Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 3285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3285 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Anna Maria Beneduce , in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato all'udienza del 29 aprile 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 18382/2022
TRA
in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Parte_1
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Bitetti, Loiacono e Nardulli c/o i quali eletivamente Parte_2 domicilia in Roma Via Ovidio n. 32;
Opponente
E
nato a [...] il [...] C.F. , rapp.to e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Umberto Canetti unitamente e disgiuntamente all'avv. Diego Canetti (CF
), presso il cui studio elett.te domicilia, in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90; C.F._2
[...]
C.F. in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore.
Opposta contumace
Oggetto: revoca del d.i. n. 997/2022 del 12.09.2022 emesso dal Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Rosa Molè, pubblicato il 13.09.2022 notificato via pec il 14.09.2022, nel procedimento per ingiunzione r.g. n. 15383/2022 promosso dal contro l'opponente. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., del 31.08.2022 chiedeva Controparte_1 che fosse ingiunto al , nonché alla società il Controparte_3 Controparte_4 pagamento immediato della somma di € 624,25 a titolo di retribuzione di marzo 2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, unitamente alle competenze legali relative alla fase monitoria.
A fondamento della propria domanda l'opposto sosteneva:
- di essere stato dipendente del dal 01.02.2023, fino alla data del Controparte_3
23.12.2021, data in cui si concludeva la procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 l.
223/1991;
- di essere stato adibito allo specifico appalto con il committente per la Controparte_3 distribuzione dei titoli di viaggio, cessato per rescissione del committente in data 21.03.2021;
- di essere stato assunto dalla resistente appaltatrice con contratto a tempo Controparte_2 indeterminato part-time, con inquadramento nel livello 3° del CCNL commercio e mansioni di impiegato ed aver osservato l'orario di cui al monte ore indicato nelle buste paga busta versate in atti;
- di non aver percepito ad oggi la retribuzione relativa al mese di marzo 2021 e pari all'importo lordo di € 624,25 sebbene lo stesso avesse prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente con specifico riferimento all'appalto in corso con il committente CP [...]
; Parte_1
- che a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Napoli, dott.ssa Rosa Molè, emetteva il decreto n. 997 del 12.09.2022, senza provvisoria esecuzione, ingiungendo a , in solido con di pagare, Controparte_3 Controparte_4 in favore del lavoratore, la somma di € 624,25 oltre accessori come per legge dalla maturazione al soddisfo e spese della procedura, liquidate in complessivi € 540,00, oltre rimborso forfettario del
15%, iva e cpa.
Tutto ciò premesso con ricorso ex art. 645 cpc in opposizione a decreto ingiuntivo N. 997/2022 il conveniva in giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro di Napoli Parte_1
l'opposto nonché la per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “- revocare l'opposto decreto, perchè infondato, ingiusto e illegittimo, -in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità del decreto e, in ogni caso, della responsabilità solidale riconosciuta in capo al per i Parte_1 crediti di lavoro maturati dal lavoratore nel mese di marzo 2021; asseriva di essere un soggetto di diritto privato esercente un servizio pubblico ai sensi del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50 (i.e.
Codice dei Contratti Pubblici) per l'affidamento dei servizi concernenti il trasporto pubblico locale e agli artt.30 e 105 del citato Codice degli appalti per la responsabilità solidale dell'affidatario; che il contratto di affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio con la era Controparte_4 stato risolto unilateralmente il 20.03.2021. Concludeva come in premessa.
Nel costituirsi, contestava l'avversa domanda e ribadiva la sussistenza della Controparte_1 solidarietà in solido tra il ex art 29 d.lgs 276/2003 Controparte_5 nonché ex art 1676 c.c.. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Non si costituiva la Controparte_6
Nelle more del giudizio, stante l'intervenuta liquidazione giudiziale ex artt. 30 e 40 d.lgs 14/2019 della società (sentenza n.19 del 16/2/2023 Tribunale di Napoli), veniva dichiarata Controparte_4
l'interruzione del giudizio. Tempestivamente riassunto il giudizio, disposto lo scardinamento e la assegnazione alla scrivente con decreto n. 253/2024 alla odierna udienza, previo deposito di note difensive, la causa era discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere rigettata.
Sono incontestate le seguenti circostanze di fatto.
L'opposto è stato dipendente del dall'01.02.2023, fino alla data del Parte_1
23.12.2021, data in cui si concludeva la procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 l.
223/1991; di essere stato adibito allo specifico appalto con il committente
[...]
per la distribuzione dei titoli di viaggio, cessato per rescissione del committente in CP_3 data 21.03.2021; di essere stato assunto dalla resistente appaltatrice con Controparte_2 contratto a tempo indeterminato part-time, con inquadramento nel livello 3° del CCNL commercio e mansioni di impiegato ed aver osservato l'orario di cui al monte ore indicato nelle buste paga busta versate in atti;
di non aver percepito ad oggi la retribuzione relativa al mese di marzo 2021 e pari all'importo lordo di € 624,25 sebbene lo stesso avesse prestato la propria attività lavorativa in favore della resistente con specifico riferimento all'appalto in corso con il committente CP
. Parte_1
Ciò premesso, con riferimento alla retribuzione maturata e non corrisposta all'opposto sussiste solidarietà tra l'opponente e la inadempiente ex art 29 d.lgs. 276/2003. CP
Il eccepisce unicamente l'inapplicabilità del regime di solidarietà ex art. 29 d.lgs CP_3
276/2003; nulla però deduce ed allega circa la responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Invoca, invece, la disciplina dettata dal codice degli appalti.
Orbene, non vi è dubbio in ordine alla natura di appalto con riferimento all'affidamento del servizio di distribuzione dei titoli di viaggio gestiti dal , disposto da quest'ultimo Parte_1 nei confronti della società con contratto del 11/5/18 (in atti) dove si fa espresso al CP termine appalto.
L'art. 29 del D. Lgs. n.276/2003 così come modificato dall'art. 3, comma 31, legge n. 92 del 2012, poi dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2014, poi dall'art. 2 della legge n. 49 del 2017, ha letteralmente stabilito che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Mentre la ratio della previsione di cui all'art. 29 Dlgs. 276/2003 è quella di rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati alla dipendenze dell'appaltatore in caso di inadempienza di quest'ultimo ed esclusivamente per i crediti che sono sorti nel corso del contratto di appalto, differente è la disciplina di cui all'art. 1676 c.c., che prevede una tutela limitata, in quanto coloro che hanno prestato l'attività lavorativa alle dipendenze di un appaltatore possono proporre azione diretta nei confronti del committente per ottenere quanto dovuto ma solo fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda, onde l'eventuale pagamento da parte del committente dei crediti nascenti dall'appalto vantati dal lavoratore comporterà come conseguenza l'estinzione del debito vantato dallo stesso committente nei confronti dell'appaltatore. Pertanto, la responsabilità del committente presuppone la sussistenza di un debito di quest'ultimo nei confronti dell'appaltatore datore di lavoro.
Ritiene questo Giudice che nella specie la responsabilità per inadempimento gravi anche a carico dell'opponente, quale committente dell'appalto ex art. 29 del d.lgs 276/2003, pur esaminando la questione dell'interpretazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 1, comma 2, e del Codice degli appalti sopra citato, onde stabilire se il possa CP_3 rientrare tra gli enti committenti di appalti pubblici che sono sottratti all'applicazione del regime di solidarietà previsto dall'articolo 29, comma 2, pur non essendo una Pubblica Amministrazione.
Ebbene, come osservato da Cass. 24375/2019 tra gli organismi di diritto pubblico possono essere annoverati anche enti soggettivamente connotati dalla forma privatistica che svolgono un servizio pubblico di interesse generale, in quanto la mera forma non può, di per sé, essere idonea ad escludere la sostanziale ed oggettiva natura pubblicistica di un ente;
ne consegue che tali enti sono assoggettati alla disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici ma possono anche ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposti, ferma restando la natura privatistica del rapporto con i propri dipendenti.
Dunque, l'applicabilità del cit. art. 29 non può escludersi in considerazione della sottoposizione del al regime di responsabilità previsto dal codice di disciplina degli appalti pubblici. Difatti, CP_3 la natura di “ente aggiudicatore” non determina, trattandosi di soggetto privato, l'esonero dalla applicazione della responsabilità solidale ivi prevista. Il Codice dei Contratti Pubblici non contiene una disciplina di legge autosufficiente, in sé esaustiva né aliunde integrabile;
al contrario, esso è compatibile con disposizioni ad esso esterne. Ne deriva, pertanto, in assenza di un espresso divieto di legge, la possibilità di un concorso nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato delle due discipline (tra le altre, Cass.
26/02/2019 n.5619).
Ne consegue l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 997 del 12.09.2022 pronunziato dal Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro – notificato in data 14.09.2022.
Condanna l'opponente al pagamento della metà delle spese di lite, liquidando queste ultime in euro 421,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese .
Si comunichi.
Napoli, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna Maria Beneduce