Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente est.
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliera
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 1830/2024 del Tribunale di Milano
(est. dott.ssa Eleonora Porcelli) promossa:
DA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Tosi, Maria Giovanna Conti ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Paleocapa n. 6, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alba Civitelli, Valentina Civitelli, Controparte_1
Francesca Quadrio ed elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 18, presso lo studio dei difensori
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
APPELLANTE Voglia questa ecc.ma Corte d'Appello, previa fissazione dell'udienza di discussione: nel merito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 1830/2024 del 29.4.2024, respingere tutte le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna dell'appellato a restituire tutto quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, nell'ipotesi in cui venga confermata la nullità delle clausole contrattuali censurate da controparte, dichiarare altresì la nullità di tutte le clausole relative alle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni debenza delle relative somme ed accertare la natura indebita di quanto già percepito, oltre alla
1
in via ulteriormente subordinata, limitare la condanna della Società agli importi effettivamente dovuti all'appellato nei limiti della prescrizione quinquennale, con esclusione delle differenze retributive in ipotesi maturate per il periodo anteriore al 27.11.2018, con conseguente condanna dell'appellato stesso a restituire tutto quanto percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, ammettersi all'occorrenza la prova per testi sui capitoli della parte in fatto della memoria di costituzione, da intendersi formulati in forma interrogativa e preceduti dalle parole “vero che”; si indica come testimone, anche a prova contraria, il sig. , domiciliato presso la Società Testimone_1
APPELLATO
- Dichiarare inammissibile, manifestamente infondato e comunque respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da nei confronti della sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano, sezione lavoro, Dott.ssa Porcelli n. 1830/2024 depositata in data 29.04.2024, confermando la predetta sentenza, eventualmente anche con diversa motivazione.
- Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 1830/2024 con la quale il Tribunale di Milano, accertata la nullità dell'art. 77 punto 2.4 del
CCNL attività ferroviarie, dell'art. 31.6 del CCNL 2012, dell'art. 30.6 del CCNL 2016, e degli artt. 31 e 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016, ha accertato il diritto del ricorrente, capo treno alle dipendenze di , a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione Parte_1
comprensiva delle indennità di assenza dalla residenza, alla vendita titoli di viaggio, di utilizzazione e per scorta vetture eccedenti, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie e detratto l'importo fisso percepito, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 6.601,32, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Il primo giudice, richiamati precedenti del medesimo Tribunale e di legittimità, ha rilevato come la giurisprudenza europea abbia individuato una nozione di retribuzione delle ferie annuali calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria, determinata comunque in modo da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale, comprensiva anche della retribuzione variabile ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro oppure correlate al suo status professionale. Ha quindi ritenuto le indennità rivendicate rispondenti ai criteri individuati dalla
Corte di Giustizia ed intrinsecamente connesse alle mansioni di capo treno e volte a compensare il particolare disagio ad esse connesso.
2 Ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, trattandosi di rapporto di lavoro ancora in corso, come ha respinto anche l'eccezione secondo cui le differenze retributive andrebbero limitate al solo periodo di quattro settimane per ciascun anno, osservando come nel caso concreto pacificamente l'articolazione dell'orario settimanale del lavoratore fosse su cinque giorni.
Ha infine respinto la tesi della società secondo cui le voci oggetto di causa andrebbero calcolate secondo il divisore 26, ritenendo corretto invece il criterio dell'effettività dell'attività svolta.
Ha proposto appello formulando plurimi motivi. Parte_1
Con il primo motivo lamenta l'omessa considerazione da parte del primo giudice della storia e
Part della genesi della nelle sue diverse configurazioni (fissa, variabile, media di impianto) e del suo confluire nel salario di produttività, pacificamente erogato durante le ferie, essendosi il giudice limitato a verificare la natura e la non occasionalità delle voci in questione, deducendone la necessaria e totale inclusione nella retribuzione da riconoscere durante le ferie, senza alcuna attenzione al ruolo della contrattazione collettiva.
Con il secondo motivo lamenta l'errata interpretazione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per aver ritenuto che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la Corte di Giustizia richiama una più limitata nozione di “paragonabilità”.
Inoltre, il giudice di primo grado non ha dato rilievo alla (in)sussistenza in concreto di un effetto dissuasivo, non avendo ritenuto di scarsa rilevanza la perdita in concreto subita. Né si è attenuto ai precedenti di legittimità in base ai quali la retribuzione per il periodo feriale è rimessa alla contrattazione collettiva, con conseguente legittimità della clausola in esame.
Con il terzo motivo censura la sentenza per non avere il giudice considerato che l'indennità di utilizzazione professionale sia già compresa nella retribuzione per ferie.
Con il quarto motivo censura la sentenza per avere il giudice computato anche il compenso per assenza dalla residenza nelle giornate per ferie, nonostante la natura indennitaria di detto emolumento.
Con il quinto motivo censura l'erroneo computo nella retribuzione feriale del premio per la scoperta di irregolarità o abusi, nonostante si tratti di voce che non compensa alcun disagio legato alla mansione, ma costituisce un incentivo di tipo eventuale e variabile, legato alla repressione dell'evasione tariffaria.
Con il sesto motivo censura l'erroneo computo nella retribuzione feriale dell'indennità per scorta vetture eccedenti, trattandosi di emolumento solo eventuale perché legato alla composizione del convoglio scortato.
3 Con il settimo motivo contesta che il mancato computo delle voci variabili oggetto di giudizio nell'ammontare della retribuzione dei giorni di ferie abbia effetto dissuasivo nei confronti del lavoratore.
Secondo l'appellante, la percentuale di incidenza delle voci oggetto di giudizio dovrebbe essere valutata utilizzando quale dato di confronto la retribuzione annua, anziché quella mensile, poiché la variabilità delle voci percepite e del numero di giorni di ferie fruiti nel corso dei diversi mesi renderebbe inattendibile e arbitrario un conteggio effettuato su base mensile.
Ai fini del corretto calcolo, deduce che debba applicarsi il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividere convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece ha utilizzato il divisore 22.
Con l'ottavo motivo contesta, in subordine, la mancata applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nei contratti collettivi applicati stante l'inscindibilità delle norme del CCNL con la conseguenza che l'accertata nullità delle norme contrattuali censurate ex adverso non possa che determinare la nullità, quanto meno, anche di tutte le altre norme che disciplinano le indennità invocate.
Con il nono motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione, non avendo il giudice considerato il radicale cambiamento dell'apparato normativo e delle tutele apprestate oggi dal legislatore e dalla stessa Corte Costituzionale in materia di licenziamento.
Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
L'appello non è fondato.
Le questioni oggetto di causa fanno parte di un annoso contenzioso già deciso da questa Corte con molteplici pronunce (cfr. ad es. sentenze n. 1470/2021, n. 397/2022, n. 432/2022, n. 812/2022, n.
814/2022, n. 966/2022, n. 275/2024, n. 893/2024) che si condividono e richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., e che hanno trovato conferma in sede di verifica di legittimità.
Con la sentenza n. 86/2025 (Cuomo, Sommariva, Beoni est), che si condivide e si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, questa Corte, nell'affrontare le medesime questioni e doglianze del presente giudizio, ha così argomentato:
“In particolare, la CORTE di CASSAZIONE con la pronuncia n. 13932/2024 con cui è stata confermata la sentenza n. 966/2022 di questa CORTE di APPELLO, ha affermato quanto segue:
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie
4 annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06
e C- 520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia CP_2
aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17,
). Parte_3
14. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente
CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
15. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
16. In applicazione di tali orientamenti e in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del D.
Lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n.
20216/2022).
17. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia
UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto
5 ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
18. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n.
37589/2021).
19. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti, il premio scoperta irregolarità.
20. L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società OR (tra le molte,
Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn.35578, 33803,33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023).
21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
23. Sono ugualmente fondate le rivendicazioni relative all'indennità di scorta vetture eccedenti e al premio scoperta irregolarità, in quanto voci retributive di fatto continuative per tale personale mobile, correlate al disagio intrinseco della mansione.
24. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
6 Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile
(previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate.
25. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva.
26. È stato affermato che "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE
Williams cit., par 21); che '"l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto", e che "quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (...) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione"
(sent. CGUE Torsten Hein cit., par 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che "una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo" (sent. CGUE Torsten Hein cit., par 52); che "occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (sent. CGUE Williams cit., par 23), sicché "qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite" (sent. CGUE Koch cit., par
41).
7 27. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
28. Deve perciò essere ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
29. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
ha, poi, verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi (indennità di scorte vetture eccedenti - art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e
2016; premio scoperta irregolarità - art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016; indennità di assenza dalla residenza - art. 77, punto 1, CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.0.2012
e del 16.12.2016; cd. IUP in misura intera - art. 31 tabella A e B dei rispettivi Contratti aziendali
2012 e 2016), calcolati sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie (detratto l'importo fisso giornaliero di Euro 4,50 già riconosciuto) connessi ad attività ordinariamente previste dai contratti collettivi nazionali e aziendali;
ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
30. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, i motivi in esame devono essere rigettati, perché la pronuncia impugnata si pone in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”.
Nello specifico, negli anni presi in considerazione (dall'1.9.2012 al 31.12.2023), esaminando le buste paga e il prospetto riepilogativo, emerge che l'appellato ha subito una decurtazione
8 stipendiale annua media di € 600 lordi -da un quarto ad un terzo della retribuzione mensile (ovvero tra i 25% e il 30% della retribuzione mensile) -.
È di evidenza come la decurtazione della retribuzione ordinaria determinata dal godimento delle ferie abbia una indubbia potenzialità dissuasiva a fruire delle stesse, il cui ammontare non è certamente irrisorio o trascurabile, tale da poterne escludere l'effetto disincentivante, come invece sostenuto dall'appellante.
Per le suesposte ragioni, i motivi da uno a sette sono infondati.
Con riferimento al settimo motivo sono destituite di fondamento anche le argomentazioni dell'appellante con riferimento ai conteggi avversari.
In particolare, l'appellante ritiene debba applicarsi il disposto dell'art. 68 punto 6 del CCNL in virtù del quale per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile occorre dividere convenzionalmente per 26, ottenendo quindi valori inferiori a quelli usati da controparte che invece ha utilizzato il divisore 22.
L'art. 68 punto 6 del CCNL prevede espressamente:
“6. Retribuzione giornaliera e oraria
La retribuzione giornaliera e oraria si ottiene dividendo rispettivamente per 26 e per 160 la retribuzione mensile determinata dagli elementi retributivi di cui al punto 1.1, ed alla lettera d) del punto 1.2 del presente articolo”.
A sua volta, il punto 1.1 del medesimo articolo stabilisce che
“1. Elementi della retribuzione
1.1. Sono elementi della retribuzione:
a) minimo contrattuale, di cui al punto 3 del presente articolo;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) assegni "ad personam" pensionabili, di cui al punto 4 del presente articolo”.
La richiamata lettera d) del punto 1.2 prevede:
“1.2. Sono elementi ulteriori della retribuzione:
(...)
d) salario professionale”.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile dovendosi invece preferire un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media
9 basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (v. sentenza
, punto 37). Parte_3
Quanto, invece, alla questione del limite delle quattro settimane di ferie garantite, osserva il
Collegio che la garanzia retributiva per il trattamento economico del dipendente in ferie debba essere assicurata per quattro settimane di calendario, come se fosse stata prestata ordinaria attività lavorativa in detto arco temporale, fermo restando il numero di giornate di ferie fruibili a norma del CCNL di settore.
Analizzando il ricorso introduttivo del giudizio, emerge che la domanda proposta dalla lavoratrice si fonda sull'allegazione dell'errato calcolo della retribuzione dei giorni di ferie in relazione ai quali ha lamentato un inesatto adempimento della obbligazione retributiva da parte del datore dui lavoro.
La corretta ripartizione degli oneri probatori in tema di inadempimento contrattuale pone in capo al datore di lavoro la dimostrazione di avervi esattamente adempiuto.
L'appellante con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado ha effettuato delle deduzioni generiche, non avendo allegato, come era suo onere, anno per anno e tenendo conto del cosiddetto trascinamento, in ragione del quale “la tutela accordata al lavoratore in relazione alla retribuzione deve essere assicurata anche nell'ipotesi in cui il dipendente che non ne abbia tempestivamente goduto, ne fruisca negli anni successivi, senza che in ragione di ciò, incorra in un pregiudizio economico” (cfr. sent. Appello Milano n. 1183/2023), quali giorni non sarebbero coperti dalla garanzia comunitaria. Non ha quindi dimostrato il godimento in determinati anni di un maggior numero di ferie.
Anche l'ottavo motivo di gravame, svolto in via subordinata, relativo alla dedotta applicazione della clausola di inscindibilità prevista nel CCNL, se è pur vera l'omessa pronuncia da parte del primo giudice, non è meritevole di accoglimento.
Su identico motivo di appello questa Corte si è già pronunciata, tra le altre, con le sentenze nn.
149/23, 150/23, 195/23, 210/23, le cui motivazioni vengono condivise e richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, con la sentenza n. 210/23, nell'affrontare il medesimo motivo di gravame, ha ritenuto l'argomentazione sostenuta dall'appellante destituita di fondamento “in quanto non idonea a scalfire i principi di diritto sopra richiamati, giacché l'effetto non sarebbe idoneo a pregiudicare i lavoratori, atteso che quanto loro già corrisposto e in ipotesi indebitamente
Part percepito (si pensi alla ) comporterebbe unicamente che, rispetto al presente accertamento, le somme sarebbero dovute non più detraendo quanto già corrisposto nel corso del rapporto (in
10 quanto la parte ricorrente ha correttamente richiesto la differenza tra quanto dovuto e quanto frutto dell'accoglimento delle domande di cui al presente giudizio) ma nella loro integralità.
Inoltre, non sono stati offerti elementi dalla parte convenuta sul fatto che effettivamente l'accertamento della nullità della clausola sia idoneo a travolgere l'intero accordo intervenuto tra le parti sociali”.
Infine, va respinto anche l'ultimo motivo di gravame relativo alla prescrizione.
Sulla questione recentemente si è pronunciata la Corte di Cassazione con la citata sentenza n.
13932/2024, precisando che “32. Questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs.. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022).
33. Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n.
4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022).
34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un
11 regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
Alla luce dei sopra richiamati principi e considerato che il rapporto di lavoro dell'appellato è tuttora in corso, alcuna prescrizione è maturata.
In ragione delle considerazioni sin qui esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello va respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 1830/2024 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 2.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/02 e succ. mod.
Milano, 28.1.2025
La Presidente est
Maria Rosaria Cuomo
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