Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13158/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 06/12/2024
da con il proc. e dom. avv. PELIZZO GUGLIELMO, per Parte_1
mandato a margine del ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. DEL VECCHIO ANDREA, per Parte_2
mandato a margine del ricorso,
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- ascoltati i coniugi,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (sent.
229/2024 del 19/02/2024, pubblicata il 20/02/2024);
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accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CAPRIVA DEL FRIULI (GO) il 04/09/2010 tra , nata a Parte_1
UDINE (UD) il 13/10/1973, e , nato a [...] Parte_2
FRIULI (UD) il 26/03/1973, alle seguenti condizioni:
1) dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza anagrafica e collocamento prevalente presso la madre in Moimacco (UD), Via degli Ulivi, 24, ed esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione nei limiti di cui all'art. 337 ter terzo comma c.c.;
2) dispone che il padre veda la figlia quando voglia, nel rispetto delle esigenze di studio e di riposo della minore, compatibilmente con le disponibilità della madre, nonché la tenga con sé due fine settimana al mese (alternativamente con la madre), dalle ore 16.00 del venerdì alle ore
8.00 del lunedì, nonché tutti i martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
8.00 del mercoledì;
3) dispone che durante le vacanze estive la figlia trascorra con il Per_1
padre almeno 30 giorni, anche non consecutivi, previo avviso di almeno 10
giorni alla madre del periodo prescelto;
4) dispone che le vacanze natalizie siano così “suddivise”: dal 24 al 31
dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre pomeriggio al 6
gennaio, con l'altro, con alternanza di anno in anno;
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5) dispone che le vacanze Pasquali vengano “suddivise” con lo stesso
“criterio”, salvo diversi accordi, ovvero: dall'ultimo giorno di scuola (con prelievo della minore dall'Istituto scolastico) fino al giorno di Pasqua
compreso, con un genitore, e dal Lunedì dell'Angelo sino al rientro a scuola (riaccompagnandola all'Istituto scolastico) con l'altro, ad anni alternati;
6) dispone che a titolo di contributo al mantenimento della minore il marito versi alla moglie in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal rilascio dell'abitazione familiare, l'importo complessivo di € 600,00,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, e ciò mediante accredito sul c/c IBAN [...] della Banca di Cividale;
7) le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno,
secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd. 28.08.2015 Cron n.3477/15;
8) dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e che nulla hanno a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, avendo definito, in sede di separazione, ogni pregresso rapporto patrimoniale, ad eccezione di quello relativo al trasferimento da parte della Signora al marito della proprietà dell'immobile di Pt_1
Cividale, via Prepositura di Santo Stefano n.21 (di cui al punto 13 della separazione) aspetto che, i coniugi, di comune accordo, hanno posticipato al 30.06.2025 con contestuale accollo, in via esclusiva, da parte del marito,
del mutuo acceso presso la Banca di Cividale da entrambi i coniugi rep.9393, racc.7297 dd.
4.10.21 notaio Persona_2
3
9) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CAPRIVA DEL FRIULI
(GO) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 6, parte II – Serie
A del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 20/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
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