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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 349 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO PAOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 508, Parte 2, Serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata in [...] il [...], Persona_1
e , nata in [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“➢ I coniugi vivranno separatamente e potranno fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale o all'estero, dandosi, sin da ora, reciproco consenso per l'eventuale espatrio e per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti, per sé stessi e per le figlie, fermo restando l'obbligo da parte di entrambi, di comunicare almeno 30 giorni prima termini e modalità dei viaggi Italia. ➢ Le minori e di anni 11 e 6, Per_2 Per_1
verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e principale presso la casa materna sita in Via Contessa Beatrice pal.2. ➢ L'assegno unico per le figlie, verrà interamente corrisposto alla sig.ra per cui sin da ora il Sig. Pt_1
presta il consenso. ➢ Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_2
rapporti di collaborazione e di condivisione di ogni esigenza e bisogno delle minori nel pieno rispetto della perfetta bigenitorialità; si impegnano, altresì, a non parlare male l'uno dell'altro,
a non influenzare le minori o mettere le stesse contro uno o l'altro genitore e, in ordine all'affidamento condiviso e alla domiciliazione privilegiata presso la casa materna, stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, ogni qual volta, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie, queste ultime dovessero manifestare tal desiderio. In caso di disaccordo, il sig. potrà espletare il proprio Parte_2
diritto di visita: a) tre giorni lunedì, mercoledì e venerdì una settimana dalle dall'uscita della scuola sino alle 20 in inverno sino le 21 in estate, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle stesse;
la settimana successiva il martedì e il giovedì al medesimo orario;
b) un fine settimana a settimane alterne, dalle 11.00 del sabato sino alle 20,00 della domenica in inverno e fino alle 21,00 in estate;
c) 7 giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, la settimana che va dal 23 al 30 dicembre ore 9,00 e quella che va dal 30 dicembre ore 9,00 al 06 gennaio ore
20,00; d) per quanto concerne le festività pasquali le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il week-end pasquale;
per due giorni durante le festività Pa- squali, comprendenti alternativamente la domenica o il Lunedì dell'Angelo, e per 15 giorni consecutivi o in ragione di due periodi consecutivi di 7 giorni ciascuno, nel periodo estivo di ogni anno (15 giugno - 15 settembre), periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno e) le figlie trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori rispettivamente con il papà o con la mamma;
f) le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con un genitore sino alle ore 17,00 e con l'altro dalle 17,00 ed entro le ore 23,00, e ciò salvo che le parti non decidano di trascorrere congiuntamente la detta ricorrenza con le figlie minori;
g) la festa della mamma sarà trascorsa con la mamma, la festa del papà con il papà; h) le figlie trascorreranno in maniera alternata con i genitori i giorni festivi quali il primo novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, l'1 maggio ed il 2 giugno, anche concordando in maniera alternata gli eventuali ponti riguardanti tali festività: per tutte le festività sarà onere del genitore con il quale seguirà la permanenza curare il ritiro e la riconsegna delle figlie;
i) le minori potranno trascorrere il giorno del compleanno dei nonni con questi ultimi e col genitore relativo, e dei cuginetti, o occasioni come matrimoni, comunioni o battesimi dei cugini. ➢ Le decisioni di maggiore importanza riguardanti le figlie saranno assunte congiuntamente dai genitori, avendo comunque riguardo a salvaguardare le inclinazioni naturali delle stesse;
al fine di consentire la pianificazione degli impegni genitoriali, nel rispetto delle attitudini, inclinazioni ed aspirazioni dei figli, le parti dichiarano che oggi i figli minori, stante la tenera età, non hanno particolari interessi;
nel mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre in considerazione della domiciliazione privilegiata dei figli presso la stessa o dal padre in occasione della permanenza dei minori con lo stesso;
5 ➢ le parti si impegnano reciprocamente a non consentire l'esecuzione di tatuaggi, piercing, mentre con riferimento alla eventuale pubblicazione di immagini dei minori sui social, ciascun genitore si impegna ed obbliga a chiederne la preventiva autorizzazione all'altro genitore e comunque ad agire in modo tale da non arrecare alcun nocumento ai figli e ad adottare tutte le cautele del caso;
➢ Avendo le parti scelto l'affidamento condiviso e la domiciliazione privilegiata presso la casa materna, ed essendo, ad oggi, la sig.ra disoccupata, mentre il sig. Pt_1
proprietario di un'azienda prossima alla chiusura, il Sig. , verserà, Parte_2 Parte_2
entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo assegno circolare, bonifico bancario e/o qualsiasi altro mezzo di pagamento, a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 500,00. Detto importo verrà rivalutato automaticamente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico delle figlie sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
➢ Le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse delle figlie sarà a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %. ➢ I coniugi riconoscono e danno atto di avere definito tutte le loro questioni patrimoniali, per cui i rispettivi diritti economici devono intendersi integralmente soddisfatti e nessuno di loro avrà la possibilità di vantare nei confronti dell'altro ulteriori diritti, personali o reali. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
➢ Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 508, Parte 2, Serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 349 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BARBARO PAOLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
22/01/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 15 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 508, Parte 2, Serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nata in [...] il [...], Persona_1
e , nata in [...] il [...]; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“➢ I coniugi vivranno separatamente e potranno fissare la propria residenza in qualsiasi parte del territorio nazionale o all'estero, dandosi, sin da ora, reciproco consenso per l'eventuale espatrio e per il rinnovo e/o rilascio dei rispettivi passaporti, per sé stessi e per le figlie, fermo restando l'obbligo da parte di entrambi, di comunicare almeno 30 giorni prima termini e modalità dei viaggi Italia. ➢ Le minori e di anni 11 e 6, Per_2 Per_1
verranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e principale presso la casa materna sita in Via Contessa Beatrice pal.2. ➢ L'assegno unico per le figlie, verrà interamente corrisposto alla sig.ra per cui sin da ora il Sig. Pt_1
presta il consenso. ➢ Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere Parte_2
rapporti di collaborazione e di condivisione di ogni esigenza e bisogno delle minori nel pieno rispetto della perfetta bigenitorialità; si impegnano, altresì, a non parlare male l'uno dell'altro,
a non influenzare le minori o mettere le stesse contro uno o l'altro genitore e, in ordine all'affidamento condiviso e alla domiciliazione privilegiata presso la casa materna, stabiliscono che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori, ogni qual volta, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle figlie, queste ultime dovessero manifestare tal desiderio. In caso di disaccordo, il sig. potrà espletare il proprio Parte_2
diritto di visita: a) tre giorni lunedì, mercoledì e venerdì una settimana dalle dall'uscita della scuola sino alle 20 in inverno sino le 21 in estate, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle stesse;
la settimana successiva il martedì e il giovedì al medesimo orario;
b) un fine settimana a settimane alterne, dalle 11.00 del sabato sino alle 20,00 della domenica in inverno e fino alle 21,00 in estate;
c) 7 giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, la settimana che va dal 23 al 30 dicembre ore 9,00 e quella che va dal 30 dicembre ore 9,00 al 06 gennaio ore
20,00; d) per quanto concerne le festività pasquali le minori trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni il week-end pasquale;
per due giorni durante le festività Pa- squali, comprendenti alternativamente la domenica o il Lunedì dell'Angelo, e per 15 giorni consecutivi o in ragione di due periodi consecutivi di 7 giorni ciascuno, nel periodo estivo di ogni anno (15 giugno - 15 settembre), periodo da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno e) le figlie trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori rispettivamente con il papà o con la mamma;
f) le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con un genitore sino alle ore 17,00 e con l'altro dalle 17,00 ed entro le ore 23,00, e ciò salvo che le parti non decidano di trascorrere congiuntamente la detta ricorrenza con le figlie minori;
g) la festa della mamma sarà trascorsa con la mamma, la festa del papà con il papà; h) le figlie trascorreranno in maniera alternata con i genitori i giorni festivi quali il primo novembre, l'8 dicembre, il 25 aprile, l'1 maggio ed il 2 giugno, anche concordando in maniera alternata gli eventuali ponti riguardanti tali festività: per tutte le festività sarà onere del genitore con il quale seguirà la permanenza curare il ritiro e la riconsegna delle figlie;
i) le minori potranno trascorrere il giorno del compleanno dei nonni con questi ultimi e col genitore relativo, e dei cuginetti, o occasioni come matrimoni, comunioni o battesimi dei cugini. ➢ Le decisioni di maggiore importanza riguardanti le figlie saranno assunte congiuntamente dai genitori, avendo comunque riguardo a salvaguardare le inclinazioni naturali delle stesse;
al fine di consentire la pianificazione degli impegni genitoriali, nel rispetto delle attitudini, inclinazioni ed aspirazioni dei figli, le parti dichiarano che oggi i figli minori, stante la tenera età, non hanno particolari interessi;
nel mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dalla madre in considerazione della domiciliazione privilegiata dei figli presso la stessa o dal padre in occasione della permanenza dei minori con lo stesso;
5 ➢ le parti si impegnano reciprocamente a non consentire l'esecuzione di tatuaggi, piercing, mentre con riferimento alla eventuale pubblicazione di immagini dei minori sui social, ciascun genitore si impegna ed obbliga a chiederne la preventiva autorizzazione all'altro genitore e comunque ad agire in modo tale da non arrecare alcun nocumento ai figli e ad adottare tutte le cautele del caso;
➢ Avendo le parti scelto l'affidamento condiviso e la domiciliazione privilegiata presso la casa materna, ed essendo, ad oggi, la sig.ra disoccupata, mentre il sig. Pt_1
proprietario di un'azienda prossima alla chiusura, il Sig. , verserà, Parte_2 Parte_2
entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese a mezzo assegno circolare, bonifico bancario e/o qualsiasi altro mezzo di pagamento, a titolo di contribuzione per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di € 500,00. Detto importo verrà rivalutato automaticamente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico delle figlie sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
➢ Le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse delle figlie sarà a carico di ciascuna parte nella misura del 50 %. ➢ I coniugi riconoscono e danno atto di avere definito tutte le loro questioni patrimoniali, per cui i rispettivi diritti economici devono intendersi integralmente soddisfatti e nessuno di loro avrà la possibilità di vantare nei confronti dell'altro ulteriori diritti, personali o reali. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
➢ Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza dell'01/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 22/01/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 15 settembre 2012, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 508, Parte 2, Serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.