATPO r.g. n. 1514/22, ha instaurato il presente giudizio al fine di contestare l'inammissibilità dell'accertamento operato dal CTU con riferimento alla sussistenza in capo alla resistente del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile. In particolare, l' evidenziava che l'oggetto del Pt_1
giudizio era stato delimitato da al solo accertamento della Controparte_1
sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'assegno di invalidità civile, con conseguente inammissibilità di ogni valutazione operata in merito a diverse prestazioni. Per tali motivi concludeva chiedendo “Voglia il GL accertare che la signora non ha diritto al riconoscimento della pensione di Controparte_1
inabilità civile con riferimento alla domanda amministrativa oggetto del ricorso per
ATP”, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando di aver formulato sin dall'introduzione del giudizio per ATPO domanda relativa all'accertamento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile. Sulla scorta di tali considerazioni concludeva chiedendo “visto le conclusioni cui è pervenuto i l CTU si insiste nel rigetto del ricorso ex adverso proposto poiché infondato in fatto e diritto. Si chiede la condanna dell' , in persona del suo legale Pt_1
rappresentante pro tempore, alla corresponsione della Pensione di inabilità art. 12 legge 118/1971, giusta quesito formulato dal Giudice e Giusta riconoscimento del
CTU. Si chiede emissione di sentenza di condanna nei confronti dell per CP_2
come stabilito dal CTU con decorrenza d alla data del 14.0 9.2024. Si chiede che l' venga condannata al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto Pt_1
riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo”, con vittoria di spese.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 13.1.2025 e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata in pari data.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.1.2025 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
L' nel presente giudizio ha contestato l'inammissibilità dell'accertamento Pt_1
operato dal CTU con riferimento al requisito relativo alla pensione di inabilità civile, non avrebbe costituito oggetto del giudizio per ATPO introdotto da . Controparte_1
La contestazione appare infondata.
Sul punto si evidenzia che, contrariamente a quanto dedotto dall' , Pt_1 [...]
ha agito in sede di ATPO chiedendo l'accertamento non solo del requisito CP_1
sanitario relativo all'assegno di invalidità civile ma anche di quello relativo alla pensione di inabilità.
Per quanto difatti le domande e le conclusioni rassegnate in sede di ATPO appaiano formulate in modo poco chiaro, un'interpretazione delle stesse consente effettivamente di ritenere che il ricorso sia stato originariamente introdotto al fine di ottenere un accertamento con riferimento a entrambe le prestazioni. Si rammenta che il giudice, nell'interpretazione delle domande formulate in giudizio,
“non è condizionato dalle parole utilizzate dalla parte e deve tener conto dell'intero contesto dell'atto, senza alterarne il senso letterale ma, allo stesso tempo, valutandone la formulazione testuale e il contenuto sostanziale in relazione all'effettiva finalità che la parte intende perseguire (v. Cass. n. 19435 del 2018, in adesione a Cass. n. 21208 del 2005; Cass. n. 17547 del 2010; Cass. SS.UU. n. 4227 del 2017); va, quindi, ribadito che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con il limite del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta
(cfr. Cass. n. 13602 del 2019 e Cass. n. 7322 del 2019)” (cfr Cass. 30176/2023).
Orbene, a fronte di una lettura del ricorso introduttivo del giudizio r.g. n. 1514/2022, complessivamente considerato, si ritiene che l'istante avesse esteso la domanda di accertamento anche alla pensione di inabilità, atteso che con le conclusioni rassegnate veniva richiesta la condanna dell'istituto “alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile e/o pensione di invalidità in favore dell'istante”.
Si evidenzia d'altronde che con riferimento al requisito sanitario, unico rilevante ai fini del presente giudizio (è principio consolidato che in sede di ATPO gli ulteriori requisiti socio-economici relativi alle prestazioni rivendicate rilevano ai solo fini della valutazione dell'interesse ad agire), le due prestazioni richiedono un accertamento omogeneo, differenziandosi per il solo grado di invalidità riconosciuto.
Tant'è vero che, in sede amministrativa, il richiedente è tenuto a presentare domanda di invalidità civile senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla rivendicazione dell'assegno di invalidità o della pensione. Nel caso di specie la domanda amministrativa risulta regolarmente presentata e, nel presente giudizio, la specifica indicazione della prestazione rivendicata tra l'assegno e la pensione ha rilevanza ai soli fini dell'accertamento della sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici eventualmente richiesti dalla legge, ai fini della sola valutazione dell'interesse ad agire. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il CTU ha ritenuto sussistente una percentuale di invalidità pari al 100%, circostanza che, non essendo stata contestata con il ricorso, non risulta più revocabile in dubbio. Per tali motivi, non risultano sussistenti motivi ostativi all'omologazione dell'accertamento operato di sede di ATPO.
Non può tuttavia trovare accoglimento la domanda formulata dalla resistente in merito alla condanna dell' alla corresponsione della pensione di inabilità, Pt_1
domanda che peraltro risulterebbe inammissibile in quanto non avanzata in via riconvenzionale.
In ogni caso, giova precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene che in ragione dell'obiettiva oscura formulazione del ricorso introduttivo del giudizio per ATPO sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica vengono definitivamente poste a carico dell' e Pt_1
liquidate come da decreto emesso in pari data
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo dichiarando invalida con riduzione della capacità Controparte_1
lavorativa pari al 100%, ai fini e per gli effetti dell'art. 12 Legge n. 118/71, sin dal
14.9.2024; compensa integralmente le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi