Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 557/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]19
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]19,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Enrico Giuseppe Bet
(C.F. ), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 11/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova in data 09/08/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento del figlio minore ed esclusivamente regime di mantenimento del figlio maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati;
2. il figlio , nato in data [...], è affidato in regime condiviso ai genitori, Persona_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 con collocazione principale presso il padre;
3. il figlio nato in data [...] e quindi maggiorenne, resterà anch'egli Persona_2
collocato presso il padre;
4. la casa familiare, sita in Via San Bartolomeo del Fossato 20/19, sc. B, è assegnata al SI.
che ne è proprietario al 100%; Pt_1
5. i figli trascorreranno con ciascun genitore il 50% del proprio tempo e tenuto conto delle loro età e dei loro desideri, concorderanno tra loro i tempi di permanenza e che, pertanto, i genitori provvederanno al loro mantenimento in modo diretto e paritario”;
6. i figli saranno a carico fiscalmente al 100% del solo SI. il quale riceverà il Pt_1
100% dei contributi previsti dalla legge in favore dei figli minori, in particolare l'assegno unico universale di cui alla legge 01.10.2021 n. 46;
7. i genitori divideranno al 50% le spese straordinarie per i figli previamente concordate e successivamente documentate, determinate seguendo lo schema che riproduce la giurisprudenza di questo Tribunale in materia (verbale della riunione del 15.09.2016);
8. a definizione dei rapporti patrimoniali e della comunione legale i coniugi concordano quanto segue:
a. l'auto Peugeot 208 1.2, immatricolata nel 2016, targata FG689AA ed intestata al SI.
, rimarrà di proprietà dello stesso;
Parte_1
b. il Caravan immatricolato nel 1999 targato AB38131 ed intestato al SI. Parte_1
rimarrà di proprietà dello stesso;
c. l'auto Fiat Panda 1.2, immatricolata nel 2006, targata DD345PM ed intestata alla SI.ra
rimarrà di proprietà della stessa;
Parte_2
d. la proprietà del ciclomotore Piaggio Medley 125, immatricolato nel 2016, targato
EH29698 ed intestato alla SI.ra , resterà nella piena disponibilità della Parte_2
stessa;
9. le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra;
10. spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2003, Numero 301, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
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