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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2024, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 817/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Maria Ciani, elettivamente Parte_1
domiciliata presso e nello studio dello stesso difensore;
e rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Nardi, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso e nello studio dello stesso difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 5.08.2024 e
23.08.2024. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero: «Visto» del 28.06.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024, e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Poggio a Caiano (PO) in data
13.06.1992, secondo le condizioni concordate sopra trascritte, in parziale modifica dell'accordo di separazione raggiunto.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi hanno concluso accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Prato, ai sensi della L.162/2014 art 12, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Poiché dall'unione delle parti non sono nati figli, nulla deve essere disposto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulle questioni economiche, il Collegio ritiene che l'assegno divorzile una tantum pattuito ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970 in favore del sig. sia equo e che pertanto CP_1
l'accordo delle parti possa essere omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Poggio a Caiano (PO) il 13.06.1992 con atto trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 1992;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che la signora Parte_1 corrisponda una tantum al signor la somma di € 3.000,00, in unica Controparte_1
pagina 2 di 3 soluzione, mediante assegno circolare, alla pronunzia del presente provvedimento, con ciò cessando ogni obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra Parte_1
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Poggio a Caiano di provvedere alle annotazioni di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile
Il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 817/2024 promossa congiuntamente da:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Maria Ciani, elettivamente Parte_1
domiciliata presso e nello studio dello stesso difensore;
e rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Nardi, elettivamente Controparte_1
domiciliato presso e nello studio dello stesso difensore;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51
c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data 5.08.2024 e
23.08.2024. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero: «Visto» del 28.06.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.06.2024, e hanno proposto Parte_1 Controparte_1
domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in Poggio a Caiano (PO) in data
13.06.1992, secondo le condizioni concordate sopra trascritte, in parziale modifica dell'accordo di separazione raggiunto.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi hanno concluso accordo di separazione personale innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Prato, ai sensi della L.162/2014 art 12, senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Poiché dall'unione delle parti non sono nati figli, nulla deve essere disposto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Sulle questioni economiche, il Collegio ritiene che l'assegno divorzile una tantum pattuito ai sensi dell'art. 5, comma 8, legge n. 898/1970 in favore del sig. sia equo e che pertanto CP_1
l'accordo delle parti possa essere omologato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati a Poggio a Caiano (PO) il 13.06.1992 con atto trascritto nel registro
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, parte I, anno 1992;
2) omologa l'accordo delle parti e per l'effetto dispone che la signora Parte_1 corrisponda una tantum al signor la somma di € 3.000,00, in unica Controparte_1
pagina 2 di 3 soluzione, mediante assegno circolare, alla pronunzia del presente provvedimento, con ciò cessando ogni obbligo di mantenimento a carico della Sig.ra Parte_1
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Poggio a Caiano di provvedere alle annotazioni di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della
Cancelleria;
4) nulla sulle spese.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del giorno 11.09.2024 su relazione della dott.
Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 3 di 3