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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto bancari – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra con sede in Scalea (CS), via Fiume Lao, Parte_1
n.
6. codice fiscale e partita I.V.A. n. in persona P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Crusco (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Scalea alla via Corso Mediterraneo, 92;
appellante
e in persona del l.r.p.t., con sede in Marano CP_1
Marchesato (cs) alla via Don Minzoni snc (p.iva
), rappresentata e difesa dall'avv. Piacente P.IVA_2
Concetta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza alla via Piave n. 36; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 788/2018 pronunciata nel procedimento n. 2097/2014 RG e depositata dal Tribunale di
Paola in data 28/11/2018, in via principale:
- accertare e dichiarare che la società è Parte_1 creditrice nei confronti della società per l'importo di € CP_1
8.392,20;
-rigettare l'opposizione proposta dalla e confermare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
-condannare la società per responsabilità aggravata ex CP_1 art. 96 cpc;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che la società è Parte_1 creditrice nei confronti della società per l'importo di cui CP_1 alla fattura n. 7/2013, ovvero pari ad € € 8.052,00, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, determinata di giustizia.
In via ulteriormente gradata.
In caso di rigetto dell'appello nel merito, compensare o rideterminare le spese di giudizio del primo grado.
Con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio
e del giudizio di prime cure, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 2/11 Per l'appellata: “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare l'appello proposto, poiché in fondato in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in parte narrativa e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pag. 3/11 Fatti di causa
1.
La società ha proposto opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 244/2014, emesso dal Tribunale di Paola in favore di contestando l'ordine di Parte_1 pagamento della somma di euro 8.392,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, giuste fatture n. 5 del 30.9.2013 per residui euro 340,00 (importo iniziale di €
20.340,00) e n. 7 del 21.10.2013 per euro 8.052,00 (rimasta insoluta).
A fondamento della contestazione formulava eccezione di inesatto adempimento della prestazione della ditta fornitrice, atteso che il conglomerato bituminoso ricevuto e posto in opera sui propri cantieri stradali era risultato difettoso.
A causa di ciò, sopportava esborsi complessivi CP_1 di circa euro 3.000,00 per l'acquisto di altro bitume, il pagamento di operai e il noleggio di un rullo.
Sosteneva la società opponente di aver denunciato nell'immediatezza i vizi della merce ricevuta, già al momento della posa in opera, come confermato dai testimoni, e non soltanto in occasione dell'ingiunzione di pagamento.
Chiedeva pertanto, la società opponente, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società fornitrice al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per responsabilità aggravata nell'instaurazione del giudizio.
pag. 4/11 Si costituiva e insistendo per il Pt_1 Parte_1 rigetto dell'appello e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e l'interpello formale reso dal legale rappresentante della
Parte_2
2.
La sentenza di primo grado qualificava il rapporto contrattuale intercorso tra le due ditte come contratto di vendita, posto che e aveva proceduto Pt_1 Parte_1 contestualmente alla vendita e alla posa in opera del materiale bituminoso. Applicava, dunque, la disciplina inquadrata nell'alveo degli artt. 1470 e ss. c.c. e, con specifico riferimento alla garanzia per vizi, fatta valere dall'opponente sin dall'atto di citazione, la disciplina contenuta nell'art. 1495 c.c. a norma del quale “il compratore decade dalla garanzia per vizi, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, riscontrando la tempestiva denuncia dei vizi del bitume acquistato da parte dell'opponente, dimostrata attraverso l'istruttoria espletata.
Nessuna prova di segno contrario risultava offerta dal creditore circa la tardività della sollevata garanzia per vizi.
Pertanto, il Tribunale di Paola provvedeva ad accogliere l'opposizione e, per l'effetto, a revocare il decreto ingiuntivo n.
244/2014 emesso e depositato il 18.07.2013 dal medesimo
Tribunale, con condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,50 di cui euro 165,50 per spese ed pag. 5/11 euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
3.
Tre i motivi di appello.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 1490 c.c. – 1495 c.c. e 2697 c.c.: errata, quindi da riformare, sarebbe stata la valutazione giudiziale sulla prova della tempestiva comunicazione dei difetti della cosa al venditore, nonché dell'esistenza dei vizi: avrebbe CP_1 riferito solo genericamente l'inidoneità della merce fornita da e non assolvendo al principio di specifica Pt_1 Parte_1 allegazione del vizio che renda la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 111 Cost. – art. 116 c.p.c. – art. 1490 c.c. – art. 1495 e
2697 c.c.: la valutazione giudiziale presenterebbe plurimi motivi di censura in ordine alla circostanza che, pur avendo la società azionato un credito relativo alla Parte_2 fornitura presso il cantiere di LI, di cui alla fattura n. 7, totalmente insoluta, l'acquirente/opponente ha eccepito il difetto e l'inidoneità del bene venduto e fornito presso il cantiere di GI (di cui alla fattura n. 5, quasi totalmente saldata). Ciò in assenza di qualunque domanda in via riconvenzionale di risarcimento del danno e/o di riduzione quanti minoris per un diverso lavoro che avrebbe potuto far insorgere un credito da porre in compensazione con un debito scaturente da diverso rapporto.
pag. 6/11 L'ultimo motivo riguarda la condanna alle spese legali e la misura delle stesse, ritenute sproporzionate, perché quantificate in euro 5.000,00 in relazione ad una causa il cui valore è pari ad euro 8.400,00 circa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è solo parzialmente fondato.
La tempestività della denuncia dei vizi del bitume è stata dimostrata dalla ditta attraverso le prove CP_1 testimoniali, come correttamente accertato dal primo giudice.
Dunque, non si registra decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta, attesa la pronta denuncia, al momento della posa in opera.
Peraltro, l'eccezione di decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta è un'eccezione di merito in senso stretto e, come tale, “non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore”
(Cass., Sent. n. 3429 del 16.2.2006; in senso conforme Cass.,
Sent. n. 1031 del 29.1.2000). Avrebbe dunque dovuto essere eccepita da nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta (al pari di qualsiasi altra eccezione in senso stretto, infatti, deve essere dedotta dalla parte che vi ha interesse nei limiti preclusivi previsti dal codice di rito) ed invece è stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, cpc, per come risulta dagli atti e per come espressamente confermato dalla stessa odierna appellante pag. 7/11 nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado (pag.4).
Eccezione in senso stretto, tardiva, quindi inammissibile, ma in ogni caso superata dalla prova fornita circa la tempestiva denuncia dei vizi.
Inoltre, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Cass., ord. n. 27488 del 28.10.2019).
La prova testimoniale ha permesso di accertare, con elementi di valutazione preponderanti, che la fornitura di bitume, era risultata difettosa sia sul cantiere di LI, che sul cantiere di GI.
Il teste dipendente della ditta ha Tes_1 CP_1 attestato che, mentre stavano realizzando un nuovo tratto stradale della SS 18, in quell'occasione la sera non si era riuscito a riaprire la strada “perché nemmeno la macchinetta che doveva dare le strisce segnaletiche è riuscita a passare, è rimasta affossata perché l'asfalto non si induriva”, il lavoro era stato rimandato al giorno dopo, e fu necessario acquistare altro bitume da altra ditta per rifare il manto.
Il teste , dipendente di Tes_2 Parte_1 appare caduto in contraddizione in quanto, mentre da un lato afferma la regolarità e correttezza della fornitura, dall'altro pag. 8/11 non ricorda se dopo aver terminato il lavoro siano passate auto sull'asfalto fresco perché, finito di lavorare, si spostava con il mezzo. E non ricorda se le lamentele “si riferivano al cantiere di LI o di GI o entrambi”.
impiegato amministrativo di ha Tes_3 CP_1 confermato che l'asfalto fornito non si induriva, tanto che la macchinetta che serviva per effettuare le strisce restava e nel bitume;
quindi per assicurare la viabilità, posto che sull'asfalto fornito si creavano avvallamenti e sprofondamenti, si era reso necessario acquistare altro bitume da una diversa ditta, con ulteriori costi di manodopera.
, lavoratore di ha affermato Per_1 Parte_1 che la propria ditta effettuava lavori su due cantieri di LI
e GI, sul primo due volte, e che l'asfalto fornito era perfetto. Tuttavia, anche questo teste ricorda di essere andato via subito dopo realizzato il lavoro, aggiungendo però che, se non ricordava male, sul cantiere di LI vi erano stati dei problemi. Ma ancor prima, ammetteva di trovarsi in tribunale perché vi erano stati dei problemi su entrambi i cantieri, in occasione delle forniture avvenute nel 2013.
La valutazione della prova da parte del primo giudice si presenta pertanto corretta, in quanto le stesse testimonianze della ditta fornitrice del bitume appaiono contraddittorie, in relazione ad una denuncia di vizi che in corso di causa è stata precisata, avendo interessato la scarsa tenuta dell'asfalto, apparso sin da subito troppo e con evidenti difficoltà ad indurirsi, in modo tale da non permettere il ripristino della viabilità, sia su LI che su GI.
pag. 9/11 I difetti della fornitura hanno riguardato quindi entrambi i cantieri, come specificato anche dal teste , Tes_2
“sono in tribunale perché quando abbiamo fatto l'asfalto a
LI e a GI hanno detto che l'asfalto non andava bene”, ammettendo dunque la tempestività della contestazione e il difetto della merce fornita su entrambi i cantieri.
Il rapporto di fornitura, peraltro, pur riguardando due diversi cantieri, era unico e l'articolazione del pagamento su due diverse fatture, peraltro portate in giudizio con unitaria richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, non esime la parte dal dover rispondere dell'esatto adempimento della propria prestazione, avvenuta in tempi ravvicinati, a settembre ed ottobre 2013, sia per il cantiere di LI che per il cantiere di GI.
Sono contestate entrambe le fatture;
dalle testimonianze (“stavamo facendo un lavoro a Tes_1
GI…”) e (“…in particolare nel cantiere di Tes_3
GI…”) risulta che sia sul cantiere di GI che su quello di LI si erano verificati problemi, per la non conforme qualità dell'asfalto. dal suo canto non Tes_2 esclude che le contestazioni riguardassero entrambi i cantieri, denunciando a riguardo un proprio impreciso ricordo.
A fronte della tempestiva contestazione del vizio, spettava alla ditta fornitrice dimostrare che la posa in opera del bitume non presentava alcuno dei problemi denunciati, a nulla potendo servire la mera sottoscrizione dei documenti di trasporto e consegna dei materiali o l'avvenuto pagamento di una delle fatture.
pag. 10/11 5.
È da accogliere invece il motivo sulle spese legali: il primo giudice ha correttamente applicato le tabelle 2014-
2018, prendendo però in considerazione le quattro fasi nei valori medi, mentre la bassa complessità della causa, in relazione anche all'entità della posta in gioco, suggerisce di attestarsi sui minimi, anche per evidenti ragioni di proporzione.
Sono da compensare le spese del secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 788/2018 emessa il Parte_1
28.11.2018 dal Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina i compensi relativi al primo grado di giudizio in euro
2.738,00, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA
e C.P.A. se dovute come per legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1144 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019 avente ad oggetto bancari – opposizione a decreto ingiuntivo e vertente tra con sede in Scalea (CS), via Fiume Lao, Parte_1
n.
6. codice fiscale e partita I.V.A. n. in persona P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Crusco (C.F.
, elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio sito in Scalea alla via Corso Mediterraneo, 92;
appellante
e in persona del l.r.p.t., con sede in Marano CP_1
Marchesato (cs) alla via Don Minzoni snc (p.iva
), rappresentata e difesa dall'avv. Piacente P.IVA_2
Concetta, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Cosenza alla via Piave n. 36; appellata Sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 788/2018 pronunciata nel procedimento n. 2097/2014 RG e depositata dal Tribunale di
Paola in data 28/11/2018, in via principale:
- accertare e dichiarare che la società è Parte_1 creditrice nei confronti della società per l'importo di € CP_1
8.392,20;
-rigettare l'opposizione proposta dalla e confermare il CP_1 decreto ingiuntivo opposto;
-condannare la società per responsabilità aggravata ex CP_1 art. 96 cpc;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare che la società è Parte_1 creditrice nei confronti della società per l'importo di cui CP_1 alla fattura n. 7/2013, ovvero pari ad € € 8.052,00, ovvero per la diversa somma, maggiore o minore, determinata di giustizia.
In via ulteriormente gradata.
In caso di rigetto dell'appello nel merito, compensare o rideterminare le spese di giudizio del primo grado.
Con condanna alle spese, diritti e onorari del presente giudizio
e del giudizio di prime cure, con distrazione in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c.”.
pag. 2/11 Per l'appellata: “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia:
- rigettare l'appello proposto, poiché in fondato in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in parte narrativa e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
pag. 3/11 Fatti di causa
1.
La società ha proposto opposizione al decreto CP_1 ingiuntivo n. 244/2014, emesso dal Tribunale di Paola in favore di contestando l'ordine di Parte_1 pagamento della somma di euro 8.392,00 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, giuste fatture n. 5 del 30.9.2013 per residui euro 340,00 (importo iniziale di €
20.340,00) e n. 7 del 21.10.2013 per euro 8.052,00 (rimasta insoluta).
A fondamento della contestazione formulava eccezione di inesatto adempimento della prestazione della ditta fornitrice, atteso che il conglomerato bituminoso ricevuto e posto in opera sui propri cantieri stradali era risultato difettoso.
A causa di ciò, sopportava esborsi complessivi CP_1 di circa euro 3.000,00 per l'acquisto di altro bitume, il pagamento di operai e il noleggio di un rullo.
Sosteneva la società opponente di aver denunciato nell'immediatezza i vizi della merce ricevuta, già al momento della posa in opera, come confermato dai testimoni, e non soltanto in occasione dell'ingiunzione di pagamento.
Chiedeva pertanto, la società opponente, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della società fornitrice al pagamento delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96
c.p.c. per responsabilità aggravata nell'instaurazione del giudizio.
pag. 4/11 Si costituiva e insistendo per il Pt_1 Parte_1 rigetto dell'appello e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e l'interpello formale reso dal legale rappresentante della
Parte_2
2.
La sentenza di primo grado qualificava il rapporto contrattuale intercorso tra le due ditte come contratto di vendita, posto che e aveva proceduto Pt_1 Parte_1 contestualmente alla vendita e alla posa in opera del materiale bituminoso. Applicava, dunque, la disciplina inquadrata nell'alveo degli artt. 1470 e ss. c.c. e, con specifico riferimento alla garanzia per vizi, fatta valere dall'opponente sin dall'atto di citazione, la disciplina contenuta nell'art. 1495 c.c. a norma del quale “il compratore decade dalla garanzia per vizi, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”, riscontrando la tempestiva denuncia dei vizi del bitume acquistato da parte dell'opponente, dimostrata attraverso l'istruttoria espletata.
Nessuna prova di segno contrario risultava offerta dal creditore circa la tardività della sollevata garanzia per vizi.
Pertanto, il Tribunale di Paola provvedeva ad accogliere l'opposizione e, per l'effetto, a revocare il decreto ingiuntivo n.
244/2014 emesso e depositato il 18.07.2013 dal medesimo
Tribunale, con condanna alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.000,50 di cui euro 165,50 per spese ed pag. 5/11 euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.
3.
Tre i motivi di appello.
Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 1490 c.c. – 1495 c.c. e 2697 c.c.: errata, quindi da riformare, sarebbe stata la valutazione giudiziale sulla prova della tempestiva comunicazione dei difetti della cosa al venditore, nonché dell'esistenza dei vizi: avrebbe CP_1 riferito solo genericamente l'inidoneità della merce fornita da e non assolvendo al principio di specifica Pt_1 Parte_1 allegazione del vizio che renda la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata.
Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 111 Cost. – art. 116 c.p.c. – art. 1490 c.c. – art. 1495 e
2697 c.c.: la valutazione giudiziale presenterebbe plurimi motivi di censura in ordine alla circostanza che, pur avendo la società azionato un credito relativo alla Parte_2 fornitura presso il cantiere di LI, di cui alla fattura n. 7, totalmente insoluta, l'acquirente/opponente ha eccepito il difetto e l'inidoneità del bene venduto e fornito presso il cantiere di GI (di cui alla fattura n. 5, quasi totalmente saldata). Ciò in assenza di qualunque domanda in via riconvenzionale di risarcimento del danno e/o di riduzione quanti minoris per un diverso lavoro che avrebbe potuto far insorgere un credito da porre in compensazione con un debito scaturente da diverso rapporto.
pag. 6/11 L'ultimo motivo riguarda la condanna alle spese legali e la misura delle stesse, ritenute sproporzionate, perché quantificate in euro 5.000,00 in relazione ad una causa il cui valore è pari ad euro 8.400,00 circa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello è solo parzialmente fondato.
La tempestività della denuncia dei vizi del bitume è stata dimostrata dalla ditta attraverso le prove CP_1 testimoniali, come correttamente accertato dal primo giudice.
Dunque, non si registra decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta, attesa la pronta denuncia, al momento della posa in opera.
Peraltro, l'eccezione di decadenza dal diritto di garanzia per i vizi della cosa venduta è un'eccezione di merito in senso stretto e, come tale, “non può essere rilevata d'ufficio, ma va ritualmente eccepita da chi vi ha interesse, cioè dal venditore”
(Cass., Sent. n. 3429 del 16.2.2006; in senso conforme Cass.,
Sent. n. 1031 del 29.1.2000). Avrebbe dunque dovuto essere eccepita da nella comparsa di costituzione e Parte_1 risposta (al pari di qualsiasi altra eccezione in senso stretto, infatti, deve essere dedotta dalla parte che vi ha interesse nei limiti preclusivi previsti dal codice di rito) ed invece è stata sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 183, comma
6, n. 1, cpc, per come risulta dagli atti e per come espressamente confermato dalla stessa odierna appellante pag. 7/11 nella comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado (pag.4).
Eccezione in senso stretto, tardiva, quindi inammissibile, ma in ogni caso superata dalla prova fornita circa la tempestiva denuncia dei vizi.
Inoltre, al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati (Cass., ord. n. 27488 del 28.10.2019).
La prova testimoniale ha permesso di accertare, con elementi di valutazione preponderanti, che la fornitura di bitume, era risultata difettosa sia sul cantiere di LI, che sul cantiere di GI.
Il teste dipendente della ditta ha Tes_1 CP_1 attestato che, mentre stavano realizzando un nuovo tratto stradale della SS 18, in quell'occasione la sera non si era riuscito a riaprire la strada “perché nemmeno la macchinetta che doveva dare le strisce segnaletiche è riuscita a passare, è rimasta affossata perché l'asfalto non si induriva”, il lavoro era stato rimandato al giorno dopo, e fu necessario acquistare altro bitume da altra ditta per rifare il manto.
Il teste , dipendente di Tes_2 Parte_1 appare caduto in contraddizione in quanto, mentre da un lato afferma la regolarità e correttezza della fornitura, dall'altro pag. 8/11 non ricorda se dopo aver terminato il lavoro siano passate auto sull'asfalto fresco perché, finito di lavorare, si spostava con il mezzo. E non ricorda se le lamentele “si riferivano al cantiere di LI o di GI o entrambi”.
impiegato amministrativo di ha Tes_3 CP_1 confermato che l'asfalto fornito non si induriva, tanto che la macchinetta che serviva per effettuare le strisce restava e nel bitume;
quindi per assicurare la viabilità, posto che sull'asfalto fornito si creavano avvallamenti e sprofondamenti, si era reso necessario acquistare altro bitume da una diversa ditta, con ulteriori costi di manodopera.
, lavoratore di ha affermato Per_1 Parte_1 che la propria ditta effettuava lavori su due cantieri di LI
e GI, sul primo due volte, e che l'asfalto fornito era perfetto. Tuttavia, anche questo teste ricorda di essere andato via subito dopo realizzato il lavoro, aggiungendo però che, se non ricordava male, sul cantiere di LI vi erano stati dei problemi. Ma ancor prima, ammetteva di trovarsi in tribunale perché vi erano stati dei problemi su entrambi i cantieri, in occasione delle forniture avvenute nel 2013.
La valutazione della prova da parte del primo giudice si presenta pertanto corretta, in quanto le stesse testimonianze della ditta fornitrice del bitume appaiono contraddittorie, in relazione ad una denuncia di vizi che in corso di causa è stata precisata, avendo interessato la scarsa tenuta dell'asfalto, apparso sin da subito troppo e con evidenti difficoltà ad indurirsi, in modo tale da non permettere il ripristino della viabilità, sia su LI che su GI.
pag. 9/11 I difetti della fornitura hanno riguardato quindi entrambi i cantieri, come specificato anche dal teste , Tes_2
“sono in tribunale perché quando abbiamo fatto l'asfalto a
LI e a GI hanno detto che l'asfalto non andava bene”, ammettendo dunque la tempestività della contestazione e il difetto della merce fornita su entrambi i cantieri.
Il rapporto di fornitura, peraltro, pur riguardando due diversi cantieri, era unico e l'articolazione del pagamento su due diverse fatture, peraltro portate in giudizio con unitaria richiesta di emissione di decreto ingiuntivo, non esime la parte dal dover rispondere dell'esatto adempimento della propria prestazione, avvenuta in tempi ravvicinati, a settembre ed ottobre 2013, sia per il cantiere di LI che per il cantiere di GI.
Sono contestate entrambe le fatture;
dalle testimonianze (“stavamo facendo un lavoro a Tes_1
GI…”) e (“…in particolare nel cantiere di Tes_3
GI…”) risulta che sia sul cantiere di GI che su quello di LI si erano verificati problemi, per la non conforme qualità dell'asfalto. dal suo canto non Tes_2 esclude che le contestazioni riguardassero entrambi i cantieri, denunciando a riguardo un proprio impreciso ricordo.
A fronte della tempestiva contestazione del vizio, spettava alla ditta fornitrice dimostrare che la posa in opera del bitume non presentava alcuno dei problemi denunciati, a nulla potendo servire la mera sottoscrizione dei documenti di trasporto e consegna dei materiali o l'avvenuto pagamento di una delle fatture.
pag. 10/11 5.
È da accogliere invece il motivo sulle spese legali: il primo giudice ha correttamente applicato le tabelle 2014-
2018, prendendo però in considerazione le quattro fasi nei valori medi, mentre la bassa complessità della causa, in relazione anche all'entità della posta in gioco, suggerisce di attestarsi sui minimi, anche per evidenti ragioni di proporzione.
Sono da compensare le spese del secondo grado di giudizio, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 788/2018 emessa il Parte_1
28.11.2018 dal Tribunale di Paola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello, ridetermina i compensi relativi al primo grado di giudizio in euro
2.738,00, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA
e C.P.A. se dovute come per legge;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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