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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2317/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2020 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 4/7/2024
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente Parte_1
Via Giovanni della Penna n. 47 int. 4, c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_2
in Via Caiolo n.148, c.f. e CodiceFiscale_2 [...] , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Goffredo Bendinelli n. 32 int. 3, c.f. , in CodiceFiscale_3
proprio e nella qualità di eredi del Sig. , Parte_4
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv.
Valerio Borghesani , dall'Avv. Marcello Rifici e dall'Avv. Omero
Nardi , elett.te dom.ti come in atti , giusta procura in atti;
- attori in riassunzione nel giudizio n. rg. 2317/2020 /appellanti nel giudizio n. 839/2011 -
E
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
- convenuta in riassunzione contumace nel giudizio n. rg.
2317/2020 /appellata nel giudizio n. 839/2011–
E
( ) nato a [...] C.F._4
Copertino ( Le) il 20.03.1970 e residente in [...], ( ) Controparte_3 C.F._5
residente in [...], ( CP_4
) nato a [...] il giorno 11 gennaio 1973 e C.F._6
ivi residente in [...], _5
( residente in [...], tutti C.F._7
elettivamente domiciliati in Roma Via dei Valeri n.1 presso lo studio dell'avvocato Mauro Germani ( ) che li C.F._8
rappresenta e difende giusto mandato in atti;
- convenuti in riassunzione nel giudizio n. 2317/2020 / appellanti incidentali nel giudizio nel giudizio n. rg. 839/2011-
OGGETTO: Appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 515/2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del
4/7/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
e , in proprio e nella qualità Parte_2 Parte_3
di eredi del defunto agivano in giudizio avanti il Parte_4
Tribunale di Roma nei confronti di , Controparte_3 [...]
, e , quali eredi del CP_2 CP_4 CP_6
defunto , nonché nei confronti di Persona_1 [...]
(già ed ora Controparte_7 Controparte_8 [...]
per sentirli condannare in Controparte_9
solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti e subendi
(oltre interessi e rivalutazione monetaria) a seguito del sinistro stradale verificatosi in Roma il 21 giugno 1993 alle 9.30 in cui rimase vittima il loro prossimo congiunto (marito e padre) sig. Parte_4 Si costituiva solo la convenuta Compagnia assicurativa, eccependo in via preliminare la prescrizione e contestando nel merito la domanda di cui chiedeva il rigetto. Rappresentava che il danno e il decesso del
[...]
non poteva essere considerato conseguenza diretta e immediata Pt_4
della condotta del essendo per contro addebitabile a un fattore CP_2
imprevedibile, eccezionale ed anormale, cioè il rifiuto del di Pt_4
sottoporsi ad emotrasfusioni per motivi religiosi quale testimone di
OV.
Il Tribunale con la sentenza n. 18332/2010 del 15/9/2010 così decideva: Dichiara che il sinistro de quo si è verificato per colpa esclusiva di 2) Condanna in solido Controparte_2 [...]
in proprio e nella qualità di erede di , Controparte_2 Persona_1
nonché , e quali eredi Controparte_3 CP_4 _5
di , nonché la al pagamento Persona_1 Controparte_7
delle somme di € 366.755 a , di € 288.245,50 a Parte_1
e di € 279.683,50 a , a titolo Parte_2 Parte_3
di risarcimento, al valore attuale della moneta, del danno da costoro rispettivamente subito a seguito della morte del congiunto Pt_4
oltre agli interessi dall'evento ad oggi e da oggi al saldo,
[...]
come da calcoli specificati in motivazione, nonché al rimborso delle spese di lite, che liquida in € 4.270 per esborsi (compresi € 3.600 oltre
IVA per compenso anticipato al collegio peritale d'ufficio), in € 7.000 per competenze e in € 33.750 per onorari, da distrarsi in favore degli
Avvocati Michele Liguori e Antonio Racanicchi, antistatari, oltre IVA
e CPA come condannare gli attori a restituire gli importi [...] percepiti [...] in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine ed in parziale riforma della sentenza, ridurre e limitare la condanna dell'appellante compagnia ai soli danni direttamente imputabili e riferibili alle conseguenze dell'incidente [...], con obbligo degli appellati alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore, ed in ogni caso riformare la sentenza relativamente al capo di condanna relativa alla liquidazione dei danni patrimoniali, riducendo il risarcimento ai soli danni morali, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore;
- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio ”
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Controparte_10
già con il quale ha chiesto l'accoglimento delle
[...] CP_7
seguenti conclusioni: “…In via preliminare accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dagli attori ai sensi dell'art.2947 II comma c.c.; - nel merito, dichiarare l'erroneità ed infondatezza del provvedimento reso dal precedente magistrato, relativamente al riconoscimento della sussistenza del nesso causale tra la morte del Sig.
e la condotta del Sig. , e Parte_4 Controparte_2
conseguentemente in totale riforma della sentenza condannare gli attori a restituire gli importi [...] percepiti [...] in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine ed in parziale riforma della sentenza, ridurre e limitare la condanna dell'appellante compagnia ai soli danni direttamente imputabili e riferibili alle conseguenze dell'incidente [...], con obbligo degli appellati alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore, ed in ogni caso riformare la sentenza relativamente al capo di condanna relativa alla liquidazione dei danni patrimoniali,
riducendo il risarcimento ai soli danni morali, con conseguente obbligo alla restituzione degli importi pagati dalla compagnia in esecuzione della sentenza impugnata e che risultassero essere stati corrisposti in misura maggiore;
- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Gli appellati hanno proposto appello incidentale, con CP_11
il quale hanno chiesto: a) di dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno vantato da , Parte_1 [...]
e ; b) di dichiarare che Parte_2 Parte_3 [...]
non è responsabile del decesso di Controparte_2 Pt_4
in quanto il nesso causale è stato interrotto dal
[...]
comportamento di;
c) in subordine, di riconoscere Parte_4
la concausa prevalente del decesso nel rifiuto dell'intervento trasfusionale da parte di . Parte_4
Hanno altresì proposto appello incidentale Parte_1 [...]
e , con il quale hanno chiesto, Parte_2 Parte_3
in riforma della sentenza impugnata: a) di condannare gli appellati al pagamento, in favore degli appellanti incidentali, della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno terminale patito dal loro congiunto;
b) di liquidare ai comparenti il danno non patrimoniale nella misura ritenuta di giustizia;
c) di liquidare ai comparenti il danno da lucro cessante nella misura ritenuta di giustizia;
d) di liquidare ai comparenti la rivalutazione monetaria dall'evento per le somme da liquidarsi e dal 15 settembre 2010 per le somme già liquidate dal primo giudice;
e) di liquidare ai comparenti il danno da ritardo (lucro cessante) sotto forma di interessi legali dall'evento al soddisfo;
f) di liquidare ai comparenti le spese di lite del giudizio di primo grado applicando lo scaglione di valore della causa relativo alle somme in concreto liquidate a seguito dell'appello principale e, comunque, in base alla nota specifica depositata in primo grado, con distrazione;
g)
di liquidare ai comparenti la maggiorazione del 40% degli onorari per l'assistenza plurima a più parti, con distrazione;
h) con vittoria delle spese di lite del giudizio di secondo grado, da maggiorare per l'assistenza plurima e da distrarre;
i) di confermare per il resto l'impugnata sentenza.
La Corte ha così deciso: in parziale accoglimento dell'appello principale e di quelli incidentali e a parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara che il decesso di va ascritto Parte_4
a fatto e concorso paritario di e di Controparte_2 Pt_4
nella misura del 50% ciascuno;
b) tenuto conto dei pagamenti
[...]
effettuati in corso di causa, condanna Controparte_2
, e , tutti in qualità di Controparte_3 CP_4 _5
eredi di e il primo anche in proprio, nonché la Persona_1 [...]
già Controparte_1 [...] in solido tra loro, al pagamento del residuo Controparte_7
importo di euro 43.810,91 in favore di , di euro Parte_1
94.100,46 in favore di e di euro 89.383,46 in Parte_2
favore di , per tutti oltre interessi compensativi Parte_3
da calcolare secondo i criteri di cui in motivazione fino alla data della presente decisione e oltre ulteriori interessi legali dalla presente decisione al saldo;
c) conferma per il resto l'impugnata sentenza;
⎯ compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
La predetta sentenza è stata impugnata con ricorso in cassazione dagli eredi di che hanno dedotto: Violazione e falsa Parte_4
applicazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., artt. 40 e 41 c.p., art. 140
Dlgs.30 aprile 1992 n. 285 (CdS), degli artt. 2, 13, 32, 19 Cost., art. 8
e 9 CEDU, degli artt. 3, comma 2, e 6 della Carta dei Diritti fondamentali dell'U. E.; artt. II-61, II-63, II-70, II-82 del Trattato istitutivo della Costituzione Europea, nonché degli artt. 5, 6, 9 della
Convenzione di Oviedo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver considerato il concorsualmente responsabile nell'evento Pt_4
morte in quanto aveva rifiutato un trattamento medico
(emotrasfusione) per obiezione di coscienza religiosa, rifiuto rientrante invece nel pieno esercizio di un diritto fondamentale;
II)
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 101 Cost. in combinato disposto con gli artt. 8, 19, 32 Cost., dell'art. 14 “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” in connessione con l'art. 8 e 9 e succ. protocolli add. della
“Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali” in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Al Pt_4
infatti era stato negato il diritto di avere la libertà di operare le proprie scelte sugli interventi sul suo corpo. Considerando la vittima legalmente responsabile poiché sarebbe potuta sopravvivere accettando una trasfusione, la Corte aveva creato una discriminazione contro ogni Testimone di OV che si fosse trovato ad rifiutare una emotrasfusione ritenuta invece salvavita dai medici. In tal caso la manifestazione della fede religiosa, che include il rifiuto alle emotrasfusioni, avrebbe assunto, anche intrinsecamente, la natura di condotta colposa e antigiuridica, tale da pregiudicare in astratto e a priori ogni proprio potenziale diritto risarcitorio per danni fisici cagionati alla propria persona. Questo si sarebbe posto in aperto contrasto col principio di laicità dello Stato (principio supremo dell'ordinamento) fondato sugli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., che si realizza nell'indispensabile neutralità di fronte ai conflitti religiosi da parte del potere pubblico che agisce attraverso i suoi organi, i quali devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata dottrina e ciò per l'incompetenza stessa dello Stato a valutare i principi professati da una determinata confessione;
III)
Violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la somministrazione di una trasfusione di sangue non avrebbe salvato la vita al Sig. La Corte non aveva considerato, Pt_4
esaminato e motivato sulle specifiche censure mosse dalla CTP alla conclusione della CTU riguardo la metodologia di accertamento e delle basi scientifiche sul giudizio prognostico di sopravvivenza;
IV)
Violazione dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., motivazione acritica e apparente. Non veniva fornita spiegazione sul motivo per cui la probabilità di sopravvivenza (elemento estraneo nesso causale e al sinistro) costituisse anche parametro di attribuzione del 50% di responsabilità del sinistro al e conseguentemente ad una Pt_4
riduzione del risarcimento.
Il giudizio di legittimità, nel quale sono rimasti contumaci gli eredi del si è concluso con la sentenza n. 515/2020, che ha cassato la CP_2
sentenza della Corte d'Appello e rimesso ad altra sezione la liquidazione del danno e la regolamentazione anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Hanno riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c. gli eredi del
[...]
e hanno chiesto: “Voglia l'adita Corte di Appello di Roma, ogni Pt_4
contraria istanza ed eccezione disattesa e in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
515/2020 pubblicata il 15/01/2020: In via principale e nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 3510/2017 del 25 maggio 2017
emessa dalla Corte di Appello di Roma e cassata dalla Suprema Corte di Cassazione 1. accertare e dichiarare che il decesso di Pt_4
in seguito al sinistro stradale avvenuto in Roma il 21 giugno
[...]
1993 di cui in narrativa, va ascritto a fatto e responsabilità esclusiva di 2. conseguentemente accertare e Controparte_2
liquidare a favore degli odierni appellanti il danno dagli stessi patito nella misura già definita nella sentenza n. 3510/2017 del 25 maggio 2017 emessa dalla Corte di Appello di Roma, nel dettaglio: quanto a la somma complessiva di euro 440.772,86, di cui Parte_1
euro 283.020,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro
157.752,86 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto;
quanto a la somma complessiva di euro Parte_2
361.896,43, di cui euro 283.020,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto;
quanto a la somma Parte_3
complessiva di euro 352.462,43, di cui euro 273.586,00 per danno da perdita del rapporto parentale ed euro 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del proprio congiunto, oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado.
3. condannare per l'effetto , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e tutti in qualità di eredi di e il primo _5 Persona_1
anche in proprio, nonché la Controparte_12
già tutti in
[...] Controparte_7
solido tra loro e tenendo conto degli acconti già versati, a pagare a: a.
la somma di euro € 299.942,95 [così ottenuto € Parte_1
440.772,86 (danno accertato) - € 140.829,91 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)] oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado;
b.
[...]
la somma di euro € 219.286,47 [(così ottenuto € Parte_2
361.896,43 (danno accertato) - € 142.609,96 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)] oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado;
c.
[...]
la somma di euro € 214.569,47 [(così ottenuto € Parte_3
352.462,43 (danno accertato) - € 137.892,96 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)] oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado;
4.
condannare i predetti convenuti, sempre in solido, alla refusione delle spese e compensi del giudizio davanti alla Suprema Corte di
Cassazione per un importo complessivo di €. 56.053,56 per il giudizio di Cassazione a favore degli Avvocati Omero Nardi e Valerio
Borghesani, con distrazione, spese meglio specificate nella nota allegata al presente atto….
6. condannare i predetti convenuti, sempre in solido, alla refusione delle spese e compensi anche del presente procedimento, con distrazione a favore dei procuratori costituiti, con ampia riserva in merito alla quantificazione.
I convenuti in riassunzione hanno eccepito CP_13
l'infondatezza della pronuncia della Cassazione e reiterato altresì
l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento.
Hanno chiesto il rigetto della domanda e, in via subordinata, la determinazione della misura risarcitoria complessiva in vecchie lire, in quanto il notevole lasso di tempo trascorso dal sinistro avrebbe presumibilmente portato l'entità risarcitoria oltre il massimale di polizza stabilito al periodo. Precisate le conclusioni mediante richiamo ai rispettivi atti difensivi la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c.
***
E' opportuno preliminarmente rilevare il passaggio in giudicato, in quanto non oggetto di impugnazione, dei capi della sentenza riguardanti sia l'accertamento della esclusiva responsabilità del
[...]
nella causazione del sinistro stradale del 21.6.1993, Controparte_2
sia la quantificazione del valore risarcitorio complessivo dato dalla
Corte d'Appello, in accoglimento parziale dell'appello incidentale per ciascuno degli eredi di sia per danno non Parte_4
patrimoniale che per danno patrimoniale, sia infine anche ogni questione inerente l'eccezione di prescrizione disattesa dalla Corte di
Appello e non fatta oggetto di censura in Cassazione.
Quanto alla eccezione di prescrizione biennale del credito risarcitorio,
azionata peraltro in via principale dalla e Controparte_1
riproposta con i motivi di appello principale, la stessa è stata espressamente disattesa dalla Corte d'Appello di Roma nella sentenza n. 3510/2017 paragrafo 7.3, in quanto il termine prescrizionale era quello decennale, conseguente alla qualificazione in termini di reato per omicidio colposo e non quello biennale ex art. 2947 c.c.
Non essendo stato il relativo capo oggetto di censura con ricorso in cassazione, su tale statuizione si è formato il giudicato. Rappresenta inoltre domanda nuova e come tale inammissibile, in quanto inerente questione mai precedentemente e tempestivamente dedotta, la richiesta di determinazione in lire del risarcimento dovuto,
per parametrarlo al massimale di polizza previsto nel 1993, epoca del sinistro. Inoltre, i criteri che presiedono alla liquidazione del danno impongono la determinazione all'attualità delle poste risarcitorie (cfr. in proposito Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18564 del 13/07/2018;
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9194 del 19/05/2020).
Tanto premesso, deve circoscriversi l'oggetto del presente giudizio dal momento che la riassunzione della causa che fa seguito alla cassazione della sentenza, in generale, instaura davanti al giudice del rinvio un giudizio “chiuso” quanto all'attività delle parti e “aperto” per quanto riguarda l'attività del giudice di merito (Cass. n.5137/2019; Cass
n.2285/2015; Cass. 4096/2007).
Tuttavia “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.,
al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo…; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può
valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti”( Cass. 17240/2023; Cass n.448/2020; Cass. 27337/2019) Nella fattispecie la Cassazione ha stabilito i seguenti principi di diritto:
In tema di nesso di causalità, la condotta non colposa del danneggiato
è equiparata ad una concausa naturale dell'evento, con la conseguenza che essa non giustifica una riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 1,
c.c., del risarcimento dovuto dal danneggiante e quindi in tema di liquidazione del danno alla persona, è irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad una emotrasfusione al fine di diminuire l'entità di tale danno, atteso che non sussiste alcun obbligo a suo carico di accettare questo trattamento medico, non essendo il suo rifiuto inquadrabile nell'ipotesi del concorso colposo del creditore previsto dall'art. 1227 c.c..
Tale orientamento era peraltro già pacifico in legittimità ben prima di
Cass. n. 515/2020 essendosi espressa in termini assolutamente consimili Cass. n. 6502/2001: “In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l'entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all'intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell'ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall'art. 1227 cod. civ.”.
Recentemente in termini ancor più netti si è espressa Cass. n. 5737 del
2023: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
ove, invece,
quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano,
all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché
una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che,
a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto"
ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo
- al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle "condizioni personali" e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significativamente il risarcimento in favore dei congiunti)”.
Pertanto devono accogliersi le conclusioni delle parti attrici in riassunzione, con riconoscimento della esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro occorso in data Controparte_2
21.6.1993 e del successivo decesso dell' e Parte_4
conseguentemente liquidarsi in misura piena: a) di € 440.772,86, il complessivo risarcimento dovuto al coniuge Sig.ra Parte_1
di cui € 283.020,00 per danno non patrimoniale da perdita del
[...]
rapporto parentale ed € 157.752,86 per danno patrimoniale da perdita del reddito del proprio congiunto;
b) di € 361.896,43, il complessivo risarcimento a favore del figlio , di cui € Parte_2
283.020,00 per danno non patrimoniale del rapporto parentale ed €
78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del reddito del congiunto;
c) di € 352.462,43 il complessivo risarcimento a favore del figlio
[...]
, di cui € 273.586,00 per danno non patrimoniale del Parte_3
rapporto parentale ed € 78.876,43 per danno patrimoniale da perdita del reddito del congiunto.
Da tali somme andranno detratte le somme già corrisposte rispettivamente in adempimento delle sentenze di primo e secondo grado e pari ad € 140.829,81 a favore di € Parte_1
142.609,96 a favore di ed € 137.892,96 a favore Parte_2
di pervenendosi alle seguenti somme: a Parte_3
la somma di euro € 299.942,95 [così ottenuto € Parte_1 440.772,86 (danno accertato) - € 140.829,91 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)] oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo e di secondo grado;
b.
[...]
la somma di euro € 219.286,47 [(così ottenuto € 361.896,43 Parte_2
(danno accertato) - € 142.609,96 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)] oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo, secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado;
c. Parte_3
la somma di euro € 214.569,47 [(così ottenuto € 352.462,43 (danno accertato) - € 137.892,96 (acconto quota capitale versato a seguito sentenza di primo grado e di appello)], oltre la rivalutazione e gli interessi dal dì del dovuto al saldo, secondo i criteri già indicati nella sentenza di primo grado e di secondo grado.
Al riguardo, per la determinazione del residuo debito in quota capitale,
rivalutazione e interessi (Cass.1712/1995), trova applicazione il principio affermato dalla Corte di Cassazione (in relazione agli acconti versati dal creditore) secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. 9950/2017).
Per l'effetto, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e gli acconti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento degli acconti, detratti i quali, per i periodi successivi, sulla differenza residua,
troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati a partire dalla pubblicazione della sentenza e da tale data sull'importo maturato si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Devono infine regolarsi secondo soccombenza le spese dei due gradi di appello e del grado di cassazione, tenendo conto delle tariffe applicabili ratione temporis per la determinazione dei compensi professionali, rapportate al valore della causa e alla complessità dell'opera svolta in ciascuna delle fasi, con applicazione dell'aumento per il numero delle parti ex art. 4,comma 2 per il solo giudizio cassato, essendo stata sovrapponibile la difesa svolta in favore delle parti istanti nel corso delle restanti fasi e con espunzione per entrambe le fasi dell' appello delle voci “trattazione/istruttoria”, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
Resta ferma invece la statuizione sulle spese di lite del primo grado.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in riassunzione proposto da Parte_1
, e , quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3
, così provvede: Parte_4
- rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
18332/2010 del 15/9/2010 e per l'effetto condanna in solido e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di e la _5 Persona_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare, già detratto quanto precedentemente corrisposto, rispettivamente a Parte_1
la somma di € 299.942,45, a la
[...] Parte_2
somma di € 219.286,47 ed a la somma di € Parte_3
214.569,47, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri stabiliti in motivazione;
- Condanna in solido , , Controparte_2 Controparte_3
e quali eredi di , e la CP_4 _5 Persona_1
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a pagare, con distrazione agli
Avv.ti ti Rifici Marcello, Nardi Omero e Borghesiani Valerio, le spese di lite del grado di appello, cassato e di rinvio, che liquida quanto al giudizio cassato, in euro 29.617,00, quanto al giudizio di rinvio in euro 2.556,00 per esborsi ed euro 22.000,00 per compensi professionali e quanto al giudizio di cassazione in € 24.000,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa;
- conferma la statuizione sulle spese di lite del primo grado di giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/01/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino